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Misure alternative alla detenzione: affidamento, detenzione domiciliare, semilibertà

12 aprile 2018, Nicola Canestrini

Le misure alternative alla detenzione consentono al soggetto che ha subito una condanna definitiva di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere.

A differenza delle misure cautelari, che possono essere applicate durante il processo (se vi sono i gravi indizi e le esigenze cautelari), le misure alternative presuppongono una condanna (e quindi una pena) definitiva, come cristallizzata nel cd. "ordine di esecuzione" per la carcerazione emessa dall'accusa

Con le misure alternative si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario; è infatti noto che la recidiva si riduce al 17% in caso il condannato  abbia fruito di  misure alternative, mentre è del 67% se la detenzione viene scontata dietro le sbarre fino a fine pena (fonte: "Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva", Fabrizio Leonardi, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2017; campione di 8.817 detenuti ammessi al beneficio dell'affidamento in prova e che abbiano finito di scontare la loro pena nel 1998, comparati con nuove condanne definitive irrogate agli stessi soggetti al settembre 2005).

Le misure alternative alla detenzione, regolate dagli artt. 47-52 della legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario, si applicano esclusivamente ai detenuti definitivi (cioè con sentenza non più impugnabile) e sono principalmente:

  1. l'affidamento in prova al servizio sociale 
    • affidamento ordinario: richiede casa e lavoro,
    • affidamento per casi particolari: richiede un programma terapeutico, concordato con una unità sociale socio-sanitaria, contro l'abuso patologico di sostanze stupefacenti o bevande alcooliche
  2. la detenzione domiciliare (richiede casa),
  3. la semilibertà (richiede lavoro).

Oltre a queste misure alternative alla detenzione, sono previste anche la liberazione condizionale (art. 176 c.p.) e, per i cittadini di uno stato non appartenente all'Unione europea irregolarmente presenti in Italia, condannati o detenuti, l'espulsione dal territorio italiano come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione; salvo che per i cittadini stranieri appartenenti all'Unione europea non è possibile chiedere di scontare  la misura alternativa all'estero  o recarsi in viaggio all'estero durante la esecuzione della misura. 

Rientra nelle misure alternative anche la detenzione domiciliare concessa ai condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore a dodici mesi, come previsto dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, "Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno".

 Il diverso grado di libertà contraddistingue le varie misure:

  • l'affidamento in prova al servizio sociale è la misura alternativa con il grado di libertà maggiore, con possibilità di spostamento anche ampia, se motivata, ma sempre con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza e la supervisione dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna (Uepe, un tempo chiamato Centro servizi sociali per adulti).
  • la detenzione domiciliare permette di trascorrere tutto il tempo fuori dall'istituto, in un luogo determinato (abitazione, comunità, luogo di cura o assistenza) potendosene allontanare solo con l?autorizzazione del magistrato di sorveglianza, per brevi periodi e particolari ragioni, in casi e in ore stabiliti, con la vigilanza delle forze dell'ordine;
  • la semilibertà prevede di compiere un'attività fuori dal carcere per una parte della giornata, tornando nell'istituto penitenziario quando non si svolge tale attività;

Dovendo purtroppo avvertire che la materia è spesso innovata da intervento legislativi di ispirazione populista (ragione per la quale è indispensabile rivolgersi ad un avvocato di fiducia prima di fare qualsiasi considerazione) I criteri di ammissibilità sono vari e tengono conto innanzitutto dell'entità della condanna, della pena già espiata e da espiare, che andranno poi rapportate anche a determinate condizioni soggettive (per esempio età, stato di salute, stato di gravidanza, tossicodipendenza, presenza di figli con età massima di dieci anni).

La concessione di una misura alternativa deve essere chiesta al Tribunale o al Magistrato di Sorveglianza, secondo i criteri di ammissibilità propri di ciascuna misura.

I detenuti che hanno beneficiato di permessi premio, senza trasgredire le prescrizioni, durante la permanenza in carcere, hanno maggiore probabilità che sia loro concessa una misura alternativa.

