La notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di recezione del plico si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza; è irrilevante il ritiro dopo i 10 giorni.
Si veda anche Mai rifiutare una raccomandata o un atto giudiziario (articolo di Nicola Canestrini).
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 febbraio – 29 maggio 2018, n. 24128
Presidente Izzo – Relatore Menichetti
Ritenuto in fatto
1. Il G.I.P. presso il Tribunale di Catania, con provvedimento in data 1 aprile 2017, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta il 24 marzo 2017 nell’interesse di R.M. avverso il decreto penale di condanna n. 1778/16, perché divenuto definitivo, in mancanza di tempestiva impugnazione, alla data del 21 novembre 2016.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il R. , tramite il difensore di fiducia, per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 149 c.p.c. e 157 e 53 c.p.p. In particolare lamenta che non era stata seguita la regolare procedura notificatoria e che il ricorrente aveva ritirato il plico presso l’ufficio postale solo il 20 marzo 2017.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non è fondato.
2. Dall’esame degli atti a disposizione di questa Corte, visionabili in considerazione del motivo addotto che attiene ad una questione in rito, risulta dall’annotazione dell’agente postale addetto alla spedizione del plico l’avviso al destinatario in data 21 ottobre 2016 e, dal timbro apposto dall’ufficio Postale, che l’atto non era stato ritirato entro dieci giorni alla data del 5 novembre 2016, da cui decorreva il termine per proporre opposizione.
Ai sensi dell’art.8 della legge n.890 del 1982 la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso delle modalità eseguite dall’operatore postale, ovvero dalla data di ritiro del piego medesimo, se anteriore.
"Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente" (art.8, comma 4).
La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del detto termine di dieci giorni.
Nel caso di specie, una volta decorso il termine di dieci giorni per il perfezionamento della notifica, a nulla rileva la data di ritiro del plico da parte del destinatario, avvenuta entro i sei mesi e precisamente il 20 marzo 2017, poiché non costituisce "dies a quo" per la decorrenza del termine per impugnare.
Pronunciandosi sul punto, questa Suprema Corte ha del resto ripetutamente affermato che la notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di recezione del plico si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza (Sez. 3, n. 11938 del 10/11/2016, Rv. 270306; Sez. 3, n. 32119 del 11/6/2013, Rv. 257052).
In applicazione di tali principi il G.I.P. ha correttamente ritenuto tradiva l’opposizione.
4. Il ricorso deve per dette considerazioni essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.