Dal complesso quadro di fonti normative italiane e sovranazionali emerge con chiarezza che tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con altri diritti fondamentali della persona, assume un particolare rilievo il rispetto della dignità umana ed il divieto di ogni discriminazione, a garanzia dei diritti inviolabili spettanti ad ogni persona.
La libertà di manifestazione del pensiero non include discorsi ostili e discriminatori (vietati a vari livelli dall’ordinamento interno e sovranazionale).
Gli obblighi imposti dal diritto sovranazionale impongono di esercitare un controllo; obbligo imposto agli stati ed anche, entro certi limiti, ai social network come Facebook, che ha sottoscritto l’apposito Codice di condotta.
Del resto “La tolleranza e il rispetto della dignità di tutti gli esseri umani costituiscono il fondamento di una società democratica e pluralista. Ne consegue che, in via di principio, si può considerare necessario, nelle società democratiche, sanzionare e cercare di prevenire tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio basato sull’intolleranza ...” (CEDU Erbakan c. Turchia, sentenza del 6 luglio 2006)
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
N. R.G. 64894/2019
23 febbraio 2020
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
OR D I N A N Z A
Nel procedimento cautelare ai sensi dell’art 700 c.p.c. iscritto al n. r.g. 64894/2019, vertente
TRA
** omissis con il patrocinio degli Avv. ALAFE e SF ,**;
- ricorrenti -
E
FACEBOOK IRELAND NTD, con sede legale in Dublino (Irlanda), con il patrocinio degli Avv. MM, **
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il quadro normativo e le applicazioni giurisprudenziali
- resistente -
La materia del diritto alla libera manifestazione del pensiero e dei suoi limiti, in particolare in relazione ai messaggi di incitamento all’odio e alla discriminazione, è disciplinata da diverse fonti normative nazionali e sovranazionali.
La discriminazione indica un atteggiamento teso a negare condizioni di parità sociale in danno di persone che possiedono specifici connotati riferibili alla “razza”, all’orientamento religioso, all’orientamento sessuale, al credo religioso, all’origine etnica.
A tal proposito nel 2003 l’OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), ha elaborato una classificazione che distingue tra i cd. “hate crimes” e i cd. “hate speeches“. Con i primi (letteralmente “crimini d’odio”) vengono identificati i reati accomunati dalla matrice del pregiudizio; la seconda categoria, invece, include le manifestazioni di pensiero che esprimono disprezzo nei confronti di individui appartenenti a determinate categorie o nei confronti di determinate categorie di persone, ossia i “discorsi d’odio”.
1.1. il diritto internazionale
Il diritto internazionale, nel bilanciamento con il diritto di libera manifestazione del pensiero, non offre alcuna protezione a messaggi di incitamento all’odio o alla discriminazione e richiede interventi volti a prevenire e ad arginare la diffusione di detti messaggi sul presupposto che essi costituiscano un pericolo per la democrazia, ancora più pregnante quando la diffusione avviene attraverso i “social media”, compromettendo altri diritti umani oggetto di tutela sul piano internazionale come la dignità della persona, che implica il divieto di ogni discriminazione.
• Già la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 9 dicembre 1948 garantisce la tutela da ogni discriminazione e “contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione” (art. 7);
• la Convenzione di New York 1966 sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ratificata dall’Italia con la legge del 13 ottobre 1975 n. 654) all’art 1 chiarisce il rilievo giuridico della discriminazione: “Art. 1. Nella presente Convenzione, l’espressione “discriminazione razziale” sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.”
all’art 4 prevede “Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s’ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell’articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare:
a) A dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull’odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni rasa o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
b) A dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l’incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;
c) A non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l’incitamento o l’incoraggiamento alla discriminazione razziale.”;
• Un espresso divieto di incitamento all’odio è stato inserito nel Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966: l’art. 20, infatti, impone agli Stati di vietare nell’ordinamento interno “qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza”. In diverse occasioni, a partire dal caso di Robert Faurisson c. Francia (noto “negazionista” che lamentava le numerose condanne per le tesi espresse), il Comitato dei diritti dell’uomo non ha accordato una protezione della libertà di espressione quando questa ha riguardato discorsi discriminatori (Fourisson c. Francia, Comunicazione 550/1993, CCPR//58/D/550/1993 (1996); nello stesso senso sempre in tema di “negazionismo” Malcom Ross c. Canada; Zundel c. Canada; Party c. Canada), richiamandosi all’art 20 del Patto;
• l'art. 7, comma 1, lett. h), dello Statuto della Corte penale internazionale prevede, come crimine contro l'umanità, la persecuzione contro qualsiasi gruppo o collettività identificabile per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi, sessuali, ovvero per altri motivi universalmente riconosciuti come inammissibili dal diritto internazionale, (persecuzione che sia commessa) in connessione con qualsiasi atto richiamato nello stesso comma o con qualsiasi crimine sottoposto alla giurisdizione della Corte.
1.2 il diritto dell’Unione Europea
• In base all’art 2 del Trattato sull’Unione Europea la dignità umana costituisce uno dei valori sui quali pone le fondamenta lo stesso tessuto comunitario.
Il preambolo della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce i valori comuni sui quali l’unione si fonda: “.. l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione..” e all’art 1 sancisce che “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”. L’art 10 stabilisce la libertà di pensiero e l’art 21 stabilisce il divieto di ogni discriminazione: “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. 2. Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.”
Gli articoli 9 e 10 TFUE indicano quali obiettivi delle politiche comunitarie la promozione di un elevato livello di istruzione e la lotta contro ogni tipo di discriminazione. L’art. 19 del medesimo Trattato sul funzionamento dell’unione europea ribadisce l’esigenza di contrastare attivamente ogni forma di discriminazione.
Nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, oltre all’art 14 che vieta ogni discriminazione: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”; lo stesso art. 10 richiede che siano poste limitazioni alla libertà di espressione se necessarie in una società democratica, proprio perché la libertà di espressione comporta doveri e responsabilità.
Da tale punto di vista la Corte Europea dei Diritti Umani ha tracciato i confini della libertà di espressione in relazione a messaggi d’odio o discriminatori.
La consolidata giurisprudenza della Corte in tema di hate speech si esprime, innanzitutto, nel senso che l'istigazione all'odio non richiede necessariamente il riferimento ad atti di violenza o delitti già consumati, in quanto i pregiudizi rivolti alle persone ingiuriando, ridicolizzando o diffamando talune frange della popolazione e isolandone gruppi specifici - soprattutto se deboli - o incitando alla discriminazione, sono sufficienti perchè le autorità interne privilegino la lotta contro il discorso razzista, a fronte di una libertà di espressione irresponsabilmente esercitata e che provoca offesa alla dignità e alla sicurezza di queste parti o gruppi della popolazione.
In secondo luogo, l'identificazione in concreto dell'incitamento alla violenza, secondo la giurisprudenza della Corte Edu, passa attraverso il riscontro di diversi indicatori, tra i quali assume particolare rilevanza il modo in cui la comunicazione è effettuata, il linguaggio usato nell'espressione aggressiva, il contesto in cui è inserita, il numero delle persone cui è rivolta l'informazione, la posizione e la qualità ricoperta dall'autore della dichiarazione e la posizione di debolezza o meno del destinatario della stessa.
Conseguentemente ed in estrema sintesi, può affermarsi che la Corte EDU esclude il bisogno di restringere la libertà di espressione in una società democratica quando si tratti della promozione di valori coessenziali alla tutela dei diritti dell'uomo, soprattutto in presenza della loro minaccia o restrizione, ritenendo, invece, legittima e necessaria l'ingerenza statuale punitiva in presenza di manifestazioni d'odio funzionali proprio alla compressione dei principi di uguaglianza e di libertà.
Con la sentenza Feret/Belgio, del 16 luglio 2009, La C.E.D.U. ha ritenuto che la condanna del ricorrente non costituisse violazione dell’articolo 10 (libertà di espressione) in un caso in cui durante la campagna elettorale per un partito furono distribuiti numerosi tipi di volantini che divulgavano, in particolare, il messaggio di “opporsi all’islamizzazione del Belgio”, di “fermare la politica della pseudo- integrazione” e di “rinviare indietro i disoccupati extraeuropei”. Secondo la Corte i discorsi del ricorrente rischiavano inevitabilmente di suscitare, soprattutto tra il pubblico meno informato, dei sentimenti di paura, di rifiuto e perfino di odio nei confronti degli stranieri.
Con la sentenza del 4 dicembre 2003 nel caso Gündüz contro Francia la Corte di Strasburgo ha precisato che, in linea di principio, un discorso o un articolo costituiscono un incitamento all’odio se sono utilizzate espressioni che minano la dignità umana, con un carattere discriminatorio (§ 40). E questo, anche quando il messaggio non ha direttamente il fine di incitare all’odio
Nel caso di diffusione di opinioni politiche, inoltre, con la decisione del 20 aprile 2010 nel caso Le Pen, la Corte di Strasburgo ha affermato l’importanza della lotta contro le discriminazioni razziali sotto tutte le sue forme e manifestazioni e, nel respingere il ricorso del politico dell’estrema destra Le Pen, che era stato condannato nel suo paese per i discorsi contro gli immigrati, ha rilevato che il comportamento delle autorità francesi era stato corretto sotto il profilo del rispetto della Convenzione perché il proposito del politico era quello di dare un’immagine negativa di un’intera collettività e di suscitare un sentimento di ostilità verso un determinato gruppo di persone, considerando così la misura restrittiva della libertà di espressione necessaria in una società democratica.
Nella stessa direzione, con la sentenza depositata il 30 ottobre 2018 in un caso riguardante la Turchia, Kaboğlu e Oran, la Corte ha condannato lo Stato in causa perché le autorità giurisdizionali nazionali non avevano considerato il contenuto degli articoli, non compiendo il bilanciamento necessario tra i diritti in gioco e trascurando del tutto di qualificare alcune espressioni come casi di hate speech (§ 89). La Corte ha anche affermato che l’hate speech non implica necessariamente un incitamento a atti di violenza o alla commissione di illeciti, essendo sufficiente l’impiego di un discorso razzista o discriminatorio sulla base della razza, del colore o dell’origine nazionale (§ 55 caso Vejdeland del 2012 e § 73 caso Féret del 2009), tanto più pericoloso quando esso si svolge in un periodo storico in cui determinati gruppi sono presi di mira (sentenza del 17 gennaio 2017, nel caso Király e Dömötör, § 78).
