Nei giudizi camerali, con mera facoltà del difensore di prendere parte o meno all'udienza, l'esercizio di detta facoltà nel senso di volervi partecipare non può essere condizionato da eventuali impedimenti, ricorrendo i quali il difensore medesimo può chiedere il differimento ad altra data del processo; l'organo giudicante è tenuto a prendere in considerazione tale istanza, pronunciandosi su di essa e, nel caso in cui il difensore titolare sia impedito deve disporre il rinvio ad altra udienza e non può nominare un difensore d'ufficio in sua sostituzione.
Corte di Cassazione
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36561 Anno 2021
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: PAVICH GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HM nato il */1999
avverso l'ordinanza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Trento, con ordinanza in data 12 febbraio 2020, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione avanzata dall'avv. Nicola Canestrini, nell'interesse di HM, per l'ingiusta detenzione sofferta da quest'ultimo, dapprima in regime inframurario e successivamente in regime di
arresti domiciliari, per il delitto p. e p. dagli artt. 56, 61 n. 11, 624-bis cod.pen.: delitto dal quale l'imputato veniva assolto con sentenza irrevocabile del Tribunale di Rovereto in data 20 giugno 2019, in quanto non imputabile ai sensi degli artt. 85 ss. cod.pen. per vizio totale di mente.
La Corte trentina ha dichiarato inammissibile l'istanza avendo ritenuto che la formula di proscioglimento dell'Hamza non rientrasse fra quelle tassativamente elencate dall'art. 314 cod.proc.pen. ai fini della richiesta di riparazione.
2. L'istante, per il tramite del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolando due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ostatività dell'assoluzione per incapacità di intendere e volere, non compresa tra le formule assolutorie che consentono la presentazione dell'istanza
riparatoria a mente dell'art. 314 cod.proc.pen., e ripropone la questione di legittimità costituzionale sollevata in sede di giudizio avanti la Corte di merito e da quest'ultima non recepita. Premettendo che, in base alla sentenza n. 219/2008 della Corte Costituzional i é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, il deducente richiama altre pronunzie
"additive" della Consulta che consentirebbero di includere la formula assolutoria per vizio di mente fra quelle che danno diritto ad avanzare l'istanza de qua, ed evidenzia che la stessa Corte Costituzionale afferma di avere ricollegato il diritto
alla riparazione alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post. Nel riproporre la questione di legittimità costituzionale, il ricorrente richiama i parametri costituiti
dagli articoli 2, 3, 13 e 24 Cost., facendo particolare riferimento ai principi di solidarietà e di ragionevolezza, nonché quanto stabilito dall'art. 5, § 5, Convenzione EDU in tema di right to compensation in caso di detenzione illegale.
A fronte di tale questione di legittimità costituzionale la Corte di merito ha omesso di pronunciarsi, così incorrendo in un evidente vizio di motivazione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 420-ter cod.proc.pen. in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di rinvio presentata dalla difesa: istanza che può essere presentata anche nei procedimenti
in camera di consiglio in caso di legittimo impedimento del difensore a comparire.
Il mancato accoglimento dell'istanza comporta la violazione del diritto di difesa dell'imputato tutelato dagli artt. 24 Cost. e 6 Conv. EDU . Richiamando un arresto giurisprudenziale di legittimità, il deducente lamenta che la Corte territoriale, a
fronte della richiesta di rinvio e pur riservando di comunicare la data di rinvio all'udienza già fissata, il giorno dell'udienza decideva di non rinviare e provvedeva nonostante l'assenza del difensore.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; dal canto suo l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fatto pervenire memoria con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre trattare prioritariamente il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato rinvio dell'udienza di celebrazione del procedimento di cui all'art. 315 cod.proc.pen., a fronte di richiesta di differimento avanzata dal difensore per un
concomitante impegno.
Ciò in quanto il motivo in esame risulta fondato e assorbente.
Giova premettere che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41432 del 21/07/2016 (ric. Nifo Sarrapochiello) hanno stabilito - ribaltando il precedente indirizzo prevalente, di segno opposto - che nei giudizi camerali é applicabile l'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., con la conseguenza che il legittimo
impedimento del difensore può costituire causa di rinvio di tali giudizi: va precisato che, sebbene il caso all'attenzione del Supremo Collegio riguardasse un giudizio abbreviato d'appello, la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite investe la
generalità dei giudizi camerali, compresi tutti quelli per i quali non é necessaria la presenza del difensore; nel caso allora in esame, il riferimento normativo era costituito dall'art. 599 cod.proc.pen., che come noto fa rinvio all'art. 127, comma
3, del codice di rito, in base alla quale i difensori sono sentiti "se compaiono"; dunque, secondo il Consesso apicale, anche nel caso in cui sia facoltà del difensore prendere parte o meno all'udienza, l'esercizio di detta facoltà nel senso di volervi partecipare non può essere condizionato da eventuali impedimenti, ricorrendo i quali il difensore medesimo può chiedere il differimento ad altra data del processo; l'organo giudicante è tenuto a prendere in considerazione tale istanza, pronunciandosi su di essa e, nel caso in cui il difensore titolare sia impedito deve disporre il rinvio ad altra udienza e non può nominare un difensore d'ufficio in sua
sostituzione.
Ciò posto, anche nel procedimento in esame - riguardo al quale, per espresso richiamo contenuto nell'art. 315 cod.proc.pen., valgono le disposizioni dettate dallo stesso codice di rito per il giudizio relativo alla riparazione di errori giudiziari (artt. 643 e ss., cod.proc.pen.) - trovano applicazione le regole generali del
giudizio camerale: regole generali che implicano, sulla base del dictum apicale, la rilevanza dell'impedimento del difensore ai fini della richiesta di rinvio dallo stesso avanzata; del resto, in epoca successiva alla sentenza Nifo Sarrapochiello, la Corte
di legittimità ha già avuto modo di affermare a più riprese analogo principio anche a valere per il giudizio di esecuzione (da ultimo vds. Sez. 1, Sentenza n. 13775 del 15/12/2020 - dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058) e per quello di. sorveglianza (da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 21139 del 21/04/2021, Zagaglia, Rv. 281284), per
i quali pure trovano applicazione le disposizioni generali del rito camerale.
Nella specie, il difensore aveva effettivamente richiesto il rinvio della celebrazione dell'udienza perché invitato come relatore a un convegno all'estero; la Corte d'appello, in luogo di affrontare la questione della qualificabilità della circostanza addotta dal difensore come impedimento a comparire e di argomentare sul punto, ha dapprima fatto riserva di indicare la data del rinvio in
occasione dell'udienza già fissata; quindi, in occasione di quest'ultima udienza, ha designato un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod.proc.pen., ha raccolto le conclusioni delle parti ed ha adottato la decisione oggi impugnata, omettendo di
sottoporre a valutazione l'istanza di rinvio del difensore e di fornire risposta all'istanza medesima, come invece avrebbe dovuto.
2. Alla luce dei principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, e tenuto conto dell'omessa pronuncia sull'istanza di differimento e sul motivo che
la giustificava, la Corte di merito ha effettivamente violato disposizioni processuali poste a presidio dell'esercizio del diritto di difesa.
Conseguentemente l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Trento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di
Appello di Trento.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2021