Ricevere una richiesta di proroga delle indagini nei propri confronti è spesso la prima informazione per l'indagato che .. c'è una indagini penale nei propri confronti (a differenza di qual che si crede, l'avviso di garanzia spetta infatti solo in caso di arresto, perquisizione, sequestro).
La richiesta, che normalmente viene spedita via posta raccomandata (in busta verde: qui perchè non è una buona idea rifiutarla) ma può anche essere notificata via polizia giudiziaria, deve infatti essere formalizzata dall'accusa entro la scadenza dei (quasi mai rispettati) termini pur previsti dal codice.
Quanto durano le indagini preliminari?
Durata, proroga, e durata massima sono regolati dal codice di procedura penale, e decorrono dal momento in cui viene disposta l’iscrizione all’interno del registro delle notizie di reato (adempimento che può essere gestito assai elasticamente nella pratica).
DURATA | REATI "NORMALI" | REATI "GRAVI" 407/2 cpp |
---|---|---|
Durata normale | 6 mesi | 1 anno |
Proroga | + 6 mesi | + 1 anno |
Durata massima | 18 mesi | 2 anni |
I reati per i quali è possibile disporre per le indagini preliminari di una durata maggiore sono considerati reati gravi che, volendo fornire un elenco a mero titolo informativo, come omicidio, rapina, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione mafiosa, atti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, armi, strage, ..
Quali motivi per richiedere la proroga?
Nel tentare di contenere la durata eccessiva delle indagini, il legislatore ha previsto che il PM possa richiedere la proroga del termine solo per giusta causa: la richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano (art. 406/1 cpp).
La richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari deve essere notificata all'indagato proprio per consentirgli di controdedurre: deve contenere però solo l'indicazione della notizia di reato, senza che siano necessarie indicazioni temporali e spaziali del fatto né delle norme che si intendono violate in concreto, mentre deve contenere l'esposizione dei motivi che giustificano la proroga, i quali costituiscono l'oggetto del contraddittorio (Cass. pen. Sez. V, 04-12-2012, n. 5782): vero oggetto del contraddittorio sono quindi essenzialmente i motivi addotti dal P.M. per giustificare la sua richiesta.
Non è quindi possibile avere notizie sull'origine del procedimento penale né sugli elementi raccolti.
La legge consente infatti la proroga per giusta causa del termine fissato per la chiusura delle indagini preliminari: è stato chiarito che con tale dizione il legislatore ha voluto riferirsi a ragioni oggettive, riconducibili alla natura del procedimento e non a ragioni di ordine generale, strutturali, personali od organizzative.
Pertanto, ove la valutazione dell'intrinseca natura del procedimento non consenta di ritenere le indagini necessarie di impegno gravoso, la richiesta di proroga va rigettata (Uff. indagini preliminari Trib. Bologna, 17 luglio 1991, Manini, in C.D., 1991, 5, 36; Trib. Salerno, 18 novembre 1997, Tarantino, in Archivio Nuova Procedura Penale, 1997, 789); la motivazione addotta “sono necessarie ulteriore verifiche per accertare la fondatezza della notizia di reato”, vero oggetto del contraddittorio, che riguarda essenzialmente i motivi addotti dal P.M. per giustificare la sua richiesta (v. Cass. Sez. 6^, 6 agosto 1992 nn. 3025 e 3027) è quindi ragione che non può giustificare la proroga richiesta.
Ricevuta la richiesta di proroga, che fare?
Dato che vi è necessità di rispondere entro 5 giorni, conviene rivolgersi immediatamente ad un avvocata/o penalista (qui qualche suggerimento su come sceglierlo).
Le possibilità di difesa sono i questa fase molto limitate, e molto tecniche. Non si parla infatti di innocenza, o del merito dell'accusa, ma solo della giustificazione per indagare ancora.
La mancata indicazione delle ragioni oggettive per la proroga costituisce infatti violazione degli artt. 3 e 24/2 Costituzione, con la conseguente nullità ex art. 178 c.p.p. che deve però essere tempestivamente eccepita, proprio con le osservazioni che devono essere dirette al GIP nel termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta.
Andrà rilevato che "pur nell’ambito di ragionevoli esigenze di tutela della segretezza delle indagini che giustificano la mancata previsione dell’instaurazione di un pieno contraddittorio tra le parti ai fini di contestare la giusta causa della proroga addotta dal pubblico ministero e, quindi, di poter utilmente interloquire, é necessario che l’indagato venga a conoscenza di quei minima prescritti dalla legge per l’informazione di garanzia e cioé"l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo dei fatti".
Infatti, “in un regime in cui il dovere di compiere ogni attività necessaria per l'esercizio dell'azione penale (..) va contemperato con il dovere, gravante sul pubblico ministero, di esercitare ogni sua iniziativa - che direttamente si colleghi all'esigenza di un effettivo contraddittorio - in modo tale da consentire all'indagato di conoscere le ragioni dell'iniziativa medesima.
Solo così, infatti, sarà reso possibile all'interessato contraddire le ragioni addotte dal titolare dell'azione penale.
Nel caso della richiesta di proroga del termine per condurre le indagini preliminari è inevitabile concludere che la stessa apparente genericità delle condizioni richieste per la proroga presuppone che la notitia criminis rechi quelle indicazioni di spazio e di tempo necessarie perché l'indagato possa effettivamente esercitare il diritto di difesa garantitogli dall'art. 406, comma 3, secondo quel modello "minimo" che è indicato dall'art. 369, modello che, considerato il complessivo assetto disciplinante la materia, viene a risultare conforme a Costituzione.” (Corte Costituzionale, sent. 20 maggio 1999, n. 182).
Ciò a prescindere dal fatto che solo un contraddittorio informato abilita ad una interlocuzione utile, per un diritto di difesa “effettivo e non illusorio”, per richiamare una famosa definizione della Corte di Strasburgo (Corte EDU, Artico vs. Italia, 1980) .. al netto del problema annoso della lungaggine dei procedimenti penali italiani.
PS: per conoscere il contenuto delle accuse si può fare una richiesta al PM ma bisognerà normalmente aspettare l'avviso di confusione delle indagini preliminari.