Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Informazioni utili

Mai rifiutare una raccomandata o un atto giudiziario: e attenzione alle compiute giacenze

4 giugno 2018, Nicola Canestrini

La legge equipara il rifiuto di una raccomandata alla sua lettura: meglio rivolgersi ad un avvocato senza ritardo, conservando anche la busta della raccomandata.

In sintesi, ricevere la raccomandata, conservarla insieme alla busta, predisporre i documenti utili per contestare il contenuto, non perdere temporivolgersi ad una persona di fiducia realmente esperta,

Qualche consiglio anche su cosa fare se si riceve una busta vuota, si cambia casa o si va in vacanza o ci si assenta per più di 10 giorni.

Cos'è una raccomandata?

Giuridicamente, l"invio raccomandato" consiste in un "servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario? (decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261).

Si tratta dunque di corrispondenza che dietro sovrapprezzo usufruisce del servizio accessorio di "raccomandazione", cioè di numerarazione univoca gli oggetti delle spedizioni e annotare tale numerazione su appositi registri.

Si distinguono

  • raccomandata e
  • raccomandata con avviso di ricevimento (cd. raccomandata a.r.),

 Entrambe hanno in comune il tracciamento della consegna, ma solo la seconda, la raccomandata con avviso di ricevimento, ha il servizio di "avviso di ricevimento" che fornisce una conferma dell'avvenuta consegna della spedizione mediante una cartolina con data e firma del ricevente.,

Inserendo il codice dell'invio riportato sulla ricevuta della spedizione, consegnata all'ufficio postale, è possibile sapere se è stato consegnato al destinatario con il servizio "dovequando" di Poste Italiane.

La presunzione di conoscenza delle raccomandate spedite alla residenza anagrafica (art. 1335 Codice Civile)

La legge prevede una presunzione di conoscenza, a patto sia stata spedita alla residenza anagrafica del destinatario (o alla sede legale della società): ciò significa che che la conoscibilità produce gli stessi effetti della conoscenza effettiva (art. 1335 Codice Civile),

Si presume infatti nel destinatario la conoscenza del contenuto di una determinata comunicazione semplicemente per essere la medesima giunta all'indirizzo di costui (1), al quale era diretta (2), non rilevando neppure che la consegna dell'eventuale plico raccomandato sia avvenuta non in esatta conformità rispetto ai regolamenti postali, poiché quello che conta è l'intervenuto recapito di esso (3).

Si tratta di una presunzione juris tantum che fa salva la possibilità che il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione, da valutarsi in base alle concrete modalità di comunicazione, consegna o spedizione, circostanze da valutarsi caso per caso dal giudice (4).

Di certo non sarà mai considerato incolpevole aver lasciato una raccomandata in giacenza (5) o averla respinta /rifiutata.

Al fine di escludere la presunzione in parola non sarebbe sufficiente una qualsiasi causa di impedimento soggettivo, quale il ricovero in ospedale o l'essersi assentati per un viaggio (né tantomeno il rifiuto di riceverla!), bensì un evento straordinario ed imprevedibile (6), come ad esempio una .. catastrofe naturale.

E se sono assente da casa?

La legge (art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato nel 2017) stabilisce che in caso di "temporanea assenza" del destinatario o di persone abilitate a ricevere posta in suo nome la raccomandata venga depositata l'ufficio potale (o punto di raccolta) più vicini: del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante un avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.

L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.

La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego o - se non avviene o se è posteriore al decorso del termine di dieci giorni - con il decimo giorno dalla dalla data di spedizione della comunicazione di mancato recapito.

In caso di cambio casa o assenza prolungato per più i 10 giorni (vacanza, ospedale, ..) conviene comunque attivarsi con il servizio "seguimi" o delegando qualcuno  al ritiro (cfr. infra).

Che differenza c'è fra raccomandata e raccomandata con avviso di ricevimento?

Giuridicamente, (quasi) nessuna: la lettera raccomandata, anche priva di avviso di ricevimento, costituisce prova certa dell'intervenuta spedizione e ne discende, presuntivamente, la prova dell'intervenuta ricezione.

L'avviso di ricevimento (cioè la cartolina di ritorno) fornisce invece una prova (non presuntiva) di avvenuta consegna della tua spedizione con data e firma del ricevente. 

E per gli atti giudiziari?

In caso di notificazione di atti giudiziari (la famosa "busta verde") vale lo stesso principio di presunzione di conoscenza dell'atto respinto, dato che l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 prevede che

se il destinatario (..) rifiuta la raccomandata l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento, appone,quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che e' subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego, nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo.

La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta ed il processo continuerà regolarmente senza che però il destinatario (che verrà dichiarato contumace, cioè assente per libera scelta) possa difendersi!

E se la busta non aveva alcun contenuto?

E' vero che il ricevimento di una missiva, anche se raccomandata, non costituisce di per sé prova relativamente al contenuto della comunicazione (7), anche se è stato deciso che incombe sul destinatario l'onere di provare (ad es. mediante testimoni) che il plico non contiene alcuna lettera ovvero un contenuto differente rispetto a quello indicato dal mittente (8). 

Cosa fare dunque se si riceve una raccomandata o un atto giudiziario?

