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Casellario giudiziale, fedina penale, visura: nozioni introduttive

16 dicembre 2014, Nicola Canestrini

Sempre più spesso il cittadino deve dichiarare, anche sotto forma di autocertificazione, se ha subìto condanne penali: la normativa in materia si presta a qualche equivoco, dato che il  certificato penale non necessariamente riporta tutte le condanne eventualmente subìte.

Per cancellare la condanna, serve la riablitazione o l'estinzione (vai all'approfondimento).

Chi nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attesti falsamente di non aver riportato condanne penali invece sussistente commette il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico: ecco perché è sempre consigliabile farsi comunque fare un certificato penale o meglio una visura prima di procedere con la autocertificazione (come si fa?).

1. Il casellario giudiziale ("fedina penale" o "certificato penale")


La materia è disciplinata dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti" (D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 in calce).

Nel certificato penale  (chiamato anche "fedina penale" o "certificato penale") sono iscritti, tra l'altro, i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene (..) compresa la sospensione condizionale e la non menzione; vengono elencate tutte le condanne subìte sul territorio italiano (oltre a quelle straniere riconosciute e, dal 2018, anche quelle subite in uno stato dell'Unione europea).

Dal casellario giudiziale risultano quindi anche le sentenze di condanna a pena sospesa (per le quali la condanna non viene cioè eseguita) e quelle condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione (vai all'approfondimento sulle condanne con il beneficio della non menzione).

Contrariamente a quello che si pensa, quindi, il beneficio della "non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale" (art. 175 c.p.) non significa affatto che la condanna non venga iscritta sulla fedina penale ma solo che non risulta se a richiederla è un privato: la condanna sarà ben visibile alle forze dell'ordine, all'autorità giudiziaria, .. ma non ad un privato (fra i quali anche lo stesso condannato).

Il privato che ha avuto una condanna non la vede comparire sulla sua fedina penale, e non è obbligato a dichiararla con l'autocertificazione, dato che dla 2018 non devono essere autocertificate anche le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione.

Come fare per essere sicuri che non vi siano condanne penali?

Non è sufficiente andare presso l'ufficio del casellario giudiziale della procura presso il locale tribunale, fare la richiesta (su apposito modulo e previa esibizione della carta di identità), pagare le marche da bollo, tornare dopo 3 giorni per ritirare il certificato per essere sicuri che non vi siano condanne penali: bisogna chiedere anche la cd. visura (gratuita).

Ciò perchè appunto il proprio certificato penale non riporta tutta la vita giudiziaria; tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

L'autocertificazione ha ricadute importanti, dato che ad es. in caso di partecipazione a gare di appalto "la non veridicità della dichiarazione circa la sussistenza di emergenze penali integra una autonoma causa di esclusione dalla gara, a prescindere dalla valutazione in ordine all'idoneità della condanna riportata ad incidere la moralità professionale dell'impresa" (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 10 ottobre 2008 n. 2568), secondo un'esegesi già espressa dal Consiglio di stato (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 aprile 2007, n. 1723; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 giugno 2002, n. 3183).

.. vanno autocertificate le condanne estinte, per le quali è intervenuta riabilitazione, quelle con il beneficio della non menzione, o relative a reati depenalizzati?

 

Secondo l'articolo 28 del DPR 313/2002, riformato nel 2018, NON devono essere più autocertificate (nè vengono riportate nel casellario a richiesta dell'interessato), fra l'altro:

  •  le condanne delle quali è stato ordinata la non menzione,  purché il beneficio non sia stato revocato;
  •  le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti per effetto del benenficio della cd. sospensione condizionale della pena;
  •  le condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
  •   i cd. patteggiamenti quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria
  • i decreti penali
  • le sentenze di esclusione della punibilità per tenuità del fatto; ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale
  • i provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace o di comeptenza del giudice di pace;
  • i provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prov e quelli che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

Gli stessi provvedimenti NON vanno autocertificati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 28 DPR 313 cit, art 28/8).

Scheda pratica

  • Come si chiede la fedina penale?

Compilando un modulo (spesso si trova sul sito del tribunale o della procura; cfr. in allegato il modello) al quale va allegata un documento di identità e va firmato in fronte al funzionario. E? possibile delegare per iscritto qualcun altro per la richiesta e/o il ritiro.