Concessione provvisoria di una misura alternativa

Nel caso il prolungarsi della permanenza in carcere possa costituire un grave pregiudizio per la salute o le condizioni del detenuto, in casi cioè di urgenza, è possibile chiedere la sospensione dell'esecuzione della pena e la concessione provvisoria di una misura alternativa (art. 47, comma 4, legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario).

Generalmente, poiché si tratta di urgenze derivanti da condizioni di salute o da condizioni particolari, vengono richieste la detenzione domiciliare provvisoria o l'affidamento provvisorio in prova in casi particolari.

L'istanza va indirizzata al Magistrato di Sorveglianza competente per il territorio dove si trova il carcere, il quale concederà o meno la misura alternativa in via provvisoria valutando la presenza del grave pregiudizio, la sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e l'assenza di pericolo di fuga. Gli atti verranno immediatamente passati al Tribunale di Sorveglianza che prenderà la decisione definitiva entro quarantacinque giorni. Le istanze di concessione di misure alterative in via provvisoria per casi in cui la permanenza in carcere non costituisca "grave pregiudizio", sono ritenute inammissibili.

La richiesta di misura alternativa ordinaria

Possono beneficiare di una misura alternativa anche persone non detenute, cioè coloro i quali, al momento della condanna a una pena non superiore a 4 anni di reclusione (o a sei anni, se si tratta di soggetto dipendente da alcool o droga), siano in stato di libertà: il pubblico ministero, come prevede l'art. 656 del codice di procedura penale, sospende l'esecuzione della sentenza per trenta giorni, entro i quali l'interessato (o il difensore) potrà presentare istanza di concessione di una misura alternativa. L'istanza va indirizzata al pubblico ministero, il quale la trasmetterà al Tribunale di sorveglianza che deciderà entro quarantacinque giorni; se la istanza viene invece erroneamente presentate al Tribunale  di sorveglianza, la giurisprudenza la ritiene validamente presentata ma inadatta a sospendere la carcerazione fino alla decisione.  

L'ordine di esecuzione: 30 giorni per chiedere la misura alternativa

Più in particolare, a seguito dell'entrata il vigore della legge 9 agosto 2013, n. 94, che ha convertito con modificazioni (anche di un certo spessore) il decreto legge 1 luglio 2013, n. 78 il meccanismo di sospensione di cui all'art. 656 co. 5 c.p.p. opera (salvo le preclusioni di cui al co. 9):

a) di regola, e dopo la novella legislativa che segue la sentenza della Corte Costituzionale del 2 marzo 2018 n. 41, per le condanne a pene detentive fino a 4 anni;

b) nei confronti dei soggetti di cui all'art. 47 ter o.p., per le condanne a pene detentive fino a quattro anni;

c) nei confronti dei tossicodipendenti, laddove si debba applicare l'art. 90 o 94 d.P.R. 309/90, per condanne a pene detentive fino a sei anni.

Attenzione: per alcuni reati, quando anche il periodo da scontare sia inferire ai limiti di legge,  non opera il meccansimo di sospensione (condanne per delitti di criminalità organizzata, sex offenders, ma anche ad es. furto in abitazione). 

Un'ulteriore ampliamento dell'operatività del meccanismo sospensivo di cui all'art. 656 co. 5 c.p.p. deriva poi dalla possibile anticipazione, al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione, dell'applicazione della liberazione anticipata ex art. 54 o.p. (che prevede come noto uno sconto di pena di 45 giorni ogni sei mesi di pena scontata o di custodia cautelare).

A questo proposito, con il nuovo co. 4 bis dell'art. 656 c.p.p. si prevede che il p.m. - qualora il condannato abbia trascorso dei periodi di custodia cautelare o abbia espiato periodi di pena 'fungibili' in relazione al titolo esecutivo da eseguire e qualora ritenga che, per effetto della liberazione anticipata, la pena da scontare rientri nei limiti di cui al co. 5 dell'art. 656 - sospenda le proprie determinazioni, trasmettendo senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza competente, affinché decida in merito all'applicazione dell'art. 54 o.p.

