Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Giochi di parole dell'avvocato non sono scriminati dal diritto di difesa (CNF, 84/21)

28 aprile 2021, Consiglio nazionale forense

L’esercizio di difesa non esonera l’avvocato dal rispetto delle norme deontologiche nella redazione dell’atto, fra le quali anche le espressioni semplicemente sconvenienti. 

Sono rilevanti ai fini degli artt. 52 e 53 del vigente CDF non solo le espressioni considerabili ‘offensive’, bensì anche quelle che, comunque, inducano il lettore a percepirle quali ‘sconvenienti’. Il rispetto della deontologia non soltanto deve essere  concretamente accertato, ma a tal fine rileva altresì l’apparenza del comportamento criticato, ossia la  percezione che dall’esterno di esso si abbia.

Giova ancora ricordare come l’autorevolezza di un avvocato, consapevole del suo ruolo, risieda non solo e non tanto nella sua preparazione, nel suo personale talento ma nell’onestà e correttezza del suo comportamento.

La corrispondenza del difensore ai canoni deontologicamente stabiliti è a tutela non del singolo avvocato, ma dell’intera avvocatura, ed è per tale motivo che il comportamento del professionista non soltanto debba essere rispettoso di tali canoni, ma debba altresì sempre apparire tale e non pare che il ricorrere a giochi di parole nel corso di un atto giudiziario con riferimento al nome dell’autore del provvedimento impugnato possa essere letto da soggetti terzi come rispettoso della figura professionale dell’avvocato ed apparire necessario e corretto.

Sebbene il confine tra un vigoroso esercizio del diritto di critica e la scorrettezza delle espressioni adottate non sia sempre di facile tracciabilità, l’amministrazione della giustizia è attività troppo importante e seria per autorizzare espressioni anche soltanto sconvenienti o inopportune quali certamente sono stati i giochi di parole contenenti il nome del Pubblico Ministero.

 


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
sentenza n. 84/21

7 ottobre 2020 - 21 aprile 2021

 

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Isabella Maria STOPPANI Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA Componente
- Avv. Ettore ATZORI Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI Componente
- Avv. Francesco CAIA Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI Componente
- Avv. Francesco GRECO Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI Componente
- Avv. Mario NAPOLI Componente
- Avv. Alessandro PATELLI Componente
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall’avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], in proprio, avverso la decisione n. 5/2017 emessa in data 3 marzo 2017 e depositata in data 31 marzo 2017 con cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Molise gli infliggeva la
sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], è comparso personalmente;
Per il Consiglio dell’Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso. Udita la relazione del Consigliere avv. Mario Napoli.
Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Inteso il ricorrente, il quale ha parimenti concluso per l’accoglimento del ricorso.


