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Diffamazione, giornalisti in carcere solo in casi eccezionali (Corte EDU, Belpietro, 2013)

24 settembre 2013, Corte EDU

La stampa svolge un ruolo importante in una società democratica: se non deve oltrepassare certi limiti, inerenti in particolare alla tutela della reputazione e ai diritti altrui, essa ha nondimeno il compito di comunicare, nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità, informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale, ivi comprese quelle relative alla giustizia: se così non fosse, la stampa non potrebbe svolgere il suo ruolo indispensabile di «cane da guardia».

La libertà giornalistica comprende anche il possibile ricorso a una certa dose di esagerazione, se non addirittura di provocazione.

L’azione dei tribunali, che sono garanti della giustizia e la cui missione è fondamentale in uno Stato di diritto, necessita della fiducia del pubblico per essere svolta correttamente.

Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento nel valutare se sussista o meno un tale bisogno, ma questo margine va di pari passo con un controllo europeo che verte a volte sulla legge e sulle decisioni che la applicano, anche quando esse provengono da un giudice indipendente. La Corte è pertanto competente a decidere in ultima istanza sulla questione di stabilire se una «restrizione» sia compatibile con la libertà di espressione tutelata dall’articolo 10.

Spetta alla Corte Europea dei diriti dell'uomo determinare se i motivi con cui le autorità nazionali hanno giustificato l’ingerenza risultino «pertinenti e sufficienti» e se la misura contestata fosse «proporzionata agli scopi legittimi perseguiti»: per valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, si deve distinguere tra dichiarazioni fattuali e giudizi di valore. Se la materialità dei fatti può essere dimostrata, l’esattezza dei secondi non si presta a una dimostrazione.

 Il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su questioni di interesse generale è tutelato a condizione che essi agiscano in buona fede, sulla base di fatti esatti, e forniscano informazioni «affidabili e precise» nel rispetto dell’etica giornalistica.

Se gli Stati contraenti hanno la facoltà, se non il dovere, in virtù dei loro obblighi positivi derivanti dall’articolo 8 della Convenzione, di disciplinare l’esercizio della libertà di espressione in modo da garantire che la legge tuteli adeguatamente la reputazione degli individui, essi devono evitare, facendolo, di adottare misure idonee a dissuadere i media dallo svolgere il loro compito di avvisare il pubblico in caso di apparenti o presunti abusi dei pubblici poteri. I giornalisti di inchiesta potrebbero mostrarsi reticenti a esprimersi su questioni di interesse generale (...) se corrono il rischio di essere condannati, quando la legislazione prevede sanzioni di questo tipo per gli attacchi ingiustificati contro la reputazione altrui, a pene detentive o che comportano il divieto di esercitare una professione.

 L’effetto dissuasivo che il timore di sanzioni di questo tipo comporta per l’esercizio da parte di tali giornalisti della loro libertà di espressione è evidente. Nocivo per la società nel suo complesso, fa anch’esso parte degli elementi da prendere in considerazione in sede di valutazione della proporzionalità – e dunque della giustificazione – delle sanzioni inflitte.

Se la fissazione delle pene è, in linea di principio, appannaggio dei giudici nazionali, la Corte considera che una pena detentiva inflitta per un reato commesso nell’ambito della stampa sia compatibile con la libertà di espressione giornalistica sancita dall’articolo 10 solo in circostanze eccezionali, in particolare quando altri diritti fondamentali siano stati gravemente lesi, come nel caso, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio o di incitazione alla violenza.

 In cause in cui è necessario garantire un equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla libertà di espressione, la Corte considera che l’esito del ricorso, in linea di principio, non possa dipendere dal fatto che esso sia stato proposto, dal punto di vista dell’articolo 8 della Convenzione, dalla persona che è oggetto del reportage o, dal punto di vista dell’articolo 10, dall’editore che lo ha pubblicato. In effetti, i diritti rispettivamente sanciti da tali disposizioni meritano a priori uguale rispetto. Pertanto, il margine di apprezzamento dovrebbe in linea di principio essere lo stesso in entrambi i casi. Se il bilanciamento da parte delle autorità nazionali avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, occorrono dei motivi seri perché quest’ultima sostituisca il suo parere a quello dei giudici nazionali.

 

 


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA BELPIETRO c. ITALIA

(Ricorso n. 43612/10)

SENTENZA

STRASBURGO

24 settembre 2013

 

 

 

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

 

Nella causa Belpietro c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Danutė Jočienė, presidente,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 3 settembre 2013,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 43612/10) ) proposto contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino di questo Stato, sig. Maurizio Belpietro («il ricorrente»), ha adito la Corte il 27 luglio 2010 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. V. Lo Giudice, del foro di Milano. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.

3. Il ricorrente sostiene che la condanna inflittagli per diffamazione abbia violato il diritto alla libertà di espressione.

4. Il 26 ottobre 2012 il ricorso è stato comunicato al Governo. Come consentito dall’articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la camera si sarebbe pronunciata contestualmente sulla ricevibilità e sul merito.

IN FATTO

5. Il ricorrente è nato nel 1958 e risiede a Milano.

I. L’ARTICOLO PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO IL GIORNALE

6. All’epoca dei fatti, il ricorrente era il direttore del quotidiano Il Giornale. Il 7 novembre 2004 quest’ultimo pubblicava un articolo, firmato dal senatore R.I., recante il titolo «Mafia, tredici anni di scontri tra P.M. e carabinieri» ed il sottotitolo «Cosa si nasconde dietro il processo al generale Mori e al colonnello «Ultimo» per il covo di Riina». Segue il testo dell’articolo, nelle parti pertinenti:

«La guerra dei magistrati di Palermo contro i carabinieri è cominciata il 16 febbraio del 1991, quando l'allora capitano Giuseppe De Donno consegnò all'allora

sostituto procuratore Giovanni Falcone le conclusioni della sua indagine sulla mafia e gli appalti. De Donno (...) aveva fatto un ottimo lavoro (...). Ma Falcone era in partenza per Roma (...), e il dossier di De Donno rimase nelle mani dei sostituti Guido Lo Forte e Giuseppe Pignatone, che erano chiamati «i gemelli» (...), e per sei mesi non se ne seppe più niente. (...) nel dossier erano elencati 44 nomi di imprenditori e di uomini politici di tutti i partiti, anche dell'opposizione, ma nessuno

di loro fu disturbato. Anzi, come racconterà lo stesso Li Pera (...) già il 22 febbraio (...) gli interessati, politici, imprenditori e mafiosi, erano stati avvertiti e messi in guardia "Stai in campana", avevano detto a lui stesso, Li Pera, i dirigenti della sua azienda, e un certo Angelo Siino (...) gli aveva passato l'elenco degli appalti e dei nomi citati nel dossier del capitano Di Donno. Chi aveva dato a Siinoi nomi e le cifre?

