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Guerra russo ucraina non impedisce estradizione in Moldavia (Cass. 14883/24)

10 aprile 2024, Cassazione penale

Non comporta una violazione dell'art. 705 cod. proc. pen. la decisione di accogliere una richiesta di estradizione verso uno Stato per l'assegnazione a istituti di detenzione che non siano direttamente interessati da eventi bellici.

La situazione carceraria esistente in Moldavia soddisfa attualmente il requisito del rispetto degli standard convenzionali in materia di divieto di sottoposizione del detenuto a trattamenti inumani e degradanti, anche alla luce delle richiesto ed ottenute informazioni dettagliate sul trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto il ricorrente. 

In tema di estradizione per l'estero, la pendenza di un procedimento penale nel territorio dello Stato nei confronti dello straniero del quale sia chiesta la consegna non è di ostacolo alla delibazione favorevole dell'autorità giudiziaria italiana, ma comporta la eventuale sospensione dell'esecuzione di competenza del Ministro della Giustizia e non dell'autorità giudiziaria.

 

 

Corte di cassazione

Sez. VI penale, sentenza 14883 Anno 2024

Presidente: DE AMICIS GAETANO

Relatore: APRILE ERCOLE

Data Udienza: 03/04/2024 – deposito 10/04/2024

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da B.A. nato in omissis il omissis avverso la sentenza del 14/07/2023 della Corte di appello di Venezia, sezione minorenni;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

letta la memoria dell'Avv. ADM, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia, sezione minorenni dichiarava sussistenti le condizioni per l'estradizione verso la Repubblica di Moldavia di BA richiesta per dare esecuzione alla sentenza emessa 1'11 settembre 2019 dal Tribunale omissis, divenuta irrevocabile, con la quale il prevenuto era stato condannato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione in relazione al reato di omicidio pluriaggravato, commesso il 19 dicembre 2018 quando il B.A. era minore di età.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il B.A. , con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge, per avere la Corte territoriale riconosciuta la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione, nonostante il prevenuto sia imputato in Italia per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., con riferimento al quale è stata fissata udienza di comparizione predibattimentale dinanzi al Tribunale di Padova, processo cui egli ha diritto a partecipare per poter esercitare il proprio diritto di difesa.

2.2. Violazione di legge, per avere la Corte distrettuale esclusa la ricorrenza di cause ostative alla consegna, benché fosse stato segnalato il rischio che il prevenuto, se trasferito nella Repubblica di omissis possa essere destinato ad un trattamento carcerario inumano e degradante, come peraltro è stato verificato da organizzazioni internazionali e come è stato certificato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, proprio in relazione ad un pregresso periodo di detenzione cautelare patita dal B . A . in un carcere omissis ha condannato la Moldavia per le condizioni alle quali è stato sottoposto il ricorrente, per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 5 e 13 CEDU.

2.3. Con la memoria trasmessa via pec il 28 marzo 2024, il difensore del B.A. ha, altresì, lamentato il possibile rischio che il proprio assistito possa essere trasferito nel territorio di uno Stato nel quale vi è un attuale e palese pericolo di entrata in guerra in relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina: come è confermato dalle vicende che hanno recentemente riguardato la popolazione filorussa della regione omissis nella quale vi è una situazione che non permetterebbe a B.A. di usufruire di un adeguato percorso  rieducativo in un carcere moldavo.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di BA vada rigettato.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Costituisce espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio - al quale, nel caso di specie, la statuizione della Corte territoriale si è uniformata - secondo il quale, in tema di estradizione per l'estero, la pendenza di un procedimento penale nel territorio dello Stato nei confronti dello straniero del quale sia chiesta la consegna non è di ostacolo alla delibazione favorevole dell'autorità giudiziaria italiana, ma comporta la eventuale sospensione dell'esecuzione di competenza del Ministro della Giustizia e non dell'autorità giudiziaria (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 33173 del 04/07/2019, Ascione, Rv. 276478).

3. Il secondo motivo del ricorso è infondato. Risulta congruamente motivata, con valutazioni con riferimento alle quali non è riconoscibile la violazione di alcuna norma di legge, la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello ha valorizzato i dati di conoscenza a disposizione per escludere la ricorrenza dei prospettati profili di censura. Situazione nella quale non è ravvisabile quella violazione dell'art. 3 CEDU che„ secondo quanto specificato dalla Corte di Strasburgo, impone allo Stato l'obbligo positivo di assicurarsi che tutte le persone ristrette siano detenute in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato a uno stress o a una prova la cui intensità superi il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione e che, considerate le esigenze pratiche della carcerazione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in maniera adeguata (così nella sentenza Ciobanu c. Romania e Italia, n. 4509/08, §§ 44, 9 luglio 2013).

Le doglianze del ricorrente appaiono meramente ripetitive di quelle già motivatamente disattese dai giudici di merito, i quali, con un percorso argomentativo congruo, hanno spiegato come la situazione esistente in Moldavia soddisfi attualmente il requisito del rispetto degli standard convenzionali in materia di divieto di sottoposizione del detenuto a trattamenti inumani e degradanti (in senso conforme Sez. 6, n. 47011 del 30/10/2023, Gutu, non mass.; Sez. F, n. 32430 del 01/09/2022, P., non mass.).

D'altro canto, va detto che nel caso di specie la Corte di appello di Venezia ha chiesto ed ottenuto informazioni dettagliate sul trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto il ricorrente: in tal modo venendo posta in condizioni di verificare le attuali condizioni di trattamento nei relativi istituti di pena, di acquisire informazioni individualizzate sul plano di detenzione con le precise modalità di esecuzione e del percorso rieducativo che sarà seguito negli istituti penitenziari ove l'estradando verrà assegnato: aspetti molto specifici con i quali il ricorrente ha omesso sostanzialmente di confrontarsi.

4. Anche il terzo motivo dell'impugnazione - peraltro formulato, nei particolari termini indicati, solo per la prima volta non con il ricorso ma con una successiva memoria difensiva - è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire come non comporti una violazione dell'art. 705 cod. proc. pen. la decisione di accogliere una richiesta di estradizione verso uno Stato per l'assegnazione a istituti di detenzione che non siano direttamente interessati da eventi bellici (v. Sez. 6, n. 47011 del 30/10/2023, Gutu, cit.; Sez. 6, n. 45527 del 16/11/2022, Nedzelskiy, non mass.; conf. Sez. F, n. 32430 del 01/09/2022, P., cit.). In tal senso, va rilevato come non violi alcuna delle richiamate disposizioni di legge la decisione della Corte distrettuale oggetto di gravame, da cui si evince che l'odierno ricorrente sarà destinato ad un carcere che si trova in una zona non direttamente interessata dai combattimenti tra le forze armate ucraine e quelle russe; mentre indeterminati e solo eventuali appaiono i timori di un colpo di stato interno alla Moldavia.

5. Al rigetto non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in ragione della sua minore età all'epoca dei fatti di reato per i quali è stato giudicato.

Alla cancelleria vanno demandati per gli adempimenti comunicativi di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203

disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 03/04/2024 – 10/4/2024