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Quando è reato manifestare ostilità verso l'autorità (Cass. 6347/13)

8 febbraio 2013, Cassazione penale

Atteggiamento sedizioso penalmente rilevante è quello che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico.

E' reato  una manifestazione di ostilità nei confronti di chi, in quel momento, rappresenta l'Autorità e la forza della legge, con conseguente pericolo di determinazione o anche solo di protrazione di uno stato di turbamento dell'ordine pubblico.

E' reato il solo fatto della partecipazione ad una adunata di dieci o più persone e cioè ad una riunione o ad un assembramento nel medesimo luogo, con uno scopo prestabilito, che presenti, in concreto, i caratteri della sediziosità.

La differenza fra connivenza non punibile e concorso nel reato risiede nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo alla realizzazione del reato mentre, nel concorso, è richiesto un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sent., (ud. 09/11/2012) 08-02-2013, n. 6347

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente -

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere -

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

Dott. DI SALVO Emanuel - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) T.F. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3457/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 31/10/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore Avv. DTD che si associa e insiste nei motivi.

Svolgimento del processo
1. T.F. ricorre per cassazione , tramite i difensori, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 31-10- 2011, con la quale è stata confermata , in punto di responsabilità, la sentenza di primo grado emessa in data 25-2-2011 dal Gup del Tribunale di Milano, in ordine ai reati di cui all'art. 655 c.p. , commi 1 e 2 e art. 61 c.p. , n. 2; artt. 110, 337 e 339 c.p. ; artt. 110 e 340 c.p. ; art. 61 c.p. , n. 2 - artt. 81, 110 c.p. , art. 112 c.p. , n. 1 e L. n. 110 del 1975, art. 4, commessi in (OMISSIS), in relazione ad una manifestazione, con lancio di artifici pirotecnici accesi, sassi e corpi contundenti d'ogni genere nei confronti delle Forze dell'ordine e interruzione o turbamento dei pubblici servizi di circolazione, trasporto, ordine e sicurezza pubblica.

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 81 c.p. e dell'art. 442 c.p. , comma 2 poichè il calcolo errato degli aumenti di pena per i reati riuniti sotto il vincolo della continuazione ha condotto ad una sanzione superiore a quella risultante da un corretto calcolo aritmetico (p.b. anni 2 e mesi 6 di recl. per il reato di cui all'art. 337 c.p. , capo 2; aumentata di mesi 4 di recl. per il capo 3, art. 340 c.p. ; di mesi tre per il capo 1, art. 655 c.p. , di mesi due di recl. per il capo 6). Il totale è stato infatti erroneamente quantificato in anni tre e mesi 9 anzichè in anni tre e mesi tre. Con la diminuente per il rito, la pena finale risulta dunque quantificabile in anni due e mesi due e non in anni due e mesi sei di reclusione.

2.1. Con il secondo motivo, viene dedotto vizio di motivazione, rappresentandosi che la Corte d'appello si è limitata a riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado, senza tener conto delle censure formulate. Avrebbe invece dovuto considerare che, in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p. , in nessun luogo è stato individuato T. con in mano sassi, oggetti raccolti dalla strada o fumogeni nè egli ha mai avuto un comportamento che abbia potuto compromettere l'attività dei pubblici ufficiali. Le espressioni proferite nell'ambito dei cori possono al più considerarsi offensive ma, all'epoca, il reato di cui all'art. 341 bis c.p. non era stato ancora introdotto nell'ordinamento. Esse comunque erano prive di un'effettiva e concreta valenza intimidatoria, considerato anche il contesto in cui sono state pronunciate, e non possono quindi assumere rilievo nell'ottica del reato di resistenza.

2.2. La terza censura si appunta invece sul delitto di cui all'art. 340 c.p. , obiettandosi, da parte dell'imputato, che, in realtà, i mezzi hanno sempre continuato a circolare ed anzi il T. era fra coloro che ne hanno agevolato il passaggio. Ingiustificata appare dunque la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni alla parte civile.

2.3. La quarta censura investe il reato di cui alla L. n. 110 del 1975 . Mai l'imputato è stato individuato con sassi o strumenti atti ad offendere in mano, ad eccezione di un fumogeno che teneva nella tasca dei pantaloni, che non è mai stato utilizzato e che comunque non può essere considerato uno strumento atto ad offendere.

2.4. Ulteriore doglianza attiene al reato di cui all'art. 655 c.p. , poichè il T. ha partecipato al corteo senza alcun travisamento, perfettamente riconoscibile, senza fare uso di armi, utilizzando il megafono per mantenere l'ordine e la calma e dare indicazioni per evitare di ostacolare il traffico cittadino.

2.5. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche poichè il T. ha mostrato significativi segni di resipiscenza per le pregresse condotte, da lui stesso definite "sbagliate".

