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Mae e estradizione: modifica del titolo (Cass. 23296/24)

10 giugno 2024, Cassazione penale

Le modifiche del titolo posto a fondamento della richiesta di consegna sono senz'altro consentite, rientrando nel fisiologico sviluppo del procedimento penale pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria dello Stato di emissione, purché intervengano prima della decisione della Corte di appello e risultino fondate su una emendatio libelli, contenuta nel perimetro della originaria imputazione, oggetto del m.a.e.

Le modifiche del titolo posto a fondamento della richiesta di consegna devono quindi intervenire prima della decisione del giudice di merito, al fine di consentire il pieno esercizio dei diritti di difesa nel contraddittorio delle parti, considerati i limitati poteri di controllo oggetto del sindacato di legittimità rimesso alla Corte di Cassazione (tanto più nel contesto normativo delineato dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 10 del 2021).

In materia estradizionale si è affermato che non costituisce motivo ostativo ad una pronuncia di estradabilità la sostituzione da parte dello Stato istante del titolo estradizionale per lo stesso fatto, prima della pronuncia della Corte di appello (nella specie, il titolo estradizionale originariamente costituito dalla sentenza di condanna di primo grado era stato sostituito dalla sentenza di condanna emessa nella fase di appello).

In tema di mandato di arresto europeo, sulla stessa falsariga tracciata dal precedente in materia di estradizione, si è affermato inoltre che non costituisce motivo di impedimento alla consegna la circostanza che, prima della decisione della Corte d'appello, il titolo su cui è fondata la richiesta venga formalmente sostituito dallo Stato di emissione con altro titolo legittimante la consegna per lo stesso fatto.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

VI SEZIONE PENALE

Sentenza 23296/24 dd. 7 – 10 giugno 2024

Gaetano De Amicis  -Presidente Anna Criscuolo - relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

** avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Milano

letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere Anna Criscuoio;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per il rinvio dell'udienza o, in subordine, per il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni dei difensori Avv. NC e Avv. MF, che hanno chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la scarcerazione del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1.     La Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di ** all'autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 13 aprile 2024 dal Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera per i reati di truffa e tentata truffa in banda organizzata.

Al ricorrente si addebita di avere realizzato e tentato di realizzare, insieme al correo e ad altri complici non identificati, a partire da giugno 2023 un articolato piano criminoso diretto ad ingannare  titolari di ditte tedesche, fingendosi interessati ad investire in tali imprese e progettando un incontro a Milano durante il quale gli indagati ed i correi offrivano ingenti finanziamenti in cambio di un deposito in garanzia -pari al 10% della somma da investire- in criptovaluta mediante wallet (portafoglio virtuale), asseritamente gestiti dalle persone offese, ma in realtà gestiti dal ricorrente e dal correo, indebitamente appropriatisi, mediante installazione di un'applicazione sul cellulare delle persone offese di cui carpivano il codice di accesso, delle somme depositate in garanzia, così cagionando alle persone offese un danno di pari ammontare.

Respinte le eccezioni di nullità formulate dalla difesa per avere il consegnando compreso l'addebito ed essendo stato informato dei suoi diritti; ritenuta esaustiva la descrizione dei fatti addebitati al ricorrente contenuta nel mandato di arresto processuale e precisata la qualificazione giuridica dei reati con indicazione delle norme violate, della pena minima e massima prevista e del provvedimento cautelare interno, la Corte di appello ha ritenuto insussistenti le condizioni ostative alla consegna, trattandosi di delitti punibili anche per l'ordinamento interno ai sensi degli artt. 56, 81, secondo comma, 416 e 640 cod. pen.

Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi i difensori del ricorrente, che ne chiedono l'annullamento per i motivi di seguito illustrati.

2.  L'Avv. MF ha articolato tre motivi.

2.1.  Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 6, comma 2, e 16

I. n. 69 del 2005. Espone al riguardo che il ricorrente fu identificato e tratto in arresto a Milano il 13 aprile 2024 insieme al connazionale con il quale si era incontrato, ma solo dopo dieci ore gli fu notificato il mandato di arresto, emesso in pari data, da ciò desumendosi che prima dell'identificazione il ricorrente non era noto all'Autorità Giudiziaria tedesca, che altrimenti lo avrebbe lì tratto in arresto, essendo egli residente in Germania. Alla richiesta di chiarimenti e di integrazione ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 16 I. n. 69/2005 la Corte di appello non ha dato risposta né ha provveduto a richiedere copia dell'ordinanza cautelare, anzi, ha fornito una risposta errata, confondendo il numero di iscrizione del procedimento con quello identificativo dell'ordinanza cautelare, e non ha chiarito né la circostanza che l'ordinanza e il mandato di arresto europeo sono stati emessi lo stesso giorno, né quale sia il compendio indiziario a carico del ricorrente.