  • Dove si chiede?

I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente. Vengono rilasciati in italiano; a Bolzano è possibile richiederla anche in tedesco (se vi è necessità di traduzione bisognerà provvedere in proprio e asseverarla).

  • Quanto costa?

Normalmente € 3,84 di diritti di cancelleria +€  16 di bollo in marche da bollo (non in vendita presso l'ufficio); in caso di urgenza € 7,36 + € 16.

  • Quanto tempo passa prima di ottenerlo?

Se vi è urgenza, raddoppiando i costi dei diritti di cancelleria, la legge stabilisce che deve essere rilasciato entro 2 giorni; altrimenti in una decina di giorni circa. I tempi sono purtroppo variabili da tribunale a tribunale.

2. La Visura

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico sul Casellario) ha introdotto, all'art. 33, la possibilità di prendere visione di tutte le iscrizioni a carico dell'interessato esistenti presso il casellario giudiziale.

La Visura non ha efficacia certificativa e quindi non può essere esibita per finalità amministrative o per ragioni di lavoro, ma consente un controllo da parte dell'interessato dell'esattezza delle iscrizioni contenute nei registri del casellario.

La richiesta di Visura può essere presentata presso qualsiasi Procura della Repubblica utilizzando l'apposito modello (cfr. esempio in calce).

L'interessato può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare una copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.

La richiesta può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato purché questa abbia specifica delega per la presentazione della domanda. Se il delegato è anche autorizzato a ritirare la visura, occorre precisarlo nella delega. La delega deve essere in ogni caso accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di chi delega.

La richiesta di visura non richiede alcuna motivazione e inoltre il suo rilascio non è soggetto al pagamento di diritti o bolli.

La visura, che non pota il nome del richiedente, elenca però (finalmente) tutte le condanne subìte, cioè anche quelle che non risultano dal casellario: ecco perché conviene sempre farsi sia il casellario che la visura per avere .. certezza del proprio passato!

Scheda pratica

  • Come si chiede?

Compilando un modulo (spesso si trova sul sito del tribunale o della procura; cfr. in calce un esempio) al quale va allegata un documento di identità e va firmato in fronte al funzionario. E? possibile delegare per iscritto qualcun altro per la richiesta e/o il ritiro.

  • Dove si chiede?

La visura può essere richiesta a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente. Vengono rilasciati in italiano; a Bolzano è possibile richiederla anche in tedesco (se vi è necessità di traduzione bisognerà provvedere in proprio e asseverarla).

  • Quanto costa?

Nulla (ma non ha efficacia certificativa e non riporta il nome del richiedente).

 

3. E le indagini in corso?

Dal casellario e dalla visura si desumono, ovviamente, solo le condanne passate in giudicato. 

Se vi è la possibilità di una indagine in corso, ciascuno può recarsi presso la Procura dove sospetta possa esserci un indagine che lo riguarda (sia come indagato che come vittima), chiedendo l'attestazione ex art. 335 c.p.p.: detta attestazione può essere richiesta solo dal diretto interessato (con copia del documento di identità; senza costi)  o dal suo avvocato munito di nomina specifica per tale richiesta rilasciata dall?assistito con firma autenticata.

Non esiste una banca dati nazionale sulle indagini in corso e quindi la attestazione certifica solamente che presso quella procura non vi è una indagine, sempre fatto salvo il potere di secretazione del pubblico ministero (altra cosa è la banca dati dei cd. precedenti di polizia).

 

4. Modelli

 

  • 1. MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO E DELLA VISURA DELLE ISCRIZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DA PARTE DELL?INTERESSATO (scarica in formato .rtf)


Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ufficio locale del casellario
di _________________________________


Si richiede il rilascio del seguente certificato \ visura del casellario giudiziale:
GENERALE ( art. 24 T.U.) - PENALE ( art. 25 T.U.) - CIVILE ( art. 26 T.U.)
 VISURA (art. 33 T.U)

