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MAE sostituisce procedimento estradizionale fra paesi membri UE (Ca Trento, 30.12.2022)

30 dicembre 2022, Cprte di Appello di Trento

L'art. 31 della  decizione quaro 584/2002 istitutuiva del mandato di arresto europeo alla quale l'Italia si è conformata prevede che l'unica normativa in materia di procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione Europea è quella della stessa decisione quadro, con i relativi adattamenti nazionali, procedure migliorative rispetto a quelle stabilite dalla stessa decisione quadro.

La normativa codicistica italiana estradizionale non può certo dirsi migliorativa rispetto alla normativa in tema di MAE, come contenuta nella L. 69/2005 e s.m., come si ricava dalla semplice comparazione: fra i termini fissati per la messa a disposizione dell'arrestato al giudice (48 ore nell'ipotesi dell'art. 716 cpp, 24 ore in quella prevista dall'art. 11 L. 69/2005); fra i termini per l'audizione dell'arrestato (5 giorni dalla convalida per l'art. 717 cpp, 48 ore dalla ricezione del verbale d'arresto per l'art. 13 L. 69/2005); fra le modalità di decisione sulla convalida e di adozione di una misura cautelare (che avvengono inaudita altera parte ex art. 716 cpp, mentre richiedono la previa instaurazione del contraddittorio secondo la disciplina contenuta nell'art. 13 L. 69/2005).

 Va scarcerato chi viene arrestato in un procedimento estradizionale che avrebbe dovuto essere trattato come mandato di arresto europeo.

 

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

- SEZIONE PENALE -

ORDINANZA

Vista l'istanza presentata il 27/12/2022, nel corso dell'audizione ex art. 717 cpp, dal difensore Avv. Nicola Canestrini di ML, nato a Cipro il giorno **/1966, ribadita all'odierna udienza in camera di consiglio, celebrata ai sensi dell'art. 718 cpp, nel procedimento di estradizione nei confronti del suddetto, arrestato il 22/12/2022 dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trento;

rilevato che l'arresto è stato eseguito in quanto ML risulta colpito da mandato di arresto emesso il **12/2022 dal ** Nicosia (Cipro) per il delitto di riciclaggio, p. e p. dagli artt. 298 cap. 154 2, 302 cap. 154 3 L. 22/1/2021, che prevedono la pena massima di anni 24 di reclusione, fatto commesso in Nicosia nel periodo tra l'1/1/2022 e il 5/8/2022, cosi descritto: " ... il ricercato si è presentato come rappresentante di una fabbrica tedesca con sede in ***che produce *** e ha convinto la sua vittima a ** prodotti. I prodotti dovevano essere importati a Cipro dalla ** attraverso la  **. * è riuscito a ottenere illegalmente dal denunciante l'importo complessivo di ** euro senza **" (v. nota ***/ INTERPOL del Ministero dell'Interno-Dip.to della Pubblica Sicurezza- Direz. Centrale della Polizia Criminale);

considerato che l'arresto è stato convalidato con provvedimento emesso dal Consigliere Delegato il 22/12/2022, ai sensi dell'art. 715 cpp, con il quale è stata altresi disposta la misura cautelare della custodia in carcere;

considerato che l'istanza ha ad oggetto: 1) in via principale, la declaratoria di inefficacia dell'arresti operato; 2) in subordine, la declaratoria di nullità dell'ordinanza di convalida dell'arresto; 3) in ogr caso, la revoca della misura cautelare applicata, in quanto disposta al di fuori dei casi previsti dall legge; 4) in ogni caso, il rifiuto della consegna, ai sensi dell'art. 2 L. 69/2005, richiamando difensore al riguardo le condizioni del carcere di Cipro, tali da non garantire il rispetto del divieto sottoporre il detenuto a trattamenti inumani e degradanti;

letta la memoria depositata dal difensore all'udienza del 27/12/2022, con i documenti allegati; sentito il parere del Procuratore Generale, favorevole alla declaratoria di perdita d'efficacia della misura cautelare

OSSERVA

e richieste del difensore sopra riportate ai nn. 1), 2), 3) presentano carattere assorbente.

In sintesi, il difensore sostiene che il presente procedimento è stato erroneamente qualificato e trattato come "estradizionale", quando si tratta invece di procedimento di mandato di arresto europeo. Ne consegue che gli atti effettivamente compiuti, in particolare la convalida dell'arresto con contestuale applicazione di misura cautelare custodiale, senza previa instaurazione del contraddittorio, e il successivo interrogatorio dell'arrestato, in quanto posti in essere secondo le disposizioni di cui agli artt. 716 e 717 cpp, hanno tenuto indebitamente il luogo degli adempimenti che invece avrebbero dovuto porsi in essere ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 L. 69/2005 e s.m., che prevedono diverse modalità e una diversa e più stringente tempistica.

Le eccezioni sono fondate.

