Non è reato detenere 120 g di marijuana in casa e 2 g in auto se non vengono rinvenuti mezzi tipicamente utilizzati per la preparazione, il confezionamento e la cessione della medesima, né è stato ritrovato del denaro che possa far presumere un'attività di vendita della stessa e il consumatore lavora regolarmente per pagarsi la sostanza.
Tribunale di Trento
in composizone monocratica
Sentenza 182/23 - udienza 1.3.2023 / dep. 6.6.2023
Imputato
Del delitto pp dall’articolo 73 co 5 DPR 309/71990 e succ. modifiche perché illecitamente deteneva 2,273 grammi di marijuana all’interno della sua autovettura targata *** e grammi 122.5 di mariiuana all'interno di un recipiente in metallo e di uno scolapasta nella sua abitazione in una stanza adibita a magazzino. sostanze con rispettiva percentuale di principio attivo del 9.1% (pari a 206 ma) e del 10.1% pari a 12''/97 ma. quantità non destinata al solo consumo personale.
Marijuana. sostanza stupefacente appartenente alla tab. II.
Fatto che può comunque considerarsi di lieve entità
Commesso in Pergine Valsugana il 10.02.2021
Conclusioni delle parti:
P .M.: chiede la condanna alla pena finale di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 893,00 di multa.
Difesa imputato: chiede in principalità l'assoluzione con più ampia formula dell'imputato e in subordine l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
CE, in atti generalizzato, è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art 73 comma 5 del DPR 309/90, come risulta più precisamente indicato nel capo di imputazione in rubrica.
Nei confronti dell'imputato veniva emesso decreto penale di condanna n. 562/2021 il 24.11.2021, che veniva poi opposto dal difensore, munito di procura speciale, con atto depositato il 14.09.2022, nel quale veniva richiesta l'ammissione del prevenuto al rito abbreviato.
Ritiene il Giudice che, esaminato il materiale probatorio in atti e sentite le parti in udienza, non possa essere affermata la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.
Risulta accertato e non contestato in fatto che in data 10.2.2021 in Pergine Valsugana (TN) l'imputato veniva fermato da un pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana, in località **, l'odierno prevenuto che veniva sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di 2,4 grammi di marijuana occultata all'interno di un sacchetto in carta marrone e conservata all'interno di una vaso di plastica in precedenza contenente yogurt.
La perquisizione veniva, dunque, estesa alla sua abitazione, ove venivano rinvenuti 130 grammi di fogliame misto a infiorescenze di sostanza, poi qualificata come marijuana, trovati all'interno di un recipiente in metallo e in uno scolapasta.
Quanto rinvenuto veniva poi analizzato dal LASS del Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano.
Gli esiti delle analisi, pervenute in data 16.02.2021, accertavano che il valore Peso PA. della sostanza del peso di 130 grammi circa superiore al valore Q.M. soglia, nello specifico il valore del peso P .A. risultava pari a 12397 mg. superiore al limite massimo consentito di 500 Q.M. soglia, pertanto in data 17.02.2021 il materiale veniva sottoposto a sequestro probatorio ai sensi dell'art. 354 c.p.p ..
Dagli elementi emersi ritiene il Giudice di poter escludere la colpevolezza del C.
Il delitto di cui all'art 73 comma V DPR 309/90 di cui risulta accusato l'imputato punisce lo spaccio di sostanze stupefacenti facendo riferimento a numerose condotte, in particolare la coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinamento, vendita o messa in vendita, cessione distribuzione, commercio, trasporto, estrazione, invio, passaggio e spedizione di tali sostanze. In sostanza viene vietata e da luogo a responsabilità penale, qualsiasi attività, sia a titolo oneroso che gratuito, che comporta la cessione ad altre persone di sostanze stupefacenti.
Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque e di condotta, in cui l'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità della norma è il solo dolo generico. Nel caso di specie, sembra potersi tuttavia configurare l'ipotesi di un uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell'imputato, circostanza che conduce all'irrilevanza penale del fatto.
Preliminarmente va specificato come la prova dell'uso non personale si impone in capo alla pubblica accusa, essendo elemento costitutivo del fatto tipico che infatti se manca comporta l'assenza di tipicità della fattispecie di reato e dunque l'assenza di responsabilità penale. Sul punto: "la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo "spaccio" è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa. Non spetta, pertanto, all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (nella specie, la Corte ha così annullata senza rinvio, per la mancanza assoluta di prova circa l'esistenza di un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 73 del Dpr n. 309 del 1990, in una vicenda in cui l'imputato, trovato in possesso di sostanza stupefacente, aveva sostenuto che le sostanze erano da lui detenute per farne consumo personale e dimostrato con idonea certificazione il proprio stato di tossicodipendenza da cannabinoidi e cocaina, mentre, per converso, la condanna era stata basata sulla valorizzazioni elementi fattuali affatto univoci e dimostrativi della destinazione della sostanza a terzi, quali la circostanza che la cocaina era stata portata dall'imputato indosso mentre era alla guida di una moto, divisa in due involucri, nonché l'ulteriore circostanza che all'interno della sua abitazione, dove era stata trovata della marijuana, era stato rinvenuto un bilancino di precisione, che, peraltro, oltre che essere ritenuto strumentario tipico dello spacciatore, in realtà ben poteva essere custodito in casa anche da un mero consumatore)."(Cassazione penale sez VI, 18/09/2020, n. 26783).
