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Padre contro volontà o a propria insaputa: che fare?

23 marzo 2020, Stefania Franchini

Ho avuto un rapporto sessuale non protetto, poiché lei diceva di utilizzare rimedi contraccettivi ma non era vero. Ora è incinta ma io non voglio il figlio”.

Padre "ingannato", quid iuris?

La questione giuridica che si pone all’attenzione non è priva di criticità, ma anzi impone una disamina che spazia dai valori costituzionali alle norme codicistiche civili.

Per efficacia espositiva, la trattazione si concentrerà sui rapporti tra soggetti maggiorenni non legati da vincolo matrimoniale, e nel pieno delle facoltà cognitive.

 E' fondamentale precisare che non è (fortunatamente) possibile costringere una madre, minore o maggiorenne , ad un’eventuale interruzione volontaria di gravidanza, poiché tale circostanza sarebbe del tutto contraria ai valori costituzionali ex artt. 2 e 30 Cost. La scelta di Interruzione volontaria della gravidanza IVG deve essere del tutto spontanea e non può mai essere imposta, né rileva la volontà contraria o favorevole del padre. 

In via generale e in merito al principio dei “figli non voluti dal padre” o ai “padri ingannati”, la giurisprudenza sia di merito che di Cassazione ha un orientamento consolidato che riguarda il “principio di autoresponsabilità” da parte del padre.

Particolarmente esemplificativa è la sentenza n. 21882/2013 Corte di Cassazione: il  padre si opponeva alla richiesta di riconoscimento del figlio proposto dalla madre, dicendo – tra le altre questioni – di essere stato ingannato dalla madre, che avrebbe falsamente riferito di usare anticoncezionali. .

La Cassazione ha quindi stabilito che:

“La giurisprudenza di questa Corte è univoca nell'affermare che, nell'ipotesi di nascita per fecondazione naturale, la paternità è attribuita come conseguenza giuridica del concepimento, sicchè è esclusivamente decisivo l'elemento biologico e, non occorrendo anche una cosciente volontà di procreare, nessuna rilevanza può attribuirsi al "disvolere" del presunto padre, una diversa interpretazione ponendosi in contrasto con l'at. 30 Costituzione, fondato sul principio della responsabilità che necessariamente accompagna ogni comportamento potenzialmente procreativo”.

Più approfonditamente, la Cassazione si è trovata a ribadire il principio con la sentenza n. 32308/2018, rigettando l’eccezione di illegittimità costituzionale di un padre per ingiustificata disparità del regime giuridico relativo alla maternità e alla paternità naturali. Si legge in sentenza che:“il ricorrente ha addotto che, mentre la donna può scegliere di non essere madre abortendo il feto ai sensi della L. n. 194 del 1978 o esercitando, alla nascita del figlio, il proprio diritto di rimanere anonima ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, l’uomo non ha diritto di scegliere di non essere padre, perché non ha la possibilità di rimanere anonimo e non può sottrarsi all’azione di cui all’art. 269 c.c. L’eccezione deve essere disattesa per manifesta infondatezza, in condivisione con quanto espresso sul punto dalle pronunce di questa Corte n. 12350 del 18/11/1992, n. 3793 del 15/03/2002 e n. 13880 del 1/06/2017. Invero, le situazioni della madre e del padre, che secondo il ricorrente sarebbero normativamente discriminate con asserita violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., non sono paragonabili, perché l’interesse della donna a interrompere la gravidanza ai sensi della L. n. 194 del 1978 o a rimanere anonima ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, non può essere assimilato all’interesse di chi, negando la volontà diretta alla procreazione, pretenda di sottrarsi alla dichiarazione di paternità naturale.Non può pertanto lamentarsi alcuna disparità di trattamento, attesa la ragionevolezza della scelta legislativa di regolare in maniera differenziata situazioni tra loro diverse. In particolare, circa il riferimento alla normativa sull’interruzione della gravidanza, addotta dal ricorrente quale tertium comparationis, è stato altresì affermato che, in relazione all’art. 269 cod. civ., che attribuisce la paternità naturale in base al mero dato biologico, senza alcun riguardo alla volontà contraria alla procreazione del presunto padre, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., in ragione della disparità di trattamento che ne risulterebbe in danno dell’uomo rispetto alla donna, alla quale la legge 22 maggio 1978, n. 194 attribuisce la responsabilità esclusiva di interrompere la gravidanza ove ne ricorrano le condizioni giustificative, e ciò in quanto le situazioni poste a confronto non sono comparabili, l’interesse della donna alla interruzione della gravidanza non potendo essere assimilato all’interesse di chi, rispetto alla avvenuta nascita del figlio fuori del matrimonio, pretenda di sottrarsi, negando la propria volontà diretta alla procreazione, alla responsabilità di genitore, in contrasto con la tutela che la Costituzione, all’art. 30, riconosce alla filiazione naturale”.

A questo punto, chiarito il preliminare aspetto sull’eventuale “inganno” del partner quale ragione non sufficiente per sottrarsi alle responsabilità genitoriali, si esamineranno di seguito le conseguenze di una eventuale dichiarazione giudiziale di paternità. E' peraltro possibile  che, al momento della nascita del bambino, il padre effettui anche privatamente dei test del DNA per chiarire con pochi centinato di €uro la questione sulla discendenza (a maggior ragione nel caso di rapporti occasionali o sporadici, se non isolati). 

Che cosa succede se non voglio riconoscere il figlio alla nascita e non voglio fare il test?

Nell’eventualità in cui non si dovesse riconoscere il figlio al momento della nascita, eventualmente la madre (o anche il figlio stesso quando diventerà maggiorenne) potrà adire il competente Tribunale per ottenere un riconoscimento giudiziale di paternità.