______________________________________________________________________

(cognome e nome dell?interessato)
Nat_ il ___ /___ /______ in ___________________________________________________
(se nato all'estero indicare anche lo Stato) _____________________________________________
Sesso: Maschile Femminile Codice fiscale __________________________
Residenza ___________________________________________________________________
(indicare altri eventuali dati che meglio identificano la persona: paternità, cittadinanza)
? N.ro copie ______
? Esente dal bollo per ______________________________(indicare la motivazione)
? Esente dal bollo e diritti per _____________________ ( indicare la motivazione )
? Con URGENZA

(data) ______________________ 


(firma dellìinteressato)

? Allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento oppure
? nel caso di esibizione del documento indicare gli estremi:
Tipo _____________________ N.ro ___________
rilasciato da: ________________ il __________.
La richiesta può essere presentata anche tramite un delegato. In questo caso allegare alla domanda,
oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento dell?interessato, anche il conferimento della delega.
Atto di delega
Il/La sottoscritto/a (*) delega il/la sig._______________
nato/a a ___________________________________ il ________________ a presentare la richiesta e ritirare la certificazione richiesta.
Firma_________________(allegando il proprio documento di identità)

(*) Art. 76 c.1°, D.P.R. 28.01.2000 n. 445 : Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso ? è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a in ______________
il ___________, residente in ________________ Via_______________ n. _________,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all?art. 46 D.P.R. n.
445/2000,
dichiara di non aver riportato condanne penali.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs.
30/06/2003 n. 196.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell?art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Luogo e data ___________ _______________________________
(La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato della Pubblica Amministrazione previa esibizione di un documento di identità che deve essere allegato in copia)

 

5. Testo unico sul casellario giudiziale

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTI i numeri 8 e 55 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della funzione pubblica e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I
Oggetto e definizioni

ART. 1 (L)
(Oggetto)

1. Le norme del presente testo unico disciplinano il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure. In particolare, disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e conservazione dei dati, i certificati, le funzioni degli uffici interessati.

ART. 2 (R)
(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:

a) «casellario giudiziale» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;

b) «casellario dei carichi pendenti» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato;

c) «anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) «anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) «ente» è l'ente fornito di personalità giuridica, la società e l'associazione, anche priva di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

f) «provvedimento giudiziario» è la sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria;

g) «provvedimento giudiziario definitivo» è il provvedimento divenuto irrevocabile; passato in giudicato o, comunque, non più soggetto a impugnazione con strumenti diversi dalla revocazione;

h) «codice identificativo» è il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell'articolo 43;

i) «numero identificativo del procedimento» è il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale;

l) «estratto» è l'insieme dei dati del provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema;

m) «ufficio iscrizione» è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenza nella materia del presente testo unico;

n) «ufficio territoriale» è l'ufficio presso il giudice di pace, che ha competenze nella materia del presente testo unico;

o) «ufficio locale» è l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente testo unico;

p) «ufficio centrale» è l'ufficio presso il Ministero della giustizia, che ha competenze nella materia del presente testo unico;

q) «sistema» è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Titolo II
Casellario giudiziale

ART. 3 (L)
(Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;

c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;

d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;

e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;

f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;

g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;

i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;

i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova; (3)

i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale; (3)

l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;

n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;

o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;

p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno; (1)

q) (2)

r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;

u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

(art. 686 c.p.p; art. 194 att. c.p.p; artt. 4 e 14, r.d. n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, l. n. 835/1935; art. 58 bis, l. n. 354/1975; art. 73, l. n. 689/1981)

(1) Lettera così modificata dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
(2) Lettera soppressa dall'art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008; vedi, anche, il comma 2 del predetto art. 21, D.Lgs. 169/2007.
(3) Lettera inserita dall'art. 15, comma 1, lett. a), L. 28 aprile 2014, n. 67.

ART. 4 (R)
(Estratto del provvedimento iscrivibile)

1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è iscritto per estratto contenente i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;

b) numero identificativo del procedimento;

c) autorità che ha emesso il provvedimento;

d) data, dispositivo del provvedimento e norme applicate.

2. L'estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

a) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;

b) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81 del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

c) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.

(artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)

ART. 5 (L)
(Eliminazione delle iscrizioni)

1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono.

2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:

a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a norma dell'articolo 673 del codice di procedura penale;

b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura penale;

c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile, o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il termine per l'impugnazione;

d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta; (2)

e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;

f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;

g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;

h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;

i) (1)

l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo;

l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato (3).

3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, è eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo.
4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.

