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Identità del fatto estradizionale (Cass. 51657/17)

13 novembre 2017

In tema di estradizione per l'estero, l'assenza, nel regime normativo dello Stato richiedente, di una disciplina che contempli istituti penitenziari "avanzati" non comporta, di per sè, la violazione dei diritti fondamentali dell'individuo, dovendo l'attenzione concentrarsi, piuttosto, sull'esistenza di pratiche sistematiche di abusi e violazioni di diritti fondamentali ai danni dei detenuti, è vero però anche, al contrario: l'introduzione, nello Stato richiedente, secondo una virtuosa linea di discontinuità con il passato, di istituti come l'espiazione della pena in regime non detentivo o la messa in prova, rispettosi dell'esigenza di ri-socializzazione del condannato, non può che costituire un concreto elemento di valutazione favorevole all'estradizione, imponendo la verifica se prassi di abuso e di violazione dei diritti fondamentali della persona sopravvivano con le stesse modalità sistematiche del passato nonostante le aperture umanitarie indotte dal novum legislativo.

La valutazione dell'identità del fatto rilevante ai fini dell'art. 705 cod. proc. pen. richiede sempre un analitico raffronto degli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso causale), nonchè delle circostanze di tempo e di luogo, delle modalità attuative, delle parti offese, di eventuali concorrenti, etc. così da accertare o escludere la corrispondenza storico - naturalistica e giuridica dei fatti costituenti illecito penale nei due paesi.

 

Cassazione penale

Sez. II, Sent., (data ud. 27/10/2017) 13/11/2017, n. 51657
 
 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde - Presidente -

Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere -

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. COSCIONI Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI;

nei confronti di:

D.M., nato il (OMISSIS);

e dal predetto D.M.;

avverso la SENTENZA nr. 2/2016 Estradizioni emessa il 17/02/2017 dalla CORTE APPELLO di BARI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PRESTIPINO ANTONIO;

sentito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ANGELILLIS CIRO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Udito il difensore, avv. SG, del foro di Bari, che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso e per il rigetto del ricorso del PG territoriale.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza pronunciata in data 3.11.2015, la Corte di Appello di Bari rigettava la richiesta di estradizione formulata dallo Stato del Kazakistan nei confronti di D.M., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), sottoposto a procedimento penale nello stato richiedente per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di delitti contro il patrimonio.

2. La Corte di merito motivava la pronuncia di rigetto con il rilievo dell'identità del fatto oggetto della richiesta di estradizione con quello oggetto di analoga imputazione associativa formulata contro l'estradando in un procedimento penale pendente davanti all'autorità giudiziaria italiana.

3. Su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari, la sesta sezione penale di questa Corte, con sentenza nr. 9434 del 9 febbraio 2016, annullava con rinvio la sentenza della Corte territoriale.

4. Rilevava la Suprema Corte, che per affermare la sussistenza dell'identità del fatto ai fini dell'art. 705 c.p.p., comma 1, la sentenza impugnata, dopo aver riportato l'imputazione per la quale la persona richiesta in consegna era perseguita in Italia, si era limitata a segnalare che nella domanda di estradizione si indicavano "connotazioni analoghe all'imputazione italiana", della quale veniva sottolineata l'espresso riferimento anche alla transnazionalità dell'associazione, sicchè non sarebbe stato possibile individuare una o più associazioni diverse da quella per la quale si procedeva. Tale apparato argomentativo, obiettavano i giudici supremi, si palesava però generico e incongruo rispetto alla finalità di verifica dell'unicità del fatto come puntualmente definite nella giurisprudenza di legittimità.

4.1. Premesso che in tema di cooperazione funzionale tra gruppi criminosi risponde di distinti reati associativi colui che agisce per conto di due consorterie criminali, le quali, pur se tra loro federate e funzionalmente collegate, conservano entrambe autonomia decisionale ed operative (ex multis, Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259810), la sentenza di annullamento ribadiva, quindi, che per la valutazione dell'identità del fatto rilevante ai fini dell'art. 705 cod. proc. pen. occorre sempre un analitico raffronto degli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso causale), nonchè delle circostanze di tempo e di luogo, delle modalità attuative, delle parti offese, di eventuali concorrenti, etc. così da accertare o escludere la corrispondenza storico - naturalistica e giuridica dei fatti costituenti illecito penale nei due paesi (Sez. 6, n. 26290 del 28.5.2013, Rv. 256565), la Corte Suprema rilevava che nella sentenza di appello l'approfondita e dettagliata analisi di tutti questi aspetti era invece mancata.

5. Decidendo in sede di rinvio, la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 17 febbraio 2017, ha nuovamente rigettato la richiesta di estradizione.