2.2.  Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 12, comma 3, l.      n. 69/2005 e art. 143, comma 2, cod. proc. pen. per mancata traduzione del contenuto del mandato di arresto nonché delle facoltà e dei diritti spettanti al ricorrente, che non conosce la lingua italiana ed è stato assistito da un interprete di lingua tedesca sia all'udienza di convalida che all'udienza fissata per la decisione. La Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente avesse compreso il contenuto del mandato di arresto in quanto tradottogli dal correo, ma in tal modo ha legittimato l'attività di un privato, non solo privo di titolo, ma persino coinvolto nell'indagine, con la conseguente nullità di ogni atto e della stessa sentenza.

2.3.   Con il terzo motivo denuncia l'assenza di motivazione in relazione alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 d.lgs. n. 10 del 2021, che ha eliminato l'art. 6, comma 4, I. n. 69 del 2005, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. in relazione alla diversa e più garantita disciplina prevista in tema di estradizione, ove è imposta alla Corte di appello la valutazione di gravi indizi di colpevolezza. La motivazione resa non è sufficiente a spiegare la disparità di trattamento tra l'estradando e il consegnando.

3.  L'Avv. C con un unico, articolato motivo eccepisce la violazione degli artt. 6 e 16 I. n. 69 del 2005 per incompletezza del mandato di arresto ed insufficienza delle informazioni trasmesse.

Il mandato di arresto non chiarisce il grado di partecipazione del ricorrente né come sia stato identificato quale uno degli autori delle truffe e quale condotta materiale abbia posto in essere; neppure è identificabile il provvedimento cautelare su cui si fonda il mandato di arresto, stante la discrasia rilevabile tra l'indicazione contenuta in sentenza e quella risultante dal mandato di arresto, ma tale incertezza non è stata risolta dalla Corte di appello con le opportune e obbligate richieste integrative ai sensi dell'art. 16, comma 1, I. n. 69 del 2005.

4.    A seguito della produzione difensiva alla precedente udienza del 28 maggio 2024 e della richiesta di informazioni formulata da questa Suprema Corte al Ministero della Giustizia sulla perdurante efficacia del mandato di arresto europeo posto a base della sentenza impugnata, sono pervenute la comunicazione e la allegata documentazione attestanti la sopravvenuta sostituzione del mandato di arresto europeo emesso in data 13 aprile 2024 con un nuovo mandato di arresto europeo, emesso in data 10 maggio 2024, che ha modificato i reati oggetto del titolo cautelare, escludendo i reati di cui ai capi 1) e 4) e confermando le residue imputazioni per i capi 2), 3) e 5).

In particolare, è stata trasmessa la nota in data 22 maggio 2024 del Procuratore Capo presso il Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera in cui si dà atto che, nelle more, i mandati di cattura nazionale ed europeo relativi alla vicenda in oggetto sono stati modificati, essendo stato necessario ridurre da cinque a tre i fatti accertati, senza, tuttavia, alcuna differenza di contenuto rispetto ai precedenti, precisando, pertanto, che la richiesta di assistenza giudiziaria resta valida sulla base del nuovo mandato di arresto europeo con riferimento ai tre predetti capi di imputazione.

5.  Con memoria pervenuta il 6 giugno 2024 i difensori del ricorrente hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata perché dispone la consegna sulla base di un mandato e di un titolo cautelare interno ormai revocati.

Rilevano che, solo a seguito del ridimensionamento delle imputazioni disposto dal Tribunale del riesame, il 10 maggio 2024, il Tribunale di Monaco di Baviera ha emesso un nuovo titolo cautelare e un nuovo mandato di arresto europeo, dichiarando revocati il titolo cautelare e il mandato di arresto europeo precedenti, da ciò derivando l'illegittimità della consegna disposta in base a detti provvedimenti, non più esistenti.