Non lo si saprà mai. Ma intanto il dossier di De Donno è stato scremato e sterilizzato, sono usciti di scena gli imprenditori e i politici, sono rimasti in trappola gli stracci, e sono stati arrestati Li Pera e Siino. Li Pera conferma dinanzi ai magistrati di Caltanissetta le sue accuse contro la procura di Palermo, e il capitano De Donno consegnerà agli stessi magistrati le bobine con le registrazioni dei suoi colloqui con Siino, in cui è lo stesso Siino a parlare del sostituto Lo Forte come del suo informatore. Ma Siino (...) si giustifica sostenendo che sono stati i carabinieri a indurlo ad accusare Lo Forte. Lo Forte querela per calunnia De Donno, e Giancarlo Caselli interroga l'allora colonnello Mario Mori, (...). Non se ne farà niente, Mori e De Donno non verranno incriminati, e parallelamente la procura di Caltanissetta archivia le bobine con le accuse di Siino. (...).

Il secondo scontro avviene nel corso del processo a Giulio Andreotti. I carabinieri, per verificare le accuse di Tommaso Buscetta (...) vanno a interrogare il boss che è detenuto nelle carceri americane. Ci vanno prima il maresciallo Antonino Lombardo (...), accompagnato dal capitano Mario Obinu e convincono il boss, che smentisce decisamente Buscetta, a venire a deporre al processo in Italia. Nel rapporto che consegna al comando dei Carabinieri, il capitano Obinu (...) scrive a tutte lettere che il sostituto procuratore di Palermo che ha partecipato alla missione gli ha sconsigliato di insistere nel convincere Badalamenti a venire a deporre in Italia perché ciò potrebbe inficiare «l'impianto accusatorio» contro Andreotti. I carabinieri tuttavia insistono e il maresciallo Lombardo è incaricato di tornare negli Stati Uniti per prelevare Badalamenti e portarlo al processo. Lombardo prepara le carte, preleva alla cassa i soldi per i biglietti dell'aereo e va a casa per fare la valigia. Quella sera stessa, nel corso della trasmissione di Michele Santoro, l'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando accusa il maresciallo Lombardo di connivenza con la mafia. Inutilmente il comandante generale dei carabinieri telefona per intervenire nella trasmissione e inutilmente il comandante dei carabinieri di Palermo chiede alla procura di difendere Lombardo. Il maresciallo, che teme addirittura di essere arrestato, si suicida nel cortile della caserma con un colpo della pistola di ordinanza. Nella lettera d'addio ai familiari ha scritto che i suoi guai sono cominciati con «i viaggi americani» e che lui è rimasto vittima di «uno scontro di potere».

Il tenente dei carabinieri Carmelo Canale, che è il cognato di Lombardo ed è stato il principale collaboratore di Paolo Borsellino, deponendo dinanzi alla commissione parlamentare antimafia, sostiene che si è voluto impedire a Lombardo di portare Badalamenti a deporre per smentire le accuse di Buscetta a Andreotti, e che è stato dalla procura che Leoluca Orlando è stato informato della missione del maresciallo negli Stati Uniti. Canale verrà accusato da sette «pentiti» di essere stato a sua volta connivente con la mafia e di essere stato lui a passare ai mafiosi, ai politici e agli imprenditori il dossier di De Donno sulla mafia e gli appalti. Il suo processo è ancora in corso.

Il terzo scontro tra la procura di Palermo e i carabinieri avviene a causa di Balduccio Di Maggio, il «pentito» che ha visto con i suoi occhi Andreotti e Totò Riina baciarsi. Mentre tutti credono che Di Maggio, rimesso in libertà e pagato profumatamente dallo Stato (500 milioni di vecchie lire come anticipo di una promessa per due miliardi) viva protetto e sorvegliato in una località segreta del continente, scoprono attraverso una serie di intercettazioni telefoniche che il boss è tornato in Sicilia a ricostituire la sua cosca e progetta di assassinare gli esponenti della cosca avversa. Le trascrizioni delle intercettazioni, che i carabinieri asseriscono di avere puntualmente consegnato alla procura, finiscono in Parlamento e sui giornali, provocando il pandemonio. Ma il procuratore Caselli scrive al presidente della commissione antimafia che non è vero niente, che tutto è in regola e che si tratta soltanto della «utilizzazione dinamica del pentito». E invece di arrestare Di Maggio, iscrive nel registro degli indagati per favoreggiamento il colonnello Carlo Giovanni Meli (...), responsabile delle intercettazioni e anche consulente della commissione parlamentare antimafia, e incrimina per calunnia nei confronti di Di Maggio il «pentito» Giovanni Brusca che, lette sui giornali le intercettazioni dei carabinieri, racconta nei dettagli ai magistrati ciò che Di Maggio sta facendo e ciò che si prepara a fare. Solo quando si raccolgono (...) i cadaveri degli assassinati da Di Maggio (...) si decidono a catturarlo. E quando, portato in udienza, gli avvocati di Andreotti gli chiedono come mai si era permesso di fare, con il contratto di collaborazione dello Stato, ciò che aveva fatto, il «pentito» risponde che era sicuro dell'impunità perché ci aveva «i cani attaccati», e vuole dire che i magistrati della procura di Palermo non avrebbero osato toccarlo. E chi sarebbero precisamente, gli chiedono, questi cani attaccati? E Di Maggio, volgendosi verso i tre PM dell'accusa al processo Andreotti e guardandoli in faccia, ne fa i nomi «Lo Forte, Scarpinato e Natoli...».

E' in questo contesto, quello di una guerra ai carabinieri che non è mai finita, che si colloca la persecuzione del generale Mario Mori (....).

E come per De Donno, come per Canale, come per Lombardo, come per Obinu, come per Meli, il presunto «reato» di favoreggiamento di De Caprio e di Mori non

esiste. La storia del «papello», il pezzo di carta con le richieste della mafia, che sarebbe stato il protocollo della «trattativa» con lo Stato è per gran parte inventata, e per la parte reale è risaputo e scontato che i mafiosi rifiutino la tortura del carcere duro dell'articolo 41bis e ne chiedano l'abolizione, lo proclamano ogni volta che compaiono nelle aule delle udienze dei processi (...). E comunque non ha niente a che fare con il tentativo che Mori intraprese (...) per arrivare a catturare Riina attraverso Vito Ciancimino (...).

