In caso di inerzia dello stato di emissione, richiesto di informazioni supplementari in un procedimento MAE, il procedimento di esecuzione del mandato non può protrarsi sine die: nel silenzio della decisione quadro, come pure della legge nazionale di recepimento, il Collegio ritiene di individuare la regola di riferimento, anche per questo specifico aspetto, nella già richiamata "sentenza Aaranyosi - Caldararu" della CGUE, attraverso l'intervento di Eurojust, sollecitare lo Stato emittente il mandato ad adempiere alla richiesta di informazioni.
Corte di cassazione
VI se penale, sentenza 45201/23 dd. 8 novembre 2023 (dep. 9 novembre 2023)
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova impugna la sentenza di quella Corte del 9 ottobre scorso, che ha respinto la richiesta di consegna alla Grecia del cittadino albanese MA (alias N), in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso dal Giudice istruttore del Tribunale correzionale di Ekaterini di quello Stato, dinanzi al quale Mè indagato per il delitto di rapina.
2. Con due precedenti sentenze del 30 marzo e del 20 giugno scorsi, la Corte d'appello aveva disposto la consegna del **. Entrambe tali decisioni, però, sono state annullate con rinvio da questa Corte, rispettivamente con sentenze n. 23074 del 24 maggio 2023 e n. 30277 dell'l1 luglio successivo, per difetto di sufficienti informazioni in ordine al trattamento penitenziario che sarebbe stato riservato al consegnando dalla Grecia, così da non potersi ritenere escluso il pericolo di trattamenti inumani o degradanti, in ragione delle condizioni di sovraffollamento degli istituti penitenziari di quello Stato, accertate dai competenti organismi eurounitari.
Con la sentenza impugnata, dunque, permanendo il già ravvisato deficit informativo da parte della autorità dello Stato richiedente, la Corte d'appello ha respinto la richiesta, ritenendo insussistenti le condizioni per dar corso alla consegna.
3. Con il suo ricorso, il Procuratore generale distrettuale censura tale decisione, rilevando: per un verso, che il d.lgs. n. 10 del 2021 ha abrogato l'art. 16, legge n. 69 del 2005, nella parte in cui prevedeva che la richiesta di consegna dovesse essere respinta, qualora l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente non avesse dato corso alla richiesta di informazioni integrative; per l'altro, che la stessa novella ha inserito, nella citata legge n. 69, l'art. 22-bis, il quale, per l'ipotesi in cui il procedimento non si possa concludere nei tempi previsti, e quindi anche nel caso dell'inerzia dello Stato emittente nella risposta alle richieste d'informazioni formulategli dallo Stato di esecuzione del mandato, prevede la possibilità di darne comunicazione alla struttura di cooperazione giudiziaria Eurojust, attraverso la quale - deduce il ricorrente - sarebbe possibile sollecita1·e l'evasione della richiesta.
Peraltro, l'autorità giudiziaria greca non ha rifiutato la collaborazione, rappresentando, piuttosto, che le ulteriori notizie richiestele dalla Corte di appello erano di competenza dell'autorità ministeriale di quello Stato.
Pertanto - conclude il ricorso - la Corte d'appello ha rinunciato ad esperire tutto quanto in sua facoltà per ottenere le informazioni ritenute necessarie, venendo meno al compito di accertamento serio ed approfondito sulle eventuali cause di rifiuto della consegna, imposto dal principio dell'affidamento e della collaborazione tra gli Stati dell'Unione europea.
4. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa del M, chiedendo di respingere .il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, con le precisazioni di seguito esposte.
2. La premessa in fatto è indiscussa: le autorità greche, ripetutamente compulsate dalla Corte di appello a seguito degli annullamenti con rinvio dei precedenti provvedimenti di consegna, si sono limitate a ritrasmettere sempre le stesse informazioni, reputate insufficienti con due sentenze di questa Corte.
3. Occorre però rilevare - ed è questo il punto che rimane inespresso nel ricorso, essendo invece essenziale nella ricostruzione complessiva della materia - che, qualora, a seguito della richiesta dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, le informazioni trasmesse dallo Stato emittente il mandato non siano sufficienti ad escludere il rischio per la persona richiesta in consegna di un trattamento penitenziario contrario all'art. 3, CEDU, la Corte di appello è tenuta a rifiutare la consegna, ma il rifiuto deve intendersi pronunciato «allo stato degli atti».