(art. 687 c.p.p.; art. 36, c.1, lett. a), r.d. n. 778/1931; art. 15, d.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, d.lgs. n. 274/2000)

(1) Lettera soppressa dall'art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-8 ottobre 2010, n. 287 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2010, n. 41 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera limitatamente all'inciso «salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale».
(3) Lettera aggiunta dall'art. 15, comma 1, lett. b), L. 28 aprile 2014, n. 67.

Titolo III
Casellario dei carichi pendenti

ART. 6 (L)
(Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 60, comma 1, del codice di procedura penale, il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il decreto di citazione di cui all'articolo 636, comma 1, del codice di procedura penale, i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull'imputazione, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con l'art. 60, c. 3, c.p.p)

ART. 7 (R)
(Estratto del provvedimento iscrivibile)

1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;

b) numero identificativo del procedimento;

c) autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;

d) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;

e) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;

f) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81 del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

g) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.

(estensione artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)

ART. 8 (L)
(Eliminazioni delle iscrizioni)

1. Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate:

a) al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono;

b) alla cessazione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale.

(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989 ed estensione del principio di cui all'art. 687, c.1, c.p.p)

Titolo IV
Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

ART. 9 (L)
(Provvedimenti iscrivibili)

1. Nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all'esecuzione delle stesse sanzioni;
c) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.
(art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)

ART. 10 (R)
(Estratto del provvedimento iscrivibile)

1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente i seguenti dati:
a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale dell'ente;
b) rappresentante e sede legale dell'ente;
c) numero identificativo del procedimento;
d) autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
f) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato;
g) sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 21, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(estensione artt. 6 e 7, r. d. n. 778/1931)

ART. 11 (L)
(Eliminazione delle iscrizioni)

1. Le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascorsi dieci anni dal giorno in cui è cessata l'esecuzione di qualunque altra diversa sanzione, se negli stessi periodi non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.
(art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)

Titolo V
Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

ART. 12 (L)
(Provvedimenti iscrivibili)

1. Nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all'ente l'illecito amministrativo dipendente da reato;
b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell'illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi.
( art. 110, c.1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con gli artt. 36 e 59, d.lgs. n. 231/2001)

ART. 13 (R)
(Estratto del provvedimento iscrivibile)

1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:
a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale dell'ente;
b) rappresentante e sede legale dell'ente;
c) numero identificativo del procedimento;
d) autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
f) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato;
g) sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 21, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(estensione artt. 6 e 7, r. d. n. 778/1931)

ART. 14 (L)
(Eliminazione delle iscrizioni)

1. Le iscrizioni dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative sono eliminate alla cessazione della qualità di ente sottoposto al procedimento di accertamento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
(art. 110, c.1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, raccordo tra l'art. 35, d.lgs. n. 231/2001 e l'art. 60, c. 2, c.p.p.)

Titolo VI
Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale

ART. 15 (R)
(Ufficio iscrizione)

1. L'ufficio iscrizione iscrive l'estratto nel sistema ed elimina dal sistema le iscrizioni di tutti i provvedimenti, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6.
2. Ai fini dell'eliminazione, ufficio iscrizione è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere c), d), e), f), g) e h) e dell'articolo 11, comma 1, o l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da cui deriva l'eliminazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b) ed i), dell'articolo 8, comma 1, lettera b) e dell'articolo 14, comma 1.
3. L'iscrizione o l'eliminazione è effettuata quando il provvedimento giudiziario è definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il provvedimento è pubblicato nelle forme di legge.
4. L'ufficio iscrizione verifica l'esistenza nel fascicolo dei codici identificativi delle persone e degli enti, nonché del numero identificativo del procedimento; verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili ai fini dell'estratto.
5. L'ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice identificativo delle persone o degli enti o del numero identificativo del procedimento provvede ad inserirlo secondo le modalità previste dai decreti dirigenziali emanati ai sensi degli articoli 42 e 43.
6. L'ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala all'autorità competente alla correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell'articolo 130, del codice di procedura penale, al giudice civile o amministrativo ai sensi dell'articolo 288, secondo comma, del codice di procedura civile, all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento.
7. L'ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli già iscritti nel sistema, effettua la segnalazione al pubblico ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 40.

