a richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, da notificare all'indagato per consentirgli di "controdedurre", deve contenere, ai sensi dell'art. 406 c.p.p., l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che giustificano la proroga.
Quanto al requisito dell'indicazione della "notizia di reato", lo stesso è assolto con l'indicazione delle ipotesi di reato per le quali vengono svolte le indagini, senza che siano necessarie indicazioni temporali e spaziali del fatto nè delle norme che s'intendono violate in concreto.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
(ud. 04/12/2012) 05-02-2013, n. 5782
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere -
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere -
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere -
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) S.P. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 183/2012 TRIB. LIBERTA' di LECCE, del 06/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
sentite le conclusioni del PG Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. PC.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 6 marzo 2012 il Tribunale del riesame di Lecce, confermando il provvedimento emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari, ha disposto che S.P. rimanesse sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, quale indagato per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, minacce, danneggiamento, tentato omicidio, lesioni personali, estorsione e detenzione e porto abusivo d'armi.
Ha ritenuto quel collegio che sussistesse un grave compendio indiziario a carico dell'indagato, desunto da intercettazioni ambientali e dalle dichiarazioni accusatorie D..
In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale ha considerato sussistente la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3.
2. Ha proposto ricorso per cassazione lo S., personalmente, evidenziando:
a) una violazione della legge processuale, in quanto nella richiesta di proroga delle indagini preliminari non erano indicate le norme di legge violate;
b) una illogicità della motivazione e una violazione di legge, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nonchè alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura custodiale.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso non ha fondamento.
Infatti, la richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, da notificare all'indagato per consentirgli di "controdedurre", deve contenere, ai sensi dell'art. 406 c.p.p., l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che giustificano la proroga.
Quanto al requisito dell'indicazione della "notizia di reato", lo stesso è assolto con l'indicazione delle ipotesi di reato per le quali vengono svolte le indagini, senza che siano necessarie indicazioni temporali e spaziali del fatto nè delle norme che s'intendono violate in concreto.
Ciò in quanto la notizia di reato deve essere indicata nella richiesta di proroga, ex art. 406 c.p.p., soltanto quale "punto di riferimento" del vero oggetto del contraddittorio, che riguarda essenzialmente i motivi addotti dal P.M. per giustificare la sua richiesta (v. Cass. Sez. 6^, 6 agosto 1992 nn. 3025 e 3027).
D'altra parte, quanto dianzi esposto è coerentemente parametrato sulla strutturale fluidità evolutiva delle indagini preliminari.
Fluidità che, per l'indagato, trova composizione nella conclusione delle indagini e nel relativo avviso, inviato allo stesso indagato e in questo caso necessariamente contenente l'indicazione delle norme di legge violate (art. 415 bis c.p.p., comma 2).
2. Quanto al secondo motivo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il compendio indiziario valorizzato dal Giudice del riesame non consiste solamente in quanto dianzi evidenziato, già di per sè sufficiente nel presente stato del procedimento ad integrare indizi di colpevolezza, ma anche in altri elementi espressamente indicati nella motivazione, quali tutti quelli indicati nella c.d.
parte generale in merito alla sussistenza della contestata associazione a delinquere (v. da pagina 2 a pagina 4 della motivazione).
Gli elementi suesposti sono stati valutati globalmente dal Tribunale, che ne ha riconosciuto la capacità dimostrativa, anche quali riscontri alle dichiarazioni testimoniali e alle intercettazioni ambientali, in esito a una corretta applicazione dei criteri imposti dall'art. 192 c.p.p..
Dalla linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di conseguenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento; mentre il suo tentativo di contrastare la valenza persuasiva delle emergenze investigative menzionate nel provvedimento impugnato e di contrapporvi altre circostanze assertivamente favorevoli all'assunto difensivo, si traduce nella prospettazione di una lettura alternativa del materiale indiziario, in contrasto con quella fatta logicamente propria dal Giudice del merito: il che non può trovare spazio nel presente giudizio di legittimità.
Giova inoltre rammentare, in diritto, come compito del Giudice del merito cautelare sia quello di analizzare, anche alla luce delle asserzioni defensionali, gli elementi di prova (e la circostanza che essi in materia cautelare si chiamino indizi è, a questi fini, mera variante terminologica), verificarne il significato e la univocità;
offrire completa giustificazione del perchè, a suo avviso, i fatti s'attaglino alla fattispecie astratta e giustifichino le conclusioni raggiunte circa la fattispecie concreta, ovvero, per la materia, circa la perdurante sussistenza di gravi indizi di responsabilità.
Il giudizio prognostico in tal senso era, dunque, indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio.
I gravi indizi null'altro sono, d'altro canto, che "una prova allo stato degli atti", valutata dal Giudice allorchè la formazione del materiale probatorio è di norma ancora in itinere.
E' così soltanto l'aspetto di una possibile evoluzione "dinamica", non la differente intrinseca capacità dimostrativa, a contraddistinguere la valutazione della prova in sede cautelare rispetto alla valutazione nel giudizio di cognizione (v. Cass. Sez. 1^, 4 maggio 2005 n. 19867 e da ultimo 17 maggio 2011 n. 19759).
Il motivo di doglianza, inoltre, si caratterizza per una completa rivisitazione in punto di fatto degli elementi indiziari che il Tribunale ha ritenuto idonei a giustificare la chiesta misura cautelare personale e, pertanto, giunge a richiedere a questa Corte di legittimità un'operazione non consentita, pari a quella di un inesistente ulteriore grado di merito.
Si pensi, in particolare, alla rilettura dei tre episodi dei reati fine della contestata associazione a delinquere ed al contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche richiamate nell'impugnata ordinanza e tratte, a loro volta, dall'ordinanza cautelare genetica.
3. Quanto alla presunzione di sussistenza ed adeguatezza delle esigenze cautelari, con riferimento ai reati indicati dall'art. 275 c.p.p., comma 3, si ricorda come la stessa possa essere vinta solo da elementi specifici, che spetta all'interessato dedurre, non essendo sufficiente, ad esempio, lo stato d'incensuratezza o la circostanza che l'indagato non si sia dato alla fuga (v. Cass. Sez. 3^, 8 giugno 2010 n. 25633).
Nella specie, l'indagato nulla ha dimostrato in proposito nè può farsi tesoro del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte 19 luglio 2012 n. 34473 circa i limiti della indicata presunzione, posta la contestazione all'imputato del reato di cui all'art. 416 bis c.p..
4. Il rigetto del ricorso, che necessariamente consegue a quanto fin qui osservato, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2013