Solo a seguito dell'ordinanza del magistrato, il p.m. potrà emettere il provvedimento ex art. 656 c.p.p.:

a) sospendendo l'ordine di esecuzione, qualora per effetto degli sconti di pena ex art. 54 co.p., la pena sia 'scesa' al di sotto dei livelli di cui al co. 5;

b) emettendo l'ordine di esecuzione quando la pena residua da scontare sia superiore a tali livelli.

Verificate le condizioni di ammissibilità, la concessione di una misura alternativa - e la scelta tra esse, compresa la libertà condizionale - è decisa dal magistrato (in via provvisoria) o dal Tribunale sia sulla base delle valutazioni relative all'interessato (per esempio la cosiddetta "residua pericolosità sociale", il comportamento in carcere, eventuali collegamenti con la criminalità organizzata) sia sulla base di presupposti oggettivi.

Per esempio, per ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali è generalmente necessario avere un posto di lavoro (ma la giurisprudenza di legittimità non è univoca), documentandolo con una dichiarazione del futuro datore di lavoro, e un'abitazione, documentandolo con una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità da parte dei familiari.

Per la detenzione domiciliare può bastare l'abitazione.

La semilibertà può essere concessa se vi è un lavoro o un'altra occupazione (per esempio, la documentata frequenza di corsi di istruzione) ma non sussistono i requisiti per la concessione dell?affidamento in prova o della detenzione domiciliare. In tal caso può essere concessa anche se nell'istanza per l'ammissione alle misure alternative non era stata esplicitamente richiesta.

Se la misura alternativa è chiesta da persone tossicodipendenti o alcooldipendenti, è necessaria la certificazione rilasciata dai Sert delle Ulss dello stato di tossicodipendenza o alcool dipendenza (la quale deve includere anche l'indicazione delle modalità seguite per porre la diagnosi) e la presenza di un idoneo programma terapeutico, approvato dai Sert delle Ulss. Ulteriore documentazione occorrerà nel caso si intenda seguire un programma di disintossicazione residenziale, presso una comunità terapeutica.

Data la varietà di criteri, possibilità e condizioni, per la redazione di un'istanza di concessione di misura alternativa - e per l'approfondimento sulla "strategia" di richiesta da adottare, le motivazioni da indicare e la documentazione da produrre - è preferibile consultare un avvocato (che verrebbe comunque nominato per l'udienza). 

Merita ricordare che il Tribunale di Sorveglianza può concedere una misura alternativa diversa da quelle chieste nell'istanza presentata dall'interessato.

Se l'istanza di concessione di misura alternativa non è accolta, si da inizio o si riprende l'esecuzione della pena in regime carcerario.

Nel caso in cui l'affidato in prova, il detenuto domiciliare o il semilibero violino le prescrizioni assegnate, la misura alternativa - dopo un eventuale richiamo - può essere sospesa o revocata e l?interessato dovrà scontare la pena in carcere senza poter richiedere, prima che siano trascorsi tre anni, la concessione di altre misure alternative, di permessi-premio, di attività lavorativa all'esterno dell'istituto penitenziario (art. 58 quater legge 354/1975).

1. L'affidamento in prova ai servizi sociali

E' la più ampia tra le misure alternative alla detenzioneed è regolato dall'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario".

Viene concesso dal Tribunale di sorveglianza e contempla la fuoriuscita dal (ovvero il non ingresso nel) circuito penitenziario: il condannato può così scontare la pena fuori dal carcere, nel rispetto di programmi e prescrizioni, mettendo alla prova il proprio reinserimento nella vita sociale con l'aiuto dell'apposito servizio sociale del Ministero della giustizia, chiamato Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE).

Possono essere affidati in prova al servizio sociale i condannati la cui pena detentiva (o residuo di essa) non superi i 4 anni; se vi è stata detenzione (anche in misura cautelare) è i limite è di 4 anni.