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione


3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Sulla base del calcolo effettuato dal giudice di merito, il quantum della pena va aritmeticamente individuato in anni tre e mesi tre di reclusione e non in anni tre e mesi 9. E' dunque ravvisabile un errore di computo, rettificabile da parte di questa Corte, a norma dell'art. 619 c.p. , comma 2, senza necessità di annullamento della sentenza impugnata.

La pena finale, tenuto conto della diminuente del rito, va dunque determinata in anni due e mesi due di reclusione anzichè in anni due e mesi 6.

1. Non può invece essere accolto il secondo motivo di ricorso, che investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. un. 13-12-95 Clarke, rv 203428).

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato come l'imputato non contesti di essersi posto a capo del corteo non autorizzato, che attraversò il centro città in modo scomposto, lanciando sassi, bottiglie e artifizi fumogeni contro le forze dell'ordine, pronunziando insulti e minacce ed esaltando l'uccisione dell'ispettore R..

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enuclearle una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. un. 25-11-95, Facchini, rv 203767).

4. Analoghe considerazioni ineriscono al terzo motivo di ricorso. Al riguardo, la Corte territoriale ha sottolineato che l'alterazione del normale svolgimento del servizio risulta dalla nota del N.I. del Comando Provinciale Carabinieri di Milano, in data 19-5-08, utilizzabile in sede di giudizio abbreviato, a fronte della quale la durata dell'interruzione è irrilevante. Trattasi di una motivazione sintetica ma precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l'itinerario concettuale esperito dal giudice di merito. Esula d'altronde dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (Cass, Sez. un., 30-4-1997, Dessimone, rv. 207941).

5. Non dissimili considerazioni valgono per il quarto motivo di ricorso.

Al riguardo, occorre tener presente che l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o in alcune delle fasi di ideazione organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso o che agevoli l'opera dei concorrenti.

Ne deriva che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato risiede nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo alla realizzazione del reato mentre, nel concorso, è richiesto un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (Cass., Sez 6, 18-2-2010 - n. 14606, rv 247127).

Sulla base di questi principi, correttamente il T. è stato chiamato a rispondere anche del porto ingiustificato in luogo pubblico degli oggetti atti ad offendere, materialmente posto in essere dai correi, in un contesto fattuale come quello delineato dalla Corte d'appello e caratterizzato da un ruolo di particolare pregnanza esplicato dall'imputato, il quale, come poc'anzi evidenziato, si pose a capo del corteo i cui componenti erano in possesso di bottiglie, sassi e fumogeni, che lanciarono contro le Forze dell'ordine. E il T. personalmente, oltre a scandire slogan violenti nei confronti di queste ultime, teneva un fumogeno all'interno della tasca posteriore destra. Alla luce di tali rilievi, non può certo essere ravvisata, nel caso in disamina , una mera connivenza sussistendo tutti gli estremi del concorso di persone nel reato.

6. Le considerazioni che precedono valgono a radicare in capo all'imputato anche la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 655 c.p..

Al riguardo, la Corte costituzionale ha chiarito che atteggiamento sedizioso penalmente rilevante è quello che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico (C. Cost. 27-2-1973 n. 15).

E la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che il proprium del reato risiede, per l'appunto, in una manifestazione di ostilità nei confronti di chi, in quel momento, rappresenta l'Autorità e la forza della legge, con conseguente pericolo di determinazione o anche solo di protrazione di uno stato di turbamento dell'ordine pubblico (Cass. 25-10-94, Lunardini, C.E.D. Cass. n. 199681).

Dunque, integra l'elemento materiale del reato il solo fatto della partecipazione ad una adunata di dieci o più persone e cioè ad una riunione o ad un assembramento nel medesimo luogo, con uno scopo prestabilito, che presenti, in concreto, i caratteri della sediziosità, appena analizzati (Cass. 6-2-1973, Ghittoni, rv n. 124119).

Situazione che è dato riscontrare nel caso di specie, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte d'appello circa la condotta dell'imputato, il quale, con un megafono, dirigeva il corteo ,che scandiva slogan di natura intimidatoria e violenta, lanciava corpi contundenti all'indirizzo delle Forze dell'ordine e inneggiava all'uccisione dell'ispettore R..

7. Nemmeno l'ultimo motivo di ricorso merita accoglimento. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da congrua motivazione. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi e gravi precedenti penali da cui è gravato l'imputato.

8. La sentenza impugnata va dunque rettificata in ordine al calcolo della pena, che va determinata nella misura di anni due e mesi due di reclusione. Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE ALL'ENTITA' DELLA PENA CHE DETERMINA IN QUELLA DI ANNI DUE E MESI DUE DI RECLUSIONE. RIGETTA IL RICORSO NEL RESTO. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013