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Bimbominkia su gruppo FB, non è reato se .. (Tr. Rovereto, 108/20)

8 settembre 2020, Tribunale di Rovereto

L’esercizio del diritto di critica scrimina il reato di diffamazione, ma alla condizione che la forma espositiva utilizzata sia corretta, funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione. L’utilizzo di termini oggettivamente offensivi è solamente consentito ove non trovino adeguati equivalenti nella lingua.

E' scriminata dalla provocazione la diffamazione che costituisca una reazione alle gravissime offese recate dalla persona offesa alla memoria di un  caro amico.

Deve ritenersi esclusa una responsabilità concorsuale per omissione nel reato commissivo altrui, per non aver l'amministratore del gruppo sul social network Facebook rimosso i post offensivi perché il reato di diffamazione è reato formale ed istantaneo: l’eventuale rimozione del post da parte dell’amministratore successivamente al suo inserimento interverrebbe solamente una volta consumato il reato, sia perché non vi è alcuna norma penale che imponga all’amministratore di un sito internet o di una pagina Facebook di rimuovere i post diffamatori altrui o di esercitare una sorveglianza qualsivoglia.

 

TRIBUNALE   DI   ROVERETO
in composizione monocratica
SENT. N. 20/108 emessa in data 08.09.2020

 
Il Giudice dott. Fabio Peloso all'udienza di data 08.09.2020 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
 
S E N T E N Z A
- ex art. 530 c.p.p. -
 
nei confronti di:
CL, nato a ** e residente in ** difeso di fiducia dall’Avv. Nicola Canestrini, del Foro di Rovereto
LIBERO – ASSENTE – GIÀ PRESENTE

IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 595 commi 1 e 3 C.P., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altri soggetti, in qualità di amministratore del gruppo telematico (che contava l’iscrizione di 2.300 membri circa) identificato con il seguente hasthag: “#**BIMBOMINKIA” creato appositamente sul social network Facebook per screditare la persona di RE, Coordinatore nazionale del Partito animalista Europeo e  dell’Associazione Animalisti Italiani Onlus, offendeva la reputazione di quest’ultimo mediante la creazione e l’amministrazione del predetto gruppo  telematico  sul  quale  venivano  pubblicati  decine di  messaggi
ingiuriosi aventi quale  destinatario il R, ad esempio del seguente tenore: “è un mentecatto”. “pezzo di merda”, “due cose sono infinite: l’universo e la stupidità del #rizzibimbominkia”, “** vattene affanculo”, “mi chiedo come mai nessuno fino ad ora non lo ha fatto affogare nella m …… che continua a gettare da quella boccaccia”, “Minchione dell’anno – Vincitore ER”. Con l’aggravante dell’offesa recata con un mezzo di pubblicità.
In luogo non determinabile, tra il dicembre 2014 ed il gennaio 2015 (competenza determinata ai sensi dell’art. 9, comma 2, c.p.p.).
 
Parte civile: RE, nato a ** . 265, difeso dall’Avv. MP del Foro di **
 
Con l’intervento del Pubblico Ministero, Dott.ssa Elisa Beltrame, e dell’Avv. Nicola Canestrini, del Foro di Rovereto, difensore di fiducia dell’imputato.
 
Conclusioni delle parti

Il P.M. ha chiesto l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituisce reato.
Il difensore della parte civile ha chiesto la condanna dell’imputato a giusta pena e al risarcimento del danno come da conclusioni scritte.
Il difensore dell’imputato ha chiesto l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste e, in subordine, perché il fatto non costituisce reato.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
  

1.1. C L è stato tratto a giudizio per rispondere del reato continuato in concorso di diffamazione aggravata, analiticamente descritto in rubrica, e processato in presenza nelle forme del rito ordinario, in seguito a opposizione a decreto penale di condanna ritualmente proposta.