Quanto poi alla storia del «covo» di Riina che non fu perquisito subito dopo la sua cattura, fu una scelta strategica tesa a catturare anche gli altri, e fu decisa e approvata da tutti i magistrati della procura, a cominciare dal procuratore Caselli. E solo un demente può pensare che Mori e De Caprio lo lasciarono incustodito per 19 giorni per un «patto» con la mafia: se era per permettere agli amici di Riina di portar via i «documenti» che vi erano custoditi (...) perché concedergli 19 giorni, un tempo così lungo e appariscente e «scandaloso»? Non sarebbero bastate 19 ore (...)? E sapete cosa risponde a questa semplice, elementare obiezione (...), questo giudice di Palermo che ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura? Scrive così «Sembra superfluo osservare come un accordo del tipo ipotizzato, avvenuto in un periodo in cui lo Stato si trovava prostrato, (...), non avrebbe certo visto le «parti contraenti» in posizione di parità, né tantomeno la parte istituzionale depositaria di un potere contrattuale tale da dettare condizioni di qualsivoglia genere». (...).

Le 93 pagine dell'ordinanza della signora Vincenzina Massa sono piene zeppe di perle di questo tipo (...). Ma forse è sbagliato prendersela con la signora Massa, che un merito ce l'ha: con il suo colpo di testa, imprevisto e imprevedibile, ha fatto saltare il giochino che la procura di Palermo mette in scena da dieci anni, io ti iscrivo nel registro degli indagati e ti inquisisco per due anni, quanti me ne consente la legge,

poi non trovando elementi sufficienti per chiedere di processarti, chiedo l'archiviazione, ma nel chiederla, di ricopro di ingiurie e di contumelie, in modo che comunque tu ne resti «mascariato», e poi ricomincio e riapro l'indagine, e dopo altri due anni richiedo l'archiviazione, ma sempre condita di ingiurie e contumelie, e così via per l'eternità...Per l'eternità ti tengo sulla graticola e continua a sputtanarti...

Questa volta, alla procura che chiedeva di nuovo l'archiviazione, è andata male. E la signora Massa ha detto: no, ora basta con le indagini che si aprono e si chiudono all'infinito e con le finte e provvisorie archiviazioni. Magari l'ha fatto a bella posta, per rompergli il giocattolo. E non è detto che tutto il male viene per nuocere. Ora gli tocca processarli veramente, Mori e De Caprio, e condannarli e imprigionarli, e metterli nella stessa cella di Totò Riina, assieme il capo della mafia e i carabinieri che lo hanno catturato. E forse il Paese, che già mostra di non poterne più, farà finalmente qualcosa, costringerà il suo ministro della Giustizia, il suo Governo, il suo Parlamento, persino il suo Consiglio Superiore della magistratura a intervenire per fare cessare questa vergogna, e per liberarci per sempre da questi professionisti dell'antimafia. E valga comunque per loro la secca e nobile dichiarazione con cui il colonnello Sergio De Caprio, il «capitano Ultimo» ha reagito: «A me appare evidente che c'è una convergenza obiettiva tra questa impostazione giudiziaria e i plausibili interessi di Salvatore Riina e della sua organizzazione. Voglio però rivolgermi ai giovani, dicendo che alla raffinatezza dell'intrigo corleonese dobbiamo continuare ad opporre la purezza, la semplicità e l'onestà, come mi hanno insegnato i vecchi soldati dell'Arma».

II. IL PROCEDIMENTO PER DIFFAMAZIONE CONTRO IL RICORRENTE E CONTRO R.I.

7. Ritenendo che l’articolo in questione recasse pregiudizio alla loro reputazione, i procuratori Lo Forte e Caselli sporgevano querela per diffamazione a carico del senatore R.I. e del ricorrente. Nei confronti di quest’ultimo l’accusa era basata sull’articolo 57 del codice penale (di seguito, il «CP»), che recita: «(...) il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».

8. Il procedimento contro il senatore R.I. veniva separato da quello contro il ricorrente. Con deliberazione del 18 gennaio 2006 il Senato dichiarava che le affermazioni di R.I. erano coperte dalla prerogativa di cui all’articolo 68 c. 1 della Costituzione, ai sensi del quale «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni». Il giudice per le indagini preliminari (di seguito il «GIP») di Milano impugnava detta deliberazione dinanzi alla Corte costituzionale, nell’ambito di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Tuttavia, con ordinanza n. 253 del 20 giugno 2007, la Corte costituzionale dichiarava il ricorso inammissibile in quanto tardivo.

9. Con sentenza del 14 novembre 2007, depositata in cancelleria il 21 novembre 2007, il GIP di Milano, prendendo atto della deliberazione del Senato, pronunciava sentenza di non luogo a procedere nei confronti di R.I.

A. Il processo di primo grado contro il ricorrente

10. Il 18 novembre 2005 il ricorrente veniva rinviato a giudizio dinanzi al tribunale di Milano. Presso quest’ultimo venivano ascoltati Lo Forte e Caselli, costituitisi parte civile, nonché i testimoni a discarico Fabio Lombardo, Carmelo Canale, Mario Mori e Giuseppe De Donno, la cui audizione era stata richiesta dalla difesa.

11. Con sentenza del 26 novembre 2007 il tribunale di Milano assolveva il ricorrente.

12. Il tribunale osservava che il ricorrente era accusato di non aver esercitato il necessario controllo al fine di evitare la commissione del reato di diffamazione da parte di R.I.; tuttavia, l’articolo di quest’ultimo non integrava tale fattispecie di reato, costituendo invece un esercizio del diritto di critica storica e giornalistica.

13. L’articolo contestato conteneva un resoconto di quattro eventi chiave nella lotta alla mafia, che l’autore dell’articolo considerava i segnali di una «guerra» dei magistrati di Palermo contro i carabinieri. Detti eventi erano stati caratterizzati da numerosi procedimenti penali promossi a carico di carabinieri e magistrati, come aveva sottolineato R.I.. Nell’articolo l’autore non si chiedeva se i magistrati perseguissero uno scopo politico o altro scopo diverso dal loro dovere istituzionale della ricerca della verità. Considerato il suo ruolo, un magistrato doveva aspettarsi che le sue attività fossero osservate pubblicamente; al tempo stesso non era legittimo affermare, senza averne le prove, che tale magistrato perseguisse strategie politiche o organizzasse dei complotti. Nel caso di specie sussisteva un pubblico interesse a conoscere i fatti in questione, il loro resoconto era corretto nella forma, non costituiva un attacco gratuito alla reputazione altrui e le informazioni divulgate erano oggettivamente vere.

14. Al riguardo il tribunale di Milano esaminava il contenuto di più atti giudiziari o di altra natura, concernenti le persone citate nell’articolo, dai quali si evincevano una certa diffidenza e mancanza di collaborazione tra carabinieri e procura, nell’ambito degli episodi menzionati nell’articolo.

