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Opposizione a decreto penale di condanna anche senza specifico mandato (Cass. 23520/24)

12 giugno 2024, Cassazione penale

Anche il difensore non munito di specifico mandato conferitogli dall'imputato in seguito all'emissione di un decreto penale di condanna può proporre opposizione.

 

Corte di Cassazione  

sez. II penale

 ud. 7 maggio 2024 (dep. 12 giugno 2024), n. 23520

Ritenuto in fatto

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza del 27/9/2023 dichiarava inammissibile l'opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 137/2022 del 14/4/2022, emesso nei confronti di A.R., in quanto proposto da difensore non munito di specifico mandato conferitogli dall'imputato in seguito all'emissione del decreto opposto.

Riteneva il Giudice che, a seguito della riforma operata con il d.lgs. n. 150/2022, la lettura sistematica delle nuove norme consente di affermare che il rinvio all'art. 582 cod. proc. pen. operato dal novellato art. 461 cod. proc. pen. comporta implicitamente l'applicabilità parziale anche delle disposizioni in ordine alle forme dell'atto di impugnazione di cui all'art. 581 cod. proc. pen., segnatamente quelle previste dai commi 1-ter e 1-quater. Diversamente opinando, si sarebbe in presenza di una regolamentazione monca, che disciplina le modalità di presentazione dell'opposizione a decreto penale di condanna, ma non anche la forma di tale impugnazione.

2. L'A.R., a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge con riferimento alla inosservanza della norma transitoria di cui all'art. 87, comma 4, d.lgs. 150/2022. Osserva che il Giudice per le indagini preliminari non ha tenuto conto di tale norma transitoria, a mente della quale continua ad applicarsi la disposizione di cui all'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti concernenti le specifiche tecniche di deposito, comunicazione e notificazione degli atti con modalità telematiche ovvero fino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento concernente le eventuali diverse modalità di deposito non telematico per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati; che al momento in cui è stata proposta l'opposizione a decreto penale di condanna, vale a dire in data 1/3/2023, detti regolamenti non erano stati ancora pubblicati.

2.1 Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge con riferimento alle norme che regolano il procedimento in assenza dell'imputato. Evidenzia la difesa che non può essere condiviso l'argomento utilizzato dal giudice di prime cure per affermare la necessità che al difensore sia conferito un espresso mandato ad impugnare, atteso che restituisce un concetto più ampio di procedimento in assenza rispetto a quello delineato dall'art. 420-bis cod. proc. pen.; che, invero, l'istituto del procedimento in assenza riguarda i casi in cui l'imputato, ancorché portato legalmente a conoscenza del procedimento a proprio carico, si sottragga volontariamente ad esso, scegliendo di non parteciparvi; che il procedimento per decreto, invece, è strutturato in maniera tale da escludere che l'imputato possa essere a conoscenza della sua pendenza, se non al momento della notifica del provvedimento conclusivo.

2.2 Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al requisito della specificità del mandato conferito al difensore. Rileva comunque il difensore che nel caso di specie è stato conferito idoneo mandato ad impugnare, atteso che il mandato reca la data del 16/2/2023, per cui il conferimento è successivo all'emissione (14/4/2022) ed alla notifica (13/2/2023) del decreto penale di condanna, al quale espressamente si riferisce; che è certamente specifico rispetto alla proposizione dell'atto di opposizione, atteso che è intervenuto in conseguenza della notifica del decreto penale e che l'opposizione è l'unico atto per il quale è consentita la nomina di un difensore da parte dell'imputato/condannato, di talché tale nomina non può che essere finalizzata a quello e quel solo atto; che, in conclusione, quello conferito al difensore non può non considerarsi uno specifico mandato ad impugnare.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

1.1 Coglie nel segno il primo motivo: la previsione transitoria contenuta nell'art. 87, comma 4, d.lgs. 150/2022 ha posticipato l'entrata in vigore della novella relativa al deposito telematico al sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti ministeriali di cui ai commi 1 e 3 e 3 dello stesso art. 87, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Conseguentemente, fino al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore dei regolamenti, deve trovare applicazione la disciplina pregressa prevista dagli artt. 461 cod. proc. pen. in tema di opposizione a decreto penale di condanna.

Solo in data 29 dicembre 2023, invero, è stato emanato il decreto n. 217 del Ministro della Giustizia, che ha reso obbligatorio il deposito telematico con riferimento ad alcuni atti relativi alla fase delle indagini preliminari a decorrere dal 14/1/2024. Dunque, al momento della proposizione dell'opposizione, depositata in data 1/3/2023, secondo quanto previsto dall'art. 87, comma 4, cit., non era ancora in vigore l'art. 461 cod. proc. pen. come novellato.

1.2 Tuttavia, il ricorso contesta anche la possibilità di estensione della disciplina prevista per le impugnazioni in generale dall'art. 591 cod. proc. pen., come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, all'opposizione a decreto penale di condanna.

Anche questa doglianza è fondata.

