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Ingente somma di denaro non è indizio di un reato (Cass. 39006/18)

27 agosto 2018, Cassazione penale

Il mero possesso di un’ingente somma di denaro non può giustificare, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l’esistenza o meno di un delitto presupposto (od anche solo l’esistenza di relazioni con ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato, o l’avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita), l’elevazione di un’imputazione di riciclaggio.

La motivazione di un sequestro,  avuto riguardo ai limiti imposti all’intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell’individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, deve evidenziare il presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti.

Nello specifico caso di sequestro di somme di denaro genericamente collegato ad un fatto di reato, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, deve essere evidenziata la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato stesso.


CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. II PENALE - SENTENZA 27 agosto 2018, n.39006 - Pres. Gallo – est. Monaco

Ritenuto in fatto

Il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 20/3/2018, respingeva l’opposizione avverso il decreto di rigetto del pubblico ministero dell’istanza di dissequestro di O.I. sottoposto ad indagini per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen..

1. O.I. , in procinto di imbarcarsi sul volo per (...), veniva trovato in possesso di 162.940,00 Euro contenuti in numerosi pacchetti con sopra scritti a penna dei nomi e numeri telefonici.

La somma veniva sottoposta a sequestro dalla polizia giudiziaria ed il provvedimento era convalidato dal pubblico ministero.

La difesa presentava una istanza di restituzione rilevando l’insussistenza di elementi da cui poter inferire la provenienza illecita della somma sottoposta a sequestro.

Il pubblico ministero rigettava l’istanza ed avverso tale decreto la difesa presentava opposizione al giudice per le indagini preliminari che, all’esito dell’udienza camerale, la respingeva.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione agli articoli 253 cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità. La difesa rileva l’insussistenza di elementi dai quali poter inferire, anche in astratto la provenienza illecita della somma di denaro sottoposta a sequestro.

3. In data 28/6/2018 perveniva in cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore Generale, dott. Pasquale Fimiani il quale, rilevato che per l’imputazione di riciclaggio e sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa dell’utilità oggetto delle operazioni compiute, ha concluso per il rigetto del ricorso. 

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

1. Il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere sorretto da idonea motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e, quindi, in relazione al delitto di riciclaggio, quanto alla possibilità di ipotizzare l’esistenza di un reato presupposto.

La motivazione - avuto riguardo ai limiti imposti all’intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell’individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo - deve evidenziare il presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, (Sez. 3, Sentenza n. 37187 del 06/05/2014, Rv 260241).

Nello specifico caso di sequestro di somme di denaro genericamente collegato ad un fatto di reato, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, deve essere evidenziata la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato stesso (Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimanta; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Aslo, non massimata; Sez. 6, Sentenza n. 33229 del 02/04/2014 Rv. 260339).

Il mero possesso di un’ingente somma di denaro, d’altro canto, non può giustificare, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l’esistenza o meno di un delitto presupposto (od anche solo l’esistenza di relazioni con ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato, o l’avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita), l’elevazione di un’imputazione di riciclaggio (Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimanta; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Aslo, non massimata).

Nel caso di specie il reato di riciclaggio contestato al fine di disporre il sequestro è frutto di una mera ipotesi astratta, basata esclusivamente sulla quantità del contante e non confortata da alcun elemento concreto.

In assenza di qualsiasi elemento idoneo ad ipotizzare l’esistenza di un delitto presupposto dal quale abbia avuto origine la somma contante tratta in sequestro, infatti, non appare allo stato possibile ritenere che la provenienza della somma sia illecita.

Alla luce delle predette considerazioni pertanto l’impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio.

Gli atti - considerato che il possesso ed il trasporto di somme di denaro contante di importo superiore a 10.000,00 Euro deve essere dichiarato da chiunque entri, ovvero esca, nel territorio nazionale e che tale omissione comporta la violazione della normativa valutaria di cui al D.Lgs. 195/2008 devono essere trasmessi all’Ufficio delle Dogane di (...) per l’adozione dei provvedimenti di competenza a seguito della rilevata violazione amministrativa (Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Aslo, non massimata).

La restituzione al ricorrente, pertanto, venuto meno con il presente annullamento il sequestro penale, potrà essere disposta solo ove il suddetto ufficio ritenga di non adottare alcun provvedimento sulla somma.

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e la convalida di sequestro disponendo la trasmissione degli atti all’Ufficio delle Dogane di (...) per le determinazioni di competenza.