L’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità è disciplinata dagli artt. 269 ss cc, e devono sussistere tutti i seguenti presupposti:

  • Il figlio è nato fuori dal matrimonio;
  • Il figlio non è stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori;
  • Il riconoscimento è ammesso [si noti che tale disposizione si riferisce ai casi in cui la legge non prevede la possibilità di riconoscere il minore, ad esempio quando è frutto di relazione incestuosa e l’avvenuto riconoscimento potrebbe nuocere al figlio stesso].

L’azione è tesa a riconoscere la paternità (o la maternità) indipendentemente dalla volontà del padre o della madre. La ratio della norma è chiara, e si ricava anche dal principio generale cardine che regola il diritto di famiglia in generale: il principio dell’interesse del minore.

L’azione di riconoscimento di paternità è finalizzata non solo al riconoscimento dello status giuridico, ma anche – evidentemente – al riconoscimento di un contributo al mantenimento per il figlio, a cui il genitore per legge NON può sottrarsi (artt. 337ter e ss cc).

Il procedimento giudiziario

Intimazioni e diffide stragiudiziali con raccomandate a parte, il procedimento vero e proprio inizia con un ricorso giudiziale al competente Tribunale (ordinario), su istanza della madre o del figlio.

Il Tribunale fisserà un’apposita udienza di comparizione delle parti: da lì inizierà il procedimento e la conseguente istruttoria.

È fondamentale prestare attenzione alle notifiche ricevuteil ricorso e il decreto di fissazione udienza saranno notificati al presunto padre, il quale potrà costituirsi in giudizio o scegliere se rimanere contumace (cioè non difendersi). La dichiarazione di contumacia può avere effetti concretamente devastanti, soprattutto dal punto di vista della prova in fase istruttoria: se non ci si difende, il giudice ascolterà solo le ragioni di controparte, con maggiori possibilità per chi non si difende di perdere la causa (e no, ignorare le raccomandate NON è una buona idea). 

E' quindi sempre consigliabile la costituzione in giudizio a mezzo avvocato (quanto costa?).

L’istruttoria del procedimento, come detto, riguarda la prova della paternità e questa può essere data “con ogni mezzo”.

Sulla prova è imprescindibile compiere un approfondimento.

Tralasciando le prove testimoniali (ovvero persone che possono confermare la relazione tra la madre e il presunto padre nel periodo del concepimento) e documentali (screenshot e registrazioni compresi), un’importanza cruciale riveste la prova tecnico-scientifica dell’esame ematologico o del DNA (ad esempio per tampone di saliva).

Tale esame può risultare “invasivo” e, di base, il Giudice non può costringere il presunto padre a prendervi parte. Non è infatti possibile una coercizione fisica di questo tipo, e il soggetto può legittimamente rifiutarsi di compiere tale esame. Tuttavia il rifiuto ingiustificato, da parte del presunto padre, di sottoporsi al suddetto esame può essere utilizzata come argomento di prova da parte del Giudice per determinare la paternità (cfr. Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 9 ottobre – 13 dicembre 2018, n. 32308).

Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami costituisce infatti un comportamento valutabile dal giudice ex art. 116 cpc, infatti anche in assenza di prove di rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti (cfr. Cass., sent. 3470/2016; Cass. n. 25675/2015; Cass. n. 13885/2015).

In poche parole il rifiuto di sottoporsi al test diventa un argomento di prova. Secondo il dettato ex art. 116 cpc, “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’art. 117 cpc, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioniche egli ha ordinato e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”.

Di conseguenza, il fatto di non volersi sottoporre all’esame potrebbe portare il Tribunale a determinare che proprio il soggetto resistente sia il padre. 

Quali sono le conseguenze giuridiche a seguito di una dichiarazione giudiziale di paternità?

La dichiarazione di paternità verrà annotata nei registri pubblico, e comporta dei doveri.

Infatti, la Costituzione prevede che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità” (art. 30 Costituzione).

Il figlio ha, quindi, diritto a quell’assistenza morale (contatti, frequentazioni, educazione, ..) e a quegli insegnamenti che gli consentono di sviluppare la sua personalità il più possibile in sintonia con le sue inclinazioni e aspirazioni; ha inoltre diritto al mantenimento da parte dei genitori.

Potrà quindi essere fissata una somma mensile per il mantenimento del figlio (tenuto ovviamente conto delle Sue condizioni economiche e degli ulteriori criteri ex art. 337ter cc), con diritto agli arretrati degli anni precedenti (nell’ipotesi in cui il giudizio non venisse incardinato immediatamente dopo il momento della nascita ma dopo qualche anno dalla nascita del figlio; si tratta normalmente di (almeno) 5 anni, salvo casi specifici). Il diritto al mantenimento resta fermo anche in favore del figlio maggiorenne per consentirgli di acquisire la preparazione culturale e sociale che gli consenta di diventare produttivo e maturo per il suo futuro, a condizione che, però, il mancato inserimento nel mondo del lavoro non dipenda da sua negligenza.

L'articolo 316-bis del Codice civile, rubricato "Concorso nel mantenimento", stabilisce che "I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita' di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento."

Il figlio ha peraltro anche doveri nei confronti del genitore, fra il quale l'obbligo di rispettare i genitori (art. 315 c.c.); con il riconoscimento della paternità è possibile esercitare anche tutti i diritti connessi al ruolo genitoriale, e quindi prendere parte alla vita del figlio (con riconoscimento, ad esempio, del diritto di visita, o per l’ottenimento di un affidamento condiviso (che è questione giuridica e non c'entra niente con il genitore "affidatario", cioè che ospita fisicamente il minore).