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Rifugiato curdo non può essere estradato in Turchia (CA Torino, 73/24)

30 ottobre 2024, Corte di Appello di Torino

Rifugiato curdo non può essere estradato in Turchia, ostando all'estradizione di un cittadino di un Paese terzo beneficiario dello status di rifugiato, fintanto che siano soddisfatte le condizioni per godere di tale qualità.

Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione, dovendo quindi l´estradando essere scarcerato senza applicazione di misura coercitiva. 

 

n. 73/ 2024 

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Sezione Seconda Penale

Il Consigliere delegato,

letto il verbale di arresto provvisorio a fini estradizionali di:

XX, nato il **.1960 in Turchia, cittadino turco, residente ***

difeso di fiducia dall'avv. Nicola Canestrini del Foro di Trento,

rilevato che l'arresto è stato eseguito in data 29.10.2024 alle ore 15:00 in ** da ufficiali in servizio presso la Guardia di Finanza della Tenenza di !selle ai sensi degli artt. 716 e 717 c.p.p., in relazione a mandato di arresto nr. 2022/** emesso in data **.**.2022 dal Parquet Generale di Istanbul (Turchia) in forza di sentenza n. 2008/** pronunciata in data 14.4.2008 dalla Corte d'Assise di Istanbul (Turchia), per il reato di partecipazione ad organizzazione terroristica, previsto e punito dagli artt. 6 della legge 5252, 314/2 della legge 5237, 5 della legge 3713, 61, 62, 63, 53/1-2-3, 58/7-8-9 della legge 5237.3, 291 del codice penale turco, per il quale è stata inflitta all'estradando la pena di anni 6 e mesi 3 di reclusione (pena residua da scontare anni 5 mesi 9 e giorni 18 di reclusione);

rilevato che, dagli atti ad ora trasmessi, emerge che a XX è stata addebitata la partecipazione all'organizzazione terroristica armata denominata PKK, accertata nell'anno 2000;

considerato che il fatto oggetto del provvedimento è previsto come reato anche dalla legge italiana (art. 270 bis c.p.) e che in ordine al medesimo non risulta essere stata emessa condanna dall'Autorità Giudiziaria italiana;

rilevato che gli elementi indicativi della persona ricercata corrispondono a quelli del soggetto tratto in arresto, identificato tramite titolo di viaggio per rifugiati n. ROW44A06, rilasciato dalle autorità elvetiche in data 5.12.2023 ai sensi della convenzione del 28.7.1951 (convenzione sui rifugiati);

rilevato che il verbale di arresto è stato trasmesso a questa Corte di appello in data 30.10.2024 ore 9:51, che sono stati rispettati i termini di legge e che l'arresto disposto dalla polizia giudiziaria è legittimo, stante la segnalazione che XX  era da ricercare per arresto a fini estradizionali;

considerato che, come emerge dal documento di identità esibito da XX al momento dell'arresto, la Confederazione Elvetica ha riconosciuto al predetto lo status di rifugiato e che, come ricavabile dalla documentazione trasmessa dal difensore dell'estradando al Ministero e - per conoscenza - a questa Corte, il predetto Stato ha già respinto una domanda di estradizione presentata dalla Repubblica di Turchia nell'anno 2023 in applicazione degli artt. 3 della Convenzione Europea di estradizione del 13.12.10957 e 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950, sul rilievo che, ove estradato, XX potrebbe essere perseguitato a causa delle sue opinioni politiche;

considerato che il divieto di espulsione e di rinvio al confine in un "luogo non sicuro" sancito dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 (non refoulement) costituisce principio internazionale consuetudinario di carattere assoluto, cui deve riconoscersi valenza di ius cogens in quanto proiezione del divieto di tortura (Cass., sez. VI, 16.12.2021 n. 15869, Rv. 283189);

 considerato che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'art. 21, par. 1, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.12.2011, in combinato disposto con gli articoli 18 e 19, par. 2, della Carta di Nizza, deve essere inteso nel senso che esso osta all'estradizione di un cittadino di un Paese terzo beneficiario dello status di rifugiato, fintanto che siano soddisfatte le condizioni per godere di tale qualità (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 18 giugno 2024);

rilevato che, ai sensi dell'art. 714 co. 3 c.p.p., le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione;

considerato che la finalità delle misure coercitive di cui agli artt. 714 e ss. c.p.p. è

esclusivamente quella di assicurare la consegna del soggetto richiesto;

ritenuto che, nel caso di specie, gli elementi sopra esposti depongono nel senso della prevedibilità di una decisione contraria alla richiesta di estradizione;

ritenuto pertanto che debba convalidarsi l'arresto provvisorio e ordinarsi l'immediata liberazione dell'arrestato se non detenuto p.a.c.

P.Q.M.

Visti gli artt. 714 co. 3 e 716 co. 3 c.p.p.,

convalida l'arresto provvisorio a fini estradizionali eseguito nei confronti di XX;

non applica nei confronti del predetto alcuna misura coercitiva;

ordina l'immediata liberazione di XX se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria di dare comunicazione al Procuratore Generale in sede e avviso all'interessato ed al difensore di fiducia, avv. Nicola Canestrini del Foro di Trento.

Manda alla Cancelleria di dare comunicazione immediata al Ministero della Giustizia.

Torino, 30.10.2024 ore 11:35

Il Consigliere delegato dott. **