1.2. Revocato il decreto penale di condanna, costituita la parte civile RE, nell’istruttoria dibattimentale, sono stati sottoposti a esame testimoniale RE, M G e P Franco, nonché è stata data lettura della documentazione agli atti, comprensiva, tra l’altro, della stampa della pagina Facebook denominata “#*R*BIMBOMINCHIA”, di screenshot di messaggi diretti a RE attraverso l’applicazione Messenger, di numerosi articoli di giornale relativi all’attività animalista di RE, di stampe di post della pagina Facebook diRE e del suo sito internet www.e**r*official.com, di articoli di stampa quotidiana o internet relativi alle dichiarazioni diRE sul decesso di M Diego (tra i quali quelli apparsi sul Fatto Quotidiano e sul Corriere della Sera il 18/11/2014, nonché sul sito internet de Il Giornale il 19/11/2014), della sentenza della Corte di Cassazione n. 27663/2019, della stampa dal sito dell’Enciclopedia Treccani della definizione di “bimbominkia” e di alcune videoregistrazioni.

L’imputato ha reso spontanee dichiarazione.

1.3. In esito alla discussione, le parti hanno così concluso: il P.M. ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato; il difensore della parte civile ha chiesto la condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile; il difensore dell’imputato ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato.

2. Nell’istruttoria dibattimentale, è emerso quanto segue.

2.1.1. Sono state acquisite le stampe di un gruppo Facebook, denominato “#*R*BIMBOMINKIA”, la cui corrispondenza con le pagine apparse su Facebook è stata confermata dalla persona offesa, nonché sostanzialmente anche dall’imputato e dalla sua difesa (Cfr. produzioni P.M. e difesa imputato).

Dalle stampe, si evince che il gruppo constava di 2.297 membri ed annoverava almeno cinque amministratori, tra i quali l’imputato. La circostanza che l’imputato fosse effettivamente co-amministratore del gruppo è stata confermata dall’imputato stesso, in sede di spontanee dichiarazioni in udienza.

I primi post del gruppo recano la data del 20/11/2014. 

Guardando i post in ordine cronologico, soprattutto all’inizio, essi contengono frasi e immagini che irridono la persona offesa con parole offensive e irriguardose, mentre, con il passare del tempo, scemano i contenuti offensivi della persona offesa e i post si limitano a contenuti antianimalisti, favorevoli alla caccia e in ritenuta difesa del Trentino.

2.1.2. Guardando a tali pagine, si notano pochissimi contenuti postati dall’odierno imputato e precisamente:
     in data 20/11/2014, l’imputato postava una fotografia della persona offesa, accompagnata dalla scritta in alto “#*R*BIMBOMINKIA”;
     in data 20/11/2014, l’imputato postava una fotografia che lo ritraeva con un cartello recante la scritta “#*R*BIMBOMINKIA / VERGOGNATI! / TI ASPETTO IN TRENTINO…” e commentava la foto con l’hashtag #*R*BIMBOMINKIA;
     in data 21/11/2014, l’imputato postava il seguente commento “A fronte dei continui attacchi insolenti del signor *er*, segretario del Partito Animalista Europeo, sia nei confronti del deceduto DM, sia della nostra Regione, vi chiediamo di voler postare foto, frasi, immagini o quello che più preferite con il seguente hashtag #*R*BIMBOMINKIA”; a corredo del commento, postava una foto con un cagnolino con un fumetto recante la scritta “USA L’HASHTAG *R*BIMBOMINKIA”;
     in data 14/01/2015, l’imputato postava un commento relativo all’organizzazione di una cena

2.1.3. Quanto ad altri contenuti postati nel gruppo da persone differenti dall’imputato, ve ne sono numerosi offensivi della persona diRE: vi sono tutti quelli riportati nel capo di imputazione e altri.
A titolo esemplificativo, si possono citare i seguenti:
     in data 21/11/2014, dall’utente DM, è postata una foto alterata del *R* insieme ad una donna e appare che la stessa consegni una targa alla persona offesa con la scritta “Minchione dell’anno”;
     in data 22/11/2014, dal medesimo utente, è postata una foto del *R* con la scritta “*r* sei proprio un minchione”;
     in data imprecisata (la pagina riporta il giorno della settimana), dall’utente OV, è postata una foto dell’utente con un cartello recante la scritta “Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità del #*r*bimbominkia”;
     in data 18/11/2014, dalla medesima utente, è postato il commento “Vieni in Trentino a manifestare, ti aspettiamo in stazione, pezzo di merda”;
     in data imprecisata, dall’utente DSL, è postata una foto di un gruppo di persone in una gradinata di un palazzetto dello sport, con uno striscione con la scritta “M figlio del Trentino / *r* figlio di troia”.
     in data 20/11/2014, dall’utente TL, è postata una foto dell’utente con un cartello recante la scritta “Nel tuo cervello non alberga nemmeno la particella di sodio della famosa pubblicità **** si è rifiutata pure lei!!! #*r*bimbominkia”;
     in data 15/12/2014, dall’utente MS, è postata una foto di RE con la scritta “Ennesimo esempio che tra i tanti milioni, spesso giunge a destinazione lo spermatozoo sbagliato”.
Vi è qualche ulteriore post offensivo della reputazione della persona offesa.

