Le parole che, di norma e in molti luoghi, rientrerebbero nella libertà di parola tutelata dal Primo Emendamento, possono diventare soggette a divieto quando sono di tale natura e sono usate in tali circostanze per creare un univoco e attuale pericolo di provocare i danni sostanziali che il Congresso ha il diritto di impedire. Il carattere di ogni atto dipende dalle circostanze in cui viene compiuto.
Corte Suprema degli Stati Uniti
Schenck contro Stati Uniti, 249 U.S.A. 47 (1919)
N. 437, 438
Discusso il 9, 10 gennaio 1919
Deciso il 3 marzo 1919
249 U.S.A. 47
Sillabo
Prove ritenute sufficienti per collegare gli imputati con l'invio di circolari stampate in seguito a una cospirazione per ostacolare il servizio di reclutamento e di arruolamento, in contrasto con la legge sullo spionaggio del 15 giugno 1917. P 249 U. S. 49.
Pagina 249 U. S. 48
Documento incriminante sequestrato con un mandato di perquisizione diretto contro una sede socialista, ritenuto ammissibile come prova, coerentemente con il Quarto e il Quinto Emendamento, in un procedimento penale contro il segretario generale di un partito socialista, che aveva in carico l'ufficio. P. 249 U. S. 50.
Le parole che, di norma e in molti luoghi, rientrerebbero nella libertà di parola tutelata dal Primo Emendamento, possono diventare soggette a divieto quando sono di tale natura e sono usate in tali circostanze per creare un evidente e attuale pericolo di provocare i danni sostanziali che il Congresso ha il diritto di impedire. Il carattere di ogni atto dipende dalle circostanze in cui viene compiuto. P. 249 U. S. 51.
Una cospirazione per far circolare tra gli uomini chiamati e accettati per il servizio militare ai sensi del Selective Service Act del 18 maggio 1917, una circolare che tende ad influenzarli ad ostacolare la chiamata alle armi, con l'intento di far sì che tale risultato, e seguita dall'invio di tali circolari, rientra nel potere del Congresso di punire, ed è punibile ai sensi del Selective Service Act, § 4, sebbene non abbia successo. P. 249 U. S. 52.
Il termine "reclutamento", come usato nella Legge sullo Spionaggio, § 3, significa l'ottenimento di nuovi rifornimenti di uomini per le forze militari, anche attraverso la stesura di un altro documento. P. 249 U. S. 52
La modifica della legge sullo spionaggio con la legge del 16 maggio 1918, c. 75, 40 Stat. 553, non ha influito sul perseguimento dei reati previsti dalla prima. P. 249 U. S. 53.
Affermativo.
Il caso è riportato nel parere.