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MAE, non servono garanzie per la consegna (Cass. 3679/17)

25 gennaio 2017, Cassazione penale

In ambito MAE, è superfluo prevedere eventuali garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione da parte dello Stato di esecuzione: nella cooperazione tra autorità giudiziarie sulla base del meccanismo del mandato di arresto europeo, fuori dalla dimensione politica tipica dell'estradizione, vengono in considerazione esclusivamente le informazioni che portino ad escludere la sussistenza del rischio. Informazioni delle quali lo Stato di esecuzione, in conformità con i principi del mutuo riconoscimento, deve limitarsi a prendere atto.

In una procedimento di Mandato di Arresto europeo, la consegna sarà disposta ogni qual volta l'autorità giudiziaria di esecuzione possa escludere, sulla base delle informazioni "individualizzate" ricevute, l'esistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, rispetto alla persona oggetto del mandato d'arresto europeo; in caso contrario, ossia allorquando non possa ritenersi escluso il rischio concreto di trattamento inumano e degradante - e solo in questa specifica ipotesi -  l'esecuzione del mandato debba essere rinviata fino a quando, entro un termine ragionevole, non vengano ottenute notizie che consentano di escludere la sussistenza del rischio.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

(ud. 24/01/2017) 25-01-2017, n. 3679

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco - Presidente -

Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere -

Dott. RAGO Geppino - Consigliere -

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -

Dott. PELLEGRINO Andrea - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.S.M., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), rappresentato e assistito dall'avv. CCMG di fiducia;

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, Sezione Prima Penale, n. 104/2016, in data 21/12/2016;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea;

Sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CASELLA Giuseppina che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;

Sentita la discussione del difensore Avv. CCMG che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 08/09/2016, ordinava, ai sensi della L. n. 69 del 2005, artt. 17 e 18, la consegna di S.M.I. allo Stato della Romania, richiesta dall'autorità giudiziaria rumena con mandato di arresto europeo emesso il 21/03/2016, data di irrevocabilità della sentenza con la quale lo stesso I. era stato condannato dal Tribunale di Resita alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per il reato di truffa.

1.1. Essendo stato l' I. arrestato in data (OMISSIS) e sottoposto, all'esito dell'udienza di convalida, alla misura cautelare della custodia in carcere per la complessiva durata di anni uno, mesi tre e giorni ventisette, la medesima Corte d'appello aveva dato atto della residua pena da scontare in Romania, pari ad anni tre, mesi due e giorni tre.

1.2. Non essendo stato provato il radicamento in Italia dell' I., la Corte d'appello aveva ritenuto insussistenti motivi ostativi alla consegna e, ravvisato il pericolo di fuga, sia per le condizioni di precarietà del soggetto che per la non lieve entità della pena da scontare, ne aveva disposto il mantenimento in carcere sino al momento della consegna.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, aveva proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. h) e art. 2, comma 1, all'art. 1, par. 3, 5, 6 DQ 2002/584/GAI e art. 3 CEDU, denunciando come la Corte territoriale avesse omesso di verificare la sussistenza del legittimo motivo di rifiuto della consegna, omettendo di richiedere alle autorità rumene idonee garanzie sul trattamento penitenziario a cui sarebbe stato sottoposto il consegnando alla luce dei criteri fissati dalla Corte EDU con sentenza del 5 aprile 2016.

2.1. La Suprema Corte, sesta sezione penale, con sentenza n. 42824 del 07/10/2016, in accoglimento del ricorso, disponeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. I giudici di legittimità, dopo aver evidenziato che "... nel caso in cui l'autorità giudiziaria italiana, quale Stato di esecuzione, ritenga, sulla base di fonti attendibili, precise e aggiornate... che sussista il pericolo "concreto" che la persona di cui si chiede la consegna sarà sottoposta nello Stato di emissione a trattamenti inumani e degradanti, vietati dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., dovuti alle condizioni generali di detenzione nello Stato membro emittente, prima di decidere sulla consegna, deve accertare, attraverso informazioni complementari da chiedere allo Stato di emissione, quali saranno "in concreto" le condizioni di detenzione previste nei confronti dell'interessato in tale Stato membro", hanno ritenuto necessario che la Corte d'appello svolgesse "un supplemento di istruttoria individualizzato, inviando allo Stato di emissione tramite l'autorità centrale una richiesta di informazioni complementari, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 16, aventi ad oggetto le seguenti informazioni: se la persona richiesta in consegna sarà detenuta presso una struttura carceraria e, in caso positivo, le condizioni di detenzione che saranno riservate all'interessato, al fine di escludere in concreto il rischio di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU (ovvero il nome della struttura in cui sarà detenuto, lo spazio individuale minimo intramurario allo stesso riservato, conforme agli standard europei, le condizioni igieniche e di salubrità dell'alloggio; i meccanismi nazionali o internazionali per il controllo delle condizioni effettive di detenzione del consegnando...".

