Quando il discorso politico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione.
La critica negativa dell'operato altrui non è di per sé offensiva, quando sia socialmente rilevante, perché non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l'argomentata espressione di un dissenso rispetto a comportamenti di interesse pubblico.
L'esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, anziché come criterio per l'accertamento della stessa esistenza di un'offesa, si pone nei casi in cui l'espressione della critica comporti necessariamente anche valutazioni negative circa le qualità morali o intellettuali o psichiche del destinatario. In questi casi l'inevitabilità del collegamento alla critica scrimina l'offesa, che sarebbe illecita, ma solo nei limiti in cui essa è indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito.
Anche nell'ambito di critica politica, sono punibili quelle epressioni "gratuite", cioè non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti.
Ciò che rileva, quindi, non è la maggiore o minore aggressività dell'espressione o l'asprezza dei toni, che può essere anche accesa nella critica politica: ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l'uso dell'argumentum ad hominem, inteso a screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni.
Chi adopera questo argomenti tesi a screditare la persona non può invocare il diritto di critica in nome della democrazia, perché tende a degradare il dibattito politico da un confronto di idee e di progetti a uno scontro tra pregiudizi alimentati dalle contumelie, sottraendo ai cittadini ogni possibilità di effettiva partecipazione politica.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
(ud. 25/09/2001) 26-10-2001, n. 38448
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Franco Marrone Presidente
dott. Renato Luigi Calabrese Consigliere
dott. Francesco Nicastro Consigliere
dott. Mario Rotella Consigliere
dott. Aniello Nappi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
<U. B.>, n. a Chiavari il 14 ottobre 1942
avverso
la sentenza del Pretore di Chiavari depositata il 14 aprile 2000
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi
Udite le conclusioni del P.M. Dr. V. Meloni che ha chiesto il rigetto del ricorso
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata <B. U.> è stato dichiarato colpevole di diffamazione aggravata, perché, quale sindaco uscente del comune di Mezzanego, il 21 aprile 1995, in occasione della campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione comunale, tenne un comizio nel corso del quale accusò due candidati della lista avversaria, <B. V.> e <P. B.>, di essere bugiardi, in quanto incapaci di aprire bocca senza dire menzogne, e stolti, di averlo calunniato per talune sue opere, di appartenere a una banda di denigratori.
Il giudice del merito ritenne che le frasi pronunciate dall'imputato travalicassero i limiti di una lecita critica politica e non potessero essere giustificate dalla provocazione, perché le ingiuste accuse, alle quali egli avrebbe reagito, risalivano a oltre due anni prima e, comunque, erano consistite di specifiche contestazioni al suo operato di amministratore, che non avrebbero potuto scriminare i suoi attacchi personali a coloro che le avevano mosse.
Ricorre per cassazione <B. U.> e propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, sostenendo di non essere ricorso a una contumelia gratuita, ma di avere mirato solo a minare la credibilità politica di chi in passato lo aveva ingiustamente attaccato.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 599 c.p. e lamenta che gli sia stata negata la scriminante della provocazione, senza considerare che la sua reazione non era riferita solo alle lontane accuse ingiustamente rivoltegli, bensì a una serie di offese reiterate anche in campagna elettorale, sicché sussisteva il presupposto dell'immediatezza ingiustamente escluso dal giudice del merito.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, <<il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti>> (Cass., sez. V, 16 aprile 1993, Barile, m. 194300).
Per questa ragione, quando il discorso politico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Cass., sez. V, 24 novembre 1993, Paesini, m. 196459). Sicché <<il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta>> (Cass., sez. V, 20 gennaio 1984, Saviane, m. 163712).
In realtà la critica negativa dell'operato altrui non è di per sé offensiva, quando sia socialmente rilevante, perché non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l'argomentata espressione di un dissenso rispetto a comportamenti di interesse pubblico. L'esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, anziché come criterio per l'accertamento della stessa esistenza di un'offesa, si pone nei casi in cui l'espressione della critica comporti necessariamente anche valutazioni negative circa le qualità morali o intellettuali o psichiche del destinatario. In questi casi l'inevitabilità del collegamento alla critica scrimina l'offesa, che sarebbe illecita, ma solo nei limiti in cui essa è indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito. Sicché rimangono egualmente punibili quelle epressioni che la giurisprudenza definisce "gratuite", nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti.
Ciò che rileva, quindi, non è la maggiore o minore aggressività dell'espressione o l'asprezza dei toni, che può essere anche accesa nella critica politica (Cass., sez. V, 2 ottobre 1992, Valentini, m. 192585). Ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l'uso dell'argumentum ad hominem, inteso a screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. Chi adopera questo tipo di argomenti, infatti, non può invocare il diritto di critica in nome della democrazia, perché tende a degradare il dibattito politico da un confronto di idee e di progetti a uno scontro tra pregiudizi alimentati dalle contumelie, sottraendo ai cittadini ogni possibilità di effettiva partecipazione politica.
Nel caso in esame è evidente, perciò, che non può essere considerata lecita critica politica quella di chi accusa gli avversari di essere stolti e bugiardi e di appartenere a una banda di denigratori, sol perché ne hanno contestato l'operato di amministratore. Se avesse voluto mantenersi nei limiti di una corretta critica politica, <B. U.> avrebbe dovuto dimostrare la falsità della accuse rivoltegli in passato, non limitarsi a offendere sul piano personale chi quelle accuse gli aveva rivolto.
Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, quando prospetta una ricostruzione dei fatti diversi da quella recepita dal pretore circa le pretese ingiuste accuse cui <B. U.> avrebbe reagito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 25 settembre 2001
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 OTT 2001