Ricevere una comunicazione mediante raccomandata (o posta elettronica certificata, PEC) deve mettere in allerta il destinatario: la formalità della comunicazione significa generalmente che la legge prevede dei termini entro i quali attivarsi.

Se si lasciano decorrere i termini senza reagire la difesa è spesso pregiudicata: quindi il consiglio è quello di ricevere la raccomandata, leggerla, e rivolgersi senza ritardo (!) ad una persona di fiducia per valutare il da farsi.

Se poi non si vuole finire come Pinocchio con il Gatto e la Volpe è meglio diffidare anche degli improvvisati consiglieri "giuridici" .. 

Il fai da te crea maggiore stress, e si paga spesso anche in termini di maggiori spese e si rischia di pregiudicare il risultato: non basta infatti avere ragione per vincere una controversia giuridica.

Meglio rivolgersi ad un avvocato, scelto con cura, chiarendo anche la questione delle spese dell'assistenza legale.

A proposito: è importante tenere anche la busta della raccomandante perché lì è apposto il timbro postale che certifica la data della ricezione.

In sintesi:

Cosa fare quindi?

  1. ricevere la raccomandata, conservarla insieme alla busta
  2. predisporre i documenti utili per contestare il contenuto,
  3. non perdere tempo,
  4. rivolgersi ad una persona di fiducia realmente esperta,

senza .. adottare la tecnica dello struzzo!

E se cambio definitivamente casa?

Se si cambia casa conviene far aggiornare al più presto la nuova residenza, cioè l'indirizzo ove si è ufficilmente reperibili,  presso l'ufficio anagrafe del Comune ove ci si trasferisce ma anche attivare il servizio "seguimi" di poste italiane. Con meno di 28 € tutta la corrispondenza, raccomandate incluse, verrà inoltrata dal vecchio al nuovo indirizzo di recapito per 12 mesi (dati aggiornati a giugno 2018).

.. e se vado in vacanza o comunque mi assento temporaneamente per più di 10 giorni? 

Conviene valutare se rilasciare ad una persona di fiducia una delega, cioè una autorizzazione al ritiro.

La delega dovrà contenere 

  • i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e numero di documento d’identità) del delegante, ovvero del destinatario della raccomandata che incarica un’altra persona al ritiro della raccomandata;
  • i dati anagrafici del delegato, quindi della persona che viene incaricata di ritirare la raccomandata;
  • i riferimenti della raccomandata (numero, data)
  • copia dei documenti di identità di entrambi.

Esempio:

Il/La sottoscritto/a ........................................... nato/a ................................... il........................ residente in via ..........................................CAP ............... Città ............................. Codice Fiscale...................................................... Documento di identità n. ......................................... rilasciato da ................................................. il ........................................

DELEGA

il/la sig./sig.ra.......................................... nato/a........................................... il .................. residente in via........................................... CAP..................Città ........................................... Codice Fiscale...........................................

Documento di identità n............................................ rilasciato da ........................................... il ............ a ritirare la raccomandata numero ..........(lasciare in bianco per compilare all'occorrenza) ................................ con data ..../..../........... presso l’ufficio postale .........................................................

Luogo e Data

Allegare fotocopia del documento di identità del delegante
Il delegato si presenti con documento d’identità in corso di validità

Firma Delegante

 

Note:

(1) Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2847/97 

(2) Cass. Civ. Sez. Unite, 5823/81; Cass. Civ. Sez. III, 4083/78

(3) Cass. Civ. Sez. I, 3099/95

(4) Cass. Civ. Sez. II, 20784/06

(5) Cass. Civ. Sez. III, 8399/96. La giacenza dura 30 giorni.

(6) Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5393/92 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3061/90

(7) Cass. Civ. Sez. III, 10021/05

(8) Cass. Civ. Sez. III, 20144/05.

 

Approfondimenti:

  • LEGGE 20 novembre 1982, n. 890 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. (GU n.334 del 4-12-1982 ) http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-11-20;890
  • Art. 1335 Codice Civile - Presunzione di conoscenza. (..) Ogni (..) dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
  • traccia le raccomandate con il servizio di Poste italiane Dove e Quando

 

Aggiornamenti:

La legge di Bilancio 2018, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 interviene, al comma 461, sulla disciplina delle notificazioni a mezzo posta al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all’art. 1, commi 57 e 58, l. 4 agosto 2017, n. 124, nonché di realizzare la piena funzionalità dell’amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica con riferimento alle notificazioni penali, civili e amministrative e quelle relative al codice della strada.

ha, tra altro, modificato la Legge 27 dicembre 2017, n. 205,  stabilendo all'97-bis che alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 8

1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario.
2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l’operatore postale di riferimento deve assicurare la disponibilità di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.
3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell’operatore postale, presso i punti di giacenza o sulle modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l’impiegato del punto di deposito lo dichiara sull’avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione ‘atto non ritirato entro il termine di dieci giorni’ e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione ‘non ritirato entro il termine di sei mesi’ e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull’avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull’avviso stesso.
7. Fermi i termini sopra indicati, l’operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell’atto non recapitato assicurando l’identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest’ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa.

 

Versioni precedenti: maggio 2014