L'affidamento in prova può essere concesso se il comportamento del condannato e l'osservazione della sua personalità effettuata da operatori specializzati permettono di ritenere tale misura alternativa utile alla sua rieducazione e al suo reinserimento sociale.

Occorre inoltre che l'affidato abbia un domicilio (l'abitazione propria o di famiglia o di persone o comunità disposte a ospitarlo) e un lavoro (basta la dichiarazione di disponibilità da parte di un soggetto ad assumere il condannato se scarcerato; la giurisprudenza di legittimità sul punto però nel 2019 ha stabilito che "lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova, non costituisca da solo, qualora mancante, condizione ostativa all’applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito - inclusi i risultati del trattamento individualizzato - nell’ottica di un conclusivo giudizio prognostico favorevole al reinserimento del condannato nella società Compete agli Uffici locali di esecuzione penale esterna proporre all’autorità giudiziaria "il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare" e, dunque, formulare proposte di attività lavorativa o equipollente (eventualmente apprezzandosi, in senso negativo, l’ingiustificato rifiuto, da parte della richiedente, di svolgere dette attività).

La domanda di affidamento in prova normalmente è indirizzata al Tribunale di Sorveglianza; in caso di grave pregiudizio nel ritardo può anche essere indirizzata al magistrato di sorveglianza che può, raccolte le necessarie informazioni, concederla oppure no in via provvisoria e trasmettere in ogni caso gli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione definitiva, che sarà presa entro quarantacinque giorni.

L'affidato in prova potrà lavorare ma dovrà rispettare alcune prescrizioni riguardanti la dimora, la libertà di movimento (orari, tragitti), il divieto di frequentare certi tipi di persone e di locali. Sarà seguito e dovrà tenere regolari contatti con l'UEPE, che riferirà al magistrato di sorveglianza.

In caso di violazione delle prescrizioni, l'affidamento può essere revocato e il condannato completerà in carcere l'espiazione della pena (nell'immagine un esempio).prescrizioni per affidamento in prova ai servizi sociali

E' previsto l'affidamento in prova "in casi particolari" qualora il condannato sia persona dipendente da alcool o sostanze stupefacenti (vedi infra).

 

2. La detenzione domiciliare


Eì una delle misure alternative alla detenzione che consentono al condannato di scontare fuori dal carcere la pena detentiva, o parte di essa.

E' stata introdotta nel 1975 con la legge sull?ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354) ed è stata ampliata nella applicabilità dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, e dal decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (vedi, di seguito, Detenzione domiciliare "ultimi 18 mesi"). 

La detenzione domiciliare è regolata dall'art. 47ter della legge 354/1975, e consiste nella concessione al condannato di espiare la pena nella propria abitazione o in un luogo di cura, assistenza e accoglienza, se:

  • donna incinta (rinvio obbligatorio dell?esecuzione della pena);
     madre di figli di età inferiore ad anni uno (vedi anche rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena);
  • persona affetta da Aids o da altra malattia particolarmente grave, non compatibile con lo stato di detenzione in carcere (vedi anche rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena);
  • persona di oltre settanta anni di età (purché non dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o recidivo reiterato, o sex-offender);
  • deve scontare una pena o un residuo di pena inferiore a due anni (a meno che si tratti di condanna per reati particolarmente gravi, secondo l'art. 4 bis [vedi] della legge sull'ordinamento penitenziario o sia stata applicata la recidiva); 
  • deve scontare una pena o un residuo di pena inferiore a quattro anni ed è: 
    - donna incinta o madre con figli conviventi di età inferiore a dieci anni; 
    - padre con figli di età inferiore a dieci anni senza la madre;
    - persona in condizioni di salute particolarmente gravi; 
    - persona di età superiore a sessant?anni parzialmente inabile; 
    - persona minore di ventuno anni con esigenze di salute, studio, lavoro o famiglia;
  • madre con figli di età inferiore a dieci anni, dopo aver espiato almeno un terzo della pena (o quindici anni in caso di ergastolo) e se non sussiste pericolo di commissione di altri delitti (art. 47 quinquies, "Detenzione domiciliare speciale").

