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Vizio della perquisizione non si estende al sequestro (Cass. 5430/95)

16 novembre 1995, Cassazione penale

Non si può pretendere che l'eventuale vizio della perquisizione - in ogni caso sanzionabile con provvedimenti disciplinari o penali - impedisca, ad avvenuta constatazione del reato, il compimento di atto conseguenziale, quali il sequestro, obbligatorio in situazione del pericolo di dispersione della prova, e dunque legittimato dallo stesso accertamento del reato, indipendentemente da atti anteriori di riserva. 

Corte di Cassazione
SEZIONE I PENALE

(ud. 30/10/1995) 16-11-1995, n. 5430

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Renato TERESI Presidente

" Mario SCHIAVOTTI Rel. Consigliere

" Torquato GEMELLI "

" Antonio MARCHESE "

" Umberto GIORDANO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

<C. M. E.> n. l'1.3.1973

avverso ordinanza in data 16.6.1995 del Tribunale di Ragusa, con la quale era rigettata richiesta di riesame del provvedimento in data 19.5.1995 del P.M., presso la Pretura di Modica, che convalidava il sequestro di un coltello a serramanico;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere M. Schiavotti

udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dr. Angelo Ferraro che ha concluso per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite e, in subordine, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame;

Non udito il difensore Avv. <C. S.>, non comparso;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Avverso la suindicata ordinanza del Tribunale di Ragusa, il <C. M.> ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 4 L. 152-75 e 4 L. 190-75, ed il difetto o illogicità di motivazione, censurando, con un primo argomento, l'opinione del Tribunale per cui l'eccepita illegittimità della perquisizione personale, che aveva condotto al sequestro del coltello (con lama da punta e taglio lungo cm. 8 a manico ricurvo lungo cm. 10) non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della misura attuata dalla p.g., poi convalidata dal P.M., (il sequestro), dovendosi, al contrario, ammettere la stretta conseguenzialità fra i due atti, con trasferimento della nullità del primo al secondo; ed assumendo, con ulteriore censura, la sussistenza di vizio evidente nell'apprendimento della cosa - anche a voler astringere l'esame a questo solo aspetto - avendo egli immediatamente giustificato il porto del coltello per ragioni di lavoro e non potendosi all'uopo condividere la contraria tesi del Tribunale del riesame, secondo cui solo all'autorità giudiziaria procedente spetta il compito del controllo delle giustificazioni rese dal portatore, non deducibili, pertanto, nella sede del riesame.

Il ricorso non è fondato.

Sia che la perquisizione "de qua" fosse eseguita, come ha ritenuto il Tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 22-5-1975 n. 152 (e cioé in condizioni di urgenza e di necessità ostativo ad un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria), sia che fosse espletato in forza del comma secondo dell'art. 352 C.P.P. (e cioé nella flagranza del reato ed ai (illeggibile nel testo) di fondato motivo per ritenere che sulla persona del <C. M.> fossero occultate cose o tracce pertinenti al reato, come confermato dall'effettivo rinvenimento del coltello), ogni aderente questione di legittimità (illeggibile nel testo) punto di ricorrenza o meno dei presupposti che la autorizzassero, deve ritenersi superata dal concreto rintraccio del corpo del reato, legittimante (illeggibile nel testo), ai sensi del comma secondo dell'art. 354 stesso codice, il successivo sequestro, non potendosi pretendere che l'eventuale vizio della perquisizione - in ogni caso sanzionabile con provvedimenti disciplinari o penali - potesse impedire, ad avvenuta constatazione del reato, il compimento di atto conseguenziale, quali il sequestro, obbligatorio in situazione del pericolo di dispersione della prova, e dunque legittimato dallo stesso accertamento del reato, indipendentemente da atti anteriori di riserva.

Non a torto, dunque, il competente P.M. convalidò l'eseguito sequestro (illeggibile nel testo) ponendo di essere atto (illeggibile nel testo), divenuto esso stesso titolo del vincolo materiale sulla cosa, e come tale opponibile con richiesta di riesame, restandone assorbita ogni questione concernente le situazioni autorizzative della perquisizione o del sequestro operato dalla polizia giudiziaria (cfr. Sez. Un. 18-6-1991, n. 10 <R.>).

Alla luce del duplice rilievo esposto, la prima argomentazione censoria va rigettata, ma eguale sorte spetta anche alla seconda, concernente l'omessa motivazione sull'eccepito porto giustificato del coltello o, per meglio dire, la ragione per cui il tribunale del riesame ha ritenuto non consentita una sua valutazione al riguardo.

Correttamente, detto giudice ha rilevato che la deduzione difensiva, appunto fondata sull'assunto della legalità del porto all'arnese, necessario per uso di lavoro, comporta accertamento concreto delle (illeggibile nel testo) circostanze di fatto, attraverso l'assunzione delle relative prove, ovviamente non sostituibili con la sola affermazione dell'interessato; e che il Tribunale del riesame è interdetta anziché accertativa sul senso spiegato, che sarebbe indebita anticipazione degli adempimenti istruttori riservato al procedimento principale.

E' pur vero che allo stesso Tribunale compete giudizio anche sul merito nella fondatezza della richiesta di riesame, ma con ovvia limitazione alla delibazione degli atti ricevuti ed all'accertamento, al più, della corrispondenza astratta del porto accertato all'ipotesi criminosa contestata, senza autonomi poteri di investigazioni ulteriori sulla concreta sussistenza del reato o di cause giustificative, né il ricorrente può addurre, a fondamento del suo opposto assunto, che gli stessi inquirenti avrebbero dovuto prendere atto delle giustificazioni da lui immediatamente rappresentate ed appurarne il fondamento, sicché l'omissione di tali attività determinerebbero l'illegittimità del sequestro.

Eventuali (illeggibile nel testo) investigative nel senso segnalato, semmai posteriori al sequestro e in questo perciò non ininfluenti, potrebbero, a tutto concedere, dar corpo a provvedimenti disciplinari, senza incidere, tuttavia, sulla legalità della misura cautelare reale, e, tanto meno, su quella del provvedimento qui impugnato.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con carico di spese di procedimento.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 30.10.1995

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 16 NOV. 1995