6. La Corte territoriale riconosce che le condotte associative contestate all'estradando in Kazakistan non coincidono con quelle oggetto del procedimento penale italiano, nè per le modalità concrete di azione delle due associazioni, nè per i luoghi del loro insediamento nè per la rispettiva composizione soggettiva. Aggiungono, i giudici di appello, che anche le circostanze di tempo, le modalità attuative, le parti offese dai reati fine erano diverse, talchè doveva concludersi nel senso dell'esistenza di due distinti sodalizi criminosi, aventi ciascuno una propria autonomia decisionale, ancorchè tra loro funzionalmente collegati, essendo sotto altro profilo perfettamente ammissibile che uno stesso soggetto faccia parte di due associazioni per delinquere.

6.1. Ciò, a dispetto della riproduzione, nel sodalizio italiano, di regole di adesione, di nomenclature gerarchiche e di strutture organizzative simili a quelle del gruppo kazako.

7. L'attenzione della Corte di rinvio si focalizza quindi sulle condizioni della detenzione carceraria in Kazakistan, anche in relazione alle precarie condizioni di salute dell'estradando, affetto da epatite cronica da HVC 20/2c. Dopo avere rilevato che la questione non poteva ritenersi preclusa, non avendo formato oggetto del ricorso del Procuratore Generale contro la prima sentenza di rigetto della richiesta di estradizione, la Corte territoriale, riferendosi alla giurisprudenza CEDU e ad alcuni arresti della Corte di Cassazione sulla necessità che gli aspetti umanitari siano oggetto di approfonditi accertamenti e di dettagliate richieste di informazione agli stati richiedenti, per scongiurare il pericolo che l'estradando possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, rileva che il pericolo, nel caso, di specie, sarebbe attuale e concreto. Il resoconto delle violenze morali e fisiche a cui sarebbero sottoposti i detenuti nel Kazakistan, è contenuto alle pagg. 39 e ss. della sentenza. Sarebbe inibito ai detenuti di professare la loro fede religiosa; sarebbe ancora praticato il sistema della tortura, con la sistematica "copertura" degli abusi; le violenze fisiche avrebbero raggiunto in alcuni casi un grado di inaudita intensità. Tale situazione non sarebbe neanche oggi mutata, perchè ancor oggi il Kazakistan, al di là dalle autoreferenziali assicurazioni del contrario, violerebbe sistematicamente i fondamentali diritti della persona. Altrettanto dovrebbe affermarsi per la scarsa qualità dell'assistenza medica all'interno delle strutture penitenziarie dello Stato richiedente.

8. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari, deducendo in sostanza il difetto di motivazione della sentenza impugnata, per non avere i giudici di appello in nessun modo preso in considerazione le dettagliate osservazioni formulate dallo stesso requirente con la memoria integrativa del 9 novembre 2016 prodotta davanti ai giudici territoriali a sostegno della richiesta di consegna e allegata al ricorso. I giudici di appello si sarebbero basati su report di ONG alquanto datati, e non avrebbero tenuto conto delle importanti riforme del regime penitenziario attuate dallo stato richiedente. Nella memoria si sottolinea, tra l'altro, che il sovraffollamento delle carceri nel Kazakistan è nettamente inferiore a quello delle carceri italiane; e si fa riferimento al nuovo ordinamento penitenziario della Repubblica Kazaka, entrato in vigore il primo gennaio 2015, e ai nuovi codici penale e di procedura penale, coevamente varati, con i quali sarebbero stati introdotti istituti di umanizzazione della pena.

9. Ha proposto ricorso per cassazione anche il D., deducendo il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza di rinvio in relazione alla ritenuta diversità del fatto. L'identità delle strutture organizzative e delle modalità attuative del programmi criminosi, e la stessa trasnazionalità dell'associazione criminale, sarebbero state ignorate dalla Corte di Appello, costituendo invece chiari segni dell'unicità dell'associazione criminosa contestata all'estradando dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente e da quella italiana.

9.1. L'estradando ha inoltre depositato memoria scritta per resistere al ricorso del PG, replicando sostanzialmente le motivazioni della sentenza impugnata con riferimento ai report sulle violenze alle quali sarebbero ancor oggi sottoposti in Kazakistan i detenuti in regime carcerario.

Motivi della decisione

1. Va premesso, riguardo all'interesse dell'estradando all'impugnazione di legittimità, che esso non è escluso dal rigetto della richiesta di estradizione da parte della Corte di rinvio. La decisione è stata, infatti, motivata dalla ritenuta sussistenza di situazioni ostative alla consegna suscettibili di modificazioni nel tempo, talchè, in concreto, ammessa pure l'attuale sussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 705 c.p.p., comma 2, l'evoluzione in senso "umanitario" del regime penitenziario kazako e il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti potrebbero comunque fondare, in futuro, il rinnovo della domanda di estradizione ai sensi dell'art. 707 c.p.p..

1.1. L'identità dei fatti oggetto della richiesta di estradizione con quelli oggetto di procedimento penale in corso nello stato italiano, o per i quali sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile dal giudice nazionale, precluderebbe, invece, l'accoglimento della richiesta di estradizione in via definitiva.