La Corte con la sentenza del 9 febbraio 2012 Vejdeland e altri contro Svezia ha anche ritenuto che i discorsi d’odio riguardanti l’orientamento sessuale non rientrassero nella tutela prevista dall’art 10 della Convenzione. I ricorrenti avevano distribuito in un liceo dei volantini redatti da un’associazione chiamata Gioventù nazionale e li avevano lasciati sopra o dentro gli armadietti degli studenti. I volantini contenevano, in particolare, delle dichiarazioni che dipingevano l’omosessualità come una “propensione alla devianza sessuale”, avente un “effetto moralmente distruttivo sui fondamenti della società” e come la causa della diffusione del virus HIV e dell’aids. I ricorrenti sostenevano che non avevano avuto l’intenzione di esprimere disprezzo nei confronti degli omosessuali in quanto gruppo e che la loro azione aveva come scopo quello di promuovere un dibattito sulla mancanza di oggettività nell’insegnamento dispensato nelle scuole svedesi. La C.E.D.U. ha ritenuto che, pur non costituendo un appello diretto a degli atti d’odio, queste dichiarazioni avevano un carattere grave e pregiudizievole e ha sottolineato che la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale è grave come quella fondata sulla razza, l’origine o il colore della pelle. Essa ha riscontrato la non violazione dell’articolo 10 (libertà di espressione), poiché l’ingerenza nel godimento del diritto alla libertà di espressione dei ricorrenti era stata necessaria in una società democratica per proteggere la reputazione e i diritti altrui.
In tema di negazionismo con la sentenza Garaudy c. Francia, n. 65831 del 24/6/2003 la Corte Edu, in ordine all’opera letteraria del ricorrente, ha affermato che “la maggior parte del contenuto e il tono generale dell'opera del ricorrente, e dunque il suo scopo, hanno una marcata natura negazionista e contrastano quindi con i valori fondamentali della Convenzione, quali espressi nel suo Preambolo, ossia la giustizia e la pace. Rileva che il ricorrente tenta di fuorviare l'art. 10 della Convenzione dalla sua vocazione utilizzando il suo diritto alla libertà di espressione per fini contrari alla lettera ed allo spirito della Convenzione. I predetti fini, se fossero tollerati, contribuirebbero alla distruzione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione”
La Grande Camera della Corte Edu, con la sentenza nel caso Delfi del 2015, ha sottolineato che i portali hanno doveri e responsabilità ancora maggiori quando si utilizzano linguaggi d’odio o si diffondono messaggi che incitano all’odio o che puntano a diffondere idee discriminatorie, proprio perché se tali messaggi vengono diffusi attraverso il web, i rischi per i diritti umani sono ancora maggiori.1.3. le inziative UE per contrastare i discorsi d’odio o discriminatori
• L’esigenza di ostacolare l’affermazione dell’odio in rete è emersa, anzitutto, nell’ambito delle Istituzioni europee, le quali, negli ultimi anni, hanno messo progressivamente in atto una strategia finalizzata a fronteggiarne la diffusione.
Si tratta di una regolamentazione che si inserisce nel solco della più generale attenzione riservata dall’Europa e dagli altri organismi internazionali ai temi della dignità umana e dell’uguaglianza tra i cittadini: nell’ottica europea i fenomeni discriminatori si ripercuotono negativamente non solo sui gruppi o sui singoli presi di mira, ma anche su tutti coloro che nella società si esprimono a favore della libertà e della tolleranza – finendo per incidere così sul sistema democratico –, e richiedono, pertanto, politiche attive di contenimento.
In tale prospettiva – e in accordo con quanto stabilito dalla decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio (di cui infra), già con l’Agenda europea sulla sicurezza del 2015, è stato istituito su iniziativa della Commissione un Internet Forum, che riunisce i Ministri degli Interni degli Stati membri dell’Unione europea, nonché i rappresentanti dei principali fornitori di servizi via Internet, del Parlamento europeo, di Europol, e il coordinatore europeo per la lotta al terrorismo. Obiettivo del Forum è quello di individuare sistemi che ostacolino la diffusione di contenuti che inneggiano all’odio, alla violenza o al terrorismo internazionale
• L’Unione europea ha adottato la decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, che ha stabilito: “Il razzismo e la xenofobia costituiscono violazioni dirette dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, principi sui quali l’Unione europea è fondata e che sono comuni agli Stati membri” e che “Gli Stati membri riconoscono che la lotta contro il razzismo e la xenofobia richiede vari tipi di misure in un quadro globale e non può essere limitata alle questioni penali. La presente decisione quadro si limita a combattere forme di razzismo e xenofobia particolarmente gravi mediante il diritto penale”, nella quale, tra i reati a stampo razzista o xenofobo, è stata prevista “l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica” e “l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ...”, in particolare “Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 posti in essere a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica e abbia una posizione direttiva in seno alla persona giuridica”;
• Il Codice di Condotta UE è stato adottato per far fronte al proliferare dell'incitamento all'odio razzista e xenofobo online ed è stato sottoscritto anche da Facebook. “L'Unione europea, gli Stati membri, i social media e altre piattaforme condividono tutti la responsabilità collettiva di promuovere e favorire la libertà di espressione nel mondo online e, nel contempo, sono tutti tenuti a vigilare che Internet non diventi un ricettacolo di violenza e odio liberamente accessibile. Nel maggio 2016, per far fronte al proliferare dell'incitamento all'odio razzista e xenofobo online, la Commissione europea e quattro colossi dell'informatica (Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube) hanno presentato un "Codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online" ... Vĕra Jourová, Commissaria europea per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha aggiunto: "L'illecito incitamento all'odio online non è solo un reato, ma rappresenta anche una minaccia alla libertà di espressione e all'impegno democratico. ... Dal 2016, anno in cui è stato varato, il Codice di condotta continua a promuovere progressi costanti e oggi, come conferma la recente valutazione, le società informatiche reagiscono con prontezza per contrastare i contenuti di incitamento all'odio razziale e xenofobo che vengono loro segnalati. ... Nel 2018, infine, quattro nuove società hanno deciso di aderire al Codice: Google+, Instagram, Snapchat e Dailymotion. Anche la piattaforma francese di giochi online Webedia (jeuxvideo.com) ha annunciato oggi la sua partecipazione. ... L'Unione europea, gli Stati membri, i social media e altre piattaforme condividono tutti la responsabilità collettiva di promuovere e favorire la libertà di espressione nel mondo online e, nel contempo, sono tutti tenuti a vigilare che Internet non diventi un ricettacolo di violenza e odio liberamente accessibile. ...” (comunicato stampa della Commissione Europea del 4 febbraio 2019).
Il Codice di Condotta richiede la rapida valutazione dei contenuti (entro 24 ore dalla segnalazione) e la rimozione di post o commenti discriminatori e di hate speech.
In particolare, sebbene i discorsi d’odio siano sempre esistiti, preoccupa l’effetto moltiplicatore di internet e dei social network nella conseguente accentuazione delle forme di intolleranza che, spesso, sfociano in episodi di vera e propria violenza.
Le ragioni alla base dell’incremento dell’odio, pur in assenza di differenze contenutistiche tra l’online e l’offline hate speech, sono state individuate in alcune componenti strutturali della rete, che si ritiene fungano da fattori agevolatori dei messaggi discriminatori, aumentandone di conseguenza le potenzialità lesive.
Più specificamente, tali componenti possono essere individuate nella velocità istantanea di diffusione dei messaggi; nella possibilità di raggiungere immediatamente milioni di destinatari; nella capacità del contenuto offensivo di sopravvivere per un lungo arco di tempo oltre la sua immissione, anche in parti del web diverse da quelle della sede in cui era stato originariamente inserito; e, infine, nella natura transnazionale degli intermediari informatici, che solleva evidentemente la necessità di una cooperazione tra gli Stati e le loro diverse giurisdizioni.
• La Direttiva 2000/31/CE sugli aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione: considerando 40 “..In taluni casi, i prestatori di servizi hanno il dovere di agire per evitare o per porre fine alle attività illegali. La presente direttiva dovrebbe costituire la base adeguata per elaborare sistemi rapidi e affidabili idonei a rimuovere le informazioni illecite e disabilitare l’accesso alle medesime...”, considerando 46 “Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite...”; art 14 “1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso. ..”. Sulla base della direttiva la Corte di giustizia UE ha affermato che il giudice di uno Stato membro può ordinare a Facebook di rimuovere le informazioni memorizzate con un contenuto equivalente ad altre dichiarate in precedenza illecite ed estendere gli effetti dell’ingiunzione a livello mondiale (Glawischnig- Piesczek C-18/18: decisione su rinvio pregiudiziale del 3 ottobre 2019). La Corte di giustizia, in quest’occasione, ha precisato che Facebook o altri prestatori di servizi di hosting non sono destinatari di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, così come non hanno un obbligo generale di ricercare attivamente commenti illeciti. Se non esiste un obbligo generale di sorveglianza – fermo restando che quest’ultima potrebbe essere il frutto di una libera scelta dell’intermediario –, tuttavia l’art. 14 della direttiva impone a detti intermediari obblighi di sorveglianza in casi specifici col risultato che, in taluni casi, l’host provider deve prevenire una violazione e deve contribuire ad evitare nuove violazioni (§ 24).
1.4. diritto interno
Il diritto alla libera manifestazione del pensiero subisce diverse limitazioni in materia di repressione della discriminazione sotto diversi aspetti.
In particolare si ritiene, in dottrina e giurisprudenza (v. la giurisprudenza citata più avanti), che discorsi d’odio – poiché in grado di negare il valore stesso della persona così come garantito agli artt. 2 e 3 Cost. – non rientrino nell’ambito di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, la quale non può spingersi sino a negare i principi fondamentali e inviolabili del nostro ordinamento, anche se si discute dell’efficacia e dei limiti dello strumento repressivo penale (che in questa sede non viene comunque in discussione).
1.4.1. la legislazione penale
La libertà di manifestazione del pensiero trova come limite immanente il rispetto degli altrui diritti fondamentali, primo fra tutti la dignità.
Tale bilanciamento può essere realizzato attraverso molteplici tecniche di tutela, tra le quali quella penale dovrebbe costituire l’ “extrema ratio”. Ciononostante sono molteplici le fattispecie incriminatrici di condotte discriminatorie, il cui fondamento è stato individuato nel principio di uguaglianza e pari dignità stabilito dall’art 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 - che garantisce il rispetto dei diritti inviolabili di ogni persona -, 10 comma 1 e 117 della Costituzione - che prevedono l’obbligo dello Stato Italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale.