2.2. Con sentenza in data 21/12/2016, in sede di giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Roma disponeva la consegna di S.M.I. alla Romania in esecuzione del succitato mandato di arresto europeo dando atto che, all'esito delle richieste di informazioni, l'ufficio di esecuzione penale del Tribunale di Resita aveva fornito dettagliate indicazioni che consentivano "di escludere il pericolo che l' I. sia sottoposto in Romania a trattamenti inumani o degradanti", avendo l'autorità giudiziaria rumena chiarito: "a) che l' I. espierà la pena in un istituto situato nelle vicinanze del suo comune di residenza; b) che lo spazio minimo individuale assicurato al detenuto è pari a circa 3 mq nel caso di condannato sottoposto a regime "chiuso" (previsto per persone condannate a pene comprese tra 3 e 13 anni) e 2 mq nel caso di condannato sottoposto a regime "semiaperto" (previsto per persone condannate a pene comprese tra 1 e 3 anni); c) che le stanze di detenzione sono munite di letto individuale, materasso e biancheria necessaria; d) che sono assicurati riscaldamento e acqua corrente; e) che sono assicurate adeguate condizioni igieniche; f) che è stata istituita la carica di "avvocato del popolo", che ha la possibilità di verificare il rispetto dei diritti dei detenuti e delle condizioni di detenzione".

3. Avverso detta sentenza, S.M.I. propone ricorso per cassazione assumendo la violazione di legge, e segnatamente dell'art. 3 CEDU in relazione all'art. 111 Cost., per avere la Corte d'appello di Roma ritenuto che l'istituto di pena in Romania ove l'estradando dovrebbe espiare la pena fosse conforme ai principi comunitari in materia di divieto di trattamenti disumani e degradanti: dagli atti, invero, emergerebbe con chiarezza come il ricorrente se venisse consegnato allo Stato di Romania dovrebbe espiare la pena in una cella di 2 mq., in violazione dei precetti comunitari.

Motivi della decisione


1. Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento.

2. Va innanzitutto premesso che, dal provvedimento impugnato, non si evince affatto che l' I. espierà la pena in una cella di 2 mq., avendo la Corte territoriale, al contrario, ricevuto assicurazioni sul fatto che il consegnando non verrà sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, anche con riferimento allo spazio di detenzione assicuratogli che, in relazione alla pena irrogatagli, sarà di 3 mq.

2.1. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte di giustizia ha volutamente evitato di prevedere eventuali garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione da parte dello Stato di esecuzione. Invero, si è affermato che "... nella cooperazione tra autorità giudiziarie sulla base del meccanismo del mandato di arresto europeo, fuori dalla dimensione politica tipica dell'estradizione, vengono in considerazione esclusivamente le informazioni che portino ad escludere la sussistenza del rischio. Informazioni delle quali lo Stato di esecuzione, in conformità con i principi del mutuo riconoscimento, deve (limitarsi a) prendere atto..." (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu).

2.2. La consegna sarà quindi disposta ogni qual volta - come verificatosi nella fattispecie - l'autorità giudiziaria di esecuzione possa escludere, sulla base delle informazioni "individualizzate" ricevute, l'esistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, rispetto alla persona oggetto del mandato d'arresto europeo; in caso contrario, ossia allorquando non possa ritenersi escluso il rischio concreto di trattamento inumano e degradante - e solo in questa specifica ipotesi - la Corte di giustizia ha stabilito che l'esecuzione del mandato debba essere rinviata fino a quando, entro un termine ragionevole, non vengano ottenute notizie che consentano di escludere la sussistenza del rischio.

3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22.

Motivazione contestuale.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017