Se un oggetto ha idoneità offensiva, né è vietato il porto in luogo pubblico, a meno non ci sia un giustificato motivo.
E' quindi resto (porto illegale di oggetto atto ad offendere) il trasporto in un bagagliaio di un bastone di lunghezza e diametro considerevoli e tali da renderlo pericoloso pur se privo di punta acuminata, senza giustificazione.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 1 marzo – 23 maggio 2018, n. 23160
Presidente Boni – Relatore Santalucia
Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecco, ha irrogato a C.S. , imputato del reato di porto abusivo di un bastone di legno, la pena, corrispondente al minimo edittale ridotto di un terzo per il rito abbreviato, di mesi 4 di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda.
Affermata la ricorrenza del reato di porto abusivo, dato che l’imputato aveva l’immediata disponibilità del bastone custodito nel vano bagagli dell’autovettura da lui condotta, e l’idoneità ad offendere del bastone medesimo, per dimensioni in lunghezza e circonferenza, la Corte territoriale ha negato la sussistenza dell’attenuante della lieve entità in ragione dei precedenti penali dell’imputato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che articola più motivi.
Con il primo deduce il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto come porto di arma anziché come trasporto della stessa. Il bastone di cui all’imputazione era, infatti, risposto nel vano bagagli dell’autovettura con cui viaggiava l’imputato che, quindi, non ne aveva l’immediata disponibilità. Il vizio di motivazione ricorre anche per la parte in cui si afferma che il bastone trasportato, della lunghezza di oltre un metro e del diametro di 3,5 cm, sia un oggetto atto ad offendere, trascurandone così le caratteristiche strutturali, le ridotte dimensioni e la consistenza, per l’assenza di punte o altre parti acuminate; oltre che le circostanze di tempo e di luogo che non denotano alcuna finalità offensiva.
Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione relativamente al diniego della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, proprio per l’assenza di dati che possano far ritenere la finalità offensiva del trasporto del bastone.
Con il terzo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione circa il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale ha completamente omesso l’esame del motivo articolato sui temi appena indicati, limitandosi ad applicare, in riforma della sentenza di primo grado, il minimo della pena.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Siè precisato nella giurisprudenza di questa Corte che "in tema di porto d’arma in luogo pubblico, sebbene ai fini della consumazione del reato non sia richiesto che il soggetto agente tenga l’arma sulla sua persona, è necessario che questi possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne un uso immediato" - Sez. VI, 1 dicembre 2015, n. 4970/16, P., C.E.D. Cass., n. 266171 -.
Sulla base di questo principio di diritto, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa le ragioni di fatto che inducono alla qualificazione in termini di porto illegale, in luogo del mero trasporto, del bastone di cui all’imputazione.
Se il criterio discretivo tra le due ipotesi è quello dell’immediata disponibilità dell’arma in capo all’agente, l’essere questa riposta, durante il tragitto, nel bagagliaio dell’autovettura, senza alcun accorgimento particolare che ne impedisca l’immediata apprensione, induce alla qualificazione come porto illegale e non già come trasporto.
La Corte territoriale, ancora, ha dato adeguata motivazione circa l’idoneità offensiva del bastone oggetto di porto illegale, per lunghezza e diametro, considerevoli entrambi e tali da renderlo pericoloso pur se privo di punta acuminata.
Ha poi opportunamente valorizzato il dato dell’assenza di giustificazioni, al momento del controllo di polizia, in merito all’invocato trasporto. Ha quindi negato, con motivazione non censurabile, che il fatto possa essere considerato di lieve entità. Ed infatti, il riferimento ai precedenti penali dell’imputato ben può essere utilizzato per dare conto dell’assenza dei caratteri della lieve entità, come affermato da questa Corte, secondo cui al riconoscimento della circostanza attenuante "può essere ostativo il giudizio negativo sulla personalità del reo o sulle modalità del fatto" -Sez. I, 8 giugno 2016, n. 40207, P., C.E.D. Cass., n. 268102 -.
Circa poi il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, va messo in evidenza che l’assenza di una motivazione esplicita non è indice di omesso esame del relativo motivo, dal momento che la Corte di appello ha implicitamente ma inequivocamente dato risposta adeguata sul punto. Ha infatti incentrato l’esame sulla personalità dell’imputato, rilevando la presenza di precedenti penali, specificando che sono tutti connotati da aggressività e tendenza alla violenza alle persone. Ha poi aggiunto che manifesta una propensione alla violenza, giudizio questo che si porrebbe in rapporto di logica incompatibilità con la concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche. Si consideri a tal proposito quanto affermato da Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826, secondo cui "in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all’art. 62-bis c.p. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità".
Alla ritenuta infondatezza del ricorso non segue però il rigetto e conseguente conferma della sentenza impugnata, perché questa Corte, nell’esercizio dei poteri officiosi di cui all’articolo 129 c.p.p., rileva che il reato è estinto per prescrizione. Il fatto è stato commesso il 6 novembre 2012, sicché alla data del 6 novembre 2017, computato l’aumento massimo per interruzione del termine ad opera della sentenza di appello ed in assenza di periodi di sospensione, il termine di prescrizione è interamente decorso. La sentenza impugnata deve, pertanto, esse annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.