In merito alla configurabilità del reato ex art 73 DPR 309/90 un orientamento oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che al fine di stabilire se vi è uso personale è necessaria una valutazione concreta del fatto che tenga conto degli elementi che emergono nel caso di specie, in particolare risultano indicativi dell'utilizzo personale il quantitativo rinvenuto, le modalità di presentazione e di confezionamento e conservazione delle sostanze-psicotope e di tutte le altre circostanze del caso, che consentono di individuare la finalità di detenzione ai fini di spaccio, ovvero se destinata ad uso personale di droga. Il mero dato ponderale del quantitativo di sostanza rinvenuta non è dunque ritenuto indicativo dell'uso non personale, o meglio non costituisce presunzione dell'utilizzo a fini di spaccio che va invece provata rispetto agli elementi sopra individuati, (in questo senso Cass. Pen. sez. III, 25/06/2020 n.25254, Cass. Pen. sez. IV, 10/12/2019, n.265).
Del resto, come noto la fattispecie incriminatrice indica ora dei parametri sulla base dei quali apprezzare la destinazione ad uso "non esclusivamente personale": e cioè, la "quantità", le "modalità di presentazione" o "altre circostanze dell'azione".
Ma si tratta di indici che già in passato venivano giudiziariamente impiegati per stabilire la destinazione della sostanza detenuta, e quindi di meri criteri probatori idonei a orientare la valutazione del giudice e della polizia giudiziaria e del pubblico ministero; dovendosi peraltro notare che l'ultimo di essi, per la sua vaghezza, rende di per sé inane l'intento di rigida tipizzazione formalizzato nella norma.
Potrebbe a prima vista opinarsi che i tre parametri della "quantità" o delle "modalità di presentazione" o delle "altre circostanze dell'azione", di cui al testo dell'art. 73 comma V D.P.R.309/1990 siano reciprocamente autonomi, sicché basterebbe che uno solo di essi sia accertato perché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante.
Ma non può essere in via di stretta logica così da intendersi, perché l'oggetto dell'accertamento penale (diversamente da quanto derivava dal combinato disposto degli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309 del 1990 precedentemente al referendum popolare del 1993, allora ancorato al concetto di "dose media giornaliera") resta esclusivamente quello di una detenzione destinata "ad un uso non esclusivamente personale"; sicché, pur in presenza di date "quantità" o di "modalità di presentazione", di per sé tali da autorizzare l'ipotesi di una destinazione "ad un uso non esclusivamente personale", tale ipotesi può bene essere smentita sulla base di "altre circostanze dell'azione" (tra le quali, è bene precisare, non potrebbe non essere compreso l'eventuale stato di tossicodipendenza o anche solo l'uso abituale di droghe), considerate dalla norma paritariamente rispetto ai primi due indici, non potendosi considerare ermeneuticamente significativo, il fatto che i tre parametri siano sintatticamente separati nella disposizione normativa dalla disgiuntiva "ovvero".
Così, pur in presenza di quantità non esigue, o di confezioni plurime, o di entrambe le situazioni, potrebbero essere apprezzate "altre circostanze dell'azione" tali da radicalmente escludere un uso non strettamente personale
Nel caso di specie deve escludersi l'attività di spaccio in capo al C, oltre che per il dato quantitativo accertato nel possesso allo stesso, altresì, per il luogo di rinvenimento della sostanza in questione, la marijuana è infatti stata ritrovata all'interno della vettura dell'imputato e nella sua abitazione, ma, quel che più rileva è che nulla è stato rinvenuto rispetto ai mezzi tipicamente utilizzati per la preparazione, il confezionamento e la cessione della medesima né è stato ritrovato del denaro che possa far presumere un'attività di vendita della stessa.
La difesa ha ben sottolineato come il soggetto risulta incensurato e ben inserito socialmente, egli svolge attività lavorativa continuativa che gli permette di essere economicamente autosufficiente.
Tali circostanze unitamente al luogo di rinvenimento e all'assenza di mezzi o strumentazione per il confezionamento inducono a ritenere che egli abbia comprato la droga per farne una scorta ad uso strettamente personale. Per quanto ora esposto va dunque affermata l'assoluzione del soggetto perché il fatto non sussiste in mancanza dell'elemento oggettivo del reato richiesto ai fini della configurazione del reato ex art 73 DPR 309/90.
P.Q.M
Visto l’articolo 530 cp assolve l’imputato dal reato al medesimo ascritto perché il fatto non sussiste. Motivazioni in giorni 90. Trento, 1 marzo 2023 Dott. Marco Tamburrino