2.1.4. Sono state anche acquisite delle stampe del programma di messaggistica Messenger, contenenti messaggi diretti alla persona offesa, recanti insulti e minacce, che però non appaiono collegati al suddetto gruppo.

2.2.1. La persona offesa RE, nel corso dell’esame testimoniale, ha confermato che le stampe prodotte erano quelle da lui tratte su Facebook e ha riferito di averle ricevute per vie della sua campagna animalista contro l’uccisione dell’orsa Daniza, occorsa in Trentino, nell’anno 2014.
Egli ha riferito di essere un’animalista, già segretario del Partito Animalista Europeo, promotore di numerose attività in difesa degli animali, in tutto il territorio nazionale, attualmente di professione influencer, occupazione collegata alla sua attività di protezione degli animali, svolta anche attraverso un proprio sito internet, che commercializza tali attività e oggetti a lui correlati.

2.2.2. Il *R* ha dichiarato altresì che, nel 2014, egli era stato l’autore di alcuni post su Facebook, ampiamente commentati e rilanciati da numerose testate giornalistiche, in cui esprimeva gioia per la morte di M Diego, già Presidente del Consiglio Regionale del Trentino – Alto Adige e cacciatore.

Questi post, prodotti dalla difesa dell’imputato e riconosciuti come autentici dal *R*, avevano il seguente contenuto:
     nel primo, era postato lo stato “Felice” e la notizia del decesso di M Diego, pubblicata dall’ANSA, commentato dal *R* con le parole “Il Presidente del Consiglio Regionale del Trentino è morto questa mattina durante una battuta di caccia. Infame, adesso sai cosa vuol dire morire….”, accompagnate da emoticon raffiguranti la lingua di fuori;
     nel secondo, una modifica del primo, era postato lo stato “Felicissimo” e riportate le stesse altre parole.
A commento di questo post, vi erano numerose espressioni di giubilo e offesa di altri utenti e dello stesso *R* nei confronti di M Diego.

2.2.3. Le espressioni di offesa e giubilo per il decesso di M, ad opera del *R*, sortivano eco sulla stampa nazionale, come riconosciuto dalla persona offesa, e documentato dalla difesa, che ha prodotto le stampe dei siti internet del Fatto Quotidiano e del Corriere della Sera del 18/11/2014, de Il Giornale del 19/11/2014 e di altri siti di informazione, che riferivano la notizia delle offese del *R* alla memoria del defunto

Il *R* ha ricordato che, in quei giorni, veniva anche intervistato in una famosa trasmissione radiofonica nazionale, “La zanzara” su Radio 24, ove esprimeva gli stessi contenuti riportati sui post su Facebook.

2.2.4. La persona offesa ha dichiarato che, per tali condotte, subiva un processo per diffamazione, per il quale subiva una condanna in sede penale con sentenza irrevocabile, e precisamente con la sentenza della Corte di Appello di Trento del 18/04/2018, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 27633/2019 del 30/05/2019, prodotta dalla difesa dell’imputato.
In tale sentenza è precisato che la persona offesa, durante il programma radiofonico sopra citato, ricordava M con gli epiteti “assassino”, “infame” e “vigliacco”, questi ultimi due considerati diffamatori dalla Corte.

