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"Stato di merda", è vilipendio (Cass. 35988/19)

13 agosto 2019, Cassazione penale

Il reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate consiste nel disprezzare, tenere a vile, ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico alle istituzioni predette, considerate nella loro entità astratta ovvero concreta, ossia nella loro essenza ideale oppure quali enti concretamente operanti; l'elemento soggettivo del delitto di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate consiste nel dolo generico, con conseguente irrilevanza dei motivi particolari che possano aver indotto l'autore a commettere consapevolmente il fatto vilipendioso addebitato.

Il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.) e, correlativamente, quello di associarsi liberamente in partiti politici (art. 49 Cost.) per manifestare determinate ideologie, al fine di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, trovano un limite non superabile nella esigenza di tutela del decoro e del prestigio delle istituzioni, per cui l'uso di espressioni di offesa, disprezzo, contumelia costituisce vilipendio punibile.

Il diritto di critica e libera manifestazione del pensiero supera il suo limite giuridico costituito dal rispetto del prestigio delle istituzioni repubblicane e decampa, quindi, nell'abuso del diritto, cioè nel fatto reato costituente il delitto di vilipendio, allorché la critica trascenda nel gratuito oltraggio, fine a se stesso.

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.

 

 

CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. I PENALE

SENTENZA 15 gennaio 2019 - 13 agosto 2019, n.35988 

sul ricorso proposto da C nato a (..) avverso la sentenza del 08/05/2018 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso chiedendo in parziale accoglimento del ricorso disporsi il parziale annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto ritenendo integrato il reato di vilipendio alla nazione italiana di cui all'art. 82 Codice Militare di pace e rigetto nel resto udito il difensore avvocato SP che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8.5.2018, la Corte militare di appello di Roma confermava la sentenza del 25.10.2017, con la quale il Tribunale militare di Napoli aveva dichiarato CPC colpevole del reato di vilipendio della Repubblica, aggravato ai sensi degli artt. 81 e 47, primo comma n. 2 1 cod. pen. mil . pace, e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione militare.

Secondo i giudici del merito, il C, tenente di vascello pilota della Marina Militare Italiana, il 27.12.2015, dopo aver pubblicato, sul proprio profilo Facebook, una fotografia di una nave da guerra e la scritta 'Fincantieri: collaborazione con l'India per sette fregate Stealth Imola Oggi', aveva commesso il reato scrivendo sulla pagina del suddetto profilo una frase che le sentenze avevano ritenuto di significato offensivo in danno dell'Italia, perché quest'ultima era stata indicata nel testo incriminato come uno «Stato di merda».

2. I difensori dell'imputato hanno proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), c), e), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto. Mancano sia l'elemento materiale, sia di quello psicologico del reato, previsto dall'art. 81 cod. pen. mil . pace. Quanto al primo elemento, nel ricorso si rileva: errata interpretazione dell'art. 530 cod. proc. pen., non essendo stata raggiunta la prova della paternità della frase incriminata; errata qualificazione del fatto quale vilipendio; sussistenza, nel comportamento, del requisito della continenza e mancanza del requisito della pubblicità del commento incriminato, data la mancanza di certezza circa la visione della frase da parte di terzi.

Il giudice di primo grado ha utilizzato l'espressione «pressoché certo» nella motivazione della propria decisione, cioè termini che indicano un giudizio di non piena certezza sulla responsabilità dell'imputato.

