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MAE non può essere emesso per esigenze investigative (Cass. 7861/23)

22 febbraio 2023, Cassazione penale

Nel diritto dell'Unione Europea, il mandato di arresto Europeo non possa essere emesso esclusivamente per finalità investigative, disancorate dall'esercizio dell'azione penale nello Stato richiedente, in quanto per il perseguimento delle legittime finalità investigative sono previsti strumenti alternativi della cooperazione Europea nello spazio giuridico comune.

 

 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

 Sent., (data ud. 21/02/2023) 22/02/2023, n. 7861

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VILLONI Orlando - Presidente -

Dott. GIORDANO Emilia A. - rel. Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -

Dott. TRIPICCIONE Debora - Consigliere -

Dott. DI GIOVINE Ombretta - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte di appello di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa GIORDANO Emilia Anna;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato CA che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Bari ha disposto la esecuzione del mandato di arresto processuale emesso nei confronti A.A. mediante consegna all'autorità giudiziaria della Polonia, per reati contro il patrimonio commessi nella località di (Omissis). Il ricorrente si trova sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

2. Coni motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione A.A. denuncia, con unico e composito motivo, violazione di legge, anche per carenza di motivazione, in relazione all'art. 5 TUE e artt. 6, 7 e 52 della CDFUE nonchè artt. 5 e 8della CEDU in ordine alla mancanza di proporzionalità nella emissione del mandato, relativo a fatti commessi nell'anno 2005 e carente nella indicazione delle ragioni che per le quali è richiesta la consegna. Il mandato non indica che è stato emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale ma sembra emesso per mere esigenze investigative, non meglio precisate. L'impossibilità di emettere mandato di arresto per finalità investigative è confermata dalla direttiva 2014/41/UE. La disposta consegna, in esecuzione del mandato, incide in maniera estremamente grave sui rapporti familiari del ricorrente che vive stabilmente in Italia dal 2008 a fronte del principio di proporzionalità, sancito nelle Carte e definito come diritto fondamentale della persona, e che impone che ciascuna azione debba essere perseguita nella modalità che comprima nella minor misura possibile i diritti fondamentali dell'interessato. Nel frattempo, il ricorrente ha anche risarcito i danni alle persone offese, come attestato dai versamenti eseguiti in loro favore in corrispondenza delle somme indicate nei correlativi capi di imputazione per frode posti a base del mandato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per le ragioni di seguito precisate in linea con il precedente di questa Corte, richiamato ampiamente nel ricorso, e costituito dalla sentenza n. 14937 del 14 aprile 2022 (n. m.).

La Corte di appello ha ritenuto irrilevante, alla luce delle modifiche intervenute per effetto del D.Lgs. n. 10 del 2021, la eventuale decorrenza del termine di prescrizione dei reati per l'ordinamento giuridico italiano; sufficiente la indicazione dei reati contenuta nel mandato di arresto dal momento che il requisito della doppia incriminabilità rileva "indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi" e parimenti irrilevante il radicamento in Italia di A.A., escludendo che sussistano condizioni per il rifiuto obbligatorio o facoltativo.

Rileva, peraltro, il Collegio che il mandato di arresto Europeo è stato emesso sulla base di un ordine di arresto provvisorio esecutivo del Tribunale distrettuale di Bialograd del 18 febbraio 2019. Nel mandato e nella sintetica documentazione a corredo non si specificano le ragioni che ne giustificano la emissione e che potrebbero riferirsi sia all'esercizio dell'azione penale, quindi funzionali a garantire la presenza dell'imputato nel processo a suo carico, che essere strumentali esclusivamente a esigenze investigative o istruttorie, in ogni caso imprecisate nel contenuto e nel tempo. Il ricorrente, tra l'altro, ha allegato documentazione attestante il pagamento delle somme indicate nella contestazione a base del mandato sul presupposto che le persone offese potrebbero rimettere la querela ed ha allegato, altresì, documentazione che ne comprova il radicamento in Italia, Paese in cui risiede stabilmente dal 2008, dove convive con una donna italiana e dove ha un regolare contratto di lavoro.

L'art. 1, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, come noto, definisce il mandato d'arresto Europeo come "una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà".

