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Restituzione in termini su sentenza contumaciale anche da conoscenza e non solo da consegna (CA Venezia, 278/23)

26 giugno 2023, Corte di appello di Venezia

Il termine di 30 giorni dall'esecuzione della consegna fissato nell'ultima parte dell'art. 175 comma II bis c.p.p. costituisce termine di favore nonché garanzia aggiuntiva rispetto all'ordinario termine di 30 giorni a decorrere dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento previsto dalla prima parte dello stesso articolo. 

La ratio della disposizione si fonda sulla necessità di garantire alla persona detenuta in territorio estero e, dunque, in condizioni di maggior difficoltà, la possibilità di esercitare pienamente le proprie difese e, si assume, solo dopo essere giunta nel territorio dello Stato: trattandosi quindi di un termine di favore, la mancata decorrenza dello stesso non preclude al condannato la facoltà di presentare l'istanza ex art. 175 c.p.p. anche prima della effettiva consegna.

 

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE TERZA

SIGE  278/2023​

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Terza, composta dai magistrati

  dr. Priscilla Valgimigli

dr. Pietro Mondaini

dr. Andrea Battistuzzi 
in ordine all'istanza ex art. 175 c.p.p. avanzata dalla Difesa di:

TMR, nato a **, Germania il **.1977;

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 26.6.2023, ritenuta la propria competenza, osserva quanto segue.

ORDINANZA

1. Con istanza del 29.8.2022, la Difesa (Avv. Nicola Canestrini) avanzava richiesta di restituzione nel termine nell'interesse di MR ed esponeva che quest'ultimo era stato condannato con sentenza 49/12 del 6 giugno2012 del Tribunale di Venezia, pronunciata in contumacia, alla pena di nove anni di reclusione e € 20.000,00 di multa per i reati di sfruttamento della prostituzione, prostituzione minorile nonché per la violazione della disciplina sulle politiche migratorie. La condanna erastata confermata in appello con sentenza 324/2018 di questa Corte,pronunciata il 25 gennaio 2018; l'appello era stato promosso dal difensore d'ufficio.

In forza di tale titolo, R è stato arrestato nel Regno Unito a fini estradizionali il 31 luglio 2022.

2. Il prevenuto, nell'ambito del procedimento suindicato, era stato dichiarato latitante con decreto del 24 maggio 2007 dal G.i.p. delTribunale di Venezia a seguito della emissione in data 4 dicembre 2006 di ordinanza di custodia cautelare, ineseguita come da verbale di vane ricerche della Squadra Mobile di Treviso (verbali ed atti 13/24 aprile 2007); tutte le successive notificazioni erano state effettuate presso il difensore d'ufficio (..) ex art. 165 c.p.p.

Con decreto del 29 giugno 2010, il G.u.p. presso il tribunale di Venezia aveva dichiarato la contumacia dell'imputato (ex art. 420-quater c.p.p.dell'epoca) e la successiva sentenza del Tribunale veniva pronunciata in contumacia e, depositata fuori termine (l' 11 febbraio 2013), ne veniva notificato avviso di deposito ex art. 548 c.p.p. all'avvocato d'ufficio. Ogni successivo atto, la citazione per il giudizio d'appello e la sentenza di secondo grado erano stati notificati al difensore d'ufficio, che nonaveva presentato ricorso in cassazione; la sentenza d'appello eradivenuta irrevocabile il 16 ottobre 2018.

L'istanza di rimessione in termini veniva presentata in relazione allasentenza di primo grado ed alla possibilità di presentare appello avverso la stessa, non potendosi la proposizione di appello da parte deldifensore di ufficio di chi non abbia avuto conoscenza delprocedimento considerare difesa effettiva.

3. La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza resa de plano in data 5.10.2022 ne dichiarava l'inammissibilità.
 
 Nello specifico, veniva in un primo momento fissata l'udienza camerale, poi revocata con emissione di decisione de plano, nel presupposto dell'esistenza di una causa di inammissibilità per difetto di allegazione della data di conoscenza delle sentenze di condanna di primo e di secondo grado da parte del R.