Il decreto legislativo n. 21 del 2018, in attuazione del principio della «riserva di Codice» di cui al nuovo art. 3-bis c.p.2, ha trasferito nel Codice penale numerose fattispecie della legislazione speciale.
In particolare il reato di cui all’art. 604-bis, originariamente previsto dall’articolo 3 della legge n. 654/1975 (c.d. legge Mancino - ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York il 7 marzo 1966), ed ora rubricato «Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa», inserito nella Sezione I-bis, Capo III del Titolo XII del Libro II c.p., che disciplina i Delitti contro l’eguaglianza (il legislatore ha coì consacrato il bene giuridico della pari dignità a fronte della sempre maggiore rilevanza del fenomeno discriminatorio) punisce qualsiasi condotta di propaganda fondata sulla superiorità o sull'odio razziale, nonchè l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi e vieta anche “ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, prevedendo un autonomo reato più grave in caso la propaganda si fondi sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
Sulla base della vecchia formulazione è stata, così, ritenuta discriminatoria la condotta dei rappresentanti di un partito politico che avevano invitato i cittadini veronesi a sottoscrivere una petizione, rivolta alle autorità comunali: "I sottoscritti cittadini veronesi con la presente chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi e provvisori e che l'amministrazione non realizzi nessun nuovo insediamento nel territorio comunale". L'iniziativa era stata pubblicizzata con varie interviste alla stampa e con manifesti che recitavano: "No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41819 del 10/07/2009).
Un soggetto è stato condannato "...per avere, all'esterno dello stadio "Friuli" di Udine, prima dell'incontro di calcio Udinese - Hellas Verona, compiuto manifestazioni esteriori (saluto romano) proprie delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi...". Secondo il costante orientamento della Corte suprema il cosiddetto "saluto romano" o "saluto fascista" è una manifestazione esteriore propria o usuale di organizzazioni o gruppi indicati nel D.L. 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993 n. 205, diretta a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25184 del 04/03/2009).
Sempre la Suprema Corte ha affermato che non vi è dubbio che colui che in occasione di un incontro calcistico sventola un drappo tricolore recante nella parte bianca l'emblema del fascio littorio, compie una manifestazione esteriore ed ostenta emblemi o simboli propri o usuali delle associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 L. 13 ottobre 1975 n. 654, caratterizzati dalla diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio nazionale ed etnico (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37390 del 10/07/2007).
La Corte di cassazione ha rigettato la questione di legittimità costituzionale della normativa incriminatrice di cui alla L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, configgente ad avviso della difesa con la libertà di pensiero, affermando che il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango, in particolare col principio di cui all’art. 3 Cost., che consacra la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di razza e in tal modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni anche penalmente, nel rispetto dei principi di tipicità e di offensività, la diffusione e la propaganda di teorie antirazziste, basate sulla superiorità di una razza e giustificatrici dell'odio e della discriminazione razziale. L’art. 21 Cost. deve essere contemperato anche col rispetto degli obblighi internazionali, di cui all’art. 117 Cost. In questo quadro, evidenzia ancora la Corte, vincola il legislatore nazionale la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7.3.1966, in forza della quale tutti gli Stati contraenti devono - tra l'altro – condannare ogni propaganda e ogni organizzazione che si ispiri a teorie basate sulla superiorità di una razza o di una etnia, o che giustifichino o incoraggino ogni forma di odio e di discriminazione razziale e devono dichiarare punibili dalla legge ogni diffusione e ogni organizzazione basate su siffatte teorie, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 4 della Convenzione) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37581 del 07/05/2008).
La Corte ha avuto anche modo di precisare che il reato è configurabile anche nell’ipotesi in cui l’incitamento alla discriminazione razziale sia compiuto in danno di stranieri: l'art. 3 vieta gli atti di discriminazione razziale, nazionale o religiosa indipendentemente dallo Stato di appartenenza delle persone eventualmente discriminate e deve leggersi nel contesto italiano, che non conosce conflitti di natura etnica o razziale tra cittadini. La legge che ha dato attuazione alla convenzione internazionale e l’ha inserita nel complessivo sistema giuridico retto dalla Costituzione repubblicana, ha equiparato la tutela dello straniero a quella del cittadino in omaggio al fondamentale principio di uguaglianza indicato dall'art. 3 della carta costituzionale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23024 del 28/02/2001). Esso si concretizza in atti e comportamenti che si traducono nella mortificazione della pari dignità culturale e sociale prendendo a pretesto lo status, il colore della pelle, l'origine etnica e geografica, la religione di determinate persone (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7421 del 10/01/2002) e si tratta di un reato di pura condotta e di pericolo astratto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 724 del 26/11/1997). Con la sentenza n. 32862/19 la Corte di Cassazione penale ha affermato che è compatibile con il disposto dell'art. 10 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, l’applicazione dell’aggravante ex art. 3, comma 1, l. 25 giugno 1993, n. 205 (ora art. 604 ter cod. pen.), in relazione al reato di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), l. 13 ottobre 1975, n. 654 (ora art. 604 bis cod. pen.) commesso da un parlamentare mediante dichiarazioni rese nel corso di un’intervista radiofonica volgari ed irridenti nei confronti di esponenti dell’etnia rom, ripetutamente associati ad una condizione di illegalità condivisa, per via genetica, dall’intero popolo, configurandosi in tal caso una manifestazione d’odio funzionale alla compressione dei principi di eguaglianza e libertà rientrante nelle "ipotesi eccezionali" individuate dalla giurisprudenza della Corte Edu, in presenza delle quali si giustifica l’ingerenza statuale punitiva nei confronti della libertà di espressione.
Con una sentenza recente (Cass. pen 23 marzo 2019 n. 21409) la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul delitto c.d. di «esibizionismo razzista» di cui all’art. 2, co. 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con mod. in l. 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. Legge Mancino), che punisce chiunque in pubbliche riunioni compie manifestazioni esteriori od ostenta emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni ‘razziste’ di cui all'art. 3, co. 3, l. 13 ottobre 1975, n. 654 (oggi art. 604 bis, co. 2, c.p.), vale a dire delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (tra cui non vi è dubbio rientrino tutti i simboli del disciolto partito fascista o riferibili al nazismo ed al fascismo). Si tratta del compimento, in pubbliche riunioni, di tutte le espressioni, siano esse verbali o comportamentali, esclusive o comunque consuete delle predette organizzazioni ‘razziste’, ovvero nella esibizione palese, sempre in pubbliche riunioni, di qualunque simbolo, figura, emblema o segno distintivo, esclusivo o comunque consueto, di tali organizzazioni.
La Cassazione ha confermato la sentenza di condanna della Corte d’Appello a carico di un soggetto che nel corso di una pubblica riunione aveva effettuato il «saluto romano», al contempo pronunciando a voce alta le parole «presenti e ne siamo fieri», affermando che il “saluto romano costituisce una manifestazione gestuale che rimanda all’ideologia fascista e ai valori politici di discriminazione razziale e di intolleranza”.
La legge n. 645 del 1952, c.d. Legge Scelba, emanata in attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista (artt. 1 e 2), e punisce anche condotte individuali, quali l’apologia del fascismo (art. 4) e il compimento di manifestazioni fasciste (art. 5). La distinzione con i reati previsti dalla legge Mancino è stata individuata, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e di legittimità, nella idoneità o meno delle condotte a creare il concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista, in quest’ultimo caso troverà applicazione la legge Scelba interpretata in tal senso dalla Corte Costituzionale nel rigettare le questioni di costituzionalità sollevate; negli altri casi, invece, ove la condotta abbia una valenza meramente individuale, a prescindere dunque da una diffusione di sentimenti nostalgici del ventennio in grado di agire sulla coscienza di altri soggetti che possa creare il concreto pericolo della ricostituzione di un’organizzazione fascista - ove entra in questione anche il bene giuridico della personalità dello stato - risulta corretto applicare l’art. 2 del d.l. n. 122 del 1993. Nel dibattito in tema di offensività della condotta discriminatoria ai fini della valutazione della sua rilevanza penale è opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza che se la propaganda è effettuata attraverso i mass media od il web, quindi con elevata diffusività, una teoria razzista che si propone l’allontanamento, l’espulsione o l’adozione di trattamenti svantaggiosi nei confronti di intere comunità per l’appartenenza a un certo gruppo etnico, magari esortando anche il pubblico ad aderirvi o a darvi seguito nella prassi, si è in presenza di una condotta di per sé pericolosa per l’assetto democratico e per il principio di parità, di pari dignità e di non discriminazione, ed è impensabile giustificarne la legittimità sulla base del principio di libera manifestazione del pensiero.
1.4.2. la legislazione italiana contro la discriminazione
Al di là delle fattispecie penali la normativa interna, in attuazione dell’art 3 della costituzione, vieta i comportamenti discriminatori in vari ambiti (si vedano il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 di attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la legge 1 marzo 2006, n. 67, misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).
In particolare, in materia di diritti degli stranieri, l’art. 43 d.lgs. 286/98 stabilisce che “...costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.
L’art. 2 d.lgs. 215/2003, sotto la rubrica “ Nozione di discriminazione” stabilisce che: “Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga
b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico».
3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.