2.3. La teste M G ha dichiarato di essere la sorella del defunto M Diego, deceduto in data 17/11/2014.
Ha ricordato la vicenda giudiziaria contro RE, definita con la suddetta sentenza e originata da una querela da lei sporta, segnalando di non aver mai ricevuto dal *R* il risarcimento del danno al quale è stato condannato.
La donna ha rammentato che l’odierno imputato era “un amico fraterno” di suo fratello, con la comune passione politica e la militanza nel PATT; ha precisato che si frequentavano con regolarità e assiduità.

2.5. Il teste PF, già segretario e senatore del PATT, ha confermato la data del decesso del M e l’amicizia e collaborazione in seno al partito che vi era tra il M e l’imputato.

2.6. L’imputato, visibilmente commosso ricordando l’amico defunto, nel rendere le sue spontanee dichiarazioni, ha riferito di non avere memoria di aver creato il gruppo Facebook per cui è processo, ma di esserne stato solo l’amministratore.

Ha aggiunto che tale iniziativa non era da collegarsi all’attività di *R* in difesa dell’Orsa Daniza (morta l’11/09/2014, due mesi prima), ma alle offese recate dal *R* alla memoria del M, appena deceduto.
In occasione del tentativo di Cliazione, l’imputato ha espresso altresì dispiacere per aver offeso il *R*, pur non porgendo scuse.

3. Così riassunti gli esiti dell’istruttoria dibattimentale, va osservato quanto segue.

3.1. Anzitutto, non è emersa prova alcuna in ordine alla circostanza che l’imputato abbia creato il gruppo Facebook in questione. L’imputato non ha ammesso tale circostanza, né essa risulta altrimenti provata.

3.2. In secondo luogo, neppure è emersa prova che l’imputato abbia effettivamente svolto il ruolo di amministratore del gruppo.

Infatti, la circostanza ammessa dal medesimo imputato che egli sia stato designato, insieme ad altri, amministratore del gruppo (non si sa da chi) non conduce a ritenere provato che egli abbia effettivamente svolto tale ruolo, anzi, il fatto che vi sia un numero assolutamente contenuto di commenti dell’imputato nel gruppo Facebook (solo quattro di cui tre tra il 20 e il 21 novembre 2014) induce a ritenere che vi sia stato un certo disinteresse dell’imputato verso l’iniziativa, salvo i primi giorni.

3.3. Con riguardo ai post e commenti dell’imputato, va evidenziato come non vi sia dubbio che essi siano stati da lui inseriti, trattandosi di fatto ammesso dall’imputato e dalla sua difesa, che ne hanno rivendicato la legittimità, quale libera espressione del diritto di critica.

3.4. Dalle dichiarazioni dell’imputato e dei testi M G e P Franco, apparsi del tutto credibili e coerenti, è risultato provato che l’imputato fosse fraterno amico di M Diego, con il quale aveva un’abituale frequentazione e condivideva passione e militanza politica nel PATT (Partito Autonomista Trentino Tirolese).

3.5. Dalle dichiarazioni dei medesimi testi e di RE, dalle notizie di stampa prodotte, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 27663/2019, è risultato altresì provato che M Diego sia deceduto in data 17/11/2014 e che la sua morte sia stata commentata daRE nei giorni immediatamente successivi con i post e l’intervista radiofonica di cui si è dato conto in precedenza, espressioni che hanno avuto eco nella stampa nazionale e che sono consistite in offese alla memoria del defunto, per le qualiRE è stato condannato in sede penale per il delitto di diffamazione.

3.6. Il fatto che i primi commenti inseriti nel gruppo Facebook risalgano al 18/11/2014 e che quelli dell’imputato risalgano al 20-21/11/2014, pochissimi giorni dopo il decesso del M e le parole offensive della sua memoria, nonché la sussistenza di un rapporto di fraterna amicizia tra il M e l’imputato conducono a ritenere provato che sia la creazione del gruppo Facebook, sia i commenti dell’imputato ivi postati siano intervenuti in reazione alle parole offensive usate dalla persona offesa nei confronti del defunto M e non in ragione dell’attività della persona offesa in favore dell’Orsa Daniza, morta oltre due mesi prima.