15. Certamente R.I. aveva fornito la sua personale interpretazione di questi episodi, schierandosi con passione dalla parte dei carabinieri, che egli riteneva vittime di un accanimento della procura. Da parte sua sussistevano un’evidente antipatia e mancanza di stima nei confronti di quest’ultima, unitamente ad una profonda fiducia e sincera solidarietà espresse nei confronti dei carabinieri. Se alcune inesattezze erano presenti nell’articolo, esse non costituivano tuttavia una significativa alterazione dei fatti ivi esposti e le opinioni di R.I. – discutibili e non condivise dal tribunale di Milano – costituivano una manifestazione della libertà di espressione, riconosciuta ai cittadini in generale ed ai componenti del Parlamento in particolare.

16. E’ vero che R.I. aveva utilizzato espressioni scortesi, in particolare quando aveva menzionato il «giochino che la procura di Palermo mette in scena da dieci anni»; tuttavia, egli non aveva affermato che esistesse un complotto o una strategia politica della procura contro i carabinieri.

B. Il procedimento d’appello

17. La procura di Milano e le parti civili proponevano appello avverso la citata sentenza.

18. Con sentenza del 16 gennaio 2009, depositata in cancelleria il 10 marzo 2009, la corte d’appello di Milano condannava il ricorrente a quattro mesi di reclusione, sospesa in via condizionale, ed al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado. Essa condannava altresì in solido il ricorrente e la società editrice Società europea di edizioni S.p.a. a versare a ciascuna delle parti civili le seguenti somme: a) 50.000 EUR a titolo di risarcimento del danno subito; b) 5.000 euro (EUR) a titolo di ulteriore riparazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 47 del 1948 ; c) 18.000 EUR per le spese processuali.

19. Essa riteneva che il tribunale di Milano non avesse preso in considerazione il fatto che la responsabilità del direttore del giornale dipendesse da una carenza di controllo e che questi fosse responsabile della presentazione grafica di un articolo, dell’importanza e dello spazio attribuiti al medesimo, nonché dei titoli e dei sottotitoli. Inoltre, il tribunale aveva «frazionato» a torto l’articolo in quattro episodi (quelli riferiti da R.I. come sintomatici di una guerra tra procura e carabinieri), isolando alcune frasi. A parere della corte d’appello, invece, l’articolo doveva essere letto nel suo insieme; da tale lettura si evinceva chiaramente che l’autore era animato dall’intento di denigrare la procura di Palermo. Tale circostanza emergeva dal titolo, nonché da talune affermazioni (ad esempio, quelle relative al fatto che il dossier De Donno sarebbe rimasto congelato per sei mesi, alla «persecuzione» di cui sarebbe stato vittima il generale Mori, al presunto «giochino» della procura concernente l’apertura di procedimenti penali destinati ad essere archiviati). Ai magistrati della procura venivano rivolte gravi accuse, nella fattispecie quella di essersi avvalsi dei loro poteri per ragioni diverse dal loro scopo istituzionale; in tal modo, essi avrebbero omesso di indagare su 44 uomini politici ed imprenditori ed avrebbero permesso al pentito Di Maggio di commettere degli omicidi.

20. D’altronde, l’articolo era accompagnato da una fotografia che mostrava il generale Mori davanti ad un edificio della guardia di finanza, con la seguente didascalia: «La persecuzione del generale. Gli attacchi nei confronti di Mario Mori rientrano nell’ambito della guerra fatta ai carabinieri. Assieme a lui era coinvolto anche Giuseppe De Donno, considerato come il più fidato collaboratore di Giovanni Falcone». Tutto ciò non poteva non avere un effetto suggestivo.

21. Quanto al contenuto dell’articolo, esso superava i limiti di una critica oggettiva ed aspra e costituiva un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui. In particolare, le espressioni utilizzate davano l’impressione che i magistrati della procura avessero condannato a morte il loro collega Paolo Borsellino, indotto al suicidio il maresciallo Lombardo, e che fossero i «cani attaccati» del pentito Di Maggio.

22. Neanche i membri del Parlamento avevano il diritto di offendere ed ingiuriare; d’altronde, prima di essere eletto senatore, R.I. aveva scritto un libro intitolato «Il processo del secolo», nel quale riferiva episodi simili a quelli citati nell’articolo. Il libro in questione era stato oggetto di numerosi procedimenti penali, alcuni dei quali avevano condotto alla condanna di R.I., con decisioni passate in giudicato.

23. R.I. non aveva menzionato la circostanza, la quale si evince dagli atti del processo, che i carabinieri avevano omesso di predisporre un «dispositivo di osservazione» del «covo» di Riina, come richiesto dalla procura, e che lo stesso generale Mori aveva dichiarato di aver sempre collaborato con la procura.

24. Sussisteva senz’altro un interesse ad informare il pubblico circa possibili conflitti tra organi dello Stato; tuttavia, esprimendo le sue opinioni su tali conflitti, R.I. non aveva assunto la posizione di un «terzo osservatore dei fatti», ma aveva accusato in modo puntuale Caselli e Lo Forte di aver agito in mala fede nell’esercizio delle loro funzioni. L’articolo conteneva insinuazioni gratuite finalizzate a nuocere alla reputazione professionale dei magistrati in questione.

25. L’immunità di cui R.I. beneficiava ai sensi dell’articolo 68 c. 1 della Costituzione non si estendeva al direttore del giornale, il quale era tenuto a verificare il contenuto degli articoli pubblicati, anche nel caso in cui questi fossero stati redatti da membri del Parlamento. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva tenuto debitamente conto delle caratteristiche personali di R.I., il quale da diversi anni pubblicava testi provocatori sui medesimi argomenti e contro i medesimi magistrati, subendo per tale ragione diverse condanne definitive per diffamazione.

26. Infine, la particolare forza del titolo, dei sottotitoli e delle didascalie avrebbe richiesto una maggiore attenzione al controllo della veridicità delle affermazioni ivi contenute.

C. Il procedimento di cassazione

27. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.

28. Con sentenza del 5 marzo 2010, depositata in cancelleria l’8 aprile 2010, la Corte di cassazione, ritenendo che la corte d’appello avesse motivato in modo corretto e logico tutti i punti contestati, rigettava il suddetto ricorso, condannando il ricorrente a rimborsare alle parti civili le spese sostenute in cassazione, per un totale di 3.000 EUR, nonché al pagamento delle spese processuali.

29. La Corte di cassazione osservava, in particolare, che la responsabilità penale del direttore del giornale era distinta da quella dell’autore dell’articolo e che l’immunità riconosciuta ad un membro del Parlamento non poteva essere estesa al direttore della pubblicazione.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE

30. Il ricorrente afferma che la condanna per diffamazione ha violato il suo diritto alla libertà di espressione, previsto dall’articolo 10 della Convenzione, che recita:

 

« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

 

2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.»

