Spesso i termini "esposto", "querela", "denuncia" vengono utilizzati come sinoinimi. Tecnicamente peraltro indicano atti completamente diversi per struttura e per scopo.
Nel dubbio: conviene far aggiungere alla polizia giudiziaria (carabinieri, Polizia di Stato, Vigili Urbani, ..) o all'avvocato che riceve il vostro atto che chiedete "la punizione del responsabile per i reati eventualmente ravvisati" e presentarsi all'autorità di polizia (o all'avvocato) entro 3 mesi da quando si è venuti a conoscenza del fatto che si rietine reato.
Fidatevi .. è meglio.
1. La denuncia
(artt. 331 ss. c.p.p.)
La denuncia è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
Per i privati, la denuncia è un atto normalmente facoltativo, anche se la legge prevede qualche caso di obbligatorietà (sostanzialmente reati contro lo Stato come attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi, oppure se si riceve denaro o oggetti provenienti da delitto, se si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti, se si subisce un furto o smarrisce un'arma, parte di essa o un esplosivo, ..); per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio è invece obbligatorio denunciare per iscritto se apprendono una notizia di reato nell’esercizio o a causa delle loro funzioni.
Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta; dato che si tratta di mettere a conoscenza la autorità giudiziaria di un reato procedibile d'ufficio, non è possibile "ritirare" la denuncia.
La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta.
La denuncia deve contenere l'esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante; delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso probatorio (possono però servire da stimolo per ulteriori indagini).
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.
1.1 Il referto
(art. 334 c.p.p., 365 c.p.)
Il referto è sostanzialmente la denuncia di un delitto perseguibile d'ufficio riscontrato dall'esercente una professione sanitaria nell'esecuzione di prestazioni di assistenza od opera.
L'obbligo di trasmissione della denuncia qualificata (referto) entro 48 ore presuppone un collegamento funzionale fra il delitto perseguibile d'ufficio e l'intervento del medico, bastando il solo sospetto che un delitto sia stato commesso.
Del tutto irrilevante è la circostanza che l'Autorità giudiziaria fosse già informata del fatto: l'obbligo di presentare il referto permane, anche in tal caso, in capo ad ogni sanitario intervenuto.
Il referto deve contenere gli elementi essenziali "del fatto", e quindi l'indicazione della persona assistita (e, se possibile, delle sue generalità ovvero di altri elementi che valgano ad identificarla), del luogo in cui si trova nonché del luogo, del tempo e delle circostanze dell'intervento. Il sanitario deve inoltre riportare ogni elemento utile per la ricostruzione delle circostanze del fatto, per l'individuazione dei mezzi con i quali questo è stato commesso e indicare altresì gli effetti che ha causato o può causare. Sotto il profilo strettamente tecnico, il referto deve includere la descrizione del quadro sintomatologico nonché la formulazione della diagnosi e l'enunciazione della prognosi
I destinatari dell’obbligo sono tutti gli esercenti una professione sanitaria: giusta la previsione dell'art. 99 t.u. san., vanno menzionati gli esercenti una professione principale (medicina, chirurgia, veterinaria, farmacia) ovvero una ausiliaria (levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata), l'odontoiatra ed il biologo la vigilatrice d'infanzia, il tecnico ortopedico, il podologo, il tecnico audiometrista, il tecnico audioprotesista, l'igienista dentale, l'ostetrica, il fisioterapista, il logopedista, l'ortottista-assistente di oftalmologia, il dietista, il tecnico sanitario di laboratorio biomedico, il tecnico sanitario di radiologia medica. Se peraltro il sanitario presta la propria "opera" senza un fine assistenziale diretto ed è pubblico ufficiale (es . i medici "pubblici" operanti in ambito previdenziale o fiscale) esso è indubbiamente obbligato a presentare una informativa, sotto forma di denuncia, in relazione ad ogni ipotesi di reato perseguibile d'ufficio di cui abbiano avuto conoscenza (art. 331 c.p.p.).