4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è considerato una discriminazione ai sensi del comma 1”
il Tribunale di Milano, con provvedimento confermato in appello (sentenza n. 418/2020, pubblicata il 6 febbraio 2020), ha ritenuto discriminatorio il comportamento della Lega Nord sezione di Saronno che in occasione di una manifestazione organizzata il 9 aprile 2016 aveva affisso nel territorio comunale circa 70 cartelli recanti il simbolo del partito Lega Nord dal seguente contenuto: "Saronno non vuole i clandestini" "Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto, alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni ed aumentano le tasse" "Renzi e Alfano complici dell'invasione". Il Tribunale ha affermato “il diritto al riconoscimento della pari dignità sociale e alla non discriminazione "trova primario fondamento sia nell'art. 2 Cost. che riconosce e garantisce anche agli stranieri i diritti fondamentali dell'uomo, sia nell'art. 3 Cost., che sancisce i1 principio di pari dignità sociale e di eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ... la nozione di discriminazione si ricava dalle disposizioni contenute negli art. 43 del D.Lgs. 286/1998 e 2 del D.Lgs. 215/2003. La prima disposizione introduce, in attuazione dei precetti costituzionali, una sorta di clausola generale di non discriminazione e definisce discriminatorio qualunque comportamento che -direttamente od indirettamente- abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
L'art. 2 del D.Lgs. 215/2003 definisce, poi, la nozione di discriminazione, stabilendo che "ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica" (facendo salva, al secondo comma, la più ampia nozione di discriminazione per nazionalità, prevista dal citato D.Lgs. 286/1998). La definizione di discriminazione (artt. 43 del D.Lgs. 286/1998 e art. 2 del D.Lgs. 215/2003) - nella parte in cui si definisce discriminatorio quel comportamento che, direttamente o indirettamente, abbia l'effetto (solo l'effetto e quindi non anche lo scopo) di vulnerare (distruggendolo o compromettendolo) il godimento, in condizioni di parità, dei diritti umani - porta a ritenere che l'imputazione della responsabilità non possa essere ancorata solo al tradizionale criterio della colpa (vedi in questo senso la giurisprudenza comunitaria e, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia, 8.11.1990, Dekker c. StichlingVormingscenirumvoor Jong Volivas-senen Plus, causa C- 177/88, in Racc., 1990, p. 3941 e la giurisprudenza nazionale in tema di comportamento antisindacale, Cass. Civ. sez. lav. 26.2.2004 n. 3917). Secondo la disposizione legislativa, infatti, costituisce condotta discriminatoria anche quella che, pur senza essere animata da uno "scopo" di discriminazione, produca comunque un "effetto" di ingiustificata pretermissione per motivi razziali, etnici ecc. In particolare, per quel che rileva nel presente procedimento, l'art. 43 del D.Lgs. 286/1998 dispone che: "ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica". Alla stregua della normativa sopra citata è discriminatorio ogni comportamento che provochi una distinzione anche in ragione dell'origine nazionale e quindi della cittadinanza ... Ai sensi dell'art. 2 del D.Igs. 215/2003 costituisce discriminazione per ragioni di razza e origine etnica, non solo il trattamento di svantaggio comparativo subito da un soggetto per motivi connessi a tali fattori, ma anche la "molestia" subita in connessione ai medesimi motivi. Per molestia, si intende "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo" (aggettivi da intendersi non in senso cumulativo, come risulta da un'interpretazione letterale della congiunzione "o", introdotta dalla modifica operata con decreto legge 59/2008, in seguito alla procedura d'infrazione n. 20005/2358 della Commissione Europea). ... Infatti: il termine "clandestino" contraddistingue it comportamento delittuoso (punito con una contravvenzione) di chi fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione; con l'epiteto di "clandestino" si fa chiaramente riferimento ad un soggetto abusivamente presente sul territorio nazionale ed e idoneo a creare un clima intimidatorio (implicitamente avallando l' idea che i "clandestini", non regolarmente soggiornanti in Italia, devono allontanarsi). ... veicola l'idea fortemente negativa che i richiedenti asilo costituiscano un pericolo per i cittadini ... Emerge con chiarezza la valenza gravemente offensiva e umiliante di tale espressione, che ha l'effetto non solo di violare la dignità degli stranieri, richiedenti asilo, appartenenti ad etnie diverse da quelle dei cittadini italiani, ma altresì di favorire un clima intimidatorio e ostile nei loro confronti. ... Va escluso che, sulle condotte discriminatorie tenute dai partiti resistenti, possa incidere in maniera scriminante la libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Costituzione. Non vi è dubbio che la normativa in materia di discriminazione derivi la propria ratio dai principi fondamentali fissati dalla Costituzione in tema di riconoscimento e di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, nonché dell'eguaglianza e della pari dignità sociale di tutti i cittadini (senza distinzione di razza, religione...), salvaguardati tanto dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, che dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i cui principi sono stati recepiti dagli artt. 1 e 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
Nel bilanciamento delle contrapposte esigenze - entrambe di rango costituzionale - di tutela della pari dignità, nonché dell'eguaglianza delle persone, e di libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la prima in quanto principio fondante la stessa Repubblica.” La Corte d’appello nel confermare tale pronuncia ha ribadito: “La tutela contro gli atti di discriminazione si fonda essenzialmente sui principi fondamentali della Costituzione in tema di diritti inviolabili della persona, di adempimento dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), di pari dignità sociale e di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza e di lingua, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali (art. 3 Cost.).
Il divieto di discriminazione è inoltre sancito dall’art. 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Anche l’espressione di un’opinione “politica”, pur rappresentando estrinsecazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero, deve essere necessariamente bilanciata con il rispetto e la tutela della dignità delle persone alle quali è fatto riferimento, il che nel caso in esame non è avvenuto, risultando sussistente la responsabilità per la ravvisata condotta discriminatoria.”
1.5. conclusioni
Dal complesso quadro di fonti normative sopra delineato, alcune delle quali aventi valore di fonti sovraordinate (come le norme costituzionali, o quelle sovranazionali in base all’art 117 della Costituzione), emerge con chiarezza che tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con altri diritti fondamentali della persona, assume un particolare rilievo il rispetto della dignità umana ed il divieto di ogni discriminazione, a garanzia dei diritti inviolabili spettanti ad ogni persona.
La libertà di manifestazione del pensiero non include, pertanto, discorsi ostili e discriminatori (vietati a vari livelli dall’ordinamento interno e sovranazionale).
Gli obblighi imposti dal diritto sovranazionale impongono di esercitare un controllo; obbligo imposto agli stati ed anche, entro certi limiti (come si è visto), ai social network come Facebook, che ha sottoscritto l’apposito Codice di condotta.
Nel caso di specie, peraltro, non si tratta di una generalizzata compressione per via giudiziaria della libertà di espressione di singoli individui o gruppi, ma della possibilità di accedere ad uno specifico social network (che è anche un social media, strumento attraverso il quale i produttori di contenuti sono in grado di raggiungere il grande pubblico), gestito da privati, al fine di consentire la diffusione di informazioni concernenti l’attività di una determinata formazione politica.
D’altro canto non si può sottovalutare il ruolo spettante a Facebook in materia anche con riferimento al rischio della diffusione in forma “virale” di discorsi d’odio o di discriminazione, e dell’impatto sui diritti umani che una simile diffusione sul web può avere.
Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, nel suo rapporto del 9 ottobre 2019 (A/74/486), ha affermato che un’espressione discriminatoria o di odio, lasciata virale e non controllata, può creare un clima e un ambiente che inquina il dibattito pubblico e nuocere anche a coloro che non sono utenti della piattaforma. In un altro rapporto il Relatore speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione del 6 aprile 2018, A/HRC/38/35, ha espressamente chiesto alle società dell’ICT di applicare i Principi Guida su Business and Human Rights e di agire con diligenza per fronteggiare l’odio digitale.
Del resto “La tolleranza e il rispetto della dignità di tutti gli esseri umani costituiscono il fondamento di una società democratica e pluralista. Ne consegue che, in via di principio, si può considerare necessario, nelle società democratiche, sanzionare e cercare di prevenire tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio basato sull’intolleranza ...” (CEDU Erbakan c. Turchia, sentenza del 6 luglio 2006)
2. le condizioni contrattuali
Facebook è un soggetto privato, pur svolgendo un’attività di indubbio rilievo sociale, ed il rapporto tra le parti in causa è regolato, oltre che dalla legge, anche dalle condizioni contrattuali alle quali la parte aderisce quando chiede di iscriversi al social network. Fermi restando gli obblighi di sorveglianza più sopra descritti derivanti dalla speciale posizione di Facebook e dalla sua adesione al codice di condotta della Commissione Europea.
Per utilizzare il Servizio Facebook, tutti gli utenti devono prima accettarne le Condizioni. Ciascun utente si impegna a “non usare Facebook per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori” e a non “pubblicare o eseguire azioni su Facebook che non rispettano i diritti di terzi o le leggi vigenti”. Le Condizioni attribuiscono a Facebook Ireland il diritto di rimuovere tali contenuti e di interrompere la fornitura del Servizio Facebook agli utenti che le violino.
All’art 1, sotto il titolo “Lotta ai comportamenti dannosi, protezione e supporto della community di Facebook”, prevedono: “Le persone creano community su Facebook solo se si sentono al sicuro. Facebook impiega team dedicati in tutto il mondo e sviluppa sistemi tecnici avanzati per rilevare usi impropri dei propri prodotti, comportamenti dannosi nei confronti di altri e situazioni in cui potrebbe essere in grado di aiutare a supportare o proteggere la propria community. In caso di segnalazione di contenuti o condotte di questo tipo, Facebook adotta misure idonee, ad esempio offrendo aiuto, rimuovendo contenuti, bloccando l’accesso a determinate funzioni, disabilitando un account o contattando le forze dell’ordine”. L’art. 3.2 delle Condizioni, rubricato “Elementi condivisibili e condotte autorizzate su Facebook” chiarisce che “Facebook può rimuovere o bloccare i contenuti che violano le disposizioni di cui alle Condizioni, agli Standard della community e ad altre condizioni e normative applicabili all'uso di Facebook da parte dell’utente”. Analogamente, l’art. 4.2 delle Condizioni prevede che “in caso Facebook stabilisca che l’utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli Standard della community, Facebook potrebbe sospendere o disabilitare in modo permanente l'accesso dell'utente al suo account”.
Gli artt. 3.2 e 5 delle Condizioni menzionano espressamente e incorporano gli Standard della Comunità di Facebook (“Standard della Comunità”). Le Condizioni statuiscono che gli Standard della Comunità descrivono “... gli standard in merito ai contenuti pubblicati su Facebook dall’utente e alle attività dell’utente su Facebook e sugli altri Prodotti di Facebook.”
Gli Standard della Comunità vietano contenuti che possano essere interpretati come “discorsi di incitazione all’odio” perché “creano un ambiente di intimidazione ed esclusione e, in alcuni casi, possono promuovere violenza reale.” Gli Standard della Comunità definiscono i “discorsi di incitazione all’odio” come: “un attacco diretto alle persone sulla base di aspetti tutelati a norma di legge, quali razza, etnia, nazionalità di origine, religione, orientamento sessuale, casta, sesso, genere o identità di genere e disabilità o malattie gravi. Forniamo anche misure di protezione per lo status di immigrato. Definiamo l’attacco come un discorso violento o disumanizzante, dichiarazioni di inferiorità o incitazioni all’esclusione o alla segregazione”, vietano inoltre i contenuti che esprimono supporto ai gruppi coinvolti nell’odio organizzato.
Sotto il titolo “Persone e organizzazioni pericolose”, gli Standard della Comunità chiariscono che Facebook Ireland non ammette contenuti che “esprimono supporto o elogio di gruppi, leader o individui coinvolti in queste attività”.