I condannati recidivi reiterati (art. 99, 4° comma c.p.: già recidivi, che commettono un altro delitto) possono ottenere la detenzione domiciliare solo se la pena da scontare non è superiore a tre anni.

La detenzione domiciliare può essere concessa, su istanza dell'interessato, dal Tribunale di sorveglianza oppure, in via provvisoria fino alla decisione del Tribunale, dal magistrato di sorveglianza.

E' regolata da prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza (o dal magistrato, in via provvisoria), è soggetta ai controlli delle forze dell'ordine e può essere revocata (nel qual caso il condannato torna a espiare la pena in carcere e non può più richiedere altra misura alternativa per tre anni). 

Eventuali richieste del condannato vanno indirizzate al magistrato di sorveglianza, che potrà rilasciare l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione in caso "non possa provvedere altrimenti alle sue indispensabili esigenze di vita" e solo "per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa" (art. 284 c.p.p.).

La detenzione domiciliare non va confusa con gli arresti domiciliari (misura cautelare durante il processo).

Detenzione domiciliare "ultimi 18 mesi"

La legge 26 novembre 2010, n. 199, "Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno", ha ampliato i criteri di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare.

Un anno dopo, il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", ha elevato a 18 mesi il limite di pena entro cui la detenzione domiciliare può essere richiesta.

I provvedimenti consentono ai condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore a diciotto mesi, di scontarla presso la propria abitazione o un altro luogo, pubblico o privato, che lo accolga. Tale possibilità, prevista al fine di poter attuare il ?piano penitenziario? e la riforma delle misure alternative alla detenzione, avrebbe dovuto rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2013. 

Non si applica:

  • ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall'art. 4 bisdella legge sull'ordinamento penitenziario, vedi);
  • ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del codice penale);
  • ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis della legge sull?ordinamento penitenziario);
  • qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti;
  • qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso.

Nel caso la condanna a diciotto mesi - o meno - di reclusione sia comminata a una persona in libertà, è lo stesso pubblico ministero che, al momento della condanna, ne sospende l'esecuzione, accerta l'esistenza e l'idoneità dell'alloggio o, se si tratta di persona tossicodipendente o alcool dipendente, verifica la documentazione medica e il programma di recupero, trasmettendo quindi gli atti al magistrato di sorveglianza per la concessione della detenzione domiciliare e l'imposizione delle opportune prescrizioni.
Nel caso invece che il condannato, con pena da scontare fino a diciotto mesi, sia in carcere, potrà presentare una richiesta al magistrato di sorveglianza. In ogni caso ? anche senza la richiesta dell?interessato ? la direzione dell?istituto di pena preparerà per ciascun detenuto che rientra nelle condizioni previste dalla legge una relazione sul comportamento tenuto durante la detenzione e sulla idoneità dell?alloggio, oppure raccoglierà la documentazione medica e terapeutica, qualora si tratti di persona  dipendente da droga o alcool intenzionata a seguire un programma di cura. Il magistrato di sorveglianza provvederà con un?ordinanza, imponendo le opportune prescrizioni.
La legge 199-2010, in caso di evasione dalla detenzione domiciliare (art. 385 codice penale), inasprisce le pene portandole da un minimo di un anno di reclusione a un massimo di tre (fino a cinque se vi sono violenza o effrazione, fino a sei se con armi).

3. Semilibertà

E? una delle misure alternative alla detenzione introdotte con la legge sull?ordinamento penitenziario del 26 luglio 1975 n. 354, che consentono al condannato di scontare fuori dal carcere la pena detentiva, o parte di essa, che gli è stata comminata.

Il regime di semilibertà è regolato dagli artt. 48 e seguenti della legge 354/1975, e consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori del carcere per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al suo reinserimento sociale.

