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Motivo di rifiuto facoltativo estradizionale? Valutazione politica (Cass. 18494/20)

17 giugno 2020, Cassazione penale

La competenza giurisdizionale italiana che ai sensi dell'art. 7 della Convenzione europea di estrazione può dar luogo ad un motivo di rifiuto facoltativo non può essere valutato dall'A.G., nel quadro del procedimento giurisdizionale volto alla verifica dei presupposti per l'estradizione, ma rientra tra le prerogative del Ministro della Giustizia.

La configurabilità del delitto tentato non discende solo dall'individuazione di atti esecutivi, tipicamente riconducibili alla fase realizzativa del reato, ma si fonda sull'idoneità e univocità degli atti compiuti, ben potendosi a tal fine considerare anche atti preparatori, purché possa ritenersi che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, anche se la consumazione non è imminente, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo.

 

 

Cassazione penale

 Sez. 6 Num. 18494 Anno 2020

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIARELLI MASSIMO
Data Udienza: 11/06/2020 - 17/06/2020

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PV, nato il **/1986 a ** (LT) avverso l'ordinanza del 27/2/2020 della Corte di appello di Roma esaminati gli atti e letti il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere, Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'interesse di Polidoro Vincenzo è stato presentato ricorso avverso il provvedimento con cui la Corte di appello di Roma ha applicato al predetto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., nell'ambito di procedura estradizionale verso la Svizzera a seguito dell'emissione di mandato di arresto internazionale dalla Procura del Canton Ticino per il reato di tentata rapina commesso in Svizzera e in Italia tra il 23 settembre 2019 e il 24 ottobre 2019.

2. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata enunciazione del fatto oggetto di addebito, a fronte di generici riferimenti alla condotta, di cui non si precisa l'oggetto e il soggetto passivo, e del parimenti generico riferimento all'arco temporale.

3. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'individuazione della competenza, a fronte di reato commesso almeno in parte anche in Italia, come esplicitato anche nell'incolpazione.

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità della tentata rapina, a fronte dell'indicazione di atti preparatori, inidonei all'individuazione di un tentativo punibile: lo stesso riferimento ad attività di sopralluogo, appostamenti, pedinamenti di obiettivi da rapinare, con ricerca di vie di fuga nel periodo dal 23 settembre al 24 ottobre, dà conto di un generico piano criminoso, neppure indirizzato verso un obiettivo preciso. Inoltre il tempo trascorso tra il 10 ottobre, cui risale l'ultima presenza del ricorrente, e il 24 ottobre 2019, data dell'arresto del correo M, consente di ritenere configurata nei confronti del ricorrente l'ipotesi della desistenza.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il provvedimento impugnato dà conto del quadro fattuale specificamente coinvolgente anche il ricorrente, che a partire dal 23 settembre 2019 risulta aver direttamente tenuto contatti con altri soggetti, parimenti interessati alle operazioni accertate, partecipato ad attività di sopralluogo e pedinamento, seguito in particolare i movimenti di uno dei soggetti individuati come obiettivi di una rapina, tale GE.

Ciò comporta che, almeno con riferimento alla interlocutoria fase cautelare, il nucleo essenziale del fatto contestato sia stato debitamente individuato, da esso desumendosi anche i possibili soggetti passivi delle azioni criminose in fieri.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, se da un lato è pacifico che la condotta è stata tenuta in parte anche in Italia, ciò di cui si dà conto anche nella formulata contestazione, dall'altro tuttavia costituisce ius receptum che il tema della competenza giurisdizionale, che ai sensi dell'art. 7 della Convenzione europea di estrazione può dar luogo ad un motivo di rifiuto facoltativo, non possa essere valutato dall'A.G., nel quadro del procedimento giurisdizionale volto alla verifica dei presupposti per l'estradizione, ma rientri tra le prerogative del Ministro della Giustizia (Sez. 6, n. 53176 del 15/11/2018, Calvio, Rv. 274582; Sez. 6, n. 9119 del 25/1/2012, Topi, Rv. 252040).

3. Il terzo motivo è genericamente formulato. Ed invero la configurabilità del delitto tentato non discende solo dall'individuazione di atti esecutivi, tipicamente riconducibili alla fase realizzativa del reato, ma si fonda sull'idoneità e univocità degli atti compiuti, ben potendosi a tal fine considerare anche atti preparatori, purché possa ritenersi che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, anche se la consumazione non è imminente, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (sul punto Sez. 2, n. 24302 del 4/5/2017, Gentile, Rv. 269963; Sez. 5, n. 18981 del 22/2/2017, Macori, Rv. 269931; Sez. 2, n. 11855 del 8/2/2017, Fincato, Rv. 269930).

Il ricorrente, a fronte di ciò, formula censure di carattere generale, che non si confrontano specificamente con tale principio e con la concreta sussumibilità della condotta prospettata nella fattispecie del delitto tentato.

D'altro canto in modo parimenti generico risulta dedotta la configurabilità della desistenza, senza considerare che nel caso di concorso di persone la desistenza implica non solo la cessazione di un contributo attivo del singolo, ma anche l'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e l'eliminazione delle conseguenze dell'azione fino a quel momento compiuta (Sez. 2, n. 22503 del 24/4/2019, Calabrò, Rv. 275421), ciò che non è stato concretamente prospettato.

4. Non risultano formulate specifiche doglianze riguardanti il tema strettamente cautelare.

5. Di qui l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l'11/06/2020 Il consigliere estensore sidergè Massimo Ric5ciarelli