Si legge nell'ordinanza: "l'istanza asserisce che l'imputato è stato arrestato per questa causa nel Regno Unito allafine di luglio (31 luglio asseritamente). Ma di tale circostanza non v'è agli atti alcuna prova edessa appare in sé quanto meno dubbia alla luce del fatto che la procedura estradizionale documentata dalla parte reca data successiva(1° agosto 2022). Non vi è quindi allo stato la possibilità di unaaffidabile valutazione sul punto rilevante del giorno dal quale iniziare a contare il termine di 30 giorni". Infine, la Corte rilevava come il richiamo nell'istanza alla identità tra la vicenda del R e quella di altro coimputato nel medesimo procedimento, tale AO, che aveva beneficiato della rimessione in termini nonché della immediata liberazione, non poteva essere rilevante atteso che, a differenza del R, l'O era già stato consegnato all'Italia all'epoca dell'istanza, mentre R era ancora ristretto nel Regno Unito.

4. La Difesa avanzava alla Corte di Appello istanza di revoca dell'ordinanza dichiarativa della inammissibilità, chiarendo in questi termini lo svolgimento del procedimento estradizionale: R è stato arrestato in data 31.07.2022 in Regno Unito sulla base di un Mandato di Arresto Europeo emesso dall'Italia nell'anno 2021, proprio per l'esecuzione della condanna contumaciale oggetto dell'istanza ex art. 175 co. 2 c.p.p.; tuttavia, il MAE in questione - a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea - non poteva più costituire il fondamento della richiesta di consegna, ragion per cui si rendeva necessario emettere un nuovo Mandato di Arresto (non "Europeo") in data 01.08.2022, il quale reca nuovamente l'indicazione della condanna contumaciale di cui all'istanza di restituzione in termini. Con provvedimento del 12.10.2022, la Corte di Appello dichiarava nonluogo a provvedere rispetto all'istanza, trattandosi di provvedimento impugnabile nelle forme ordinarie.

5. Avverso tali decisioni interponeva ricorso per Cassazione la Difesa eccependo, in primo luogo, la violazione delle norme processuali, avendo la Corte di Appello deciso senza contraddittorio e, in secondo luogo, eccependo l'indebita inversione dell'onere della prova rispetto al controllo della tempestività dell'istanza di remissione in termini.
 

6. Con decisione del 14.4.2023, la Corte di Cassazione annullava l'ordinanza 5.10.2022, censurando la decisione della Corte territoriale di procedere in difetto di contraddittorio in quanto fondata sulla omessa allegazione del termine di conoscenza del titolo esecutivo, e quindi sostanziandosi in una indebita inversione dell'onere probatorio. Osservava la Corte di Cassazione che l'imputato era stato arrestato il 31.7.2022, vi era quindi un elemento di conoscenza decisivo ai fini della valutazione della tempestività dell'istanza depositata il successivo29 agosto ed in ogni caso argomentava che, se la Corte territoriale avesse avuto un dubbio in merito alla tempestività dell'istanza, avrebbe dovuto esercitare poteri istruttori di ufficio valorizzando il principio di prova emergente dagli atti.

7. All'odierna udienza il PG si richiamava al parere in atti, con richiestadi declaratoria di inammissibilità dell'istanza non essendo ancora decorso il termine iniziale ex art. 175 comma II bis c.p.p. per la proposizione della stessa. La Difesa rappresentava essere ilcondannato ancora ristretto in forza del mandato estradizionale,depositava provvedimento con il quale il prevenuto in data 22.9.2022 era stato scarcerato su cauzione, con imposizioni di prescrizioni cautelari, dall'A. G. del Regno Unito e insisteva per l'accoglimento della richiesta.

8. Nel merito, la richiesta è tempestiva e fondata e merita accoglimento.

Vale premettere che il termine fissato nell'ultima parte dell'art. 175 comma II bis c.p.p. costituisce termine di favore nonché garanzia aggiuntiva rispetto all'ordinario termine di 30 giorni a decorrere dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento previsto dalla prima parte dello stesso articolo. 