FATTO

Nella seduta del 14 ottobre 2016 il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Molise deliberava
l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] con i seguenti capi di incolpazione:
1.Violazione dell’art.2 comma 1 del vigente CDF “per aver tenuto nello svolgimento dell’attività professionale, comportamenti compromettenti l’immagine della professione
forense, in relazione al proprio atto di opposizione alla richiesta di archiviazione prodotto nel procedimento penale n° [OMISSIS]/15 R.G. Mod.21, nel quale sarebbero riportate espressioni gravemente sconvenienti ed offensive nei confronti del Pubblico Ministero del Tribunale di Isernia dr. [TIZIO], sebbene presentandole come una sorta di rielaborazione
esemplificativa di frasi diffamatorie riconducibili all’indagato nel predetto procedimento per l’apparente unico fine di dimostrare l’infondatezza della richiesta di archiviazione formulata
dall’organo dell’accusa. Lo scritto parrebbe non limitarsi a sconfessare le motivazioni della richiesta citata, ma si spingerebbe volutamente a proporre una rivisitazione delle
espressioni utilizzate dall’indagato riadattandole come rivolte nei confronti della persona del Pubblico Ministero, giocando con il suo cognome (“[TIZIO]nano”) e così cogliendo l’occasione per affermar che lo stesso emetterebbe provvedimenti di archiviazione ogni qualvolta sia chiamato ad indagare sui potenti di turno, oltre che per usare, tra le altre, le seguenti espressioni: ‘VERGOGNA! Pubblici Ministeri monterodunesi alla ribalta nazionale!
Usurpatori di giustizia!’, ‘cittadini gabbati’, ecc.’”.
2.Violazione dell’art.9 comma 2 del vigente CDF “per non avere osservato, pur
essendone tenuto, nell’esercizio dell’attività professionale, i doveri di lealtà, correttezza,
probità, decoro, dignità, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della
professione forense, a causa del suddetto e già descritto comportamento”.
3.Violazione dell’art.52 comma 1 del vigente CDF “per avere usato espressioni
gravemente sconvenienti ed offensive nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione
prodotto nel procedimento penale n°[OMISSIS]/15 R.G. Mod.21, nei confronti del Pubblico
Ministero del Tribunale di Isernia, dr. [TIZIO], sebbene presentandole come una sorta di
rielaborazione esemplificativa di frasi diffamatorie riconducibili all’indagato nel predetto
procedimento per l’apparente unico fine di dimostrare l’infondatezza della richiesta di
archiviazione formulata dall’organo dell’accusa. Lo scritto parrebbe non limitarsi a
sconfessare le motivazioni della richiesta citata, ma si spingerebbe volutamente a proporre
una rivisitazione delle espressioni utilizzate dall’indagato riadattandole come rivolte nei
confronti della persona del Pubblico Ministero, giocando con il suo cognome
(“[OMISSIS]nano”) e così cogliendo l’occasione per affermar che lo stesso emetterebbe
provvedimenti di archiviazione ogni qualvolta sia chiamato ad indagare sui potenti di turno,
oltre che per usare, tra le altre, le seguenti espressioni: ‘VERGOGNA! Pubblici Ministeri
monterodunesi alla ribalta nazionale! Usurpatori di giustizia!’, ‘cittadini gabbati’, ecc.’”.
4.Violazione dell’art.53 comma 1 del vigente CDF “perché l’uso delle espressioni
riportate nell’atto di cui trattasi manifesta un comportamento non improntato a dignità e
rispetto, come invece la norma specifica impone nei reciproci rapporti con i Magistrati”.
Il procedimento traeva origine dalla segnalazione pervenuta presso il COA di Isernia con la
quale il Giudice per le indagini preliminari, dr. [CAIO], richiamava l’atto di opposizione alla
richiesta di archiviazione proposta dall’avv. [RICORRENTE]. L’esponente, pur accogliendo
tale opposizione, evidenziava i fatti di cui ai capi di incolpazione e, in particolare,

