L'effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all’autorità procedente, sicché il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell’imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato.
Corte di Cassazione
sez. III Penale
sentenza 17 gennaio – 3 luglio 2020, n. 19993
Presidente Izzo – Relatore Aceto
Ritenuto in fatto
1. Il sig. K.B. ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 10/09/2019 del Tribunale di Lecce che ha rigettato l’appello avverso il provvedimento del 13/08/2019 del GIP del medesimo Tribunale che aveva a sua volta rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia dell’ordinanza coercitiva personale della custodia cautelare in carcere per eccepita nullità dell’interrogatorio di garanzia.
1.1. Con unico motivo deduce la violazione dell’art. 294 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 179 e 182 c.p.p., 6 § 3, Convenzione E.D.U., e la nullità dell’interrogatorio di garanzia (e conseguente inefficacia della misura cautelare in atto), nonché il vizio di motivazione illogica e contraddittoria. Deduce, in fatto, che l’interrogatorio di garanzia del 03/06/2019 si è svolto in assenza del difensore di fiducia, avv. LM, precedentemente nominato con dichiarazione raccolta in carcere durante la detenzione in Albania, in conformità alle norme di quel Paese, e non avvisato dell’incombente processuale (al quale aveva assistito un difensore d’ufficio); eccepisce, in diritto, la piena validità della dichiarazione di nomina e la conseguente nullità dell’interrogatorio non sanata dalla mancata deduzione del vizio da parte del difensore d’ufficio. Precisa che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia era stata legalizzata con la firma e il timbro notarile in base agli artt. 70 e 75 c.c., albanese e dell’art. 39 della "legge per il Notarile"; nell’atto erano indicate le generalità dell’indagato, del difensore e del presente procedimento penale. La nomina era stata depositata il 18/03/2019 e raccolta nel fascicolo delle "nomine difensori K.B. ". Affermare che è insufficiente la produzione della copia della nomina e la mancata apposizione della cd. "apostille" costituisce pertanto un mero formalismo gravemente lesivo dei diritti della difesa. Il Tribunale del riesame però ritiene assorbente un ulteriore profilo perché, in palese contrasto con l’autorevole insegnamento della Corte di cassazione (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015), con l’art. 6 Convenzione E.D.U. e i principi sanciti nella direttiva 2016/343/UE del 09/03/2016, afferma che la nullità derivante dal mancato avviso al difensore dell’interrogatorio di garanzia avrebbe dovuto essere eccepita immediatamente dinanzi al GIP dallo stesso indagato ovvero dal suo difensore. Troppo semplicistica, infine, la affermazione secondo la quale la scelta del ricorrente di avvalersi della facoltà di non rispondere rendeva superflua la presenza del difensore di fiducia.
1.2. Il 25/10/2019 il ricorrente ha depositato una memoria corredata dell’originale della "procura speciale" ritenuta dal GIP non idonea alla valida nomina del difensore di fiducia.
Considerato in diritto
2. Il ricorso è infondato.
3. Il ricorrente fu arrestato in Albania in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere del 12/11/2018 del GIP del Tribunale di Lecce.
3.1. Con atto notarile del 27/02/2019 aveva conferito all’Avv. LM procura speciale affinché lo rappresentasse e difendesse nei procedimenti penali contraddistinti dai numeri 7020/2016 e 7843/2016. L’atto era stato redatto in Albania ed era stato munito di "apostille" ai sensi degli artt. 70 e 75 c.c., albanese e dell’art. 39 della legge notarile.
3.2. Estradato in Italia il 30/05/2019, il 03/06/2019 era stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia; il relativo avviso era stato notificato al difensore d’ufficio non risultando la nomina del difensore di fiducia. In sede di interrogatorio, il ricorrente, presente il difensore d’ufficio, aveva confermato la nomina dell’Avv. M quale difensore di fiducia e si era avvalso della facoltà di non rispondere.