Tale definizione non contempla un mandato di arresto Europeo strumentale ad esigenze meramente investigative, dovendo lo stesso pur sempre essere finalizzato all'esercizio dell'azione penale.

Questa Corte ha, peraltro, affermato che non può essere data esecuzione ad un mandato di arresto Europeo emesso esclusivamente per sottoporre la persona richiesta in consegna ad atti di istruzione (nella specie, interrogatori e confronti), perchè in tal modo verrebbe impiegato lo strumento coercitivo per finalità investigative, non previste dalla decisione-quadro del 13 giugno 2002 e dalla relativa legge di attuazione del 22 aprile 2005 n. 69 (Sez. 6, n. 15970 del 17/04/2007, Piras, Rv. 236378).

Vero è che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, in altre occasioni, ritenuto legittima la consegna in esecuzione di mandato di arresto Europeo ai fini dell'esercizio dell'azione penale in relazione al provvedimento volto a consentire l'assunzione di un interrogatorio (Sez. 6, n. 43386 del 11/10/2016, Berdzik, Rv. 268305), di un confronto (Sez. 6, n. 51511 del 18/12/2013, Lampugnani, Rv. 58510) e accompagnamento a fini investigativi per l'espletamento dell'interrogatorio e della ricognizione formale (Sez. 6, n. 45043 del 20/12/2010, Velardi, Rv. 249219).

In tali pronunce, tuttavia, la Corte ha deciso casi nei quali gli atti istruttori da compiere erano specificamente individuati, determinati ab origine, e non assolutamente indeterminati, come nel caso di specie.

Le ricordate pronunce, nella parte in cui fanno riferimento alla legittimità del mandato di arresto Europeo sia per l'assunzione di prove nel procedimento penale che per ragioni esclusivamente investigative, devono essere, inoltre, attualizzate attraverso la comparazione dei più risalenti principi con gli strumenti che realizzano la finalità della collaborazione fra Stati, alla stregua della direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all'ordine Europeo di indagine penale.

Il considerando n. 25 di quest'ultima direttiva sancisce che "La presente direttiva stabilisce le regole sul compimento in tutte le fasi del procedimento penale, compresa quella processuale, di un atto di indagine, se necessario con la partecipazione della persona interessata ai fini della raccolta di elementi di prova.

Ad esempio, un ordine Europeo di indagine può essere emesso per il trasferimento temporaneo di tale persona nello Stato di emissione o per lo svolgimento di un'audizione mediante videoconferenza. Tuttavia, qualora tale persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata, dovrebbe essere emesso un mandato d'arresto Europeo (MAE) in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio". Il considerando n. 26 aggiunge che "Per garantire un uso proporzionato del MAE, l'autorità di emissione dovrebbe esaminare se un OEI costituisca un mezzo efficace e proporzionato per svolgere i procedimenti penali. L'autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l'emissione di un OEI ai fini dell'audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza possa costituire una valida alternativa".

Tali previsioni dimostrano come, nel diritto dell'Unione Europea, il mandato di arresto Europeo non possa essere emesso esclusivamente per finalità investigative, disancorate dall'esercizio dell'azione penale nello Stato richiedente, in quanto per il perseguimento delle legittime finalità investigative sono previsti strumenti alternativi della cooperazione Europea nello Spa zio giuridico comune.

L'obiettiva incertezza circa le ragioni che sono state poste a fondamento dell'adozione del mandato di arresto Europeo di cui si controverte, anche alla luce della documentazione prodotta dalla difesa e che, si sostiene, essere stata trasmessa anche al Tribunale di Bialograd, impone di chiarire, mediante la richiesta di informazioni integrative all'autorità emittente, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 16, quali siano gli atti processuali e/o istruttori da compiere con la presenza della persona richiesta in consegna, e se la sua presenza, anche alla luce delle restituzioni eseguite, sia indispensabile per il prosieguo del procedimento o ai fini dell'esercizio dell'azione penale e della impossibilità di assicurarne, secondo le regole del processo polacco, la celebrazione senza la presenza fisica dell'imputato in Polonia. Solo tale accertamento consentirà, infatti, di chiarire se il mandato di arresto Europeo sia conforme al paradigma delineato dall'art. 1, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI e esaminare compiutamente la censura svolta dal ricorrente.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari perchè provveda ad acquisire le informazioni integrative sopra indicate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2023