rappresentava che le espressioni utilizzate dall’avv. [RICORRENTE] dovessero
considerarsi “gravemente sconvenienti ed offensive” nei confronti del Pm dr. [TIZIO],
“sebbene presentandole come una sorta di rielaborazione esemplificativa di frasi
diffamatorie riconducibili all’indagato [..] per l’apparente unico fine di dimostrare
l’infondatezza della richiesta di archiviazione formulata dall’organo dell’accusa.”
Per meglio contestualizzare l’origine di tali “sconvenienti” espressioni utilizzate dall’avv.
[RICORRENTE], è opportuno riepilogare, per cenni, la vicenda che ha portato il Consiglio
Distrettuale di Disciplina alla formulazione del capo di incolpazione nonché alla
comminazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Tali signori [AAA], il padre ed i due figli, noti imprenditori del settore edile di [OMISSIS],
denunciavano il comportamento del sig. [BBB], ai tempi dei fatti assessore regionale alle
attività produttive, il quale aveva pubblicato sul proprio profilo facebook alcuni post
diffamatori ed offensivi nei confronti dei tre sunnominati, non riportando specificamente il
loro nome, ma ricorrendo a giochi dialettici che permettevano di identificarli con facilità.
In particolare, il sig. [BBB] si riferiva “alla famiglia di [OMISSIS] prenditori [OMISSIS]”,
appositamente usando le maiuscole e rendendo pertanto semplice l’identificazione dei
destinatari delle sue contumelie, la famiglia [AAA].
Il Pubblico Ministero incaricato dr. [TIZIO] chiedeva l’archiviazione del fatto, adducendo che
i riferimenti presentati dal querelato non permettessero di individuare con certezza i
destinatari delle offese e che, dunque, non potesse ritenersi integrato il contestato reato di
diffamazione.
L’avv. [RICORRENTE] presentava opposizione avverso la richiesta di archiviazione del Pm
e domandava la prosecuzione delle indagini preliminari a carico del sig. [BBB].
Nell’ambito di tale opposizione veniva utilizzata quale unico elemento di novità, rispetto a
quanto contenuto nella querela, una parafrasi delle insinuazioni del querelato, in particolare
sostituendo – a titolo di esempio e quale stratagemma per avvalorare la fondatezza
dell’opposizione - i termini riferiti ai sig.ri [AAA], con espressioni rivolte al Pm dr. [TIZIO] (cfr.
“[..]Pubblici Misteri che, con la solita manfrina, [TIZIO]nano provvedimenti di archiviazione
ogni qual volta siano chiamati ad indagare sui potenti di turno[..]”).
Il Gip dr. [CAIO] accoglieva l’opposizione all’archiviazione proposta dall’avv.
[RICORRENTE], ma segnalava al Consiglio dell’Ordine la parafrasi in questione proposta
da quest’ultimo nell’atto di opposizione, ritenendola non appropriata poiché recante
espressioni sconvenienti non essenziali ai fini dell’opposizione stessa.
Il COA di Isernia trasmetteva tale segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina, il
quale a sua volta notiziava il professionista della segnalazione pervenuta in suo danno,
nonché di avvio della fase istruttoria preliminare, invitandolo a formulare le proprie
osservazioni e deduzioni.

In data 30 settembre 2016, l’incolpato faceva pervenire al Consiglio Distrettuale di
Disciplina la propria memoria difensiva.
Con delibera del 14 ottobre 2016, la Sezione competente, su proposta del Consigliere
Istruttore, provvedeva ad approvare il capo di incolpazione.
In data 7 novembre 2016 l’avv. [RICORRENTE] presentava memoria ex art.59 L.247/12 a
firma dell’avv. [OMISSIS], nominato quale difensore di fiducia in data 19 ottobre 2016.
Successivamente, il 9 novembre 2016, il predetto difensore comunicava di rinunciare al
mandato conferitogli e veniva sostituito dall’avv. [OMISSIS].
Questi, con memoria difensiva depositata il 15 novembre 2016, contestava la fondatezza
degli assunti dell’esponente Giudice per le indagini preliminari, rilevando in particolare che
le contestate espressioni venivano:
(i) ideate dal querelato sig. [BBB], in seguito riproposte nell’atto di opposizione al solo
scopo di avvalorare la contestazione avverso la richiesta di archiviazione, ricorrendo al
medesimo linguaggio della notizia diffamatoria al fine di valorizzare in tal modo la portata
offensiva delle espressioni usate dal querelato;
(ii) espressamente presentate dall’incolpato avv. [RICORRENTE] quale artificio
dialettico, prive di alcuna intenzionale lesione dell’onore altrui e del rispetto nei confronti del
Pubblico Ministero.
Alla luce di quanto esposto nell’atto difensivo, l’incolpato presentava richiesta di
archiviazione della procedura per infondatezza dell’incolpazione.
In assenza di elementi tali da indurre a propendere per una richiesta di archiviazione,
veniva deliberata la citazione in giudizio dell’avv. [RICORRENTE] sulla base dei già
richiamati capi d’incolpazione.
All’esito del procedimento, il competente Consiglio Distrettuale di Disciplina, con la
decisione n. 5/2017 emessa in data 3 marzo 2017, pubblicata in data 31 marzo 2017,
considerato il comportamento di rammarico assunto dall’incolpato avv. [RICORRENTE]
successivamente ai fatti e durante lo svolgimento dell’udienza dibattimentale, e ritenute le
espressioni usate dallo stesso sconvenienti ma prive di alcun intento lesivo dell’onore altrui,
ha irrogato nei confronti dell’attuale ricorrente la sanzione disciplinare dell’avvertimento.
In particolare, con riferimento ai capi di incolpazione, il Consiglio Distrettuale di Disciplina
pur riconoscendo che è lecito l’esercizio del diritto di difesa e di critica, riteneva che
dovesse sempre e comunque sussistere un limite non superabile dato dal dovere di rispetto
dell’altrui personalità, nonché l’importanza di ricorrere ad espressioni che rispettassero i
criteri di correttezza previsti dalla legge.
Avverso detta decisione, notificata a mezzo Pec in data 13 aprile 2017, l’Avv.
[RICORRENTE] proponeva ricorso (depositato in data 12 maggio 2017 presso la segreteria
del COA di Isernia e trasmesso al CDD del Molise in data 24 maggio 2017), con il quale