Ed invero, la Cassazione ha più volte precisato che la ratio della disposizione si fonda sulla necessità di garantire alla persona detenuta in territorio estero e, dunque, in condizioni di maggior difficoltà, la possibilità di esercitare pienamente le proprie difese e, si assume, solo dopo essere giunta nel territorio dello Stato (cfr. da ultimo Cass. Sez., VI, n. 9842/2023). Trattandosi quindi di un termine di favore, la mancata decorrenza dello stesso non preclude al condannato la facoltà di presentare l'istanza ex art. 175 c.p.p. anche prima della effettiva consegna, circostanza verificatasi nel caso che qui occupa. La richiesta di restituzione nel termine è stata presentata in data 29.8.2022 e l'arresto è avvenuto in data 31.7.2022, pertanto il termine di 30 giorni dall'effettiva conoscenza del titolo esecutivo è stato rispettato.

Vale altresì premettere che il regime applicabile nel caso di specie èquello della rimessione in termini ex art. 175 II comma c.p.p. come invigore ante L. 67/2014, in quanto la dichiarazione di contumacia risale al 29.6.2010 (cfr. Cass. n. 36848/2014 e Cass. n. 14001/2020).

Ciò posto, sussistono i presupposti per la rimessione in termini invocata dalla Difesa, non risultando che l'imputato abbia avuto conoscenza delprocedimento a suo carico, non avendo personalmente avuto notifica dialcun atto dello stesso, non avendo eletto domicilio, essendo statodichiarato latitante e non avendo avuto quindi personalmente contezza neppure della vacatio in iudicium in quanto tutti gli atti successivi alladichiarazione di latitanza sono stati notificati al difensore di ufficio, né risultando agli atti che il legale abbia avuto contatti con il suo assistito. Anche l'intestazione delle sentenze di primo e secondo grado conferma tale dato, dal momento che l'imputato viene qualificato come latitante e contumace e risulta essere stato difeso di ufficio dall'Avv. **. Né dalla sentenza di prime cure come pure dalla ordinanza di custodia cautelare in carcere emergono elementi concreti per ritenere che R abbia avuto contezza dell'istaurarsi di un procedimento penale nei suoi confronti. Non risultano infatti perquisizioni o arrestinei confronti del prevenuto, alla cui identificazione si è giunti nell'ambito di attività di captazione telefonica e controllo su strada, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare e dalle sentenzeacquisite in atti. Infine, neppure l'avvenuta dichiarazione di latitanza dell'imputato, assistito da un difensore d'ufficio, costituisce, di per sé, elemento idoneo ad escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento non essendo emerso, come già rilevato, che il difensore di ufficio abbia instaurato, nell'ambito del rapporto professionale, un contatto effettivo con l'assistito o lo abbia comunque rintracciato. Ed invero, lo stato di latitanza non è elemento univoco, potendosi ricollegare a situazione di diversa natura e scaturigine, non essendo diper sé esaustivamente né univocamente idoneo a escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento nel caso di richiesta di rimessione in termini per l'impugnazione di sentenza contumaciale(Cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza n. 17338/2021 -Cass. Sez. VI, n. 4929 del 10.1.2019-Cass. Sez. VI, n. 14743/2018).

Ricorrendo le condizioni di legge va quindi disposta l'immediata scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Visti gli artt. 627 e 175 c.p.p.;

decidendo su rinvio della Corte di Cassazione disposto con sentenza del 14.4.2023;

dispone che TMR, nato a **, Germania il **.1977, sia rimesso in termini perproporre impugnazione avverso la sentenza n. 49/12 del 6.6.2012 del Tribunale di Venezia, confermata in appello dalla sentenza n. 324/2018 di questa Corte, pronunciata il 25.1.2018.

Ordina l'immediata liberazione di TMR, se non detenuto per altra causa. Manda al PG per l'esecuzione.

Venezia, 26 giugno 2023