ART. 16 (R)
(Comunicazioni all'ufficio iscrizione)

1. L'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione comunica all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena.

ART. 17 (R)
(Ufficio territoriale)

L'ufficio territoriale rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni.
(art. 51, d.lgs. n. 274/2000 e art. 20, d.m. n. 204/2001)

ART. 18 (R)
(Ufficio locale)

1. L'ufficio locale rilascia i certificati, compresi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni.
(art. 2, c. 3, r. d. n. 778/1931)

ART. 19 (R)
(Ufficio centrale)

1. L'ufficio centrale svolge i seguenti compiti:

a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;

b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

c) conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza;

d) conserva ai fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;

e) concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;

f) vigila sull'attività degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregolarità;

g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi.

2-bis. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia. (1)

2-ter. L'iscrizione può essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale caso, l'istanza è presentata direttamente all'ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative a provvedimenti giudiziari, all'ufficio iscrizione del casellario giudiziale presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui la decisione si riferisce. L'ufficio iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale, che provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia. (1)

3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto del decreto di grazia.

4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15.

5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto ottanta anni, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

6. L'ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attività di supporto:

a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale;

b) fornisce all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in ordine all'andamento dei fenomeni criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati personali;

c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocità e, in quest'ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti autorità straniere i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri.

(art. 3, r. d. n. 778/1931)

(1) Comma aggiunto dal D.P.R. 28 novembre 2005, n. 289).

ART. 20 (R)
(Comunicazioni all'ufficio centrale)

1. L'autorità che emette i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono i ricorsi avverso questi ne dà comunicazione all'ufficio centrale senza ritardo.
2. Il Ministero della giustizia comunica senza ritardo all'ufficio centrale il decreto di grazia.
3. Il Comune competente comunica senza ritardo all'ufficio centrale l'avvenuta morte della persona.
4. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire la rapida trasmissione, anche telematica, dei provvedimenti e delle informazioni, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - per le modalità telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

TITOLO VII
Servizi certificativi

Capo I
Servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti

ART. 21 (L)
(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria)

1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.
2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.
(art. 688 c.p.p.: c. 1, primo periodo, c. 2; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)

ART. 22 (L)
(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore)

1. Previa autorizzazione del giudice procedente, il difensore ha diritto di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto, avente la qualità di persona offesa dal reato o di testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.
(art. 688 c.p.p., c. 2, secondo periodo; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)

ART. 23 (L)
(Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta.
(art. 689 c.p.p.)

ART. 24 (L)
(Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)

1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;

b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;

c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;

d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;

f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;

m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate (1).

n) (2)

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24, regio decreto legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c.2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24 settimo comma l. n. 835/1935)

(1) Lettera così sostituita dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
(2) Lettera soppressa dall'art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

ART. 25 (L)
(Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)

1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;

b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;

c) alle condanne per reati per i quali si è verificata la causa di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;

d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;

f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;

m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno; (1)

n) (2)

o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24, regio decreto legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.

(1) Lettera così modificata dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
(2) Lettera soppressa dall'art. 21, comma 1, lett. d), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Art. 25-bis
Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro (1)

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

(1) Articolo inserito dall?art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

ART. 26 (L)
(Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)

1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:

a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione salvo che siano stati revocati; ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati; (1)

b) (2)

c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.
(art. 689 c.p.p.)

(1) Lettera così modificata dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
(2) Lettera soppressa dall'art. 21, comma 1, lett. e), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

ART. 27 (L)
(Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.

2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556, del codice penale;
d) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale e ai decreti penali;
e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati.
(estensione dell'art. 689, c. 1 e parte del c. 2, c.p.p.; art. 21, d.m. 6 aprile 2001, n. 204)

ART. 28 (L)
(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a persone maggiori di età, quando tale certificato è necessario per l'esercizio delle loro funzioni.
(art. 688, c. 1, c.p.p., art. 14, c. 3, del d.P.R. n. 448/1988)

ART. 29 (L)
(Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)

1. Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni
2. L'interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta; soggetti diversi dall'interessato possono richiedere lo stesso certificato ai sensi dell'articolo 29, comma secondo e dell'articolo 32, comma primo, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.
(art. 688, c. 3, c.p.p., art. 195 att. c.p.p.)