Si deve ricordare che la Repubblica di Cipro, Stato richiedente del presente procedimento, è membro dell'Unione Europea, al pari dell'Italia. Pertanto nei confronti di entrambi questi Stati vale la normativa contenuta nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, in tema di mandato d'arresto europeo. Entrambi gli Stati interessati hanno a suo tempo adottato disposizioni interne per conformare il proprio diritto a tale decisione quadro. Per l'Italia, come è noto, si tratta della L. 69/2005, come modificata dal DLvo 10/2021.

L'art. 31 della decisione quadro stabilisce, al primo paragrafo, che le disposizioni contenute nel provvedimento stesso sostituiscono, a partire dal gennaio 2004, nei rapporti fra gli Stati membri, le corrispondenti disposizioni di una serie di convenzioni, puntualmente elencate nel medesimo articolo, tra le quali la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 con relativi protocolli addizionali e aggiuntivi, convenzione a suo tempo ratificata sia da Cipro che dall'Italia (da quest'ultima, in particolare, con L. 30/1/1963 n. 300).

Peraltro il secondo paragrafo del medesimo articolo prevede che gli Stati membri possano continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro nella misura in cui questi consentano di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di questa e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato. Analogamente, il terzo paragrafo consente agli Stati membri di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della decisione quadro, sempre nella misura in cui questi consentano di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di questa e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato, in particolare fissando termini più brevi di quelli di cui all'art. 17, estendendo l'elenco dei reati di cui all'art. 2, riducendo ulteriormente i motivi di rifiuto di cui agli artt. 3 e 4 o abbassando la soglia di cui all'art.

2. L'art. 31 non fa espresso riferimento alle normative interne in tema di estradizione, tra le quali rientrerebbe, nel caso dell'Italia, quella contenuta negli artt. da 697 a 722 bis del codice di procedura penale.

Tuttavia, anche tenuto conto della previsione dell'art. 705 cpp, a mente del quale la Corte d'appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione in presenza dei requisiti descritti nella stessa disposizione, ma a condizione che non esista convenzione o questa non disponga diversamente, è palese che la normativa interna trova applicazione in via residuale rispetto a quella convenzionale.

Pertanto l'art. 31 della decisione comunitaria, alla quale l'Italia si è conformata, vuole significare che l'unica normativa in materia di procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione Europea è quella della stessa decisione quadro, con i relativi adattamenti nazionali, procedure migliorative rispetto a quelle stabilite dalla stessa decisione quadro.

Orbene, come correttamente osserva il difensore di ML la normativa codicistica di cui si è fatta sino a questo momento applicazione nel presente procedimento non può certo dirsi migliorativa rispetto alla normativa in tema di MAE, come contenuta nella L. 69/2005 e s.m., come si ricava dalla semplice comparazione: fra i termini fissati per la messa a disposizione dell'arrestato al giudice (48 ore nell'ipotesi dell'art. 716 cpp, 24 ore in quella prevista dall'art. 11 L. 69/2005); fra i termini per l'audizione dell'arrestato (5 giorni dalla convalida per l'art. 717 cpp, 48 ore dalla ricezione del verbale d'arresto per l'art. 13 L. 69/2005); fra le modalità di decisione sulla convalida e di adozione di una misura cautelare (che avvengono inaudita altera parte ex art. 716 cpp, mentre richiedono la previa instaurazione del contraddittorio secondo la disciplina contenuta nell'art. 13 L. 69/2005).

Né risulta in essere una convenzione in materia fra Italia e Cipro, di contenuto che possa dirsi migliorativo rispetto alla disciplina MAE.

Dunque, non si ravvisa alcuna possibilità di fare applicazione (magari in via residuale o sussidiaria) della normativa codicistica.

Da tutto ciò consegue chiaramente che la procedura seguita nel caso di specie non è conforme a legge.

Né appare possibile una conversione nella procedura stabilita in tema di MAE, atteso che, allo stato, questa Corte non ha ricevuto né il mandato d'arresto europeo proveniente dallo Stato di emissione né il formulario "A", contenente le informazioni idonee a consentire il rispetto della procedura ex L. 69/2005, tradotti in lingua italiana.

Non è pertanto possibile sanare i vizi della procedura, in particolare per quanto concerne la situazione inerente alla libertà personale dell'arrestato.

Deve pertanto dichiararsi l'inefficacia dell'arresto operato, per la mancata corretta e tempestiva celebrazione dell'udienza di convalida e per il mancato rispetto delle altre norme in materia, e comunque la nullità dell'ordinanza di convalida e della contestuale ordinanza di adozione della misura cautelare.

Si deve conseguentemente disporre la scarcerazione di ***

P.Q.M.

accoglie l'istanza e pertanto dichiara l'inefficacia dell'arresto operato e la nullità dell'ordinanza di convalida e della contestuale ordinanza di adozione della misura cautelare;

dispone conseguentemente che LM nato a Cipro, **  venga immediatamente scarcerato, ove non detenuto per altra causa.

Si comunichi a tutti gli interessati.

Trento, 30 dicembre 2022

L'ESTENSORE

 

FRAZIONATO dUOLZIARIO.

PRESIDENTE