4. Tutto questo accertato in fatto, l’imputato va assolto dal reato ascritto per le seguenti ragioni.

4.1.1. In ordine ai tre post scritti e pubblicati sul gruppo Facebook, dall’imputato, in data 20 e 21 novembre 2014, l’utilizzo dell’hashtag “#*r*bimbominkia” è certamente offensivo e rappresenta una gratuita ed immotivata aggressione della reputazione della persona offesa.

All’uopo, va rammentato che l’esercizio del diritto di critica, invocato dalla difesa dell’imputato, scrimina il reato di diffamazione, ma alla condizione che la forma espositiva utilizzata sia corretta, funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione. L’utilizzo di termini oggettivamente offensivi è solamente consentito ove non trovino adeguati equivalenti nella lingua (Cfr., per tutte, Cass. Pen., Sez. 5 -, Sentenza n. 15089 del 29/11/2019 Ud., dep. 14/05/2020, Rv. 279084 – 01).

Orbene, se, come prospettato dalla difesa, l’imputato intendeva censurare un comportamento della persona offesa “stupido e infantile […] fastidioso o irriguardoso” nei confronti del M (Cfr. p. 7 memoria difensiva difesa) avrebbe ben potuto farlo evitando l’utilizzo di un termine che associava la persona offesa all’organo sessuale maschile, espressione inutilmente e immotivatamente aggressiva dell’altrui reputazione.

La violazione del requisito della continenza non consente quindi di ritenere scriminata la condotta dell’imputato qui esaminata attraverso l’esercizio del diritto di critica.

4.1.2. Diversamente, appare del tutto integrata la scriminante della provocazione disciplinata dall’art. 599 c.p.

È risultato del tutto evidente come le parole dell’imputato siano state una reazione alle gravissime offese recate dalla persona offesa alla memoria del M, suo caro amico appena scomparso e sono stati integrati tutti i requisiti della scriminante in esame:
     le parole della persona offesa rappresentano il reato di diffamazione nei confronti di un caro amico del defunto, certamente fatto ingiusto ai sensi dell’art. 599 c.p.;
     il sentimento dell’imputato che lo ha condotto a postare i commenti è sicuramente lo stato d’ira determinato dalle parole della persona offesa e ciò si desume dallo stretto rapporto umano tra l’imputato e l’offeso defunto;
     risulta integrata anche l’immediatezza della reazione, occorsa pochissimi giorni dopo le parole del *R* sul M, atteso che “ai fini del riconoscimento dell’esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l’offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio” (Cass. Pen., Sez. 1, Sentenza n. 48859 del 07/10/2015 Ud.  (dep. 10/12/2015 ) Rv. 265220 – 01).

4.1.3. Per tali ragioni, l’imputato va assolto in relazione ai tre post da lui scritti e pubblicati sul gruppo Facebook, nelle date 20 e 21 novembre 2014, perché il fatto non costituisce reato.

4.2. In ordine al post scritto sul gruppo Facebook dall’imputato in data 14/01/2015, esso è un mero messaggio per l’organizzazione di una cena tra gli aderenti al gruppo, che non contiene alcun riferimento alla persona offesa, donde, non integra neppure oggettivamente il contestato reato, pertanto, relativamente a tale condotta, l’imputato va assolto per l’insussistenza del fatto.

4.3.1. L’imputato è stato altresì chiamato a rispondere per le espressioni offensive commesse dagli altri utenti del gruppo Facebook, quale concorrente nei reati altrui, in ragione della sua qualità di amministratore del gruppo.

4.3.2. Non vi è dubbio che, nel gruppo Facebook, vi siano state altre espressioni offensive a danno della persona offesa postate da altri utenti.

La questione è se possa essere chiamato a risponderne l’imputato sulla base della mera qualità di amministratore del gruppo, anche atteso che nessuna altra condotta concorsuale specifica gli è addebitata dalla pubblica accusa.

4.3.3. Il Tribunale ritiene di offrire risposta negativa a tale questione per le seguenti ragioni.

4.3.3.1. Anzitutto, deve pacificamente escludersi l’applicabilità dell’art. 57 c.p., atteso che non si verte nell’ipotesi di condotte diffamatorie commesse a mezzo stampa.