Capo II
Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

ART. 30 (L)
(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorità giudiziaria)

1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato ente.
(art. 81, c. 1, primo periodo, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)

ART. 31 (L)
(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato)

1. L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad accezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto.
(art. 81, c. 3 e 4, d.lgs. n. 231/2001)

ART. 32 (L)
(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 31, quando sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni.
(art. 81, c. 1, secondo periodo, d.lgs. n. 231/2001)

Capo III
Disposizioni comuni ai servizi certificativi

ART. 33 (R)
(Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)

1. La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire tale conoscibilità, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ? per le modalità telematiche, e sentito e il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalità di cui all'articolo 35, comma 2.

ART. 34 (R)
(Esclusione del codice identificativo dal certificato)

1. Il codice identificativo della persona o dell'ente cui si riferisce il provvedimento non risulta dal certificato.

ART. 35 (R)
(Ufficio competente al rilascio del certificato)

1. Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
2. Il certificato può essere rilasciato da altri uffici, anche diversi da quelli giudiziari, individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che definisce altresì le modalità tecniche di collegamento telematico finalizzate all'utilizzabilità del sistema da parte di detti uffici, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ? e il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 assicurano la tenuta di archivi informatici in cui confluiscono i dati relativi ai certificati rilasciati.

ART. 36 (R)
(Certificato di emergenza)

1. Nel caso di totale o parziale non operatività del sistema, l'ufficio che riceve la richiesta rilascia un certificato di emergenza che contiene i dati acquisiti presso l'ufficio centrale.
2. Se, alla data del ripristino del sistema, è riscontrata qualsiasi discordanza nei dati rispetto alla data di richiesta del certificato, l'ufficio che ha rilasciato il certificato di emergenza provvede all'invio al richiedente del certificato ordinario, che sostituisce quello di emergenza.

ART. 37 (L)
(Certificati richiesti da autorità straniere)

1. Le autorità interessate di Stati dell'Unione europea possono richiedere i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, presso tutti gli uffici locali, i quali provvedono al rilascio.
2. La richiesta di certificati da parte di altre autorità straniere è disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocità.
(art. 35, c. 1, r.d. n. 778/1931)

ART. 38 (R)
(Termine per il rilascio di certificato)

1. Il certificato è rilasciato nello stesso giorno della richiesta, eccetto il certificato di emergenza che è rilasciato non appena sono acquisiti i dati necessari.

ART. 39 (R)
(Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi)

1. Le modalità tecnico operative per consentire alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi, eventualmente con differenziazioni territoriali e per tipo di certificato, la consultazione del sistema ai fini delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, nonché per consentire all'autorità giudiziaria l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ? e il Garante per la protezione dei dati personali.

TITOLO VIII
Garanzie giurisdizionali

ART. 40 (L)
(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)

1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666, del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.
2. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato decide il Tribunale di Roma, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666, del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
(art. 690 c.p.p; art. 82, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

TITOLO IX
Sistema informativo

ART. 41 (R)
(Principi e funzioni)

1. Il sistema consente lo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attività degli uffici e tra essi concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo scambio, la trasmissione e conservazione dei dati, e delle attività concernenti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza, nel rispetto di rigorosi criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.
2. Il sistema consente, altresì, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività, della data e della tipologia delle stesse, nonché delle attività di acquisizione, certificazione e visura dei dati.
3. Il sistema opera in modo tale da assicurare il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e delle regole tecniche emanate in attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

ART. 42 (R)
(Regole tecniche del sistema)

1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, nel contesto della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ? e il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale è adottato sentito altresì il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto è adottato altresì sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le tecnologie informatiche sono finalizzate a prevenire e correggere eventuali errori nella immissione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati, anche in collegamento con il sistema informatizzato dei registri.

ART. 43 (R)
(Codice identificativo sulla base delle impronte digitali)

1. Al fine di consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche che consentono, nei casi previsti dal presente testo unico, l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell'interno, come eventualmente modificato o integrato dalla normativa di attuazione prevista dall'art. 34 della legge 30 luglio del 2002, n.189 e successive modificazioni.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, possono essere determinate le modalità di collegamento tra il sistema previsto dall'art. 2 comma 7 del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n.222, e il casellario giudiziale.