 

31. Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

32. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e rileva, peraltro, che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità. E’ dunque opportuno dichiararlo ricevibile.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

a) Il ricorrente

33. Pur ammettendo che l’ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione fosse prevista dalla legge e perseguisse uno scopo legittimo, il ricorrente contesta la sua necessità in una società democratica. Egli afferma che l’articolo contestato aveva lo scopo di portare il pubblico a conoscenza delle opinioni del senatore R.I. in materia di giustizia e di lotta alle organizzazioni criminali. In quanto direttore di un quotidiano, egli non aveva il compito di censurare le opinioni del senatore, la cui libertà di espressione era garantita dalla stessa Costituzione che prevedeva il principio di immunità dei parlamentari da ogni responsabilità penale.

34. Il ricorrente sottolinea che il Senato ha riconosciuto a R.I. l’immunità prevista dall’articolo 68 c. 1 della Costituzione e che ogni congettura sulla decisione che la Corte costituzionale avrebbe adottato riguardo alla deliberazione in questione rientra nel campo della pura speculazione. D’altronde, non sarebbe compito del Governo giudicare la natura delle opinioni espresse da R.I. e le decisioni della Corte costituzionale citate dal Governo (paragrafo 36 infra) non sarebbero pertinenti, in quanto relative ad altri articoli scritti da R.I.

35. Occorre tener conto del fatto che l’autore dell’articolo era un uomo politico che agiva nell’ambito delle sue funzioni parlamentari e che il ricorrente si è limitato a permettere che il quotidiano Il Giornale pubblicasse le opinioni dell’interessato, che riguardavano un argomento di interesse generale. Ogni intervento del ricorrente finalizzato a censurare l’articolo contestato sarebbe stato considerato come un tentativo di ridurre la libertà di espressione di un eletto dal popolo. Lo scopo legittimo della tutela della reputazione di due magistrati della procura non potrebbe, nel caso di specie, prevalere sul diritto pubblico all’informazione. Al riguardo, il ricorrente rammenta che l’articolo contestato muoveva una critica alla condotta tenuta da questi magistrati nell’ambito di indagini relative ad organizzazioni criminali, dalle quali era scaturita una disputa tra l’autorità giudiziaria ed i carabinieri. Il senatore R.I. non aveva attaccato la magistratura nel suo complesso.

b) Il Governo

36. Il Governo osserva in primo luogo che la deliberazione del Senato, con la quale era stata riconosciuta l’immunità al senatore R.I., non era stata esaminata nel merito dalla Corte costituzionale, in quanto il ricorso con il quale il GIP di Milano aveva sollevato il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato era stato dichiarato inammissibile in quanto tardivo (paragrafo 8 infra). Non si può quindi avere la certezza che il Senato non abbia ecceduto i suoi poteri. Al riguardo, il Governo rammenta che in un altro procedimento concernente un articolo scritto da R.I., diffamatorio nei confronti di un altro magistrato di Palermo, la Corte costituzionale (sentenza n. 205 del 17 luglio 2012) ha ritenuto che le opinioni espresse dal senatore non fossero legate all’esercizio delle sue funzioni parlamentari. E’ ragionevole ritenere che la Corte costituzionale sarebbe pervenuta a conclusioni analoghe nel presente caso, se il ricorso volto a sollevare il conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato fosse stato proposto entro i termini.

37. La stessa Corte ha d’altronde precisato che, in assenza di un legame evidente tra le espressioni contestate e l’attività parlamentare, l’immunità prevista dall’articolo 68 c. 1 della Costituzione può violare il diritto del diffamato di accedere ad un tribunale (si veda, in particolare, Cordova c. Italia (nn. 1 e 2), nn. 40877/98 e 45649/99, 30 gennaio 2003; De Jorio c. Italia, n. 73936/01, 3 giugno 2004; Ielo c. Italia, n. 23053/02, 6 dicembre 2005; e CGIL e Cofferati c. Italia, n. 46967/07, 24 febbraio 2009). Riconoscere la medesima immunità ad un soggetto – il direttore di un giornale – che non sia membro del Parlamento avrebbe privato il diffamato della possibilità di intentare un’azione giudiziaria, situazione che la Corte avrebbe certamente dovuto giudicare contraria all’articolo 6 della Convenzione.

38. Il Governo osserva inoltre che il ricorrente lamenta altresì una violazione del suo diritto ad informare il pubblico circa le opinioni politiche espresse da un senatore e che la sua responsabilità penale deriva dall’articolo 57 del CP, norma che punisce le negligenze nel controllo del contenuto di un giornale da parte del suo direttore. L’immunità riconosciuta a R.I. non ha alcun effetto sulla sussistenza del reato contestato al ricorrente. D’altronde, tale immunità non esclude la perpetrazione di un reato di diffamazione, bensì implica semplicemente che l’autore del medesimo non può essere né giudicato né punito.

39. L’ingerenza perseguiva due scopi legittimi: la tutela della reputazione o dei diritti altrui e la garanzia dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario. Le corti d’appello e di cassazione hanno giustamente ritenuto che l’articolo del senatore R.I. fosse offensivo e che costituisse un attacco gratuito ed ingiustificato contro il potere giudiziario e la reputazione personale e professionale di Caselli e Lo Forte.

40. In relazione alla giustificazione ed alla necessità dell’ingerenza, il Governo osserva che secondo la corte d’appello, R.I. aveva dato una visione deformata dei rapporti esistenti tra la procura di Palermo ed i carabinieri, evocando una «guerra» tra le due istituzioni ed una «persecuzione» degli agenti che non si schieravano con i magistrati Caselli e Lo Forte. Inoltre, questi ultimi non avrebbero rispettato i loro doveri istituzionali. Sono stati altresì presi in considerazione il vocabolario utilizzato nell’articolo, le allusioni ivi contenute e la confusione fra i vari fatti riferiti (che non corrispondevano fedelmente alla realtà). Il tribunale di Milano aveva omesso di considerare che le opinioni espresse dovevano basarsi su fatti reali e probabili. La natura offensiva dell’articolo si evinceva anche dal titolo e dal sottotitolo (nonché dalla fotografia che lo accompagnava), dei quali il direttore del giornale doveva essere ritenuto responsabile. Il ricorrente non aveva peraltro tenuto sufficientemente conto della personalità di R.I. e dei suoi precedenti.

41. L’obbligo di controllo sussistente in capo al direttore di un giornale non deve essere considerato come l’esercizio di una «censura» su un articolo scritto da un membro del Parlamento; si tratta semplicemente di evitare che siano commessi reati a mezzo della pubblicazione dal medesimo diretta. La sola circostanza che un articolo sia stato scritto da un senatore che beneficia dell’immunità prevista dall’articolo 68 c. 1 della Costituzione non esonera il direttore del giornale dal suo dovere di controllo.

