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Rigetto MAE per attività di indagine (CA Bologma, 75/23)

30 gennaio 2023, Cassazione penale

MAE processuale dalla Polonia rifiutato se il consegnando dovrà comparire dinanzi ad un organo inquirente per lo svolgimento di attività di indagine che precedono l'esercizio dell'azione penale, attività che possono essere eventualmente soddisfatte con altri strumenti di cooperazione giudiziaria europea. 

 

         

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

 N. R. G. MAE     75/2023     

30 gennaio 2024

 

La Corte d'Appello di Bologna. 3° SEZIONE CAP.      Penale, riunita in camera di consiglio all'udienza del '30.01.2024 composta dai sigg.

1-     Dott.ssa D. Santini Pres.

2-    Dott.ssa S. Cividali Cons. rei.

3-     Dott. D. Panza   Cons.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento passivo di consegna a carico di: Z M M, nato il /1980 a Olesnica (Polonia), C.U.I. *, sentite le parti in camera di consiglio.

Motivi della decisione

Z M M, nato il **/1980 a **(Polonia) C.U.I. **, è stato arrestato il 7/10/2023 alle ore 12,50, dalla Questura di Bologna Commissariato di ** per fini di consegna in quanto destinatario del mandato di arresto europeo emesso il **/2009 dall'Autorità Giudiziaria della Polonia (Regional Court in **) per il reato di truffa e falsificazione di documenti, commesso il **/2008 e ** / 2008 per il quale è prevista la pena massima tli anni 8 di reclusione (artt. 297,286 e artt.12 e 11 del codice penale polacco e meglio descritto nel Form A. Riferimento Schengen 10 n. PL4******0l).

In occasione dell'udienza di identificazione e convalida dell’arresto lo stesso ha dichiarato di negare il consenso ad essere consegnato all'Autorità richiedente.

L'arresto veniva convalidato senza applicazione di alcuna misura cautelare;

Contestualmente veniva emessa citazione per la celebrazione del giudizio ex art. I 71. n. 69/2005 e venivano richieste anche informazioni integrative.

Alla presente udienza il P.G. ha chiesto rifiutarsi la consegna;

il difensore si è opposto alla consegna per le ragioni di cui a verbale.

La Corte osserva che trattasi di    mandato di arresto processuale emesso il iI l 0/ l 2/2009 dall'Autorità Giudiziaria della Polonia (Regional Court in **) per il reato di truffa e falsificazione di documenti, commesso il **/2008 e **/2008.

Il MAE contiene una precisa e sufficiente descrizione dei fatti, con le necessarie indicazioni delle circostanze del reato, delle persone coinvolte e oltre che del testo delle disposizioni di legge applicabile dei dati identificativi del destinatario.

Il prevenuto è stato indicato come soggetto che ha presentalo ad un istituto di credito due buste paga ed estratti conto risultati falsi, per confermare le corrispondenti entrate salariali, o/lenendo così un finanziamento per ·l’acquisto di una autovettura , inducendo in errore l’istituto di credito e poi omettendo il pagamento delle rate mensili.

Lo stesso consegnando ha riferito di essere aver saputo del procedimento e di essersi effettivamente trovato in Polonia in quella località al momento del fatto , sicché pur non ammettendo il suo coinvolgimento in condotte illecite è pacifico che non si tratti di errore di persona.

La Corte osserva che è pervenuto dall'Autorità giudiziaria polacca il M.A.E. tradotto in italiano e contenente indicazione sui fatti addebitati, come sopra sinteticamente riportati. Sono inoltre pervenute le ulteriori informazioni relative alle condizioni di detenzione ed alla natura quegli incombenti per cui è richiesta la presenza del consegnando in Polonia.

Va premesso che la richiesta difensiva di rigetto del MAE per mancanza di informazioni ulteriori in ordine all'indicazione della pena minima prevista dallo stato richiedente non merita accoglimento in quanto a questi fini è sufficiente l'indicazione della pena massima (come del resto contenuta nella copia tradotta in lingua inglese) per soddisfare i requisiti di cui all’art. 7 L. 69/2005; non è per contro richiesto che sussista anche la condizione di procedibilità, prevista nel nostro ordinamento per tale tipo di reato. ln tal senso si è espressa la S.C. affermando che: "In tema di mandato d'arresto europeo. Ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel m.a.e. processuale relativamente all'indicazione della pena stabilita dalla legge dello Stato di emissione (ari. 6. comma 1, lett. j), della legge 22 aprile 2005, n. 69), deve aversi riguardo non alla pena minima. bensì solo all'indicazione della pena detentiva edittale massima, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del I3 giugno 2002, che nella su citata legge di attuazione nell'ordinamento italiano" (vedi Cass. Sez. 6, Sentenza 11. 30006 del 26/10/2020 Cc. - dep. 29/10/2020 - Rv. 279782 - 02).