Gli Standard della Comunità spiegano nel dettaglio che: “Per impedire e interrompere atti di violenza reali, non permettiamo la presenza su Facebook di organizzazioni o individui che proclamano missioni violente o che sono coinvolti in azioni violente. Questo include organizzazioni o individui coinvolti nelle seguenti attività: • Terrorismo • Odio organizzato • Omicidio di massa (compresi i tentativi) o omicidio plurimo • Traffico di esseri umani • Violenza organizzata o attività criminale. Rimuoviamo inoltre contenuti che esprimono supporto o elogio di gruppi, leader o individui coinvolti in queste attività.”
Gli Standard contengono, poi, una definizione di cosa costituisce “organizzazione che incita all’odio”, sulla cui base sono state oscurate le pagini riferibili al gruppo Forza Nuova. In particolare, è definita tale: “Qualsiasi associazione di almeno tre persone organizzata con un nome, un segno o simbolo e che porta avanti un’ideologia, dichiarazioni o azioni fisiche contro individui in base a caratteristiche come razza, credo religioso, nazionalità, etnia, genere, sesso, orientamento sessuale, malattie gravi o disabilità. ... Non consentiamo la condivisione sulla nostra piattaforma di simboli che rappresentano una delle organizzazioni o degli individui di cui sopra se non ai fini di condanna o discussione. Non consentiamo contenuti che elogiano le organizzazioni e gli individui di cui sopra o atti da loro commessi. Non consentiamo il coordinamento del supporto a qualsiasi organizzazione o individuo di cui sopra o agli atti da loro commessi.”
Gli Standard della Comunità, inoltre, prevedono espressamente che violazioni commesse da un utente possano comportare la rimozione di contenuti, la sospensione dall’utilizzo del Servizio Facebook o la disabilitazione dell’account (sia temporanea che definitiva). In particolare, gli Standard della Comunità affermano che: “Le conseguenze per la violazione degli Standard della community dipendono dalla gravità della violazione e dai precedenti della persona sulla piattaforma. Ad esempio, nel caso della prima violazione, potremmo solo avvertire la persona, ma se continua a violare le nostre normative, potremmo limitare la sua capacità di pubblicare su Facebook o disabilitare il suo profilo” Anche le Pagine devono rispettare le Condizioni e gli Standard della Comunità Gli utenti che si registrano sul Servizio Facebook e ne accettano le Condizioni, per creare delle pagine sono tenuti ad accettare anche le “Normative relative a Pagine, gruppi e eventi”: “Le seguenti condizioni, la Normativa sui dati, gli Standard della community e le Condizioni d’uso si applicano a tutti i creator e gli amministratori di Pagine, gruppi ed eventi su Facebook. L’utente è tenuto a garantire la conformità di Pagine, gruppi ed eventi con le leggi, i regolamenti e le normative vigenti in materia”.
3. i fatti oggetto di causa
Facebook ha rimosso i profili dei ricorrenti in quanto amministratori di numerose pagine riconducibili alle diverse articolazioni territoriali e non (come Lotta Studentesca e Sindacato Nazionale Lavoratori Italiani – Sinlai) dell’ organizzazione “Forza Nuova”, ritenuta organizzazione che effettua propaganda razzista, xenofoba e antisemita, che si descrive come un movimento neofascista, richiamandosi nelle proprie manifestazioni a simboli del fascismo e ripudiando l’antifascismo, ed i cui aderenti si sarebbero resi responsabili di numerosi episodi di violenza e intolleranza, designata da Facebook Ireland come organizzazione che incita all’odio secondo gli standard della comunità.
I ricorrenti hanno creato e amministrato decine di pagine finalizzate alla propaganda ed al proselitismo in favore di Forza Nuova, pubblicando contenuti - anche sui propri profili privati - che, secondo la tesi di parte resistente, contenevano simboli razzisti e fascisti e avrebbero incitato all’odio e alla discriminazione, violando così le clausole contrattuali e le regole della Community che mirano a contenere gli effetti disgreganti e violenti della diffusione di tali messaggi.
Ciò avrebbe giustificato la risoluzione del contratto e l’interruzione della fornitura da parte di facebook nei confronti dei singoli ricorrenti con la rimozione dei profili utilizzati per condividere sul servizio Facebook contenuti contrari agli Standard della Comunità, con la conseguente rimozione anche delle pagine da loro amministrate. Alcune pagine amministrate dai ricorrenti, pur non riconducibili all’organizzazione Forza Nuova, risulterebbero comunque rimosse in quanto alcuni dei singoli ricorrenti ne risultavano amministratori in via esclusiva, quindi come conseguenza della risoluzione del contratto con loro.
I ricorrenti lamentano l’illiceità della condotta di Facebook in quanto lesiva del diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero, contestano inoltre di avere veicolato contenuti d’odio e chiedono il ripristino di tutti i loro profili e di tutte le pagine da loro amministrate.
3.1. Forza Nuova
Facebook ritiene di non poter concedere il proprio servizio al fine di diffondere e propagandare le idee dell’organizzazione Forza Nuova in quanto violano gli standard della comunità.
Appare utile, al fine di verificare se vi sia stato inadempimento dei ricorrenti agli standard della comunità facendosi veicolo della diffusione e propaganda delle idee di Forza nuova, esaminare come i principi ispiratori ed il programma politico (che in alcuni punti induce a dubitare della sua compatibilità costituzionale) si siano tradotti nella iniziativa politica concreta di tale organizzazione.
Nel nostro sistema ordinamentale, come abbiamo visto, nessuna forza politica, pena la sua immediata chiusura e responsabilità penale, può esplicitamente rifarsi all’ideologia fascista, nazista al razzismo, alla xenofobia o, in generale, proclamare idee apertamente discriminatorie. Non a caso la stessa Forza Nuova chiede l’ “ Abrogazione delle leggi Mancino e Scelba: Forza Nuova sollecita l’abolizione delle leggi liberticide conosciute come Mancino e Scelba, espressioni normative di una cultura dominante che tirannicamente impedisce pensiero ed azione, volti alla difesa della nostra storia nonché del patrimonio culturale e religioso del nostro Paese.”(nel sito internet di Forza Nuova sotto la voce 8 punti) Lasciando chiaramente intendere a quale patrimonio culturale e religioso tale forza politica si riferisca, quali tradizioni intenda salvaguardare ed a quali programmi politici si ispiri (“Formazione di corporazioni per la difesa dei lavoratori e della comunita′ nazionale: Forza Nuova si batte, infine, per la costruzione di nuove strutture di tipo autenticamente corporativo che, in luogo di un sindacato sempre più burocratico e sempre più appiattito sulle posizioni del potere economico, si profilino come elemento di riqualificazione del lavoro e di valorizzazione della proprietà. Il rifiorire delle Corporazioni darà vigore all’apprendistato, alla sicurezza e alla pace sociale, restituendo al lavoro l’aspetto sacro di continuazione dell’opera divina. Di paese in paese, le corporazioni costituiranno la necessaria protezione per il lavoratore, per la sua famiglia e per la comunità intera, restituendo vita ad un’Italia ordinata e prospera, nuovamente consapevole della propria missione nel mondo.” (nel sito internet di Forza Nuova sotto la voce 8 punti).
3.1.1.
Sono numerosissimi e facilmente reperibili in rete manifestazioni ed iniziative pubbliche nelle quali Forza Nuova si richiama apertamente al fascismo elogiandone il ruolo avuto nel contesto storico precedente alla Liberazione dal nazifascismo.
E’ un fatto che la simbologia del fascismo sia presente in molti manifesti e iniziative di Forza Nuova.
Si tratta di fatti che hanno avuto grande rilievo sulla stampa e sui mass media e possono ritenersi fatti notori.
A mero titolo esemplificativo se ne riporteranno solo alcuni di epoca recente.
Come simbolo della campagna di Forza Nuova Calabria per il tesseramento regionale 2019 è stato scelto un manifesto con la foto di Benito Mussolini e la scritta “Le radici profonde non gelano mai” (citazione dello scrittore inglese J. R.R. Tolkien). (https://www.fanpage.it/politica/forza-nuova-diffonde-un- manifesto-con-benito-mussolini-le-radici-profonde-non-gelano-mai/)
Recentemente il coordinatore della sezione torinese del partito Forza Nuova è stato denunciato per apologia del fascismo a seguito dell'operazione della Digos relativa ad uno striscione esposto dai militanti di Forza Nuova il 22 maggio 2019. In tale striscione vi era un'immagine di un fascio littorio e un invito a "votare fascista" e "votare Forza Nuova" al fine di rompere le "catene dell'usura". A Torino e ad Ivrea vi sono state perquisizioni nelle sedi di Forza Nuova e del gruppo dell'estrema destra locale Rebel Firm. Durante tali ispezioni, sono stati posti sotto sequestro diversi scudi fatti in plexiglass e mazze da baseball così come busti di Mussolini e bandiere della Decima Flottiglia Mas. Oltre a ciò, sono state trovate anche bandiere della Repubblica Sociale Italiana nonché striscioni e simboli di chiara matrice fascista e nazista come croci celtiche e svastiche (l’operazione ha avuto risalto sulla stampa locale, di seguito i link ad alcuni articoli di giornale:https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/06/20/news/forza_nuova_sequestrati_nell ese_busti_e_simboli_fascisti_denunciato_il_coordinatore_piemontese- 229227592/; http://www.torinoggi.it/2019/06/20/leggi-notizia/argomenti/cronaca- 11/articolo/blitz-allalba-contro-le-organizzazioni-di-estrema-destra-a-torino- denunciato-per-apologia-del-fasc.html;http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2019/07/09/torino-operazione-della-digos- contro-forza-nuova-_99d9da9e-146c-43de-b3b3-b66e18373352.html;http://www.nuovasocieta.it/forza-nuova-sequestri-e-denunce-per-apologia- fascismo-in-tutto-il-piemonte/) .
Roberto Fiore in un intervista del 17 febbraio 2018 pubblicata su estense.com ha dichiarato: “È dall’età di 16 anni che annuncio che il fascismo è un punto di riferimento ma oggi c’è Forza Nuova, un movimento nuovo che aggrega persone con esperienze diverse: dire che siamo fascisti è un salto propagandistico ma non nego i miei sentimenti”.