42. Le autorità giudiziarie italiane hanno proceduto ad un esame dettagliato del caso, giungendo giustamente alla conclusione che l’articolo contestato offendeva gravemente la reputazione professionale di due magistrati di Palermo (presentati come inadatti a svolgere le loro funzioni e disposti ad abusare delle stesse), nonché dell’autorità giudiziaria considerata nel suo complesso, contribuendo così a minare la fiducia della collettività nei confronti dell’amministrazione giudiziaria. R.I. non aveva solo superato i limiti della critica ammissibile in una società democratica, ma aveva attribuito altresì ai magistrati in questione determinati comportamenti, senza verificare i fatti e senza apportare prove a sostegno delle sue affermazioni. In quanto direttore del giornale, il ricorrente aveva il potere ed il dovere di evitare che il dibattito politico degenerasse in insulti o attacchi personali.

2. Valutazione della Corte

a) Sull’esistenza di un’ingerenza

43. Le parti non contestano che la condanna del ricorrente abbia costituito un’ingerenza nel diritto di quest’ultimo alla libertà di espressione, sancito dall’articolo 10 § 1 della Convenzione.

b) Sulla giustificazione dell’ingerenza: la previsione legislativa e il perseguimento di uno scopo legittimo

44. Un’ingerenza è contraria alla Convenzione se non rispetta le esigenze previste al paragrafo 2 dell’articolo 10. Si deve dunque determinare se essa fosse «prevista dalla legge», se perseguisse uno o più degli scopi legittimi indicati in tale paragrafo e se fosse «necessaria in una società democratica» per raggiungere tale o tali scopi (Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca, n. 49017/99, § 67, CEDU 2004-XI).

45. Non viene contestato il fatto che l’ingerenza fosse prevista dalla legge, ossia dall’articolo 57 del CP (paragrafo 7 supra). La Corte è tenuta a stabilire se la condanna del ricorrente perseguisse lo scopo legittimo costituito dalla tutela del potere giudiziario, in quanto ammette che, in ogni caso, l’ingerenza era riconducibile ad un altro scopo legittimo, ossia la tutela della reputazione o dei diritti altrui, nella fattispecie di Caselli e Lo Forte (si vedano, mutatis mutandis, Nikula c. Finlandia, n. 31611/96, § 38, CEDU 2002-II; Perna c. Italia [GC], n. 48898/99, § 42, CEDU 2003-V; e Ormanni c. Italia, n. 30278/04, § 57, 17 luglio 2007).

46. Resta da verificare se l’ingerenza fosse «necessaria in una società democratica».

c) Sulla necessità dell’ingerenza in una società democratica

i. Principi generali

47. La stampa svolge un ruolo importante in una società democratica: se non deve oltrepassare certi limiti, inerenti in particolare alla tutela della reputazione e ai diritti altrui, essa ha nondimeno il compito di comunicare, nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità, informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale, ivi comprese quelle relative alla giustizia (De Haes e Gijsels c. Belgio, 24 febbraio 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). Alla sua funzione, che consiste nel diffondere tali informazioni e idee, si affianca il diritto, per il pubblico, di riceverle. Se così non fosse, la stampa non potrebbe svolgere il suo ruolo indispensabile di «cane da guardia» (Thorgeir Thorgeirson c. Islanda, 25 giugno 1992, § 63, serie A n. 239, e Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia [GC], n. 21980/93, § 62, CEDU 1999-III). Oltre alla sostanza delle idee e delle informazioni espresse, l’articolo 10 tutela le modalità di espressione delle stesse (Oberschlick c. Austria (n. 1), 23 maggio 1991, § 57, serie A n. 204). La libertà giornalistica comprende anche il possibile ricorso a una certa dose di esagerazione, se non addirittura di provocazione (Prager e Oberschlick c. Austria, 26 aprile 1995, § 38, serie A n. 313, e Thoma c. Lussemburgo, n. 38432/97, §§ 45 e 46, CEDU 2001 III).

48. I limiti della critica ammissibile possono in alcuni casi essere più ampi per i funzionari che agiscono nell’esercizio dei loro poteri rispetto ai semplici privati. Tuttavia, non si può dire che i funzionari si espongono consapevolmente a un controllo minuzioso delle loro azioni e dei loro atteggiamenti al pari degli uomini politici e dovrebbero pertanto essere trattati su un piano di eguaglianza rispetto a questi ultimi quando vengono mosse critiche al loro comportamento. Per assolvere al loro compito, i funzionari devono beneficiare della fiducia del pubblico senza essere indebitamente infastiditi; può pertanto risultare necessario tutelarli da attacchi privi di fondamento serio (Janowski c. Polonia [GC], n. 25716/94, § 33, CEDU 1999-I, e Nikula, sopra citata, § 48). Al riguardo si deve ricordare che l’azione dei tribunali, che sono garanti della giustizia e la cui missione è fondamentale in uno Stato di diritto, necessita della fiducia del pubblico per essere svolta correttamente (De Haes e Gijsels, sopra citata, § 37; Schöpfer c. Svizzera, 20 maggio 1998, § 29, Recueil 1998 III; e Sgarbi c. Italia (dec.), n. 37115/06, 21 ottobre 2008).

49. L’aggettivo «necessario», nel senso dell’articolo 10 § 2, implica l’esistenza di un «bisogno sociale imperioso». Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento nel valutare se sussista o meno un tale bisogno, ma questo margine va di pari passo con un controllo europeo che verte a volte sulla legge e sulle decisioni che la applicano, anche quando esse provengono da un giudice indipendente. La Corte è pertanto competente a decidere in ultima istanza sulla questione di stabilire se una «restrizione» sia compatibile con la libertà di espressione tutelata dall’articolo 10 (Janowski, sopra citata, § 30, e Association Ekin c. Francia, n. 39288/98, § 56, CEDU 2001-VIII).

50. In particolare, spetta alla Corte determinare se i motivi con cui le autorità nazionali hanno giustificato l’ingerenza risultino «pertinenti e sufficienti» e se la misura contestata fosse «proporzionata agli scopi legittimi perseguiti» (Chauvy e altri c. Francia, n. 64915/01, § 70, CEDU 2004-VI). In questo modo, la Corte deve persuadersi che le autorità nazionali, basandosi su una valutazione accettabile dei fatti di causa, hanno applicato norme conformi ai principi sanciti dall’articolo 10 (si vedano, tra molte altre, Zana c. Turchia, 25 novembre 1997, § 51, Recueil 1997-VII; De Diego Nafría c. Spagna, n. 46833/99, § 34, 14 marzo 2002; Pedersen e Baadsgaard sopra citata, § 70).