Può essere ammesso alla semilibertà il detenuto che abbia espiato in carcere almeno metà della pena (anche meno di metà se la pena detentiva inflitta non supera i tre anni; due terzi della pena nel caso dei reati di particolare gravità elencati nell?art. 4 bis, 1° comma  della legge sull?ordinamento penitenziario; due terzi della pena in caso sia stata applicata la recidiva; tre quarti della pena in caso di recidiva per reati di particolare gravità). Il condannato all?ergastolo può usufruire della semilibertà dopo aver espiato venti anni di pena.

Al detenuto con pena non superiore ai sei mesi la semilibertà può essere concessa (anche in via provvisoria, in caso di urgenza) qualora non vi siano i requisiti per la concessione di altre misure alternative.


Il provvedimento di semilibertà è disposto dal Tribunale di sorveglianza e può essere revocato.

4. Affidamento in casi particolari: tossicodipendenti

Qualora una persona tossicodipendente o alcooldipendente sia stata condannata per reati connessi al proprio stato di dipendenza, debba espiare una pena detentiva (anche residua) non superiore a sei anni o a quattro se relativa a reati compresi dall?art. 4 bis della legge 354/1975, e intenda sottoporsi a un programma terapeutico di recupero concordato con una unità sociale socio-sanitaria, può chiedere la sospensione dell?esecuzione della pena detentiva come previsto dall?art. 90 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ?Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza?, oppure l?affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari secondo quanto previsto dall?art. 94 della stessa legge e dall?art. 47 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ?Norme sull?ordinamento penitenziario?.

La domanda di sospensione della pena detentiva va indirizzata al magistrato di sorveglianza allegando la certificazione dello stato di tossicodipendenza o alcool dipendenza (la quale deve includere anche l?indicazione delle modalità seguite per porre la diagnosi), il programma terapeutico e l?indicazione della struttura socio-sanitaria dove verrà effettuato.

Il magistrato può, raccolte le necessarie informazioni, concedere la sospensione oppure no in via provvisoria, e poi, in ogni caso, trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione definitiva, che sarà presa entro quarantacinque giorni. Se il condannato, nei cinque anni successivi alla concessione della sospensione, non commette delitti punibili con la reclusione, vede estinta la sua pena.

Con analoghe modalità può essere richiesto al magistrato di sorveglianza l?affidamento in prova in casi particolari. Tra le prescrizioni a cui l?affidato dovrà sottostare, vi saranno le modalità di esecuzione del programma terapeutico.

Vi è inoltre la possibilità di richiedere la detenzione domiciliare (art. 47 ter legge 354/1975)  nel caso che la persona si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi.

Merita ricordare che con diversa procedura (non di competenza della magistratura di sorveglianza) possono essere concessi gli arresti domiciliari alla persona tossicodipendente o alcooldipendente in custodia cautelare in carcere che abbia in corso un programma terapeutico residenziale di recupero (art. 89 del D.P.R. 9 ottobre 1990). Tale possibilità è esclusa nel caso dei reati previsti dall?art. 4 bis e dagli artt. 628 3°c. e 629 2°c. del codice penale (rapina o estorsione, armate o in associazione con altri). 


Per le persone affette da Aids o da altra malattia particolarmente grave, non compatibile con lo stato di detenzione in carcere, vedi rinvio obbligatorio dell?esecuzione della pena.

Normativa di riferimento:

  • artt. 47-52 e 58 legge 26 luglio 1975, n. 354, ?Norme sull?ordinamento penitenziario?;
  • art. 656 c.p.p.;
  • art. 176 c.p. e 682 c.p.p.;
  • art. 16, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ?Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell?immigrazione e norme sulla condizione dello straniero?
  • legge 9 agosto 2013, n. 94, che ha convertito con modificazioni (anche di un certo spessore) il decreto legge 1 luglio 2013, n. 78.

 

Fonte: http://www.tribunaledisorveglianza.venezia.it/