3.3. Nel respingere le doglianze difensive, il Tribunale del riesame ha osservato che: a) il ricorrente ben sapeva di aver già da tempo nominato l’Avv. M quale difensore di fiducia e tuttavia nè lui, nè il difensore d’ufficio avevano eccepito alcunché; b) la decisione del ricorrente di avvalersi della facoltà di non rispondere toglie pratica rilevanza alla dedotta nullità. Tali osservazioni sono, nell’ottica dei Giudici del riesame, assorbenti sulla questione della ritualità della nomina effettuata in Albania ritenuta illegittima dal GIP in quanto l’atto depositato era in copia e priva di "apostille".
3.4. Con la memoria difensiva il ricorrente ha depositato l’atto in originale il quale, pur datato 27/02/2019, risulta munito di "apostille" datata 12/03/2019 (e non 18/03/2019, come si sostiene nel ricorso) e reca indicazioni numeriche identificative del procedimento penale (numeri 7020/2016 e 7843/2016) oggettivamente diverse da quelle (N. 3865/19 RGNR - 5343/2019 RGIP) che contraddistinguono il procedimento penale nell’ambito del quale è stata emessa l’ordinanza custodiale. Oltretutto, la dichiarazione di nomina risulta effettuata "davanti al notaio E.K.A. , con uno studio al tribunale distrettuale di Vlora" e non in carcere. Sicché i dubbi nutriti dal GIP non erano del tutto infondati.
3.5. In ogni caso non risulta che l’autorità giudiziaria italiana fosse stata informata della nomina del difensore di fiducia prima dell’interrogatorio di garanzia, allorquando il ricorrente aveva "confermato" (per la prima volta) la nomina dell’Avv. M. Il ricorrente non deduce il contrario, non afferma, cioè, che il giudice procedente fosse al corrente di tale nomina.
3.6. La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente sostenuto che l’effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all’autorità procedente, sicché il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell’imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273201; Sez. 1, n. 14699 del 01/04/2008, Conte, Rv. 239381; Sez. 2, n. 21142 del 03/05/2007, Ciarelli, Rv. 236662, che ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non notificato al difensore nominato lo stesso giorno nel quale era stato emesso l’avviso; Sez. 6, n. 27138 del 10/04/2003, Fikri, Rv. 226122). La peculiare funzione dell’interrogatorio di garanzia e i termini assai ristretti fissati per la celebrazione dell’udienza camerale, funzionali ad una pronta verifica della tenuta del provvedimento limitativo della libertà personale alla luce del contraddittorio con la persona arrestata, costituiscono terreno elettivo per l’applicazione di tale principio. Ed, infatti, poiché era stato estradato il 30/05/2019, e l’interrogatorio era stato effettuato il 03/06/2019, se il ricorrente avesse segnalato al giudice procedente che al difensore di fiducia non era stato notificato l’avviso dell’interrogatorio, piuttosto che limitarsi alla neutra conferma della sua nomina, il giudice avrebbe potuto rimediare rinnovando tempestivamente l’incombente procedurale nel periodo di tempo ancora utile.
3.7. Si aggiunga che, secondo l’insegnamento della Corte, del quale il Tribunale fa buon governo, in tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l’avviso dovuto al difensore di fiducia dell’indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l’indagato stesso rinunci all’assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d’ufficio e questi non la eccepisca; tale principio opera anche nell’ipotesi in cui la nomina del difensore di fiducia, poi non avvisato, sia stata effettuata da un prossimo congiunto dell’indagato, ai sensi dell’art. 96 c.p.p., comma 3, a condizione, però, che l’indagato risulti con certezza (e non soltanto in via presuntiva), preventivamente informato (anche nei preliminari dell’interrogatorio), dell’avvenuta effettuazione dell’anzidetta nomina (Sez. 5, n. 47374 del 06/10/2014, Rv. 261007; Sez. 2, n. 535 del 12/12/2008, Rv. 242721; Sez. 1, n. 46898 del 22/09/2003, Rv. 226449; Sez. 1, n. 5167 dell’11/10/1996, Rv. 205732).
3.8. Come ben annotato dal Tribunale, nel caso di specie il ricorrente era perfettamente a conoscenza di aver nominato il difensore di fiducia dal quale non aveva chiesto di essere assistito, essendosi limitato, come detto, alla conferma della sua nomina del tutto ignota alle autorità italiane.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte inoltre dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.