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Seguire sui social non è condotta instrusiva e non viola divieto di comunicazione (Cass. 2736/25)

25 gennaio 2025, Cassazione penale

La condotta puramente passiva consistente nel seguire su una rete sociale i profili pubblici delle parenti della vittima, non rivela un'intrusiva volontà di controllo, suscettibile d'ingenerare un concreto timore per l'incolumità dei congiunti, anche perché l'utente dei social media può agevolmente "bloccare" la persona non gradita che segua le sue pubblicazioni, in modo da neutralizzarne la presenza.

 

Corte di Cassazione

 sez. V penale

 ud. 17 gennaio 2025 (dep. 22 gennaio 2025), n. 2736
Presidente Caputo - Relatore Bifulco

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 17 ottobre 2024, il Tribunale di Messina ha respinto l'appello proposto nell'interesse di C.P. avverso il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, reso in data 19 luglio 2024 dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in relazione all'imputazione di delitto di omicidio preterintenzionale, per cui è intervenuta condanna il 4 aprile 2024. La misura inframuraria è stata disposta in aggravamento della misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con persone diverse dai conviventi e applicazione del dispositivo elettronico a distanza (cd. braccialetto elettronico).

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione C.P., per il tramite del proprio difensore, Avv. A.T., affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravamento delle esigenze cautelari. Nell'impugnato provvedimento - osserva la difesa - non viene indicato un concreto pericolo di reiterazione del reato contestato, ma soltanto un generico rischio che la serenità delle persone offese (parenti della vittima dell'omicidio, S.R.) possa essere turbata dalla condotta del ricorrente, consistita nel seguire, sui social network, i "profili" dei congiunti del R., senza peraltro infrangere il divieto di comunicazione con le stesse. Da siffatta valutazione discenderebbe, a parere del ricorrente, la violazione dell'art. 274, primo comma, lett. c), del codice di rito, posto che il pericolo di reiterazione non può dedursi dall'astratta gravità del titolo del reato, rendendosi invece necessario valutare la gravità del fatto alla luce delle sue concrete manifestazioni. Si evidenzia anche che il T. era ristretto agli arresti domiciliari nel Comune di Teramo, dunque in un luogo ben distante dal Comune di Messina, in cui è stato commesso il fatto di reato; il Tribunale avrebbe dovuto, quindi, valutare il rischio cautelare anche alla luce dell'efficacia preventiva di tale circostanza.

2. Sono state trasmesse le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso; è pervenuta, inoltre, nota conclusiva nell'interesse dell'imputato, con cui s'insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il motivo di ricorso è fondato, come si procede a illustrare.

1.1 La difesa coglie nel segno nel lamentare un deficit motivazionale a proposito delle specifiche ragioni per cui la condotta del ricorrente e le concrete circostanze che l'hanno connotata siano state considerate sufficienti a ritenere aggravato il quadro cautelare (ossia, per quanto è dato comprendere, il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, primo comma, lett. c), cod. proc. pen.) e, quindi, a giustificare la sostituzione della misura cautelare in atto con quella inframuraria ai sensi dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen.

Dopo aver chiarito che la condotta del ricorrente si è tradotta nel seguire, sui social network, i "profili" di alcuni dei congiunti di S.R., vale a dire la vittima dell'omicidio imputato, ex art. 584 cod. pen., all'odierno ricorrente, il Tribunale ha sostenuto che tale "intrusivo" comportamento, pur se posto in essere senza infrangere il divieto di comunicazione (erroneamente ritenuto violato, invece, nell'ordinanza del 19 luglio 2024), denotasse comunque una volontà di controllare la vita di relazione dei parenti della vittima. Tale condotta è stata ritenuta, pertanto, idonea a turbare la serenità di questi ultimi e a ingenerare "un concreto timore per la propria incolumità, in considerazione dell'aggressione mortale consumata ai danni del loro congiunto" (p. 2 e 3 dell'impugnata ordinanza).

Tali notazioni sono tuttavia generiche e, in ogni caso, rendono la motivazione dell'impugnato provvedimento insufficiente a giustificare il disposto aggravamento della misura; invero, dal testo della motivazione stessa, non è dato comprendere perché la condotta -puramente passiva- del T., consistente nel seguire su una rete sociale i profili pubblici delle parenti della vittima, rivelerebbe un'intrusiva volontà di controllo, suscettibile d'ingenerare un concreto timore per l'incolumità dei congiunti del R.. Peraltro, la motivazione neppure dà conto della ragionevole deduzione difensiva secondo cui l'utente dei social media può agevolmente "bloccare" la persona non gradita che segua le sue pubblicazioni, in modo da neutralizzarne la presenza.

In mancanza di più circostanziate notazioni circa la condotta del ricorrente, deve ritenersi fondata la censura difensiva di violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), del codice di rito, posto che il pericolo di reiterazione non può dedursi dall'astratta gravità del titolo del reato, rendendosi necessario valutare la gravità del fatto alla luce delle sue concrete manifestazioni. È, invece, proprio l'astratta gravità del titolo del reato a guadagnare prevalenza nello schema argomentativo prescelto dal Tribunale, nel punto in cui si enfatizza "l'aggressione mortale consumata ai danni" della vittima, senza ulteriormente dar conto della concreta incidenza della condotta del ricorrente ai fini del ritenuto aggravamento delle esigenze cautelari.

A tal proposito, deve ricordarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di esigenze cautelari personali, «il testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 - 01; cfr. anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798 - 01).

Tuttavia, nel caso in esame, la concreta condotta perpetrata, le circostanze che l'hanno connotata, la «gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni» (Rv. 267798 - 01, cit.), per come delineati nella motivazione dell'impugnato provvedimento, non offrono né la "plastica dimostrazione dell'inadeguatezza della misura cautelare in precedenza applicata" (v. p. 2 dell'impugnata ordinanza), né restituiscono un quadro, obiettivamente e specificamente delineato, di aggravamento delle esigenze di cautela.

2. Per i motivi fin qui esposti, il Collegio ritiene che l'impugnato provvedimento debba essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina - sezione riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina - sezione riesame.