L'imputato ha il dovere di porre il difensore di fiducia nelle condizioni di svolgere il mandato ricevuto in maniera efficace e diligente: difendersi, con rilevante imprudenza e grossolana incuria può integrare quella colpa grave che impedisce il diritto all’indennizzo per custodia cautelare ingiustamente subita.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 maggio – 20 luglio 2018, n. 34327
Presidente Izzo – Relatore Menichetti
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con ordinanza in data 6 novembre 2017 rigettava l’istanza di riparazione presentata nell’interesse di R.A. in relazione alla detenzione di 698 giorni, protrattasi dal 23/4/2011 al 21/3/2013, in esecuzione della sentenza di condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione resa dal Tribunale di Bolzano il 29/3/2010 per i reati di cui agli artt. 605, 56 e 609 bis, 609 ter n.2) e 582 c.p., esecuzione sospesa in accoglimento di un’istanza di restituzione in termini, cui aveva fatto seguito un giudizio di appello, conclusosi con sentenza del 5/12/2014 di condanna alla minor pena di anni 1, mesi 6 e giorni 10 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.
2. La Corte territoriale riteneva che il periodo di carcerazione subito fosse imputabile a colpa grave del richiedente, evidenziando in particolare che questi non aveva informato il nuovo difensore di fiducia, Avv. Boscarol - nominato in data 15 dicembre 2008 "con riferimento al verbale di perquisizione del 16 dicembre 2006" - del processo in corso e della udienza già fissata per la data del 22 settembre 2008, alla quale il R. era personalmente comparso; successivamente lo stesso imputato non aveva curato il ritiro del piego contenente la notifica della sentenza di primo grado ed aveva altresì rifiutato il 23 aprile 2011 la notifica dell’ordine di carcerazione.
Un comportamento corretto e diligente dell’imputato, ad avviso dei giudici della riparazione, avrebbe invece consentito la tempestiva impugnazione, e per tale rilievo l’istanza di riparazione non poteva essere accolta neppure con riferimento al periodo di 143 giorni di detenzione sofferti in eccedenza rispetto alla pena definitivamente irrogata e condizionalmente sospesa.
3. Ha proposto ricorso l’interessato, tramite il difensore di fiducia, lamentando erronea applicazione della legge processuale penale e, segnatamente, degli artt. 314 e 315 c.p.p. e mancanza della motivazione nell’attribuzione al ricorrente della colpa grave rispetto al periodo di maggior sofferto.
Osserva che la detenzione protrattasi per un tempo superiore alla pena concretamente irrogata comporta un’ingiustizia formale che inficia la legittimità del titolo carcerario/custodiale e chiede pertanto l’annullamento della impugnata ordinanza in relazione al rigetto della richiesta di indennizzo per i 143 giorni di pena espiata in eccedenza.
4. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non è fondato.
2. Questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la riparazione per ingiusta detenzione, richiesta dal condannato sottoposto a regime carcerario per un periodo più lungo rispetto alla pena detentiva inflittagli, è pur essa condizionata, alla luce della illegittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p., pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 219 del 2008, all’accertamento che l’interessato abbia dato causa, per dolo o colpa grave, alla detenzione. (Sez.4, n.45428 del 1/12/2010 Rv.249238 e Sez.4, n.31114 del 25/6/2008 Rv.241964).
3. La Corte territoriale, nella impugnata ordinanza, ha ben motivato in ordine al comportamento gravemente colposo dell’imputato, ostativo al riconoscimento del richiesto indennizzo.
Ha in primo luogo evidenziato la cronologia degli atti, che è utile ripercorrere anche in questa sede:
il 17/8/2007 il R. aveva eletto domicilio in (OMISSIS) e nominato difensore di fiducia l’Avv. Giovanni Tomasi, difensore che all’udienza preliminare del 16/4/2008 aveva rinunciato al mandato ed era stato sostituito da un difensore d’ufficio;
il 5/3/2008 l’imputato aveva ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare davanti al GUP;
il 6/5/2008 aveva ricevuto la notifica del decreto di rinvio a giudizio per l’udienza dibattimentale del 22/9/2008, celebrata in sua presenza;
il 15/12/2008 aveva nominato proprio difensore di fiducia l’Avv. Boscarol "con riferimento al verbale di perquisizione del 16/12/2006", senza però informarlo del fatto che il procedimento a suo carico era già in fase dibattimentale ed impedendogli in tal modo di intervenire nel processo in corso, in relazione al quale erano già state effettuate le notifiche di rito;
nel processo di primo grado l’imputato era rimasto perciò assistito da un difensore d’ufficio, cui era stata notificata la sentenza di condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione resa dal Tribunale di Bolzano il 29/3/2010;
detta sentenza era stata spedita a mezzo lettera raccomandata r.r. il 30/5/2010, era stata tentata la notifica a mani il 7/6/2010 nel domicilio dichiarato di via (OMISSIS), ma non era stata consegnata per assenza del destinatario, il quale, avvisato dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale, non ne aveva curato il ritiro per sei mesi: il piego era stato quindi restituito al mittente il 10/12/2010 e la notifica effettuata al difensore d’ufficio ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen.;
in data 23/4/2011 l’imputato si era rifiutato di firmare e ricevere copia del provvedimento del pubblico ministero di ordine di esecuzione per la carcerazione;
in data 18/6/2011 l’imputato aveva presentato istanza di rimessione in termini, rigettata dal Tribunale perché tardivamente proposta e per ritenuta ritualità delle notifiche;
con sentenza 31/1/2013 la Corte di Cassazione aveva annullato la seconda ordinanza con la quale il Tribunale aveva rigettato l’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione e quindi era stato celebrato un nuovo giudizio conclusosi con la condanna, condizionalmente sospesa, alla pena di anni 1, mesi 6 e giorni 10 di reclusione.