51. Per valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, si deve distinguere tra dichiarazioni fattuali e giudizi di valore. Se la materialità dei fatti può essere dimostrata, l’esattezza dei secondi non si presta a una dimostrazione (Oberschlick c. Austria (n. 2), 1° luglio 1997, § 33, Recueil 1997 IV). L’attribuzione a una dichiarazione della qualifica di fatto o di giudizio di valore dipende in primo luogo dal margine di apprezzamento di cui godono le autorità nazionali, in particolare i giudici interni (Prager e Oberschlick, sopra citata, § 36). Tuttavia, anche quando equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve basarsi su una base fattuale sufficiente, altrimenti risulterebbe eccessiva (Jerusalem c. Austria, n. 26958/95, § 43, CEDU 2001-II).

52. Il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su questioni di interesse generale è tutelato a condizione che essi agiscano in buona fede, sulla base di fatti esatti, e forniscano informazioni «affidabili e precise» nel rispetto dell’etica giornalistica (si vedano, ad esempio, le sentenze sopra citate Fressoz e Roire, § 54, Bladet Tromsø e Stensaas, § 58, e Prager e Oberschlick, § 37). Il paragrafo 2 dell’articolo 10 della Convenzione sottolinea che l’esercizio della libertà di espressione comporta dei «doveri e responsabilità» che valgono anche per i media quando si tratta di questioni di grande interesse generale. Inoltre, tali doveri e responsabilità possono rivestire una certa importanza quando si rischia di pregiudicare la reputazione di una persona citata per nome e di nuocere ai «diritti altrui». Perciò, devono esistere motivi specifici per esonerare i media dall’obbligo che essi hanno in linea di principio di verificare le dichiarazioni fattuali potenzialmente diffamatorie nei confronti di privati. Al riguardo, entrano in gioco soprattutto la natura e il livello della diffamazione in causa e la questione di stabilire fino a che punto il media possa ragionevolmente considerare le sue fonti attendibili per quanto riguarda le asserzioni contestate (si vedano, tra le altre, McVicar c. Regno Unito, n. 46311/99, § 84, CEDU 2002-III, e Standard Verlagsgesellschaft MBH (n. 2) c. Austria, n. 37464/02, § 38, 22 febbraio 2007).

53. Anche la natura e la severità delle pene inflitte sono elementi da tenere in considerazione in sede di valutazione della proporzionalità dell’ingerenza (si vedano, ad esempio, Ceylan c. Turchia [GC], n. 23556/94, § 37, CEDU 1999-IV, e Tammer c. Estonia, n. 41205/98, § 69, CEDU 2001-I). In particolare, nella causa Cumpănă e Mazăre c. Romania ([GC], n. 33348/96, §§ 113-115, CEDU 2004-XI), la Corte ha affermato i principi seguenti:

«113. Se gli Stati contraenti hanno la facoltà, se non il dovere, in virtù dei loro obblighi positivi derivanti dall’articolo 8 della Convenzione, di disciplinare l’esercizio della libertà di espressione in modo da garantire che la legge tuteli adeguatamente la reputazione degli individui, essi devono evitare, facendolo, di adottare misure idonee a dissuadere i media dallo svolgere il loro compito di avvisare il pubblico in caso di apparenti o presunti abusi dei pubblici poteri. I giornalisti di inchiesta potrebbero mostrarsi reticenti a esprimersi su questioni di interesse generale (...) se corrono il rischio di essere condannati, quando la legislazione prevede sanzioni di questo tipo per gli attacchi ingiustificati contro la reputazione altrui, a pene detentive o che comportano il divieto di esercitare una professione.

114. L’effetto dissuasivo che il timore di sanzioni di questo tipo comporta per l’esercizio da parte di tali giornalisti della loro libertà di espressione è evidente (...). Nocivo per la società nel suo complesso, fa anch’esso parte degli elementi da prendere in considerazione in sede di valutazione della proporzionalità – e dunque della giustificazione – delle sanzioni inflitte (...).

115. Se la fissazione delle pene è, in linea di principio, appannaggio dei giudici nazionali, la Corte considera che una pena detentiva inflitta per un reato commesso nell’ambito della stampa sia compatibile con la libertà di espressione giornalistica sancita dall’articolo 10 solo in circostanze eccezionali, in particolare quando altri diritti fondamentali siano stati gravemente lesi, come nel caso, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio o di incitazione alla violenza (...).»

54. Conviene rammentare, infine, che in cause come quella presente, in cui è necessario garantire un equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla libertà di espressione, la Corte considera che l’esito del ricorso, in linea di principio, non possa dipendere dal fatto che esso sia stato proposto, dal punto di vista dell’articolo 8 della Convenzione, dalla persona che è oggetto del reportage o, dal punto di vista dell’articolo 10, dall’editore che lo ha pubblicato. In effetti, i diritti rispettivamente sanciti da tali disposizioni meritano a priori uguale rispetto. Pertanto, il margine di apprezzamento dovrebbe in linea di principio essere lo stesso in entrambi i casi. Se il bilanciamento da parte delle autorità nazionali avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, occorrono dei motivi seri perché quest’ultima sostituisca il suo parere a quello dei giudici nazionali (MGN Limited c. Regno Unito, n. 39401/04, §§ 150 e 155, 8 gennaio 2011; Palomo Sánchez e altri c. Spagna [GC], nn. 28955/06, 28957/06, 28959/06 e 28964/06, § 57, CEDU 2011-..; e Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], nn. 40660/08 e 60641/08, §§ 106-107, CEDU 2012-..).

ii. Applicazione di questi principi al caso di specie

55. La Corte osserva anzitutto che l’articolo di R.I. riguardava un argomento di interesse generale, ossia i rapporti esistenti tra la procura e i carabinieri di Palermo in un settore delicato come quello della lotta contro la mafia. La corte d’appello di Milano ha peraltro ammesso che vi era un interesse a informare il pubblico circa possibili conflitti tra gli organi dello Stato (paragrafo 24 supra).

56. Per quanto riguarda il contenuto dell’articolo in questione, la Corte non può considerare arbitraria o manifestamente erronea la valutazione fatta dalla corte d’appello di Milano, secondo la quale R.I. aveva attribuito ai magistrati della procura dei comportamenti che implicano un utilizzo irregolare dei loro poteri istituzionali, come una «persecuzione» nei confronti del generale Mori, il «giochino» che consiste nell’avviare dei procedimenti penali destinati ad essere archiviati, l’omissione di indagare su alcuni politici e imprenditori e la possibilità, lasciata al pentito Di Maggio, di commettere degli omicidi (paragrafo 19 supra). Inoltre, l’articolo dava l’impressione che i magistrati in questione avessero spinto al suicidio il maresciallo Lombardo e che fossero in qualche modo responsabili della morte di un loro collega (paragrafo 21 supra). Secondo la Corte, si tratta di accuse gravi nei confronti di funzionari dello Stato, non suffragate da elementi oggettivi. In effetti, i quattro episodi che secondo R.I. erano sintomatici di una «guerra» tra la procura e i carabinieri non potevano di per sé costituire la prova dei comportamenti sopra elencati.