Inoltre, vi è stata errata applicazione della legge penale, perché, attraverso la frase incriminata, non è stato vilipeso alcuno degli organi indicati dall'art. 81 cod. pen. mil . pace, e ciò determina la configurabilità, eventualmente, dell'art. 82 cod. pen. mil . pace, che riferisce il vilipendio, più in generale, alla Nazione italiana. Quanto al secondo aspetto, nel ricorso si rileva la carenza dell'elemento psicologico del reato contestato, che richiede rif la precisa volontà di vilipendio alla Repubblica. La frase incriminata soddisfa il requisito della continenza, in quanto vi è un chiaro riferimento alla vicenda dei marò italiani e alla connessione di essa con i rapporti economici tra l'India e un'azienda italiana.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione, inosservanza, erronea applicazione della legge penale con particolare riguardo agli artt. 181 e 191 cod. proc. pen. e all'art. 54 cod. pen. Non è condivisibile l'affermazione della Corte di merito, secondo la quale l'imputato avrebbe vilipeso la Repubblica. L'asserto del giudice di appello dipende dalla mancanza di un accertamento tecnico/strumentale volto proprio all'accertamento della paternità della frase.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 51 cod. pen. L'imputato non ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa, perché non è stata svolta alcuna verifica per accertare la paternità della frase incriminata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Il reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate consiste nel disprezzare, tenere a vile, ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico alle istituzioni predette, considerate nella loro entità astratta ovvero concreta, ossia nella loro essenza ideale oppure quali enti concretamente operanti (Sez. 1, n. 1427 del 17/10/1977 - dep. 07/02/1978, Tatarella, Rv. 137859).

L'elemento soggettivo del delitto di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate consiste nel dolo generico, con conseguente irrilevanza dei motivi particolari che possano aver indotto l'autore a commettere consapevolmente il fatto vilipendioso addebitato (Sez. 1, n. 6144 del 07/03/1979 - deo. 06/07/1979, Gatti, Rv. 142461).

È stato chiarito, inoltre, che il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.) e, correlativamente, quello di associarsi liberamente in partiti politici (art. 49 Cost.) per manifestare determinate ideologie, al fine di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, trovano un limite non superabile nella esigenza di tutela del decoro e del prestigio delle istituzioni, per cui l'uso di espressioni di offesa, disprezzo, contumelia costituisce vilipendio punibile ex art 290 cod. pen. (Sez. 1, n. 14226 del 29/06/1977 - dep. 11/11/1977, Venza, Rv. 137274).

Il diritto di critica e libera manifestazione del pensiero supera il suo limite giuridico costituito dal rispetto del prestigio delle istituzioni repubblicane e decampa, quindi, nell'abuso del diritto, cioè nel fatto reato costituente il delitto di vilipendio, allorché la critica trascenda nel gratuito oltraggio, fine a se stesso (Sez. 1, n. 5864 del 01/02/1978 - dep. 19/05/1978, Salviucci, Rv. 139007).

In riferimento al requisito di pubblicità del messaggio, la giurisprudenza della Corte di legittimità è ormai costante nel ritenere che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone (Sez. 1, n. 24431 del 24/04/2015 - dep. 08/06/2015, Rv. 264007).

1.2. I giudici del merito hanno tenuto conto dei principi di diritto sopra richiamati, qualificando correttamente il fatto giudicato e ravvisando il dolo.

La Corte militare di appello ha spiegato che nelle espressioni rese dal C con riguardo a una vicenda politica non si ravvisa il carattere di continenza. Il giudice di appello, alla luce del grado di tenente di vascello rivestito dal C, ha fatto riferimento, correttamente, al Codice dell'ordinamento militare, sottolineando che gli appartenenti alle forze armate possono commentare vicende politiche e di attualità, ma senza travalicare i limiti della continenza.

È priva di pregio la doglianza sollevata dalla difesa del C, secondo la quale l'utilizzo, nell'espressione incriminata, della parola Stato, avrebbe dovuto determinare una diversa qualificazione giuridica del fatto, riferibile al vilipendio alla Nazione italiana ai sensi dell'art. 82 cod. pen. mil . pace. In realtà, il commento del C riguarda un articolo sui rapporti commerciali tra l'Italia e l'India, quindi non può essere riferito alla Nazione, ossia alla comunità di individui, ma allo Stato, cioè al soggetto inquadrabile e riconoscibile proprio in quegli organi indicati dalla lettera dell'art. 81 cod. pen. mil . pace, quali, ad esempio, il Governo e le Assemblee legislative.