Tanto esposto sulla cronologia dei fatti, la Corte di Bolzano, nel motivare il rigetto della richiesta di indennizzo, ha richiamato il principio secondo cui è onere dell’imputato informare il difensore della nomina per uno specifico procedimento, al fine di consentirne il tempestivo intervento, con la conseguenza che il mancato intervento del difensore fiduciario determinato dalla negligenza del nominante non può costituire invalidità degli atti processuali per violazione del diritto di difesa (Sez.1, n.23611 del 474/2014, Rv.259646).
In realtà, nel caso a giudizio, non si controverte in tema di violazione dei diritti di difesa, ma l’affermazione della Corte, relativa alla doverosa sollecitudine da parte dell’imputato di porre il difensore di fiducia nelle condizioni di svolgere il mandato ricevuto in maniera efficace e diligente, appare comunque pertinente anche in tema di riparazione per ingiusta detenzione, laddove la colpa grave che osta al riconoscimento del diritto all’indennizzo può essere ravvisata nella condotta processuale dell’imputato che, essendo a conoscenza del procedimento a suo carico, si comporti, nel difendersi, con rilevante imprudenza e grossolana incuria (Sez.4, n.1029 del 08/07/1994, Rv.199550).
L’evidente trascuratezza ed indifferenza dimostrate dall’imputato nell’intero corso del procedimento a suo carico - non soltanto per aver omesso di informare il difensore che si stava celebrando il dibattimento, ma per non aver curato il ritiro della lettera raccomandata contenente la notifica della sentenza di condanna, per aver rifiutato di firmare e ricevere la notifica del provvedimento di carcerazione, per non aver presentato tempestivamente la prima istanza di rimessione in termini - sono state ben valorizzate dai giudici della riparazione, i quali, con ragionamento logico ineccepibile, hanno ritenuto, operando una sorta di giudizio controfattuale immune da censure, che un comportamento corretto e diligente dell’imputato gli avrebbe consentito una migliore difesa, quanto meno in relazione al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione della prima sentenza di condanna; quanto alla successiva sentenza di condanna resa dal Tribunale di Bolzano il 5/12/2014, dopo l’annullamento della prima, pronunciata dalla Corte d’Appello il 21/11/2013, gli stessi giudici della riparazione non hanno mancato di evidenziare una ulteriore incuria che aveva portato alla declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di procura.
4. Quanto alla richiesta dell’imputato, che ha poi usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena, di ottenere la liquidazione di un indennizzo per il periodo di 143 giorni di custodia cautelare sofferti in più rispetto alla pena definitivamente inflittagli, appare del pari giuridicamente corretto il ragionamento sviluppato dalla Corte di Bolzano, alla luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo la quale in tema di ingiusta detenzione, con riguardo alla previsione di cui all’art.314, comma 2, cod.proc.pen., non può dare diritto alla riparazione la circostanza che il richiedente abbia ottenuto, in sede di cognizione, la sospensione condizionale della pena, sempre che l’entità della condanna sia superiore alla durata della custodia cautelare subita, laddove se quest’ultima soverchia la prima, il diritto alla riparazione sussiste limitatamente a quella parte della custodia cautelare che soverchi, a sua volta, la misura di condanna, ma pur sempre a condizione che non si configuri da parte dell’imputato un comportamento doloso o gravemente colposo.
Nella specie, non essendovi dubbi sulla legittimità ab origine del titolo custodiale, la condanna definitiva, con pena sospesa, è risultata inferiore al periodo di detenzione sofferta, ma il diritto ad un indennizzo per la sola parte eccedente la pena non sorge, sempre il forza dei principi statuiti dalla Corte Costituzionale con la già menzionata sentenza n.219/2008.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed affermato il seguente principio: "Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non può essere riconosciuto all’imputato il quale, con il proprio comportamento processuale, improntato a grave negligenza e trascuratezza, abbia omesso di avvisare il difensore di fiducia dello stato del processo in corso ed abbia rifiutato scientemente di ricevere le notifiche degli atti del giudizio a suo carico (nella specie, la sentenza di primo grado e l’ordine di carcerazione), privandosi per autonoma e libera scelta di esercitare tempestivamente i propri diritti, compreso quello di impugnazione".
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente, che liquida in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.