Titolo X
Disposizioni transitorie

ART. 44 (R)
(Eliminazione di iscrizioni incompatibili)

1. L'ufficio centrale elimina dal sistema tutte le iscrizioni esistenti incompatibili con quelle previste dal presente testo unico.

ART. 45 (L)
(Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)

1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati di cui agli articoli 24, 25 e 27, e sono eliminate secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h).
(art. 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000 e raccordo con l'art. 64, c. 2, d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui rinvia all'art. 63, c. 2, stesso d. lgs.)

ART. 46 (R)
(Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema)

1. Sino alla completa operatività del sistema, le regole tecniche di cui agli articoli 39 e 42 sono disciplinate con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ? per le modalità telematiche, e sentito il garante per la protezione dei dati personali, in modo che, a seconda delle concrete possibilità tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo o informatico, anche con differenziazioni territoriali.
2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale è adottato sentito altresì il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto è adottato altresì sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 47 (R)
(Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale)

1. Sino alla completa operatività della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 20, comma 4, il Comune comunica la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L'ufficio locale elimina le relative iscrizioni.
2. Per le persone nate all'estero, o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio locale è quello presso il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

ART. 48 (R)
(Termine per il rilascio di certificato)

1. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il certificato è rilasciato entro il giorno successivo o, se è richiesto il rilascio immediato, nel medesimo giorno.

Titolo XI
Disposizioni finali e abrogazioni

ART. 49 (R)
(Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

1. L'articolo 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è così modificato:
a) al comma 1, alla lettera aa) dopo le parole ?che riguardano l'applicazione? sono aggiunte le seguenti: ?di misure di sicurezza e?;
b) al comma 1, dopo la lettera bb) è aggiunta la seguente lettera: ?bbb) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;?.

ART. 50 (R)
(Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)

1. I decreti dirigenziali del Ministero della giustizia previsti dagli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente testo unico.

ART. 51 (R)
(Raccordo con norme esterne al testo unico)

1. Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai relativi carichi pendenti, presente in norme di legge o di regolamento, si intende riferito alle corrispondenti norme del presente testo unico.

ART. 52 (L)
(Abrogazioni di norme primarie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
- regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
- all'articolo 24, della legge 27 maggio 1935, n. 835, che ha convertito, con modificazioni, il Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404: al sesto comma, l'espressione: ?ed è iscritto nel casellario giudiziario?, nonché il settimo comma;
- l'articolo 17, comma secondo, ultimo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- l'articolo 9, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- l'articolo 32, comma primo, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 9, della legge 16 gennaio 1992, n. 15, limitatamente alle parole: ?alla formazione delle schede e dei fogli complementari?;
- l'articolo 58 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- gli articoli 73 e 81, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- gli articoli da 685 a 690, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;
- gli articoli 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448;
- l'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
- del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, gli articoli: 110, comma 2, da 194 a 197 e 237;
- gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272;
- del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 gli articoli: 45; 46; 51, comma 1, lettera b); 63, comma 2; 64, comma 2, limitatamente alle parole ? e 2? e, conseguentemente, la parola ?commi? è sostituita dalla parola ?comma?;
- del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gli articoli: 80, 81, 82, 85, comma 1, lettera b).

ART. 53 (L)
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)

1. Nell'articolo 110, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'espressione: ?delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato? è sostituita dalla seguente: ?del casellario dei carichi pendenti?.
2. Negli articoli 730, comma 1 e 731, comma 1, del codice di procedura penale, l'espressione: ?competente ai fini dell'iscrizione? è sostituita dalla seguente: ?locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma?.
3. Nell'articolo 732, comma 1, del codice di procedura penale, l'espressione: ?competente ai fini dell'iscrizione? è sostituita dalla seguente: ?locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma?.

ART. 54 (R)
(Abrogazioni di norme secondarie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
- decreto del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto 6 ottobre 1931, in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 10 ottobre 1931;
- decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1988, in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1988;
- decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 1999 in Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia, n. 2 del 31 gennaio 2000;
- all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono soppresse le parole: ?al casellario giudiziale e,?;
- gli articoli da 19 a 21 del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.

ART. 55 (L)
(Norma finale)

1. Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 novembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2003

Ministeri istituzionali, registro n.1, foglio n. 262