 In proposito, questa Corte di legittimità si è già più volte espressa, affermando l'inapplicabilità delle disposizioni dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. alla opposizione al decreto penale di condanna (Sezione 6, n. 16089 del 20/3/2024, Saidi Bah, n. m.; Sezione 5, n. 4613 del 9/1/2024, Pullerio, Rv. 285978 - 01; Sezione 4, n. 25 del 29/11/2023, Nuredini Qemal, n. m.; Sezione 4, n. 7223 del 21/11/2023, Mughal, n. m.).

Osserva, innanzitutto, il Collegio come già la lettera della legge deponga nel senso della inapplicabilità del disposto dell'art. 581 cod. proc. pen. all'opposizione disciplinata dall'art. 461 cod. proc. pen., tenuto conto che tale ultima disposizione nella sua nuova formulazione richiama solo l'art. 582 cod. proc. pen.; inoltre, la necessità di uno specifico mandato ad impugnare è limitata dal comma 1-quater dell'art. 591 cod. proc. pen. alla sola ipotesi dell'«imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza». Sul punto, dunque, il Giudice per le indagini preliminari erra laddove equipara la assenza in senso tecnico alla mancata conoscenza incolpevole del procedimento, che è tipica del procedimento per decreto: trattasi di due situazioni del tutto diverse, atteso che l'assenza presuppone una scelta volontaria e consapevole dell'imputato di non comparire. Non solo, perché le disposizioni contenute nei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen.sono finalizzate a garantire «la notificazione del decreto di citazione a giudizio», che all'evidenza non è formula riferibile all'opposizione al decreto penale, sol che si consideri che l'art. 464 cod. proc. pen.dispone che, in caso di ammissibilità dell'opposizione, il procedimento prosegua con l'emissione di un decreto di giudizio immediato ovvero di un decreto di fissazione dell'udienza camerale per decidere sull'eventuale richiesta di ammissione ad un rito speciale.

Va, altresì, evidenziato come l'opposizione a decreto penale di condanna non possa essere equiparata tout court - come fa l'ordinanza impugnata - ad un atto di imputazione in senso tecnico: se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha esteso al primo alcune disposizioni proprie dell'impugnazione (si pensi, ad esempio, alla possibilità di adottare tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. per la presentazione dell'opposizione: Sezione 3, n. 35431 del 20/5/2021, Dessena, Rv. 282385 - 01; Sezione 4, n. 9603 del 18/2/2016, Filice, Rv. 266302 - 01; Sezione 5, n. 35361 del 6/7/2010, Cheng, Rv. 248876 - 01; all'estensione alla opposizione a decreto penale della disciplina della rinuncia alle impugnazioni: tra le tante, Sezione 3, n. 15369 del 29/1/2013, Morlini, Rv. 255250 - 01), è altrettanto vero che ciò ha fatto al fine di favorire la più ampia possibilità di opposizione, non per limitarla (così, è stato ritenuto che la legittimazione del difensore "eventualmente nominato" a proporre l'opposizione al decreto penale debba essere interpretata nel senso che la legittimazione compete anche al difensore nominato d'ufficio: tra le tante, Sezione 4, n. 7693 del 6/12/2017, Zaccagnini, Rv. 272530 - 01; si è, altresì, sostenuto che, per verificare la tempestività dell'opposizione rispetto alle notifiche all'imputato e al difensore del decreto penale, deve trovare applicazione l'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., che statuisce la decorrenza del termine dall'ultima fra le due notifiche; Sezione 5, n. 10621 del 10/12/2002, Gigliola, Rv. 224701 - 01). Dunque, «l'integrazione della disciplina speciale dell'opposizione con quella generale delle impugnazioni è consentita per garantire il favor impugnationis, o meglio oppositionis, cioè per consentire allo stesso opponente di raggiungere il risultato di attivare la fase del contraddittorio, fino al momento del decreto penale del tutto omessa» (Sezione 5, n. 4613 del 9/1/2024, Pullerio, in motivazione).

Del resto, l'opposizione al decreto penale di condanna presenta molteplici differenze sostanziali rispetto ai mezzi di impugnazione in senso tecnico: i) non ha contenuto devolutivo, essendo finalizzato alla revoca del decreto penale di condanna con l'instaurazione di un contraddittorio postumo tra le parti; ii) il condannato può chiedere la definizione del processo mediante oblazione; iii) nel giudizio di opposizione il giudice può applicare una pena diversa e più grave di quella già comminata, a differenza del giudizio di appello, ove trova applicazione il principio del divieto della reformatio in peius (Sezione 4, n. 25/2024 citava, dunque, ribadito il principio di diritto per cui le disposizioni dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., non sono applicabili alla opposizione al decreto penale di condanna.

1.3 La decisività dei primi due motivi rende assorbito il terzo.

1.4 Le considerazioni svolte impongono l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per la valutazione dell'opposizione al decreto penale di condanna presentata dall'A.R..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso.