E' reato portare fuori dall'abitazione oggetti atti ad offendere senza "giustificato motivo".
Il giustificato del porto degli oggetti atti ad offendere (mazze, coltelli, bastoni, canne da pesca, ..) ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione del bene.
Il "giustificato motivo" rilevante non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti.
Vedi anche "Bastone nel baule è reato", "Manganello è arma impropria", "Coltello in tasca è reato ma ...", "Porto di coltello e giustificato motivo" (e molte altre).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
Sentenza 6 novembre - 10 dicembre 2018, n. 55037
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BONITO Francesco Maria S. - Presidente -
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere -
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere -
Dott. BINENTI Roberto - Consigliere -
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.Y., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/10/2017 del TRIBUNALE di TRENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CENICCOLA Elisabetta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1.Con sentenza in data 13 ottobre 2017 il Tribunale di Trento, previo riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, condannava alla pena di giustizia l'imputato G.Y., in quanto ritenuto responsabile del reato di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere per essere stato trovato in possesso di una mazza in legno, tipo quelle in uso nel gioco del baseball, lunga cm. 60, fatto commesso in (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che ha dedotto:
a)inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto della L. n. 110 del 1975, art. 4, e motivazione contraddittoria ed illogica, se non assente. Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha considerato che nel caso specifico difettano gli elementi costitutivi del reato poichè la mazza rinvenuta in possesso del ricorrente non costituisce oggetto atto ad offendere, essendo di contenute dimensioni ed inoffensiva, oltre che utilizzata in ambito sportivo quale oggetto di libera vendita. Si era dedotto come possibile che l'imputato fosse appassionato dello sport del baseball o avesse conservato l'oggetto quale souvenir, senza che di tali argomenti si fosse tenuto conto. Inoltre, il Tribunale non ha verificato l'assenza di giustificato motivo per il possesso della piccola mazza di legno, sicchè il relativo dubbio non può che condurre all'assoluzione dell'imputato. Inoltre, non vi è prova di un utilizzo di tale oggetto in termini illeciti.
b)Inosservanza e/o erronea applicazione della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2. La mazza in sequestro non può considerarsi un'arma, ma soltanto un oggetto decorativo o con finalità pubblicitaria, recante la denominazione della squadra calcistica di cui l'imputato è tifoso. In un caso similare la Corte di cassazione (sentenza n. 21782 del 5/5/2017) ha mandato assolto l'imputato; anche nel presente la mazza era realizzata in legno dolce e non in legno massiccio o in alluminio ed era lunga appena 60 cm. mentre quelle regolamentari misurano 78-88 cm.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
1.Non ha fondamento il primo motivo di ricorso. Va premesso che, per quanto riportato in sentenza, il possesso dell'oggetto indicato nell'imputazione era stato accertato nei confronti del ricorrente nel corso di un controllo stradale e rinvenuto all'interno della sua autovettura poggiato sul sedile del passeggero, il che ha correttamente indotto il giudice di merito a riferirne alla sua persona la disponibilità. L'assunto difensivo che pretende essere compito del giudice verificare se il porto nelle circostanze concrete fosse stato o meno giustificato, seppur in astratto corretto, in quanto la natura ingiustificata della condotta costituisce elemento costitutivo della fattispecie tipica, ciò nonostante non tiene conto del fatto che l'indagine giudiziale può essere compiuta alla stregua delle indicazioni fornite dalla parte interessata e direttamente a conoscenza dell'utilizzo effettuato o programmato di quell'oggetto. Nel caso di specie la difesa, senza rappresentare le giustificazioni fornite dall'imputato nell'immediatezza del controllo, oppure nel corso del processo, ha prospettato in via astratta ed ipotetica che la mazza fosse stata detenuta per la passione sportiva per il gioco del baseball o quale gadget della squadra calcistica del (OMISSIS), ovvero ancora perchè mero ricordo di viaggio, in ogni caso per scopi leciti.
1.1 Osserva il Collegio che, a fronte della mancata deduzione da parte del ricorrente delle specifiche ragioni per la conduzione al di fuori dell'abitazione di siffatto oggetto, la prospettazione difensiva è espressa in termini ipotetici ed al tempo stesso, quanto ai possibili utilizzi, antitetici, senza individuare un'unica, precisa e verificabile giustificazione. In altri termini, il ricorso illustra delle circostanze legittimanti la presenza della mazza all'interno della vettura dell'imputato, ma richiama evenienze teoriche e possibili in natura, senza offrirne una sola, positivamente riscontrata o riscontrabile, rapportata al caso concreto. Non è, infatti, dimostrato, nè che il ricorrente sia stato praticante o appassionato del gioco del baseball, che sia stato tifoso della squadra calcistica del (OMISSIS), nè che abbia conservato la mazza quale souvenir, acquistato in un luogo indicato in modo da rendere plausibile la sua funzione di ricordo di un momento piacevole.
1.2 Si ricorda che la giurisprudenza di legittimità nelle sue espressioni, richiamate anche in ricorso, detta i criteri per ricostruire la fattispecie contestata, nel senso che "il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione del bene (Cass. sez. 1, n. 9662 del 03/10/2013, dep. 27/02/2014, Dibra, rv. 259787; sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008, Genepro, Rv. 238946; sez. 1, n. 41098 del 23/9/2004, Caruso, rv. 230630; sez. 1, n. 580 del 5/12/1995, Paterni, rv. 203466). Si è anche affermato che "Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti" (sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, rv. 256007; sez. 1, n. 4696 in data 14/01/1999, Zagaria, rv. 213023).
Tali indicatori non sono stati nemmeno presi in considerazione nell'impugnazione, che, per la sua astrattezza e la trattazione dei relativi temi in termini generali e soltanto possibilistici, risulta inammissibile, perchè non consente di ravvisare i vizi della sentenza impugnata denunciati, sentenza che, seppur per implicito, ha escluso che la condotta avesse trovato una plausibile ragione lecita.
2. Il secondo motivo investe, invece, il giudizio di responsabilità sotto il profilo della considerazione quale arma dell'oggetto portato in luogo pubblico. Questa Corte con indirizzo qui condiviso ha già affermato che, al fine di qualificare l'oggetto sequestrato, non assumono rilievo le circostanze di luogo e di tempo al momento del sequestro stesso, quanto le sue caratteristiche oggettive, considerate in relazione alle dimensioni ed alla consistenza, che lo rendano idoneo ad offendere, come si rende evidente dal testo della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, prima parte. Peraltro, va verificata la potenzialità dell'uso offensivo, al di là delle contingenze del singolo momento.
2.1 Ebbene, nel caso specifico, è dato comprendere dall'imputazione e dalla sentenza impugnata, che ha richiamato il processo verbale di sequestro, che il bastone di legno aveva dimensioni di 60 cm. di lunghezza ed era di foggia analoga alle mazze impiegate nel gioco del baseball.
2.2 L'accesso agli atti - reso necessario dalla natura della deduzione difensiva sulla natura e consistenza dell'oggetto - rivela che il bastone in contestazione, come già ritenuto dal Tribunale, era di foggia analoga ad una mazza impiegata nella pratica sportiva del gioco del baseball ed era stato condotto dall'imputato all'interno del suo veicolo alle ore 03.45 in piena notte, appoggiato al sedile anteriore destro e quindi in condizioni di immediata disponibilità. Ciò posto, la questione sollevata dalla difesa con il secondo motivo non risulta essere stata dedotta nel corso del giudizio di primo grado, sebbene la prova sul rinvenimento e sulla consistenza dell'oggetto fosse stata acquisita mediante l'esame del verbalizzante e la produzione del citato verbale di sequestro senza che rispetto alle relative risultanze fosse stata opposta nessuna obiezione, nè fosse stato sollecitato al giudice un approfondimento sulle caratteristiche del materiale nel quale era stato realizzato l'oggetto e sul suo peso.
In definitiva, non ignora il Collegio che pronunce della propria sezione hanno escluso la configurabilità del reato ascritto al ricorrente in fattispecie concrete nelle quali l'oggetto portato era risultato essere un mero giocattolo, perchè riproducente la forma e le caratteristiche esteriori di una mazza da baseball senza però possederne l'idoneità a ledere la persona perchè di scarso peso e composta da materiale leggero. Nel caso in esame, siffatto presupposto accertamento non è stato richiesto dalla difesa, che ha speso gli argomenti confutativi sopra riassunti soltanto col ricorso per cassazione, incorrendo nella sanzione dell'inammissibilità sul punto per il difetto di prova al riguardo e l'impossibilità di una verifica da condurre direttamente nel giudizio di legittimità.
Se ne deve trarre la conclusione dell'infondatezza dei motivi di ricorso, cui segue di diritto la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018.
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