Quel che c'è da sapere sul casellario giudiziale italiano ed europeo, come si può richiedere e la differenza con la visura e la banca dati delle forze di polizia.
Per cancellare la condanna, serve la riablitazione o l'estinzione (vai all'approfondimento).
1. Il casellario giudiziale
Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna definitivi e di alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa a carico di una determinata persona in tutto il territorio italiano (ed ora anche europeo).
In particolare, l’ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica, rilascia i seguenti certificati:
- certificato generale: contiene i provvedimenti definitivi in materia penale, civile e amministrativa (riassume i certificati penale e civile)
- certificato penale: contiene i provvedimenti penali di condanna definitivi
- certificato civile: contiene i provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno), i provvedimenti relativi ai fallimenti (i quali non sono più iscrivibili dal 1°gennaio 2008), i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi.
Il casellario è anche chiamato "fedina penale", e come ho scritto in un precedente articolo, riporta - a differenza di quel che si crede, anche le condanne estinte, riabilitate o per quelle per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" (approfondisci qui, anche con riferimento alla autocertificazione).
Il casellario penale (o appunto fedina penale) non contiene però nemmeno tutte le informazioni giudiziarie, perchè ad es. processi ancora in corso o per i quali si è stati assolti non risultano (ma risultano nel database delle forze di polizia, chiamato CED, Centro elaborazione dati).
Il certificato può essere richiesto:
- dall’interessato o da persona da lui delegata (es. dal difensore)
- dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni
- dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione
- dal difensore dell'imputato, autorizzato dal giudice precedente, nei confronti della persona offesa dal reato e del testimone.
(a) Richiesta da parte dell'interessato
La richiesta va presentata dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando un apposito modello. L’interessato può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità. I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.
Casi particolari:
- per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale se il minore non ha compiuto 16 anni
- per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina
- la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere
- richiesta dall’estero, la domanda può essere presentata dall’interessato per posta o tramite un delegato
- se è stato incesso il cd. "benefico della non menzione", i casellario penale NON riporterà tali condanne. Meglio allora chiedere sempre anche la cd. visura, che è gratis e riporta tutte ma davvero tutte le condanne. E si, la non menzione è pario una .. presa in giro.
Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
(b) Costi
Ciascun certificato richiesto è normalmente a pagamento (ma ci sono eccezioni, vedi solo) e cioè comporta il pagamento di marche da bollo (non in vendita preso gli uffici giudiziari, ma da comprare in una qualsiasi tabaccheria):
- € 3,84 per diritti di certificato
- € 16 per bollo ogni due pagine di certificato (4 pagine 32 euro).
Se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata (anzi: entro 3 giorni, d. "urgenza") devono essere pagati inoltre
- € 3,84 per diritti di urgenza
Si segnala che il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:
- per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
- per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
- per essere esibito in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
- per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)
Nell'ipotesi in cui si abbia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: n. procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa, ..).
Nota bene: A norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all’interessato non potrebbe essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. cit.). La norma è però normalmente disattesa, ed è meglio fare copia ufficiale (e aggiungere pure la cd. v visura ) .. anche perchè c'è il problema serio che non si sa cosa autocertificare ..
Il Casellario Europeo (ECRIS)
Il cd. “casellario europeo” o più corretamente ECRIS (European Criminal Records information System) è il sistema informativo del casellario europeo, che consente l’interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, in un formato standard comune a tutti.
fanno riferimento al'ECRIS tutti i paesi membri UE, compreso il Regno Unito, ad eccezione di Malta, Portogallo e Slovenia (aprile 2018).
ECRIS dà completa attuazione, in ambito comunitario, alla Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 20 aprile 1959, che ha previsto che ciascun Paese aderente, nel condannare un cittadino di altro Stato, informi della condanna il Paese di cittadinanza. (Art.22 della Convenzione).
L’avviso di condanna ha lo scopo di conservare presso il casellario giudiziale di cittadinanza di una persona sia le condanne nazionali sia quelle estere.
Per la realizzazione del sistema ECRIS, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato due specifiche Decisioni, la decisione quadro 2009/315/GAI e la decisione 2009/316/GAI, rispettivamente recepite dai decreti legislativi n° 74 e n° 75 del 2016.
L’autorità giudiziaria di ogni Stato membro, con una semplice richiesta al casellario di nazionalità, può così conoscere i precedenti penali di un cittadino europeo in ordine all’intero ambito comunitario (Art. 13 della Convenzione).
L’Ufficio centrale del Casellario italiano ha realizzato l’interconnessione con il sistema ECRIS, scambiando informazioni con tutti i Paesi membri tecnicamente in grado di dialogare (la quasi totalità).
Tale sistema consente:
- all’autorità giudiziaria italiana procedente nei confronti di un soggetto, di accedere ai seguenti servizi, collegandosi direttamente al sistema:
- nei procedimenti penali a carico di un cittadino italiano:
accesso alla banca dati ECRIS presso il Casellario centrale italiano per conoscere le sentenze penali di condanna definitive eventualmente emesse a carico di quel cittadino dalle autorità giudiziarie degli altri Paesi membri; - nei procedimenti penali a carico di un cittadino europeo:
accesso al Casellario centrale del Paese di cittadinanza per ottenere l’informazione con valore legale sui precedenti penali, che menziona:- le sentenze penali di condanna definitive eventualmente emesse nei confronti di quel cittadino dall’autorità giudiziaria del Paese di cittadinanza;
- le sentenze penali di condanna definitive eventualmente emesse nei confronti di quel cittadino dalle autorità giudiziarie dei Paesi membri interconnessi e raccolte presso il Casellario centrale del Paese di cittadinanza;
- nei procedimenti penali nei confronti di un cittadino extracomunitario:
accesso al casellario centrale di ciascun Paese membro interconnesso nel quale si abbia ragione di ritenere che il soggetto abbia avuto dimora negli ultimi cinque anni, per conoscere le sentenze penali di condanna definitive eventualmente emesse nei confronti diquel cittadino dall’autorità giudiziaria del Paese membro interconnesso al cui Casellario centrale si sta accedendo;
- nei procedimenti penali a carico di un cittadino italiano:
- all’autorità giudiziaria di ciascun Paese membro, nei procedimenti penali a carico di un cittadino italiano, di ottenere, via ECRIS, l’accesso alle banche dati del Casellario italiano per conoscere:
- sia le sentenze penali di condanna emesse in Italia;
- sia le sentenze penali di condanna definitive eventualmente emesse a carico di quel cittadino dalle autorità giudiziarie degli altri Paesi membri;
- alla pubblica amministrazione italiana di richiedere presso l’ufficio locale del casellario:
- il certificato penale del casellario europeo nei confronti di un cittadino italiano;
- l’informazione con valore legale circa le condanne emesse in Europa nei confronti di un cittadino di altri Stati membri dell’Unione;
- alla persona interessata di richiedere presso l’ufficio locale del casellario:
- il proprio certificato penale del casellario europeo quando trattasi di cittadino italiano;
- l’informazione con valore legale, nei propri confronti, circa le condanne emesse in Europa quando trattasi di cittadino di altri Stati membri.
Fonte: la base del presente articolo è tratta dal sito del Ministero della giustizia (18 aprile 2018).