Il 23 marzo 2019 Forza Nuova in occasione del centenario dei “Fasci di Combattimento” ha organizzato una manifestazione a cui avevano partecipato circa 150 militanti insieme al leader nazionale Roberto Fiore, pubblicizzata con volantino distribuito alla vigilia della manifestazione dal titolo: “100” circondato da foglie di alloro. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio del responsabile provinciale di FN dell’epoca, Massimo Nigro, per apologia di fascismo (https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/11/06/prato-organizzo-la-manifestazione- per-i-cento-anni-dei-fasci-di-combattimento-ex-di-forza-nuova-a-processo-per- apologia-del-fascismo/5550789/; https://firenze.repubblica.it/cronaca/2019/11/05/news/apologia_di_fascismo_a_pr ocesso_ex_leader_di_forza_nuova_a_prato-240324865/).
Il 28 ottobre del 2019 Forza Nuova ha organizzato a Roma, nel giorno del 95esimo anniversario della "marcia su Roma" del Partito Fascista, una manifestazione il cui slogan era originariamente la ‘Marcia dei patrioti’, poi, a seguito delle polemiche, modificato in ‘Tutto per la Patria’ (https://www.repubblica.it/politica/2017/10/12/news/marcia_su_roma_forza_nuov a-178041942/; http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/forza-nuova-marcia- roma-28-eur-adesioni-953cc8fd-836b-46cb-a8db-322c604816e6.html;https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_ottobre_12/forza-nuova-questura- replica-nessuna-marcia-autorizzata-il-28-8df303fa-af24-11e7-be55- 08dc7ea09b29.shtml;
Il 25 aprile 2019 Forza Nuova ha organizzato davanti al tribunale di Roma una manifestazione dal titolo “Mai più antifascismo”, in aperto contrasto con le celebrazioni per l’anniversario della Liberazione, alla presenza anche di Roberto Fiore, segretario di Forza Nuova, che ha parlato dell'omaggio a Benito Mussolini avvenuto a Milano il giorno prima da parte di ultras della Lazio: "Sono stati coraggiosi, perché hanno sfidato il Daspo e le denunce per un ideale". Gli attivisti della formazione hanno esposto bandiere della Repubblica Sociale Italiana (https://roma.repubblica.it/cronaca/2019/04/25/news/25_aprile_a_roma_blitz_forz a_nuova_con_bandiere_rsi_in_piazzale_clodio- 224832747/;https://roma.fanpage.it/25-aprile-manifestazione-di-forza-nuova- davanti-al-tribunale-di-roma-mai-piu- antifascismo/;https://www.ilgiornale.it/news/cronache/25-aprile-striscione-roma- se-voti-forza-nuova-muore-1684638.html; https://www.dire.it/24-04- 2019/324968-ci-hanno-dichiarato-guerra-la-troveranno-a-roma-forza-nuova- scende-in-piazza-il-25-aprile/; https://video.corriere.it/25-aprile-blitz-forza-nuova- mai-piu-antifascismo/21237fde-6765-11e9-8fa9-3e1bbc7d4c0f;
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https://www.lapresse.it/cronaca/25_aprile_blitz_di_forza_nuova_a_roma_mai_piu _antifascismo_-1392723/video/2019-04-25/; molto istruttiva la visione del video ove nel comizio si elogia il periodo storico del fascismo, dicendo che la liberazione è stata in realtà “la liberazione” dall’unica fase storica che aveva dato prestigio al paese. Si vedano anche le parole di Roberto Fiore al corteo.
Sempre in occasione dell’anniversario della Liberazione uno striscione di Forza Nuova è apparso a San Giovanni, in piazza Ragusa angolo via Taranto del seguente tenore: “Europee 2019: ogni volta che voti Forza Nuova muore un partigiano”. (https://roma.repubblica.it/cronaca/2019/04/25/news/25_aprile_a_roma_blitz_forz a_nuova_con_bandiere_rsi_in_piazzale_clodio-224832747/;https://www.ilgiornale.it/news/cronache/25-aprile-striscione-roma-se-voti-forza- nuova-muore-1684638.html;
Per la campagna elettorale per le elezioni politiche del marzo 2018 un manifesto regolarmente affisso recitava: “I fascisti votano Forza Nuova” ed uno striscione è stato affisso a Roma al Colosseo con lo stesso contenuto (https://www.possibile.com/fascisti-votano-forza-nuova/;http://www.fascinazione.info/2019/05/europa-2019-i-fascisti-votano-forza.html;https://www.tpi.it/news/striscione-colosseo-forza-nuova-20190524323763/;
Quattro esponenti di Forza Nuova, tra cui un segretario provinciale e un coordinatore regionale, sono stati rinviati a giudizio per apologia del fascismo per aver appeso, nel novembre 2017, nella corte di S. Alessio di fronte all’abitazione del sindaco Alessandro Tambellini uno striscione che inneggiava a Mussolini definito “unico cittadino onorario”, per protestare contro la politica di accoglienza del comune nei confronti dei migranti (https://www.luccaindiretta.it/cronaca/2019/01/17/striscione-fascista-davanti-la- casa-del-sindaco-di-lucca-rinviati-a-giudizio-4-militanti-di-forza-nuova/135910/)
Nella rete si possono reperire moltissimi esempi di iniziative politiche e pubbliche manifestazioni nelle quali ci si ispira dichiaratamente al fascismo o viene utilizzata la simbologia fascista.
Di seguito una foto del materiale sequestrato presso la sede di Forza Nuova di Torino (https://www.cronacaqui.it/torino-blitz-nella-sede-di-forza-nuova- sequestrati-busti-di-mussolini-e-simboli-fascisti-le-foto/)
Il 29 marzo 2019 Forza Nuova ha diramato il seguente comunicato: “La segreteria provinciale di Forza Nuova esprime la massima solidarietà alla consigliera comunale Saccone, vittima del neanche tanto originale, teatrino antifascista” innescato dal post Facebook con cui, sabato 23 marzo, la rappresentante del Gruppo Misto “celebrava” il centenario della nascita dei Fasci di Combattimento che costituirono il nucleo originario del Partito Fascista. ... Non prendiamo lezione da questi signori i cui loro punti di riferimento politici, storici e culturali, sono criminali e terroristi con le mani sporche di sangue. Il Fascismo nato 100 anni fa da un manipolo di guerrieri, nonostante abbia perso militarmente la guerra, è sopravvissuto alla pace, si è evoluto, è arrivato nelle periferie dove fino a pochi anni fa sventolavano le bandiere rosse, ha aggiornato il suo linguaggio e gode di ottima salute. Non si può fermare la rivoluzione. Non si possono fermare i rivoluzionari” (https://www.ivg.it/2019/03/post-sui-100- anni-del-fascismo-forza-nuova-solidali-con-saccone-vittima-del-teatrino- antifascista/).
Nel novembre 2019 Forza Nuova ha affisso a Milano nei pressi del teatro di via Fezzan, dove la senatrice a vita Liliana Segre era stata invitata insieme a don Gino Rigoldi per parlare a una platea di cinquecento studentesse e studenti, uno striscione del seguente tenore : “Sala ordina. L'antifa agisce. Il popolo subisce”. A seguito di questo episodio ed alle minacce ricevute via web, alla Senatrice a vita Liliana Segre fu assegnata la scorta. (https://www.lastampa.it/cronaca/2019/11/05/news/antisemitismo-striscione-di- forza-nuova-davanti-al-teatro-che-ospita-segre-1.37842604;http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2019/11/07/segre-assegnata-tutela-alla- senatrice_48a218cf-8999-4377-853b-223db79e7679.html;https://www.open.online/2019/11/07/liliana-segre-insulti-e-minacce-la-prefettura- di-milano-le-assegna-una-scorta/; https://www.ilmessaggero.it/politica/liliana_segre_scorta_chi_e_discorso_senato_ minacce_news-4847190.html).
L’utilizzo della simbologia fascista ha suscitato più di una polemica.
Come l’utilizzo delle camice nere dipinte da Gerardo Dottori nel “polittico della rivoluzione fascista” per il manifesto relativo ad una manifestazione di Forza Nuova a Milano (https://www.corriere.it/politica/cards/polemica-manifesti- fascisti-forza-nuova/corteo-le-immagini-dell-adunata-fascista.shtml)
Gli episodi sopra descritti basterebbero da soli per ritenere che sulla base degli Standard della Comnunity e delle condizioni contrattuali Facebook aveva il diritto di risolvere il contratto con gli utenti che in qualità di amministratori gestivano le pagine delle varie articolazioni dell’organizzazione Forza Nuova.
Anzi, sulla base delle norme interne e sovranazionali e della costante loro applicazione giurisprudenziale sopra riportate e del Codice di condotta sottoscritto con la Commissione Europea, Facebook aveva in realtà il dovere giuridico di risolvere i contratti, essendo evidente che il richiamarsi agli ideali del fascismo in numerosissime iniziative pubbliche e pubbliche manifestazioni vale a qualificare Forza Nuova come “organizzazione d’odio” secondo le condizioni contrattuali e gli Standard della Community sopra riportati (in rete sono numerosissime le notizie in tal senso corredate di fotografie)
3.1.2.
Ma tale organizzazione si è resa anche protagonista di iniziative discriminatorie in danno di rom, migranti e omosessuali e veri e propri “discorsi d’odio”.
Anche in questo caso verranno riportati solo alcuni esempi del copioso materiale reperibile in rete.
La stessa marcia organizzata per l’anniversario della marcia su Roma veniva così pubblicizzata anche su Facebook:
“...per fermare violenze e stupri da parte degli immigrati che hanno preso d’assalto la nostra Patria”, non vi è dubbio che si tratti di discorsi d’odio, che tendono a portare chi le legga ad identificare gli immigrati con persone dedite a stupri e violenze.