L’omissione di referto è un reato, peraltro punito solo con una multa di circa 500 €; non è invece obbligatorio il referto quando questo esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art. 365/2 c.p.): in linea di massima, quindi, l'obbligo di referto sussiste solo quando la persona che ricorre alle cure del sanitario sia la vittima del reato perché prevale la tutela della salute (art. 32 Costituzione) rispetto all'interesse al perseguimento dei reati.
L’omissione di referto non è parimenti punibile quando è stata commessa per necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore (art. 384 c.p.).
2. La querela
(artt. 336 e seguenti codice di procedura penale, art. 120 codice penale)
La querela è la dichiarazione con la quale la vittima, cioè la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.
E’ prevista dagli artt. 336 e 340 del codice di procedura penale e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio.
Non ci sono particolari regole per il contenuto dell'atto di querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che il presunto autore venga perseguito penalmente.
La querela deve essere presentata personalmente, oralmente o per iscritto (in questo caso anche mediante un avvocato), al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (o ad un agente consolare all'estero) di qualunque luogo a pena di decadenza entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato (diventano 6 mesi per reati contro la libertà sessuale, cioè violenza sessuale o atti sessuali con minorenne).
E’ possibile ritirare la querela precedentemente proposta (“remissione” della querela, che deve peraltro essere accettata), tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni, reati per i quali la querela non è più rimettibile.
3. L’esposto
(art 1 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza, o TULPS, approvato con regio Decreto R.D. 773/1931e relativo regolamento per l’esecuzione approvato con R.D. 635/ 1940, artt. 5, 6)
L’esposto è l’atto con cui si richiede l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte.
In sostanza, l’esposto è la segnalazione che il cittadino fa all’autorità di pubblica sicurezza per tentare un componimento bonario fra privati; il contrasto può riguardare tanto controversie civili (es. diritti di proprietà, rapporti coniugali, questioni ereditarie, ..) ma anche conflitti che, anche senza aver raggiunto la soglia di rilevanza giuridica civile o penale, rischino di degenerare.
A seguito della richiesta d’intervento l'ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti per tentare la conciliazione e redigere un verbale; la mancata presentazione della persna oggetto dell'esposto è sanzionabile in via amministrativa e può dar luogo ad un accompagnamento coattivo (art. 15 TULPS).
L’esposto tecnicamente non è mai indirizzato all’autorità giudiziaria (la segnalazione di un fatto costituente reato procedibile d’ufficio si chiama infatti denuncia): se peraltro dai fatti si configura un reato perseguibile d'ufficio, l'Ufficiale di Pubblica Sicurezza, in quanto pubblico ufficiale, deve informare l'Autorità giudiziaria (se invece si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela, salvo espressa rinuncia del diritto di querela).
Nonostante (sorprendentemente) qualche autorità di pubblica sicurezza abbia ancora difficoltà a riconoscerlo, quello innescato dall’esposto è un vero e proprio procedimento amministrativo, e quindi è soggetto alla legge 241/1990: sarà quindi possibile chiedere l’accesso agli atti come regolato dagli art. 7 ss della citata legge. Già nel 2011 la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri rispose ad quesito rivolto proprio da un commissariato di P.S. sull'accessibilità di un esposto di un privato, ribadendo il costante orientamento secondo cui nel sistema delineato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm., ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica - nell'ambito dell'ordinamento giuridico generale che non riconosce il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi - ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo, di controllo o sanzionatorio nei suoi confronti, non potendo in proposito la Pubblica Amministrazione procedente opporre all’interessato esigenze di riservatezza (così T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1469, nello stesso senso cfr., Cons. Stato, Sez. V 19.5.2009 n 3081; Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699).
Del resto, il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza, imparzialità e responsabilità non ammette la possibilità di denunce segrete: sicché colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 luglio 2016 n. 980, T.A.R. Campania, sez. VI, 4 febbraio 2016 n. 639, come richiamato da Tar Toscana, sez. I, 3 luglio 2017, n. 898).
In assenza particolari esigenze di celerità del procedimento, pare inoltre dovuta comunicazione di dare avviso dell'avvio del procedimento, dato che la comunicazione è certamente in grado di apportare qualche utilità all'azione amministrativa (cfr. sul principio di diritto in fattispecie governata dalla l. n. 241 del 1990 prima della novella del 2005, Cons. St., sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 6855),