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La non menzione della condanna (art. 175 c.p.)

14 luglio 2018, Nicola Canestrini

Il giudice può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale richiesto da privati: i precedenti penali vengono così (teoricamente) resi non conoscibili a terzi.

L'istituto della "non menzione" paralizza quindi un effetto penale, sia pure circoscritto, della condanna, impedendo che terzi possano avere conoscenza dei precedenti penali del soggetto. 

Si tratta di un istituto lodevole nelle intenzioni, che fino alla riforma era inutile nella pratica (prestandosi purtroppo anche a spiacevoli malintesi): dalla riforma del 2018 le condanne per le quali è concessa la "non menzione" non devono più essere autocertificate e non risultano dal casellario giudiziale ad uso privato (mentre risultano a richiesta dell'autorità giudiziaria). 

1. Scopo del beneficio 

La previsione dell'istituto della non menzione della condanna nel casellario giudiziale spedito a richiesta di privati si ricollega alla disciplina del casellario giudiziale, attualmente prevista dal D.P.R. 14.11.2002, n. 313, recante il vigente «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» (1).

Scopo del casellario giudiziale è di documentare i precedenti penali di ogni soggetto, tanto rispetto all'autorità giudiziaria penale (per esempio per l'aggravante della recidiva, le declaratorie di delinquenza qualificata, la valutazione della capacità a delinquere ai sensi dell'art. 133/2, n. 2 c.p., ..) quanto rispetto agli altri soggetti pubblici e ai soggetti privati, i quali possono essere interessati a valutare la condotta del soggetto.

Il beneficio della non menzione  ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità della sentenza, di talché, ai fini della sua concessione o del suo diniego, non può attribuirsi rilevanza esclusiva alla gravità del danno arrecato, dovendosi valutare tale elemento unitamente agli altri in grado di esprimere l'idoneità del beneficio a concorrere al recupero del reo (C., Sez. IV, 16.6.2016, n. 31217).

2. Condizioni

I requisiti richiesti per la concedibilità della non menzione della condanna nel certificato del casellario  sono stati ampliati da numerosi interventi della Corte Costituzionale.

In sintesi (e senza pretesa di completezza):

- può essere concessa con una prima condanna (anche patteggiata), anche per reati diversi, purché la pena inflitta sia inferiore a due anni (o anche con una condanna successiva a condizione che questa intervenga per fatti anteriormente commessi e che sommando le condanne la reclusione non sia superiore a due anni);

- non può essere concessa in favore di chi abbia subito in precedenza una o più condanne per le quali non abbia ottenuto il beneficio stesso: se quindi sussiste un precedente penale, di qualsiasi natura esso sia, e successivamente alla prima condanna vengano commessi ulteriori reati, il beneficio non può mai essere concesso;

- non può mai essere concessa una terza volta (e viene revocato in caso di commissione di un delitto per fatti successivamente commessi);

- è sempre discrezionale, dato che può essere negata in relazionale alla gravità del reato e alla capacità a delinquere. 

Considerata la finalità di natura pubblicistica della non menzione della condanna sul certificato del casellario - che persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato costituita dalla pubblicità - l'imputato non può disporre del beneficio e, una volta elargito, non può ad esso rinunziare né può impugnare la statuizione concessiva.

3. Criticità dell'istituto

Anche se è stato concesso il beneficio della non menzione, la condanna rimane pur sempre ("precedente penale").

Dalla riforma del 2018 le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione non vanno più autocertificate e non risultano a richiesta di un privato (cioè se l'interessato va e chiede la propria fedina penale).

Da sapere: 

 1- l'autorità giudiziaria (e quella di polizia) ha ovviamente conoscenza di tutti i precedenti penali (nel caso delle forze dell'ordine anche dei precedenti di polizia, come ad. es. le denunce seppur infondate), anche quelli per i quali la non menzione è stata concessa (che quindi vale solo per privati);

2- i terzi, come ad es. il datore di lavoro,  che non vedrebbero le condanne con il beneficio della non menzione, non hanno comunque diritto ad accedere al casellario giudiziale italiano o europeo di un soggetto, al quale viene infatti semmai richiesta l'autocertificazione;

3- le condanne con il benenficio della non menzione non risultano sul casellario richieste dal condannto: ecco perché vale la pena chiedere con il casellario anche la cd. visura, introdotta proprio per rendere nota all'interessato tutte le condanne subite (anche quelle con la non menzione). 

4. Differenza fra non menzione e sospensione condizionale  

Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è diverso da quello della sospensione condizionale della pena perché la sospensione condizionale appunto sospende l'esecuzione della pena a determinate condizioni, con l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace disincentivo ad ulteriori violazioni della legge penale.

La non menzione della condanna, invece, rende non conoscibili i precedenti penali a terzi privati, e persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato.

Non è quindi contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (C., Sez. VI, 14.6-10.9.2012, n. 34489); per le stesse ragioni, le motivazioni in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena non assorbono quelle relative al mancato riconoscimento della non menzione che, ove mancanti, determinano la nullità della sentenza, sul punto specifico, per vizio di motivazione (C., Sez. III, 15.3.2017, n. 18396).

Note:

(1) L'effetto della non menzione della condanna è previsto anche da altre norme sul casellario giudiziale (artt. 24 e 25, D.P.R. 14.11.2002, n. 313): infatti, nei certificati generale e penale richiesti dall'interessato non sono riportate le iscrizioni relative, fra l'altro

  • alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, 1° co.;
  • alle condanne per i reati per i quali si è verificata la speciale causa di estinzione prevista dall'art. 556;
  • alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
  • ai provvedimenti previsti dall'art. 445 c.p.p. (sentenze di patteggiamento con le quali sia stata irrogata una pena non superiore a due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria) e ai decreti penali;
  • alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
  • ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace ovvero da un giudice diverso per reati di competenza del giudice di pace. 

L'art. 28 TU cas. giud., inoltre, ha determinato l'estensione del beneficio previsto dall'art. 175 ai certificati richiesti da privati. Essi, infatti, hanno diritto a richiedere e ottenere - quando si tratti di persone maggiori di età e sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni - solo i certificati di cui all'art. 23, quanto ai certificati del casellario, vale a dire i certificati che sarebbero rilasciati su richiesta dell'interessato, sui quali appunto non sono iscritte le condanne per le quali sia stato dato l'ordine di non menzione ex art. 175 c.p.

Fonte: Stralci del presente articolo sono tratti dalla banca dati Studio Legale leggi d'Italia Wolters Kluwer (2018).

il contributo (chea volta titolato anche "Uno specchietto per le allodole") è stato riscritto dopo la riforma 2018.