In relazione a Luca Traini, che a Macerata aveva esploso dei colpi di pistola ferendo 6 persone africane, Forza Nuova ha diramato il seguente comunicato: “Sarà politicamente scorretto, sarà sconveniente, in campagna elettorale nessuno farà un passo avanti, ma oggi noi ci schieriamo con Luca Traini. Il ragazzo marchigiano arrestato poche ore fa con l’accusa di aver ferito degli immigrati. Questo succede quando i cittadini si sentono soli e traditi, quando il popolo vive nel terrore e lo Stato pensa solo a reprimere i patrioti e a difendere gli interessi dell’immigrazione. Mettiamo a disposizione i nostri riferimenti per pagare le spese legali di Luca, a non farlo sentire solo e a non abbandonarlo. Già ci immaginiamo le condanne dell’Anpi, degli antifascisti vari e di chi serve la causa della sostituzione etnica. Già sentiamo lo sdegno dei palazzi e dei salotti tv. Noi invece abbiamo nelle orecchie il pianto straziato della famiglia di Pamela e il grido di rabbia di un’Italia che vuole reagire e non morire d’immigrazione.” (https://www.ilpost.it/2018/02/04/macerata-luca-traini-forza-nuova/;https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/spari_su_migranti_macerata_forza_nuova_choc_noi_stiamo_con_luca_traini-3525483.html;https://www.huffingtonpost.it/2018/02/03/forza-nuova-si-schiera-con-laggressore- di-macerata-noi-stiamo-con-traini-lo-stato-pensa-agli-immigrati_a_23351953/; Roberto Fiore, nel video di cui al link che segue, dichiara che Forza Nuova ha pronto un pool di Avvocati per difendere Luca Traini: https://www.agi.it/video/macerata_un_pool_di_avvocati_di_forza_nuova_per_dif endere_luca_traini-3459761/video/2018-02-07/)
Un altro post su Facebook pubblica un manifesto che si conclude con queste parole: “I nuovi barbari sono peggiori di quelli del '43/'45, oggi come allora fiancheggiati dai traditori della Patria”. I barbari del 43/45 sarebbero le forze alleate che hanno vinto la seconda guerra mondiale. Il testo accompagna un'immagine raffigurante un uomo nero che aggredisce e tenta di spogliare una donna bianca. “Difendila dai nuovi invasori”, si legge sull'immagine “potrebbe essere tua madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia". Si tratta del manifesto della nuova campagna anti-immigrati di Forza Nuova. L’immagine del manifesto risale all'epoca della Repubblica sociale italiana (precisamente al 1944), è di Gino Boccasile, grafico propagandista del ministero della guerra durante il secondo conflitto mondiale e autore di manifesti di propaganda della RSI, riadattata ai giorni d'oggi. Il manifesto del "Nucleo Propaganda" tocca il tema della violenza sessuale contro le donne, molto usato dalla propaganda razzista dell'epoca. L'immagine, si legge sul sito dell'Istituto Gramsci Emilia-Romagna, raffigura un soldato statunitense, che per la propaganda fascista costituiva l’invasore straniero venuto a occupare la terra italiana, nel tentativo di stuprare una donna bianca, cui tenta di strappare con violenza la camicetta (Il post in pochi giorni aveva ottenuto oltre 9mila like, 11mila condivisioni e un flusso senza fine di commenti, molti di natura razzista https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/09/02/migranti-polemica-sul- manifesto-di-forza-nuova-utilizza-la-propaganda-fascista-del-ventennio/3831751/; https://www.corriere.it/politica/cards/polemica-manifesti-fascisti-forza-nuova/i- manifesti-fascisti_principale.shtml)
Questo genere di propaganda rientra ampiamente nelle fattispecie illecite meglio descritte più sopra.
Forza Nuova ha organizzato diverse manifestazioni contro i migranti, come nel novembre 2017 a Reggio Emilia sulla parola d’ordine: “Rimpatrio subito. Basta immigrazione, fermiamo l’invasione”, lasciando intendere che i migranti fossero protagonisti di efferati delitti. Questo il comunicato: “L’attuale amministrazione comunale complice di quelle precedenti, ha permesso la creazione di una vera e propria no-go area nella quale risse, prostituzione e spaccio sono diventate la routine quotidiana, ingrassando vilmente le tasche delle mafie, soprattutto quella nigeriana. I militanti reggiani promettono battaglia senza tregua per riconsegnare il quartiere ai reggiani, soli ed unici proprietari della zona” (https://www.reggiosera.it/2018/11/forza-nuova-marcia-stazione-basta- immigrazione-sindaco-fascisti/247841/).
A Cesena un gruppo di esponenti di Forza Nuova è stato rinviato a giudizio per istigazione all’odio: si tratta di undici militanti che il 5 febbraio 2017 avevano inscenato un finto «funerale d’Italia», portando in spalla una bara per protestare contro l’unione civile tra due uomini gay celebrata quel giorno in Comune ed in concomitanza con l’arrivo della coppia, creando un clima di disagio e intimidazione non solo nei confronti di chi si accingeva a stringere l’unione civile, citati per nome sui manifesti, ma anche negli ospiti presenti alla cerimonia (https://www.corriere.it/cronache/19_febbraio_21/omofobia-forza-nuova-rinviata- giudizio-cesena-il-funerale-contro-unioni-civili-c9bf5452-35f0-11e9-a9b4- ecf4c6ca5234.shtml;https://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/09/25/news/manifesti_funebri_di_forza _nuova_contro_le_unioni_civili_a_cesena-148496702/; )
Alcuni degli indagati sono stati già condannati dal Tribunale a svolgere lavori socialmente utili (https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/20_febbraio_17/cesena- partecipo-funerale-unioni-civili-condannato-tinteggiare-sede-dell-arcigay- 16528600-517e-11ea-88a2-82945a32da63.shtml).
28
(http://www.cn24tv.it/news/134552/unioni-civili-forza-nuova-contro-il-sindaco- di-pizzo.html)
Forza Nuova organizza sistematicamente manifestazioni di protesta in occasione dei Gay Pride con parole d’ordine spesso offensive e discriminatorie. Come nel caso del comunicato di Forza Nuova Piacenza in ordine al Gay Pride previsto per il prossimo 30 maggio: “La segreteria provinciale di Forza Nuova annuncia che sabato 30 maggio non se ne resterà con le mani in mano in occasione del Gay Pride. Sono tempi in cui si vuole far diventare la normalità motivo di vergogna e la perversione motivo di orgoglio, vogliono togliere ai bambini il diritto di avere un padre e una madre come natura insegna. Noi, unici guardiani a difesa della famiglia tradizionale e della vita, siamo pronti a batterci con tutte le nostre forze contro questo caos ideologico e questo disordine morale.”
Nel 2018 per protestare contro il Gay Pride di Rimini Forza Nuova ha espressamente associato l’omosessualità alla pedofilia (https://giornalesm.com/striscione-di-fn-contro-il-rimini-summer-pride- omosessualita-oggi-pedofilia-domani/;http://www.libertas.sm/rimini/notizie/2018/07/28/san-marino-mio-figlio-gay-una- gioia-per-la-mia-vita-gli-omofobi-sono-ignoranti-me-li-mangio.html;https://www.gayburg.com/2018/07/forza-nuova-ancora-striscioni-omofobi.html;https://www.corriereromagna.it/news-home-28152-serena-grandi-mio-figlio-gay- gioia-mia-vita-omofobi-ignoranti-me-mangio-html/).
Secondo Forza Nuova Rimini il vero obiettivo della comunità lgbt sarebbe quello di propagandare la pedofilia: “Sappiamo di pensatori progressisti e scienziati che dal nuovo continente spingono affinché la teoria della pedofilia come orientamento sessuale, e non un crimine, diventi pensiero comune. Non è inoltre un mistero che dietro atteggiamenti pedofili vi sia celata una omosessualità latente o nascosta, come stanno a dimostrare le innumerevoli prese di posizione pubbliche di esponenti e associazioni dell’universo omosessualista nei confronti della perversa e criminale pratica sessuale pedofila”
L’immagine del manifesto contro le unioni gay e i migranti è ripresa dal manifesto utilizzato per la campagna portata avanti da Mussolini negli anni trenta dal titolo “figli” (https://www.corriere.it/politica/cards/polemica-manifesti- fascisti-forza-nuova/attacco-gay-immigrati.shtml)
Forza Nuova, inoltre, ha organizzato in tutta Italia manifestazioni contro insediamenti Rom e campi nomadi.
A Roma diversi militanti di Forza Nuova sono stati indagati per i disordini a margine di tali manifestazioni, in occasione di una di queste sono stati calpestati anche i panini destinati alle famiglie (la vicenda ha avuto molta risonanza su tutta la stampa, non solo romana:https://www.ilmessaggero.it/roma/news/casal_bruciato_indagati_casapound_forza_nuova_antagonisti-4495664.html;https://roma.repubblica.it/cronaca/2019/05/16/news/casapound_e_forza_nuova_4 1_indagati_per_disordini_a_torre_maura_e_24_per_casal_bruciato-226439808/;https://www.ilpost.it/2019/04/03/proteste-torre-maura-contro-i-rom/;https://www.iltempo.it/roma-capitale/2019/05/16/news/rivolta-rom-torre-maura- nomadi-indagati-casapound-forza-nuova-via-dei-codirossoni-1154857/;https://www.ilgiornale.it/news/cronache/forza-nuova-se-non-sgomberate-i-campi- rom-li-assaltiamo-1552803.html; https://www.unionesarda.it/articolo/news/italia/2019/05/16/proteste-anti-rom-65- indagati-tutti-militanti-di-forza-nuova-e-ca-137-880224.html;)
La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 24 persone, appartenenti ai movimenti di estrema destra Casapound e Forza Nuova, in relazione ai disordini scoppiati nella zona di Casal Bruciato, periferia est della Capitale, per l'assegnazione ad una famiglia rom di una casa popolare(https://roma.repubblica.it/cronaca/2019/05/16/news/casapound_e_forza_nuova_4 1_indagati_per_disordini_a_torre_maura_e_24_per_casal_bruciato-226439808/;https://www.lastampa.it/cronaca/2019/05/16/news/roma-65-indagati-di- casapound-e-forza-nuova-per-odio-razziale-contro-i-rom-di-torre-maura- 1.33702399; https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/13463010/roma-proteste- case-rom-indagati-casapound-forza-nuova.html; )
Gli esempi reperibili in rete anche su questo fronte sono numerosissimi e per il rilievo che hanno avuto sulla stampa e sui mass media e possono considerarsi fatti notori.
L’elencazione potrebbe continuare a lungo, ma si ritiene che gli esempi sopra riportati siano sufficienti a delineare l’identità politica del gruppo quale si ricava dalla sua concreta attività politica e valgono a rafforzare la qualifica di organizzazione d’odio la cui propaganda è vietata su Facebook in base alle condizioni contrattuali ed a tutta la normativa citata. La risoluzione del contratto e l’interruzione del servizio di fornitura appaiono, quindi, legittimi.
Negli Standard della Community, infatti, è definita “organizzazione d’odio”: “Qualsiasi associazione di almeno tre persone organizzata con un nome, un segno o simbolo e che porta avanti un’ideologia, dichiarazioni o azioni fisiche contro individui in base a caratteristiche come razza, credo religioso, nazionalità, etnia, genere, sesso, orientamento sessuale, malattie gravi o disabilità. ... Non consentiamo la condivisione sulla nostra piattaforma di simboli che rappresentano una delle organizzazioni o degli individui di cui sopra se non ai fini di condanna o discussione. Non consentiamo contenuti che elogiano le organizzazioni e gli individui di cui sopra o atti da loro commessi. Non consentiamo il coordinamento del supporto a qualsiasi organizzazione o individuo di cui sopra o agli atti da loro commessi.”