2. Tanto premesso, si osserva, quanto al ricorso proposto nell'interesse del D.M., che la Corte di rinvio ha escluso l'identità del fatto sulla base di argomentazioni alquanto confuse, che procedono dalla considerazione dell'ascesa gerarchica di tale K. all'interno "dell'organizzazione criminale transazionale", per poi focalizzarsi su una riunione tra dirigenti criminali del marzo 2012, peraltro riproduttiva di un sistematico ricorso degli affiliati a "conferenze" criminali. In questo contesto, sono analizzate anche le vicende personali di altri soggetti dell'organizzazione (pagg. 23 e 24).

2.1. Dopo queste preliminari considerazioni, la Corte territoriale afferma che "le due condotte", pur se relative sempre ad un fenomeno di associazione per delinquere, non coincidono nè per le concrete modalità di azione.... nè per i luoghi in cui si sono svolte le azioni, nè per le persone con cui si era associato l'estradando nei due paesi (Italia e Kazakistan). Anche le circostanze di tempo, le modalità attuative, le parti offese dai reati di "furti", ed i concorrenti - aggiungono i giudici territoriali - sono in parte diversi.

2.2. Ebbene, è evidente l'assoluta lacunosità di tale argomentare; manca un effettivo raffronto in termini concreti tra le due strutture criminali di cui si afferma la reciproca autonomia, pur nel loro collegamento operativo; non sono in concreto identificati i diversi collegamenti personali dell'estradando all'interno dell'uno e dell'altro dei due sodalizi; è illogica la valorizzazione della inevitabile varietà dei reati fine, essendo ovvio che l'esplicazione di un programma criminoso volto alla consumazione di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio possa coinvolgere parti offese diverse, e possa implicare, a seconda delle concrete, specifiche esigenze operative del singolo caso, diverse modalità attuative, mentre nella sottolineatura del variare dei concorrenti i giudici territoriali finiscono nell'incorrere in un errore di diritto, dal momento che la partecipazione ad un'associazione per delinquere non comporta la necessaria partecipazione di tutti i sodali ai reati fine. Nè la Corte sviluppa, infine, un adeguato discorso critico sul rilievo delle vicende personali di questo o quel rappresentante dell'"organizzazione transazionale" o delle conferenze criminali tra gli affiliati.

3. Ma è fondato anche il ricorso del PG.

La Corte di merito ha, infatti, del tutto ignorato le incisive considerazioni contenute nella memoria depositata dalla Procura Generale nel corso del giudizio di rinvio riguardo alle importanti modifiche normative che avrebbero interessato il regime penitenziario nello Stato del Kakistan.

3.1. Va considerato, al riguardo, che anche semplici dichiarazioni ufficiali di impegno dello Stato richiedente possono essere ritenute sufficienti contro il pericolo di trattamenti dell'estradando contrari ai principi umanitari (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 3689 del 20/09/1994 Cc. (dep. 09/11/1994) Rv. 199633); a maggior ragione potrebbero a tanto valere sostanziali mutamenti legislativi che vadano nella direzione dell'umanizzazione del trattamento penitenziario.

3.1.1. In altre parole, se è vero che in tema di estradizione per l'estero, l'assenza, nel regime normativo dello Stato richiedente, di una disciplina che contempli istituti penitenziari "avanzati" non comporta, di per sè, la violazione dei diritti fondamentali dell'individuo (Sez. 6, Sentenza n. 5400 del 23/01/2009 Cc. (dep. 06/02/2009) Rv. 242698), dovendo l'attenzione concentrarsi, piuttosto, sull'esistenza di pratiche sistematiche di abusi e violazioni di diritti fondamentali ai danni dei detenuti, è vero però anche, al contrario, alla stregua delle deduzioni del PG, che l'introduzione, nello Stato richiedente, secondo una virtuosa linea di discontinuità con il passato, di istituti come l'espiazione della pena in regime non detentivo o la messa in prova, rispettosi dell'esigenza di ri-socializzazione del condannato, non può che costituire un concreto elemento di valutazione favorevole all'estradizione, imponendo la verifica se prassi di abuso e di violazione dei diritti fondamentali della persona sopravvivano con le stesse modalità sistematiche del passato nonostante le aperture umanitarie indotte dal novum legislativo (vedi, per l'importanza delle scelte normative dello stato richiedente, ai fini della valutazione dell'esistenza di una delle situazioni allarmanti considerate dall'art. 705 c.p.p., comma 2, e per la rilevanza delle vicende inerenti al contesto politico istituzionale, Cass. 10905/2013).

Alla stregua delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata tanto in ordine alla valutazione dell'identità del fatto che in ordine alla valutazione della sussistenza delle condizioni ostative all'estradizione previste dall'art. 705 c.p.p., comma 2, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

P.Q.M.

In accoglimento dei ricorsi del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari e di D.M., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2017