57. Da questo punto di vista, la presente causa è assimilabile alla causa Perna sopra citata, riguardante la condanna di un giornalista per aver messo in dubbio la fedeltà al principio di legalità, l’obiettività e l’indipendenza di un membro della procura accusandolo, inoltre, di aver esercitato le sue funzioni in maniera scorretta e di avere avuto un comportamento illegale. In quest’ultima causa, la Grande Camera ha concluso che non vi è stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione osservando, tra l’altro, che il testo in contestazione, complessivamente considerato, «escludeva che il magistrato interessato fosse rispettoso degli obblighi deontologici propri alla sua funzione e gli negava per di più i requisiti di imparzialità, indipendenza e obiettività che caratterizzano l’esercizio dell’attività giudiziaria». Inoltre, le affermazioni del ricorrente si riducevano a un attacco ingiustificato contro il denunciante, che veniva costantemente e sottilmente denigrato.

58. È vero che la causa Perna riguardava la condanna dell’autore dell’articolo, mentre la presente causa verte sulla condanna del direttore del giornale nel quale era stato pubblicato l’articolo per aver omesso di esercitare il controllo necessario alla prevenzione della commissione di reati a mezzo stampa. Tuttavia, la Corte non può né considerare contrario alla Convenzione l’articolo 57 del CP, che stabilisce questo dovere di controllo (paragrafo 7 supra), né ritenere che la qualità di membro del Parlamento dell’autore di un articolo possa automaticamente esonerare il direttore di un giornale dall’obbligo di negare la pubblicazione di affermazioni diffamatorie. Concludere diversamente significherebbe attribuire ai deputati e ai senatori il diritto incondizionato di pubblicare e diffondere a mezzo stampa opinioni legate all’esercizio del loro mandato parlamentare, per quanto ingiuriose esse siano. Al riguardo, la Corte rammenta che la libertà di espressione degli eletti del popolo non è illimitata ; essa ha ritenuto in particolare che non potrebbe giustificare un diniego totale di accesso alla giustizia quando delle affermazioni che altri percepiscono come diffamatorie vengono fatte da un membro del Parlamento in assenza di un legame evidente con un’attività parlamentare (si veda, tra le altre, Cordova (n. 1), sopra citata, §§ 59-66). Il ricorrente non era dunque dispensato dal suo dovere di controllo, a maggior ragione visti i precedenti di R.I. che, malgrado la sua carica di senatore, era già stato oggetto di condanne penali definitive per diffamazione (paragrafi 22-25 supra).

59. Si deve tenere presente anche il fatto che il direttore di un giornale è responsabile del modo in cui un articolo viene presentato e dell’importanza che ad esso viene attribuita nella pubblicazione. Nel caso di specie, l’articolo di R.I. era accompagnato da una fotografia che ritraeva il generale Mori davanti a un edificio della guardia di finanza con una didascalia che faceva riferimento alla «persecuzione» di tale ufficiale e alla «guerra fatta ai carabinieri» (paragrafo 20 supra). Secondo la Corte, una simile presentazione grafica contribuiva a confermare presso i lettori le tesi esposte nell’articolo, comprese quelle che possono tradursi in un attacco alla reputazione professionale dei magistrati della procura.

60. Alla luce di quanto precede, la Corte non può concludere che una condanna nei confronti del ricorrente fosse di per sé contraria all’articolo 10 della Convenzione.

61. Rimane comunque il fatto che, come ricordato al paragrafo 53 supra, anche la natura e la severità delle pene inflitte sono elementi di cui tenere conto in sede di valutazione della proporzionalità di un’ingerenza. Nella fattispecie, oltre alla riparazione dei danni (per un importo totale di 110.000 EUR), il ricorrente è stato condannato a quattro mesi di reclusione (paragrafo 18 supra). Benché sia stata applicata la sospensione condizionale dell’esecuzione di tale sanzione, la Corte considera che il fatto di infliggere una pena detentiva abbia potuto avere un effetto deterrente notevole. Peraltro, il caso di specie, avendo ad oggetto un mancato controllo nell’ambito di una diffamazione, non era caratterizzato da alcuna circostanza eccezionale che giustificasse il ricorso a una sanzione così severa. Ciò permette di distinguere la presente causa dalla causa Perna, sopra citata, in cui la pena inflitta era una semplice multa.

62. La Corte ritiene che, a causa del quantum e della natura della sanzione imposta al ricorrente, l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione di quest’ultimo non fosse proporzionata agli scopi legittimi perseguiti (si veda, mutatis mutandis, Koprivica c. Montenegro, n. 41158/09, §§ 73-74, 22 novembre 2011).

63. Vi è stata dunque violazione dell’articolo 10 della Convenzione.

II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

64. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

65. Il ricorrente chiede la somma di 10.000 EUR per il danno morale che avrebbe subito.

66. Il Governo osserva che il ricorrente non ha fornito prove del danno asseritamente subito e non ha precisato in che cosa esso consisterebbe. Inoltre, non ha dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra il presunto danno e la violazione dell’articolo 10 della Convenzione.

67. La Corte considera che sia opportuno accordare al ricorrente la somma di 10.000 EUR per il danno morale.

B. Spese

68. Basandosi su una nota delle spese del suo avvocato, il ricorrente chiede anche la somma di 5.133,60 EUR per le spese relative al procedimento dinanzi alla Corte.

69. Il Governo ritiene che tale importo sia eccessivo considerata l’attività svolta dall’avvocato del ricorrente e le tabelle degli onorari per le prestazioni giuridiche vigenti in Italia.

70. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie e tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte considera ragionevole la somma di 5.000 EUR per il procedimento dinanzi ad essa e la accorda al ricorrente.

C. Interessi moratori

71. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

1. Dichiara il ricorso ricevibile;

 

2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione;

 

3. Dichiara

che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:10.000 EUR (diecimila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
5.000 EUR (cinquemila euro), più l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per le spese;
che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
 

4. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto in data 24 settembre 2013, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Danutė Jočienė
Presidente

Stanley Naismith
Cancelliere

 

TRADUZIONE Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata e rivista dalle dott.sse Anna Aragona e Martina Scantamburlo, funzionari linguistici.