Peraltro deve rilavarsi che le condizioni contrattuali e gli standard della Community sono del tutto conformi al codice di condotta della Commissione Europea sottoscritto da Facebook.
3.2. i singoli ricorrenti
Le condizioni contrattuali e gli Standard della Community prevedono che non siano ammesse su Facebook nemmeno singole persone che forniscano supporto, elogio o propaganda alle organizzazioni d’odio come sopra definite: “gli Standard della community e le Condizioni d’uso si applicano a tutti i creator e gli amministratori di Pagine, gruppi ed eventi su Facebook. L’utente è tenuto a garantire la conformità di Pagine, gruppi ed eventi con le leggi, i regolamenti e le normative vigenti in materia”.
Gli Standard della Comunità, inoltre, prevedono espressamente che violazioni commesse da un utente possano comportare la rimozione di contenuti, la sospensione dall’utilizzo del Servizio Facebook o la disabilitazione dell’account (sia temporanea che definitiva).
Tutti i ricorrenti hanno creato e risultavano amministratori di pagine di Forza Nuova e sue articolazioni locali, nonché di gruppi ufficialmente affiliati ad essa, quali Lotta Studentesca (l’articolazione giovanile) e il Sindacato Nazionale Lavoratori Italiani – Sinlai.
Alcuni di loro avevano anche incarichi di dirigenza nel partito o erano stati candidati per Forza Nuova in competizioni elettorali.
Perciò solo, quindi, risulta giustificata la rimozione dei loro account utilizzati per la propaganda di una “organizzazione d’odio” così come definita dagli standard (non viene effettuata in questa sede, per ragioni di brevità, la completa elencazione dei singoli ricorrenti e delle pagine da loro amministrate, riportata nella comparsa di risposta e nella documentazione allegata, non contestati da parte ricorrente).
La rimozione di pagine ricollegabili ad alcuni dei ricorrenti e non, però, a Forza Nuova è stata la conseguenza inevitabile della rimozione degli account di chi risultava unico amministratore. Non sussiste un danno irreparabile posto che le pagine (Associazione dilettantistica Sinau e associazione di Promozione Sociale potranno essere immediatamente ripristinate tramite l’account di altro amministratore che non sia coinvolto nella propaganda del partito di Forza Nuova. Vi è da rilevare che prima della rimozione totale delle pagine e degli account erano stati rimossi più volte singoli contenuti (elencati nella comparsa di risposta depositati in atti dalla parte resistente, non contestati da parte ricorrente) vietati in base alle condizioni contrattuali ed agli Standard della Comunity.
A solo titolo esemplificativo, in quanto i contenuti erano diverse decine:
Sulla pagina Forza Nuova Roma:
un contenuto postato dalla sig.ra Augello che promuoveva delle proteste finalizzate all’esclusione del popolo rom dai servizi sociali, in violazione dell’art. 13 degli Standard della Comunità, che proibisce l’hate speech basato sulla razza o etnia;
“le Ali”)
32
un contenuto che raffigurava uno striscione di Forza Nuova esposto al Colosseo in occasione dell’anniversario della morte di Mussolini, con la scritta “Mussolini per mille anni”, in violazione dell’art 2 degli Standard;
un post pubblicato dal sig. Arenare in occasione dell’Anniversario della Liberazione, che chiamava i partigiani i “traditori che hanno venduto l’Italia agli stranieri”. Lo stesso contenuto esprimeva supporto verso Giuliano Castellino,33
violazione gli artt. 1 e 2 degli Standard della Comunità (incitamento alla violenza e simboli che rappresentano/elogiano un’organizzazione che incita all’odio);
un contenuto, postato dal signor Arenare, che raffigurava uno striscione di Forza Nuova con su scritto “Onore a Benito Mussolini”, in violazione dell’art. 2 degli Standard della Comunità (simboli che rappresentano/elogiano un’organizzazione che incita all’odio);
34
un contenuto che ritraeva dei bambini che fanno il saluto romano, finalizzato alla promozione di un campo estivo, in violazione dell’art. 2 degli Standard della Comunità (simboli che rappresentano/elogiano un’organizzazione che incita all’odio);
35
un post che promuoveva espressamente il fascismo. Il contenuto in questione raffigurava il balcone di Palazzo Venezia, dal quale Mussolini dichiarò guerra alla Francia e all’Inghilterra il 10 giugno 1940, e recitava: “l’unico balcone che riconosciamo... restiamo fascisti”. Ciò viola l’art. 2 degli Standard della Comunità (simboli che rappresentano/elogiano un’organizzazione che incita all’odio).
Sulla pagina intitolata “Forza Nuova”, amministrata dalla
pubblicato:
• un post che insultava gli immigrati chiamandoli stupratori. Si tratta, in particolare, di una vignetta che raffigurava la sagoma di una donna inseguita da alcuni uomini, con la seguente didascalia: “RAPEUGEES NOT WELCOME”89. Questo contenuto è contrario all’art. 13 degli Standard della Comunità (hate speech basato sulla razza o etnia);
sig.ra Augello, dal sig.
Arenare, dal sig. Petrazzi, dal sig. Cabras, e dal sig. Mr. Da Pozzo,
è stato
un video di una protesta contro i Rom, pubblicato dalla sig.ra Augello, con la seguente descrizione “FORZA NUOVA ROMA: FUORI I ROM DAI NOSTRI QUARTIERI. Questa sera Forza Nuova ha manifestato davanti al Campo Rom di via Collatina, il campo diventato drammaticamente noto perché lì abitavano i rom stupratori della quattordicenne romana ...”, in violazione dell’art. 13 degli Standard della Comunità (hate speech basato sulla razza o etnia);
Per l’elenco degli altri contenuti vietati dalle condizioni contrattuali, in quanto inneggianti al fascismo o con simboli fascisti, oppure chiaramente discriminatori sulla base della razza o etnia, pubblicati dai singoli ricorrenti sulle pagine rimosse si rinvia alla comparsa di risposta e alla documentazione allegata.
Vi sono poi contenuti vietati pubblicati sui profili dei singoli ricorrenti e rimossi da Facebook.
Anche in questo caso a solo titolo esemplificativo:
il sig. Arenare ha pubblicato almeno 3 foto ritraenti la bandiera della Repubblica Sociale Italiana ed un post di elogio alla stessa, in violazione dell’art. 2 degli Standard della Comunità (simboli che esprimono supporto/elogio nei confronti di un’organizzazione che incita all’odio) nonché una vignetta ritraente una madre che allatta al seno un bambino con la seguente didascalia “Nascite ai minimi storici. L’Italia ha bisogno di figli non di unioni gay e immigrati” che conteneva un simbolo di Forza Nuova;
il sig. Cabras ha postato sul suo profilo un contenuto che narra dell’esecuzione di Mussolini, esaltandone la forza (“10 colpi per uccidere Mussolini”) e lodando il suo regime (“EVVIVA IL FASCISMO! BENITO MUSSOLINI PRESENTE!”), in violazione dell’art. 2 degli Standard della Comunità (elogio nei confronti di un membro di spicco di un’organizzazione che incita all’odio); un post a sostegno di
Mussolini, che afferma: “Meglio #Predappiano che #Fiano #vivailduce”, esprimendo supporto nei confronti di un membro di spicco di un’organizzazione d’odio, in violazione dell’art. 2 degli Standard della Comunità;
Per l’ulteriore esemplificazione anche in relazione ai profili dei singoli ricorrenti si rinvia alla comparsa di risposta e alla documentazione allegata.
4. conclusioni
l’art. 3.2 delle condizioni contrattuali prevede espressamente che nel caso in cui “l’utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli Standard della community, Facebook potrebbe sospendere o disabilitare in modo permanente l'accesso dell'utente al suo account.”
I contenuti, che inizialmente erano stati rimossi e poi a fronte della reiterata violazione hanno comportato la disattivazione degli account dei singoli ricorrenti e delle pagine da loro amministrate tutte ricollegabili a Forza Nuova, sono illeciti da numerosi punti di vista.
Non solo violano le condizioni contrattuali, ma sono illeciti in base a tutto il complesso sistema normativo di cui si è detto all’inizio, con la vasta giurisprudenza nazionale e sovranazionale citata.
Facebook non solo poteva risolvere il contratto grazie alle clausole contrattuali accettate al momento della sua conclusione, ma aveva il dovere legale di rimuovere i contenuti, una volta venutone a conoscenza, rischiando altrimenti di incorrere in responsabilità (si veda la sentenza della CGUE sopra citata e la direttiva CE in materia), dovere imposto anche dal codice di condotta sottoscritto con la Commissione Europea.
Come si è già accennato più sopra le pagine di due associazioni che non erano legate direttamente a Forza Nuova sono state disattivate a causa della disattivazione dell’account di chi risultava essere unico amministratore, sicchè potranno essere immediatamente ripristinate con altro amministratore.
La pagina dell’ , un’associazione che promuove eventi sportivi, così come la pagina
Sociale “Le Ali”, un’associazione che sostiene persone diversamente abili, sono
Associazione sportiva dilettantistica Sinau
dell’Associazione di Promozione
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state disattivata a seguito della rimozione del profilo dell’unico amministratore, ilsig. Arenare.
Pure la pagina del Sindacato Nazionale Lavoratori Italiani – Sinlai, fondato da Forza Nuova nel 2018 (https://www.altarimini.it/News107797-cgil-cisl-e-uil- traditori-del-popolo-forza-nuova-lancia-il-suo-sindacato-dei-lavoratori.php) era amministrata dal sig. Arenare (doc 46 della comparsa di risposta), mentre altre pagine di articolazioni locali sono ancora presenti su facebook (https://www.facebook.com/sinlaipiemonte/;https://www.facebook.com/CentroServiziFilippoCorridoni/;https://www.facebook.com/Centro-Servizi-Sinlai-Anzio-Nettuno- 113415216767852/; https://www.facebook.com/Centro-Servizi-Sinlai-Prata- Sannita-113214933549992/; verifica effettuata in data 22.2.2019).
Il ricorso deve, pertanto essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali in favore della parte resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna tutti i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Facebook Ireland Limited, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
così deciso in Roma, il 23 febbraio 2020
La Giudice designata Silvia Albano
Per il provvedimento in formato pdf si rinvia al sito Questione giustizia