In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, ma è comunque onere del giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 febbraio – 13 marzo 2018, n. 11371
Presidente Capozzi – Relatore Costantini
Ritenuto in fatto
1. C.A.M. ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Trieste che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di un anno e sei mesi, pena subordinatamente sospesa al pagamento della provvisionale di Euro 3.000, emessa dal Tribunale di Gorizia che aveva ritenuto responsabile la donna del delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen. per aver sottratto il figlio minore Ca.Ma. al padre Ca.Pa. , portandolo con sé in (…), contro la volontà del padre ed in assenza di provvedimento giurisdizionale che disciplinasse l’affidamento del figlio della coppia, in (omissis).
2. La ricorrente deduce un unico motivo con riferimento al punto della sentenza che ha subordinato la sospensione della pena al pagamento della provvisionale di Euro 3.000.
In particolare, osserva, con i motivi di gravame aveva impugnato il profilo della decisione che aveva subordinato la sospensione della pena al pagamento della provvisionale a mente dell’art. 165 cod. pen., facendo presente come dagli atti emergesse con evidenza l’indigenza in cui versava l’imputata, vedendosi comunque rigettare la relativa deduzione, avendo la Corte territoriale fatto presente come non spettasse a quel giudice la verifica delle condizioni economiche, di competenza del giudice dell’esecuzione, sostenendo, inoltre, che dagli atti era emerso come la donna nel 2011 percepisse redditi per 700 Euro al mese.
La ricorrente censura sia la violazione di legge in ordine all’interpretazione dell’art. 165 cod. pen., sia i vizi della motivazione della sentenza poiché illogica alla luce della risposta fornita dai giudici di merito che hanno fatto riferimento ad un reddito di 700 Euro al mese per una donna che vive in (…), paese con analogo costo della vita rispetto all’Italia, madre di tre figli, di cui uno autistico.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al’art. 165 cod. pen. ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento allo specifico motivo dedotto in sede di gravame, per avere la Corte distrettuale mantenuto la subordinazione alla concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno liquidato, senza che sul punto abbia effettuato una coerente e logica valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell’imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario (in tal senso: Sez. 5, n. 1021557 del 2/2/2015, Solazzo ed altro, Rv. 263675; Sez. 2, n. 22342 del 15/2/2013, Cafagna ed altri).
2.1. In questa sede va ribadito l’orientamento assolutamente maggioritario secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato (tra le ultime: Sez. 4, n. 50028 del 04/10/2017, Pastorelli, Rv. 271179), in quanto la verifica dell’eventuale impossibilità di adempiere da parte del condannato rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione (Sez. 5, n. 15800 del 17/11/2015 dep. il 2016, Foddi ed altro, Rv. 266690) e ciò poiché, in caso contrario, tale accertamento, il cui risultato è per sua natura mutevole, è soggetto a modifiche migliorative o peggiorative, con il concreto rischio di dover essere effettuato due volte, una delle quali, quella dinanzi al giudice della cognizione, a notevole distanza di tempo dal momento della esecuzione (Sez. 5, n. 12614 del 9/12/2015 dep. il 2016, Fanella, Rv. 266873).
2.2. Nel caso oggetto della presente decisione, però, la questione non attiene ai limiti dei poteri del giudice della cognizione con riferimento all’eventuale verifica delle condizioni economiche dell’imputato ritenuto responsabile, ma ai limiti della portata dello stesso art. 165 cod. pen. che si contesta essere stato non rettamente interpretato, assumendosi una sua applicazione in parte qua non pertinente rispetto alla decisione in concreto adottata e la cui motivazione risulta viziata sotto l’aspetto della completezza e logicità.
Attraverso la formulazione del motivo per come prospettato, si assume che la discrezionalità concessa al giudice sulla possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di parte della somma, non sia stata effettuata correttamente anche alla luce di tutti i parametri che si devono avere presenti al momento della sua applicazione e di cui occorre dare adeguata e logica motivazione; non ultimi quelli di cui all’art. 164 cod. pen. che, rinviando all’art. 133 cod. pen. quanto a presupposti, implica una valutazione anche delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale (art. 133, secondo comma, n. 4, cod. pen.) che deve orientare il giudice nell’esercizio del potere riconosciutogli dall’art. 165 cod. pen..
Non limiti dell’accertamento, quindi, ma ambito del potere che consente di orientare il giudice nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutogli con riferimento alla possibilità o meno di subordinare la sospensione al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento; questione, tra l’altro, specificatamente dedotta in sede di gravame e che, già solo per questo, deve formare oggetto di completa e logica motivazione.
2.3. Quanto detto risulta indirettamente confortato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nell’ipotesi in cui dagli atti emergano chiari elementi in un senso o nell’altro con riferimento alle condizioni economiche, degli stessi il giudice deve tenere conto.
In tale direzione specificamente, si condividono le decisioni (Sez. 4, n. 25685 del 5/4/2016, Scaretti, Rv. 267372, Sez. 6, n. 25413 del 13/5/2016, C., Rv. 267134 e Sez. 3, n. 29996 del 17/5/2016, Lo Piccolo, Rv. 267352) che affermano come il giudice della cognizione, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, debba effettuare un motivato apprezzamento di esse, se dagli atti emergono elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.
Tanto appare anche compatibile con quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, con pronuncia n. 49 del 1975, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 165 c.p., nella parte in cui consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha precisato come spetti al giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario. Se tanto appare adeguatamente supportato con riferimento al giudizio in sede di esecuzione, non può certo ritenersi preclusivo in occasione del giudizio principale sulla responsabilità cui è rimesso il relativo apprezzamento secondo gli ordinari canoni anche sulla base degli elementi acquisiti e delle deduzioni delle parti.
2.4. Nella specie risulta che la vicenda è caratterizzata da una situazione di estremo ed evidente disagio economico e sociale, anche emerso dalla presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi territoriali che avevano segnalato la precarietà anche (ma non solo) economica dei genitori del minore, evidenziando che la donna dormisse con altra figlia minorenne in stazione, non fosse in grado di pagare un’abitazione per sé e per i figli, girovagasse per l’Italia al fine di reperire un lavoro, essendo stata, tra l’altro, ritenuta meritevole in occasione del giudizio svoltosi in (…), di un "aiuto legale" con provvedimento di quella autorità del 25 agosto 2011 (foglio 8 della sentenza), atto corrispondente al gratuito patrocinio, con il quale era stata decisa l’assegnazione congiunta del figlio minore ad entrambi i genitori, elementi tutti che denotano una estrema precarietà esistenziale ed economica della ricorrente.
2.5. Tanto consente fondatamente di ritenere come si manifesti illogica l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il reddito di Euro 700 mensili consenta di posticipare ad altro momento l’accertamento circa la possidenza reddituale della donna, le cui condizioni economiche, qualora apprezzate adeguatamente, avrebbero consentito di pervenire ad un giudizio di ridotta possidenza economica tale da non necessitare di ulteriori accertamenti con conseguente necessità di accogliere il dedotto motivo formulato in sede di gravame.
3. A mente dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., per quanto sopra evidenziato sugli elementi già sussistenti e facilmente evincibili dalla lettura degli atti a disposizione del Collegio con particolare riferimento alla sentenza impugnata, può in questa sede disporsi l’annullamento senza rinvio del punto della sentenza che ha inteso subordinare la concessione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale di Euro 3.000,00, alla luce della carenza di elementi che ai sensi dell’art. 165 cod. pen. consenta di ritenere possibile, viste le condizioni di estremo disagio economico della ricorrente, il pagamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale di Euro 3.000, subordinazione che elimina.