4.3.3.2. Deve inoltre escludersi l’applicabilità della disciplina del provider posta dal D. Lgs. 70/2003, atteso che l’imputato non è certamente fornitore di alcun servizio della società dell’informazione, ai sensi di tale normativa.

4.3.3.3. Ulteriormente, deve ritenersi esclusa una responsabilità concorsuale per omissione nel reato commissivo altrui, per non aver l’imputato, quale amministratore, rimosso i post offensivi, sia perché il reato di diffamazione è reato formale ed istantaneo (Cfr. Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 1763 del 19/10/2010 Ud., dep. 20/01/2011, Rv. 249507 – 01), donde, anche l’eventuale rimozione del post da parte dell’amministratore successivamente al suo inserimento interverrebbe solamente una volta consumato il reato, sia perché non vi è alcuna norma penale che imponga all’amministratore di un sito internet o di una pagina Facebook di rimuovere i post diffamatori altrui o di esercitare una sorveglianza qualsivoglia (e, per tali ragioni, non può essere condivisa Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 54946 del 2016). 

4.3.3.4. Neppure può ritenersi che l’imputato abbia, omettendone la rimozione, consapevolmente condiviso i contenuti lesivi dell’altrui reputazione, consentendone l’ulteriore diffusione dei contenuti diffamatori.

Il Tribunale non ignora il principio espresso da Cass. Pen., Sez. 5 - , Sentenza n. 12546 del 08/11/2018 Ud.,  dep. 20/03/2019, Rv. 275995 – 01, secondo cui “in tema di diffamazione, il "blogger" risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori. (Fattispecie in cui l'imputato aveva consapevolmente mantenuto nel suo "blog" contenuti offensivi, propri e di terzi, a commento di una lettera della persona offesa dal medesimo pubblicata, fino all'oscuramento intimato dall'autorità giudiziaria ed eseguito dal "provider")”.

Ritiene però il Tribunale che, sotto un primo profilo, non vi è prova certa che l’imputato sia venuto a conoscenza dei contenuti diffamatori postati da altri, sia per il limitato numero dei commenti postati dall’imputato sul gruppo Facebook, sia perché, come dichiarato dalla persona offesa, quest’ultima non ha mai segnalato e richiesto la rimozione dei contenuti offensivi all’imputato.

Infatti, l’imputato è stato designato amministratore della pagina Facebook, ma non vi è prova che abbia effettivamente accettato ed esercitato tale funzione.

Conseguentemente, il suddetto orientamento giurisprudenziale non appare applicabile al caso di specie.

Invero, peraltro, il Tribunale non ritiene condivisibile tale orientamento per più radicali ragioni, aderendo all’opinione di quella parte della dottrina che ha rinvenuto nell’arresto citato un inammissibile tentativo di ravvisare una responsabilità commissiva in relazione ad una condotta naturalisticamente omissiva, al fine di istituire una tutela penale contro la diffamazione a mezzo internet, con oneri a carico del blogger o comunque di gerenti siti internet, non espressamente previsti da alcuna norma.

Per quanto sia auspicabile che siano responsabilizzati i gestori dei contenuti internet in relazione alle condotte diffamatorie, in assenza di una norma espressa che preveda un siffatto obbligo di garanzia, la sua affermazione giurisprudenziale in sede penale non può che risolversi nella creazione giudiziaria di una norma penale, che contrasta evidentemente con il principio nulla poena sine lege posto dall’art. 25 Cost. e dall’art. 7 CEDU, per violazione della riserva di legge e del principio di tassatività in materia penale.

4.3.3.5. In forza delle esposte ragioni, l’imputato va assolto per non aver commesso il fatto in relazione ai commenti diffamatori postati da altri utenti sul gruppo Facebook.
 
P.Q.M.
 
IL TRIBUNALE DI ROVERETO
in composizione monocratica
 
- visto l’art. 530 c.p.p.;
ASSOLVE
 
CL dal reato continuato in concorso ascritto perché il fatto non costituisce reato, in ordine alle condotte del 20 e 21 novembre 2014, perché il fatto non sussiste, in ordine alla condotta del 14 gennaio 2015, e per non aver commesso il fatto, in ordine alle restanti condotte.
 
Rovereto, 08/09/2020
 
Il Giudice
Dott. Fabio Peloso