Così deve ritenersi, infatti, sulla base di quanto affermato dalla Corte di Giustizia U.E. (Grande sezione, sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu, §§ 98-99), secondo la quale, nel caso in cui, sulla base delle informazioni fornite, non venga escluso il rischio concreto di un trattamento inumano o degradante del consegnando, l'esecuzione del mandato «deve essere rinviata, ma non può essere abbandonata», prevedendosi altresì che di tale rinvio lo Stato esecuzione informi l'Eurojust, con l'indicazione dei motivi del ritardo.
La regola che la Corte di giustizia vuole delineare - nel rispetto dei princìpi del reciproco affidamento e della collaborazione tra gli Stati dell'Unione, che sono alla base del sistema del mandato d'arresto europeo - è dunque quella per cui la decisione del giudice nazionale non deve impedire la consegna qualora pervengano in seguito le informazioni che facciano escludere l'esistenza del suddetto rischio, purché ciò avvenga entro un tempo ragionevole. Di qui, la necessaria conseguenza per cui, fintanto che non ottenga, entro un termine da essa prefissato o comunque ragionevole, le necessarie informazioni complementari, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna (così, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296).
Tale lettura normativa trova conforto nella modifica introdotta con la novella n. 21 del 2021 all'art. 16, legge n. 69 del 2005, dal quale è stata eliminata la previsione espressa del rigetto tout court della richiesta di consegna, per il caso di omessa trasmissione. delle informazioni supplementari richiestegli, da parte dello Stato emittente il mandato.
4. Se è vero, dunque, che il rifiuto della consegna deve intendersi pronunciato soltanto «allo stato degli atti», e che tale deve considerarsi anche quello disposto con la sentenza impugnata, benché la Corte di appello non l'abbia detto claris verbis, rimane l'esigenza di stabilire fin quando il procedimento di esecuzione del mandato possa protrarsi, non essendone ovviamente possibile una pendenza sine die, per il caso di perdurante inerzia dello Stato emittente nell'evasione della richiesta di informazioni complementari rivoltagli.
Nel silenzio della decisione quadro, come pure della legge n. 69, cit., il Collegio ritiene di individuare la regola di riferimento, anche per questo specifico aspetto, nella già richiamata "sentenza Aaranyosi - Caldararu" della CGUE.
Questa, infatti, per un verso dà sostanza al presupposto del "tempo ragionevole" per la trasmissione delle informazioni complementari da parte dello Stato emittente il mandato, prevedendo che, a norma dell'articolo 15, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consigli10, l'autorità giudiziaria di esecuzione possa fissare, a tal fine, un termine ultimo, il quale, però, sia adattato al caso di specie, al fine di lasciare all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione il tempo necessario per raccogliere dette informazioni, altresì ricorrendo a tal fine, se necessario, all'assistenza dell'autorità centralle o di una delle autorità centrali dello Stato membro emittente, a norma dell'articolo 7 della stessa decisione quadro. Detto termine - aggiunge la CGUE - in forza dell'articolo 15, par. 2, della decisione quadro, deve tuttavia tener conto della necessità di rispettare i termini fissati dal successivo articolo 17 della medesima per la decisione sull'esecuzione del mandato.
Peraltro, la Corte di Giustizia afferma espressamente che, qualora l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione decida il rinvio della decisione, in quanto ritiene sussistente un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del consegnando, lo Stato membro di esecuzione debba informarne l'Eurojust, conformemente all'articolo 17, par. 7, della decisione quadro, precisando i motivi del ritardo.
E, considerando la sostanziale identità di situazioni, è ragionevole ravvisare l'esistenza di tale obbligo informativo anche nell'ipotesi speculare di assenza di notizie tali da poter escludere l'anzidetto rischio per il consegnando, potendosi dunque in tal caso, attraverso l'intervento di Eurojust, sollecitare lo Stato emittente il mandato ad adempiere alla richiesta di informazioni.
5. Tale meccanismo sollecitatorio non è stato messo in atto dalla Corte di appello, che si è limitata a prendere atto della perdurante inerzia dell'autorità giudiziaria greca.
Si rende necessaria, pertanto, la rinnovazione della richiesta di informazioni complementari, con la fissazione, a tal fine, di un termine ultimativo, puntuale e congruo in relazione alle specificità del caso concreto.
La sentenza impugnata dev'essere perciò annullata, con rinvio alla Corte di appello affinché vi provveda.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge
n. 69/2005.
Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023.