Assumono inoltre che, non trattandosi di una semplice modifica, ma di atti giudiziari diversi dai precedenti, non può disporsi la consegna del ricorrente come se vi fosse una mera prosecuzione della procedura, essendo mutato l'atto giudiziario su cui la stessa è fondata; segnalano, infine, il ritardo con il quale è stato informato il Ministero della Giustizia, che ha provveduto solo il 29 maggio 2024 a trasmettere all'Autorità Giudiziaria di esecuzione che aveva disposto la misura cautelare a carico del ricorrente e a questa Suprema Corte la documentazione inviata a seguito della segnalazione difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.   Preliminarmente deve essere rilevato che il mandato di arresto europeo emesso in data 13 aprile 2024, oggetto della richiesta di assistenza giudiziaria, è stato revocato e sostituito, nelle more della procedura di consegna, con altro mandato di arresto emesso in data 10 maggio 2024 per altri titoli di reato che si assumono essere coincidenti in parte con quelli posti a base del primo mandato di arresto.

Pertanto, rispetto al nuovo mandato di arresto europeo, il vaglio della sussistenza dei relativi presupposti non può essere condotto da questa Suprema Corte, ma deve essere necessariamente svolto in prima istanza dalla competente Corte di appello di Milano ex artt. 17 e ss. L. n. 69/2005.

Invero, la prima richiesta di consegna non ha conservato la propria validità in quanto sostituita integralmente dal nuovo mandato di arresto europeo, che, a sua volta, trova la propria giustificazione in un diverso e nuovo provvedimento cautelare interno, essendo stato il precedente titolo cautelare revocato anch'esso dall'Autorità di emissione.

2.   A tale riguardo deve ritenersi che la emissione di un nuovo mandato di arresto, correlato ad un nuovo e diverso titolo cautelare interno, non consente alcuna valutazione in questa sede di legittimità in ordine alla sussistenza o meno della parziale coincidenza dei reati oggetto della modifica delle imputazioni, trattandosi di una verifica che deve essere svolta nella fase di merito, rimessa alla competenza della Corte di appello, implicando apprezzamenti di merito non consentiti al Giudice di legittimità.

Infatti, come già affermato da questa Corte, le modifiche del titolo posto a fondamento della richiesta di consegna sono senz'altro consentite, rientrando nel fisiologico sviluppo del procedimento penale pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria dello Stato di emissione, purché intervengano prima della decisione della Corte di appello e risultino fondate su una emendatio libelli, contenuta nel perimetro della originaria imputazione, oggetto del m.a.e.

In materia estradizionale si è affermato (Sez. 6, n. 4293 del 12/12/2008, dep. 2009, Ndoci, Rv. 242643) che non costituisce motivo ostativo ad una pronuncia di estradabilità la sostituzione da parte dello Stato istante del titolo estradizionale per lo stesso fatto, prima della pronuncia della Corte di appello (nella specie, il titolo estradizionale originariamente costituito dalla sentenza di condanna di primo grado era stato sostituito dalla sentenza di condanna emessa nella fase di appello).

In tema di mandato di arresto europeo, sulla stessa falsariga tracciata dal precedente in materia di estradizione, si è affermato inoltre (vedi, Sez. 6, n. 2745 del 2012, Pistoia, Rv. 251788) che non costituisce motivo di impedimento alla consegna la circostanza che, prima della decisione della Corte d'appello, il titolo su cui è fondata la richiesta venga formalmente sostituito dallo Stato di emissione con altro titolo legittimante la consegna per lo stesso fatto (Fattispecie relativa ad una segnalazione S.I.S. basata su un mandato d'arresto "interno" emesso dalle autorità francesi, sostituito nel corso della procedura di consegna da un m.a.e. fondato sulla sentenza di condanna in primo grado e sul contestuale mandato di arresto emesso dal giudice di prime cure).

In entrambi i precedenti surrichiamati è stata sempre rimarcata la necessità che le modifiche del titolo posto a fondamento della richiesta di consegna intervenissero prima della decisione del giudice di merito, al fine di consentire il pieno esercizio dei diritti di difesa nel contraddittorio delle parti, considerati i limitati poteri di controllo oggetto del sindacato di legittimità rimesso a questa Corte; esigenza, questa, tanto più rilevante nel nuovo contesto normativo delineato dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 10 del 2021.

Evenienza procedimentale, questa, che non si è verificata nel caso in esame, per quanto sopra già osservato.

3.    Sulla base di tali considerazioni deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la conseguente declaratoria della efficacia della misura cautelare applicata nei confronti di **, di cui va ordinata l'immediata liberazione ove non detenuto per altra causa.

La Cancelleria darà corso agli adempimenti di cui agli artt. 22, comma 5, legge n. 69/2005 e 626 cod. proc. pen..

P. Q. M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, Dichiara la cessazione della misura cautelare in atto e ordina la scarcerazione di **  se non detenuto per altra causa.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n.

69 del 2005.

Così deciso, 7 giugno 2024 (dep. 10 giugno 2024)