Il giudice di appello, inoltre, nel rispetto del principio sopra richiamato circa la pubblicità dei messaggi, e senza incorrere in vizi logici, ha correttamente evidenziato che non rileva il numero di visualizzazioni o interazioni che il post pubblicato dal C su Facebook ha effettivamente avuto, in quanto è sufficiente la mera diffusione del messaggio sul social network affinché si possa ritenere sussistente il requisito della pubblicità.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.1. In ordine al rilievo con il quale il ricorrente ha lamentato la mancanza di un accertamento della paternità della frase incriminata, è opportuno precisare che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) nonché l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica); successivamente, deve procedere a un esame globale degli elementi certi, per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017 - dep. 16/01/2018, Mangafic, Rv. 272056; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016 - dep. 17/05/2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941).

2.2. Ciò posto, è agevole notare che il giudice di appello non è incorso in alcuna violazione di legge nel confermare la declaratoria di responsabilità penale del C.

La motivazione resa segue un iter semplice, ma esaustivo, che ha condotto il giudice di merito a riconoscere l'imputato quale autore della frase incriminata.

La Corte militare di appello non ricava il giudizio di responsabilità dell'imputato dalla dichiarazione del teste maresciallo A, bensì da una valutazione complessiva degli altri elementi, quali il fatto che il profilo Facebook ove era stata pubblicata la frase riportava nome e cognome dell'imputato, con l'aggiunta della parola 'M..ck', e la sua foto. L'elemento decisivo, per i giudici di merito, è stata, plausibilmente, la dichiarazione del teste maresciallo D, il quale, in passato, avendo notato una foto che lo ritraeva in compagnia del C - pubblicata sullo stesso profilo Facebook ove fu pubblicata la frase incriminata - chiese al C di rimuoverla; in tale occasione, rileva la sentenza di appello, il C si scusò con il D, assicurandogli che avrebbe rimosso quella foto dal profilo del social network.

È stato questo l'elemento determinante che ha indotto la Corte militare di appello ad affermare che il profilo 'C M..ck C/la' è riconducibile con certezza a CPC.

Infatti, il giudice di merito evidenzia che, laddove il profilo Facebook ove era apparsa la foto che ritraeva il D non fosse stata riferibile al C, quest'ultimo avrebbe certamente palesato, in quanto egli non titolare di quel profilo, l'impossibilità di eliminare la foto dal social network.

Questa Corte rileva la logicità e l'assenza di vizi nel percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione.

Nel pieno rispetto della giurisprudenza sopra riportata, la Corte militare di appello ha valutato i vari elementi indiziari, prima separatamente, e poi attraverso una visione d'insieme che l'ha condotta all'accertamento della paternità della frase incriminata in capo al C e alla conseguente affermazione della sua responsabilità.

Importante, nell'iter argomentativo seguito dalla Corte di merito, il rilievo che, qualora fosse stata vera la possibilità paventata dalla difesa di un accesso abusivo alla pagina Facebook dell'imputato, tale eventualità sarebbe stata sostenuta, con fermezza, non solo innanzi ai giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio, ma, da subito, anche al cospetto dei propri sovraordinati.

Ciò dimostra come la Corte militare di appello abbia effettivamente preso in considerazione le ipotesi alternative - come la possibilità di un'intrusione abusiva nel profilo del C - ritenendole, sì, astrattamente formulabili come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ma, comunque, prive di qualsiasi concreto riscontro nelle emergenze processuali.

3. È manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, volto a censurare la decisione del giudice di merito per presunta violazione del diritto di difesa che sarebbe derivata dal mancato accertamento della paternità della frase incriminata.

Come sopra notato, il giudice del merito ha operato correttamente nell'accertare gli elementi di fatto rilevanti per la decisione e, soprattutto, nell'applicare i principi sulla valutazione degli elementi indiziari a disposizione.

Per quanto attiene alla tematica del preteso esercizio di un diritto, rilevante ai sensi dell'art. 51 cod. pen. quale causa di giustificazione, è sufficiente rimandare a quanto già evidenziato con riguardo al requisito della continenza: le valutazioni del giudice di merito circa il travalicamento, nell'espressione usata dal C, dei confini tipici della critica politica a cui sono sottoposti tanto i comuni cittadini, quanto, in maniera più accentuata, gli appartenenti alle forze armate come il Chiarella, si pone ampiamente nel solco della giurisprudenza di legittimità.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 15 gennaio 2019.