Da quanto emerge dagli atti la qualificazione giuridica dei fatti é corretta e conforme alla legislazione dello Stato richiedente.

Sussiste il requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 L. 69/2005, essendo il fatto per cui procede _ .. l'Autorità Giudiziaria richiedente previsto come reato anche dal nostro ordinamento, in quando le condotte risultano sussumibili nelle ipotesi di cui agli artt. 640 c.p., ed essendo la pena massima per essi prevista dalla legge dello Stato di emissione del provvedimento non inferiore a dodici mesi . A fronte di ciò non rileva che alcune delle condotte indicate (ad esempio quelle di falso in scrittura privata) non siano previste come reato ••   nella legislazione italiana, posto che risulta comunque che il fatto come contestato prevede la punibilità anche nel nostro ordinamento essendo inquadrabile come truffa.

E' poi irrilevante, a seguito della recente modifica alla L. 69/2005 il fatto che nel nostro ordinamento il reato sia prescritto. poiché tale elemento non è ostativo alla consegna e d'altro canto l' A.G. straniera ha specificato che nell'ordinamento polacco il termine di prescrizione è prorogato di dieci anni e non è ad oggi maturato.

Tuttavia dagli atti trasmessi risulta che il 21.4.2009 il Pubblico Ministero della Procura di Czestochowa ha avviato un'indagine nei confronti del consegnando nel corso della quale ha emesso un ordine dì presentazione del prevenuto per rispondere delle accuse in oggetto. ma l'indagato non si è mai presentato, ne' è stato possibile rintracciarlo nel luogo di residenza polacca, sicché è stata emessa una misura cautelare preventiva nei suoi confronti per un periodo di 14 giorni dalla data di detenzione con provvedimento del I0.12.2009 per ottenerne la presenza dello stesso. Nelle ulteriori informazioni pervenute si specifica che "è necessario svolgere attività processuale con la partecipazione personale dell'indagato, come la comunicazione della decisione sulla presentazione dell'atto di accusa, l'interrogatorio nella veste di indagato e l'eventuale perizia sullo stato psichico'' .

La Suprema Corte, in un caso analogo a quello in oggetto ha affermato che :.. Non può essere data esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso per esclusive finalità investigative, disancorate desercizio dell'azione penale. dovendosi garantire un uso proporzionale dell1euromandato ed essendo-possibile il ricorso, ai detti fini, a strumenti di cooperazione non coercitivi nell'ambito dello spazio giuridico comune, alla stregua deJla Direttiva 2014/41/UE sull'Ordine europeo d'indagine. -Fattispecie relativa a mandato emesso  dall'Autorità giudiziaria polacca, del tutto carente della indicazione degli atti istruttori da compiere-. La Cassazione ha infatti chiarito che ·'l'art. 1. par. 1. della decisione quadro 2002/58./IGAI. come noto, defìnisce il mandato d'arresto europeo come «una decisione giudiziaria emessa da uno Staio membro in vista del/'arresro e della consegna da parte di un altro Staio membro di una persona ricercala ai fìni dell'esercizio di un'azione pena/e o dell'esecuzione di una pena o una misuro di sicurezza privative della liberrù». Tale definizione non contempla un mandato di arresto europeo strumentale ad esigenze meramente investigative. dovendo lo stesso pur sempre essere. finalizzato all'esercizio dell'azione penale"( (v. Cass. Sez. 6 - , Sentenza n. 7861 del 21/02/2023 Cc. -dep. 22/02/2023 - Rv. 28./251 - 0/).

Ora nel caso di specie dagli atti inviati dall'A.G. straniera si evince che il consegnando dovrà comparire dinanzi ad un organo inquirente per lo svolgimento di attività di indagine che precedono l'esercizio dell'azione penale, attività che possono essere eventualmente soddisfatte con altri strumenti di cooperazione giudiziaria europea. Nè risulta allo stato che vi sia assoluta e concreta necessità di sottoposizione del consegnando ad una attività, quale la perizia psichiatrica, che viene indicata dallo stesso stato richiedente come meramente e, entuale ed in ogni caso non ancorata a concreti elementi in atti. sicché deve rifiutarsi la consegna.

P. Q.M.

La Corte di Appello di Bologna Sezione III, Visti gli artt. 17 , 18, 19 1. 22.4.2005 n. 69;  

1.      Rifiuta la consegna all'A.G. richiedente Z M M. nato il **/1980 a **(.Polonia) C.U.I. **, destinatario del mandato di arresto europeo emesso il 10/12/2009 dall'Autorità Giudiziaria della Polonia (Regional Com1 in **) per il reato di truffa e falsificazione di documenti, commesso il **

2.     Dispone la trasmissione della presente sentenza al Ministero della giustizia.                  Bologna, 30.01.2024