La motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore.
Ai fini dell'overturning in appello sussiste la necessità di ri-assumere le dichiarazioni rese dall'imputato piuttosto che dal coimputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria qualora ritenuta decisiva, cioè quando l'imputato abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
(data ud. 13/03/2025) 21/03/2025, n. 11475
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A. nata a P il (Omissis);
nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la sentenza del 09/11/2023 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe NOVIELLO;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr Gianluigi PRATOLA che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to DT che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza assolutoria del 26.3.2021 del Tribunale di Palermo, riqualificava il fatto ascritto a A.A. ai sensi dell'art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90 condannandola e determinandone la pena, oltre a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso la suindicata sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione mediante il suo difensore, con tre motivi di impugnazione.
3. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante esame del coimputato B.B., in ragione della intervenuta rivisitazione della sua attendibilità nei confronti della ricorrente e circa la sua condotta e della rivalutazione delle dichiarazioni di costui ai fini della decisione di condanna, laddove aveva sostenuto che la presenza di stupefacente nella comune casa era fonte di litigi tra i due.
4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in assenza di motivazione rinforzata a fronte del ribaltamento della prima decisione. Essendosi la corte limitata ad una mera decisione rappresentativa di una versione alternativa.
5. Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione, con riguardo alla disciplina del concorso di persone, essendo solo emerso un comportamento teso a ostacolare le indagini, lontano da ogni collaborazione e quindi concorso. Sarebbe poi congetturale la tesi del nascondimento della droga secondo modalità tese ad assicurarne il recupero.
Motivi della decisione
1. I tre motivi appaiono tra loro correlati, e devono considerarsi congiuntamente, laddove, a fronte di una sentenza di primo grado che valorizza anche dati dichiarativi provenienti dal coimputato B.B. - separatamente giudicato -, per escludere ogni compartecipazione, e, piuttosto, individuare un caso di connivenza, si rinviene una sentenza, quella impugnata, che trascura i predetti dati dichiarativi, propone un'ipotesi di concorso richiamandone i principi distintivi rispetto al favoreggiamento, per poi sostenere "l'evidenza", non meglio specificata, del comportamento della ricorrente, che si attivò, all'arrivo del personale di polizia giudiziaria, per gettare, in un pozzo luce dello stabile, la droga.
2. Il ricorso appare fondato, posto che, da una parte, la corte rifugge la redazione di una motivazione "rinforzata", non cimentandosi in una puntuale confutazione della ricostruzione assolutoria e, piuttosto, si limita, con motivazione alquanto scarna, a sostenere la diversa tesi accusatoria del concorso nel reato; dall'altra, trascura ogni rilievo delle dichiarazioni del B.B. sebbene, al contrario, valorizzate dal primo giudice, così di fatto operando una rivalutazione negativa, per quanto implicita, e non spiegata, delle affermazioni del medesimo, meritevoli di attività di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., in quanto dalla prima sentenza emerge che, esplicitamente, il giudice ha fatto riferimento alle sue dichiarazioni, per sostenere la tesi della assenza di ogni contributo rilevante ex art. 110 c.p., risultando le sue affermazioni, sotto tale aspetto, e nella prospettiva adottata dal primo giudice, decisive, per quanto correlate ad altri ulteriori dati quali le risultanze investigative.
Va in proposito ribadito, da una parte, che in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (in motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado). (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01).
Dall'altra, appare conferente, seppure relativa al caso delle dichiarazioni rese dall'imputato piuttosto che dal coimputato, come nel caso in esame, la sentenza per cui, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità. (In motivazione, la Corte ha precisato che la riferibilità dell'obbligo di rinnovazione dibattimentale anche a tali dichiarazioni si desume dal testo dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo il sintagma "prove dichiarative" riferibile a tutte le prove provenienti da dichiaranti, senza distinzioni o limitazioni di sorta). (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493 - 02).
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2025. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2025.