Tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente per legame affettivo e familiare; con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l’assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l’onerosità.
Corte di Cassazione
sez. Lavoro, sentenza 14 novembre 2017 – 29 novembre 2018, n. 30899
Presidente Balestrieri – Relatore Leo
Fatti di causa
La Corte di Appello di Trento, con sentenza depositata il 2.2.2012, respingeva il gravame interposto da C.P. , nei confronti di F.F. , avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale era stato rigettato il ricorso della C. diretto all’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro domestico tra quest’ultima e F.R. , asseritamente protrattosi dal 1973 al 2003 e, per l’effetto, del diritto della lavoratrice ad ottenere dall’erede F.F. tutte le prestazioni di legge conseguenti, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva o il risarcimento del danno, nell’ipotesi di prescrizione contributiva, maggiorata di interessi legali e rivalutazione.
Per la cassazione della sentenza ricorre la C. articolando due motivi cui resiste il F. con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si deduce la "violazione di norme di diritto" ed in particolare si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che tutte le prestazioni di lavoro domestico poste in essere dalla ricorrente in favore di F.R. realizzavano un soddisfacimento dei bisogni del beneficiario, a discapito delle energie psicofisiche e lavorative profuse dalla C. , e che, pertanto, erano da inquadrare, a tutti gli effetti, nell’ambito di un lavoro subordinato tra affini.
A parere della ricorrente, quindi, i giudici di seconda istanza non avrebbero tenuto in considerazione il fatto che, nell’ambito del lavoro domestico, il rapporto di subordinazione può svolgersi anche tra parenti o affini, come è avvenuto nella fattispecie, e si sarebbero erroneamente soffermati sulla circostanza che "il defunto F.R. era il cognato della C. ed abitava nella casa del fratello Carmelo che vi risiedeva con la moglie", quasi a volere sottolineare che l’esistenza del rapporto di affinità sussistente tra le parti fosse, di per sé, idoneo ad escludere a priori la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le stesse.
2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, avendo la Corte distrettuale affermato che "in tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e dell’onerosità", senza tenere nel debito conto il rapporto di affinità esistente tra le parti, che costituisce in casi analoghi un formidabile elemento di attenuazione dei fattori rilevatori della subordinazione, diversamente da quanto avverrebbe in un normale rapporto di lavoro subordinato tra estranei.
1.1.; 2.2. I motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, non sono meritevoli di accoglimento, essendo entrambi tesi, nella sostanza, a contestare la valutazione degli elementi probatori operata dai giudici di seconda istanza.
Va, innanzitutto, osservato, per quanto più specificamente attiene al primo motivo, che la ricorrente non ha indicato analiticamente quali norme sarebbero state violate, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate ed altresì con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. n. 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009).
In ordine, poi, al secondo motivo, va ribadito che i vizi della motivazione sono configurabili solo quando, dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza oggetto del giudizio, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando si evinca l’obiettiva deficienza o contraddittorietà, nel complesso della sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poiché, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).
Nel caso di specie, i giudici di appello, attraverso un percorso motivazionale ineccepibile sotto il profilo logico-giuridico, sono pervenuti alla decisione oggetto del presente giudizio, dopo aver analiticamente vagliato le risultanze dell’istruttoria espletata in primo grado (al riguardo, cfr., tra le molte, Cass. n. 18921/2012); pertanto, le doglianze articolate dalla parte ricorrente come vizio di motivazione causato da contraddittorietà della stessa - che, in sostanza si risolvono in una ricostruzione soggettiva del fatto, tesa a condurre ad una valutazione difforme rispetto a quella cui è pervenuta la Corte distrettuale, sulla base di una diversa lettura del materiale probatorio - appaiono inidonee, per i motivi anzidetti, a scalfire la coerenza della sentenza oggetto del giudizio di legittimità.
Quest’ultima, peraltro, è del tutto in linea con gli arresti giurisprudenziali di questa Corte, laddove sottolinea che tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa; con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l’assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l’onerosità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 8364/2014; 9043/2011; 8070/2011; 17992/2010; per ciò che più specificamente attiene a tutti gli indici di subordinazione, cfr., ex multis, Cass. n. 7024/2015).
Ed al riguardo, in particolare, i giudici di seconda istanza hanno motivatamente e condivisibilmente affermato che "le risultanze istruttorie non solo non hanno fornito alcun elemento per accertare il vincolo della subordinazione..., ma hanno dimostrato l’esatto contrario e cioè che l’attività" della C. "in ambito domestico si inseriva in un menage familiare, in cui i fratelli F. si occupavano insieme del lavoro dell’azienda agricola e la ricorrente delle faccende di casa".
Pertanto, deve ribadirsi che i giudici di secondo grado, una volta presi in considerazione gli elementi che connotano la subordinazione e dopo aver analiticamente vagliato le risultanze istruttorie, sono pervenuti, attraverso un percorso motivazionale del tutto coerente, ad escluderne la sussistenza con riferimento alla fattispecie.
3. Per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato.
4. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
5. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.