chiede che il Consiglio Nazionale Forense, voglia accogliere le sue richieste, per l’effetto,
annullare la decisione impugnata o, in subordine, deliberare il richiamo verbale del
ricorrente.
L’avv. [RICORRENTE], nel proposto ricorso, a sostegno della propria posizione,
sostanzialmente deduce quanto segue avverso il provvedimento del Consiglio Distrettuale
di Disciplina del Molise:
(i) un errore fattuale;
(ii) la mancata constatazione che con il dr. [TIZIO] sussistevano rapporti professionali
improntati a lealtà e correttezza e non vi erano ragioni tali da spingere l’incolpato ad
offendere il Magistrato;
(iii) il termine “[TIZIO]nano” a cui l’avv. [RICORRENTE] era ricorso nell’atto di
opposizione, andava riferito ai provvedimenti di archiviazione e non, come si è ritenuto, al
Pubblico Ministero.
Quanto all’errore fattuale del Consiglio Distrettuale di Disciplina, il ricorrente evidenzia come
questi avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti oggetto del procedimento disciplinare in
questione ravvisando un evidente riferimento alle caratteristiche fisiche ed in particolare
riferite alla statura del Pm dr. [TIZIO] nell’utilizzo del termine “[TIZIO]nano”, laddove, invece,
un tale riferimento non sarebbe stato sussistente.
Secondo l’incolpato, l’assunto del CDD sarebbe errato, in quanto non vi sarebbe stata
intenzione alcuna di fare riferimento alla statura del Pm dr. [TIZIO], posto che si trattava di
un uomo alto circa 180 cm, che perlopiù superava in altezza lo stesso ricorrente. Siffatta
convinzione pareva giustificata solamente deducendo che i componenti del Collegio non
avessero mai incontrato il dr. [TIZIO] di persona.
Orbene, a detta del ricorrente, ogni altra espressione da lui utilizzata nella parafrasi
censurata così come il ricorso all’utilizzo della maiuscola, sarebbero stati mutuati dal
querelato sig. [BBB]; allo stesso modo l’espressione linguistica usata sarebbe stata
presentata al fine di concretare il ricorso ad una intuitiva argomentazione, quale, come
riportato nello stesso atto di opposizione, “e se avessero fatto a te quello che hanno fatto a
me?”: in altre parole sarebbe stato più evidente il riferimento delle espressioni ritenute
offensive evidenziate in querela e, dunque, l’accoglibilità dell’opposizione all’archiviazione.
A fronte di tale circostanza non sarebbe, quindi, ravvisabile alcun intento offensivo nei
confronti del dr. [TIZIO].
Nel ricorso l’avv. [RICORRENTE] precisa altresì che l’accoglimento dell’opposizione non
era fondata sull’insegnamento giurisprudenziale preso in esame dal Gip, in quanto tale
giurisprudenza già era stata evidenziata in querela. Ne conseguiva dunque che il buon
risultato della opposizione dovesse essere riferito proprio alle espressioni usate per

mostrare la possibilità di individuare il soggetto destinatario: si trattava, dunque, a suo dire
di una attività difensiva.
Il ricorrente, come sopra ricordato, chiedeva l’annullamento della decisione o, in subordine,
deliberare il richiamo verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO

Come già riportato nella ricostruzione dei fatti di causa, l’incolpato avv. [RICORRENTE] contesta integralmente la decisione del Collegio giudicante che ha riconosciuto quali “sconvenienti” le espressioni utilizzate; in particolare, evidenzia come quanto nell’atto espressamente rivolto al dr. [TIZIO], non soltanto era non corrispondente al vero, ma altresì come costituisse legittima manifestazione del diritto di critica e di difesa che l’avvocato può esercitare nei confronti dei provvedimenti giudiziali che impugna.

L’esempio riportato nell’atto de quo, a detta del ricorrente, sarebbe stato utilizzato ai soli fini della critica del provvedimento impugnato in quanto:

a) concretava “..il ricorso alla più elementare ed intuitiva delle argomentazioni”: “e se avessero fatto a te..quello che hanno fatto a me?”;

b) rendeva evidente all’interprete come le espressioni proposte nell’atto di querela permettessero agevolmente di individuare il destinatario delle offese;

c) costituiva l’unico elemento di novità dell’atto di opposizione rispetto a quanto già esposto nella querela.

A sostegno di tali argomentazioni difensive, il ricorrente richiama la sentenza del CNF n.194 del 2006 ai sensi della quale “Atteso che la ‘sconvenienza’ (intesa come uso di un lessico rozzo o volgare) e la ‘offensività’ (intesa come intenzionale lesione dell’onore e decoro altrui) delle espressioni usate dal difensore nell’esercizio del diritto a svolgere la difesa giudiziale, deve essere valutata con riguardo al complessivo significato ed allo scopo dello scritto, specie per gli atti impugnatori che hanno l’ovvia funzione di criticare una precedente decisione giudiziaria, deve ritenersi che le espressioni usate dal professionista nei confronti del magistrato non sono idonee ad integrare l’illecito ex art. 20 c.d.f. qualora, lette nel contesto generale dell’atto di impugnazione, costituiscano certamente critica severa al provvedimento del magistrato ed una vivace sollecitazione ad una più penetrante attenzione dei giudici di appello, ma non possano ritenersi esorbitanti dalle esigenze di difesa dell’appellante, rispondendo piuttosto al bisogno di rappresentare, con la maggiore efficacia possibile, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato”.

A parere di Codesto Consiglio, la tesi difensiva del ricorrente non è condivisibile e non merita accoglimento.

Infatti, per quanto concerne la valutazione circa l’attribuibilità alle espressioni utilizzate dall’incolpato nell’atto di opposizione de quo, dei caratteri di offensività o sconvenienza previsti dall’art. 52 del vigente CDF, è necessario ed opportuno tenere conto della giurisprudenza consolidata di questo Consiglio che in più occasioni ha affermato che non
soltanto le espressioni offensive ledano la dignità ed il decoro professionale, ma altresì quelle sconvenienti, quali quelle giudicate dal CDD del Molise.

Sebbene sia ben nota la decisione richiamata dall’avv. [RICORRENTE], vale la pena ricordare che il Consiglio Nazione Forense con la sentenza del 3 agosto 2017 n.111, ha precisato che: “Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le
ragioni del proprio assistito con rigore, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, ma il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato. Pertanto, la tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa ‘scriminante’, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate”.

Principi analoghi si possono trovare nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 6 giugno 2015 n.78, la quale ha chiarito che: “Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di proibità e lealtà, i quali non consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione”.

Appare, dunque, opportuno qui evidenziare che l’esercizio di difesa non esonera l’avvocato dal rispetto delle norme deontologiche nella redazione dell’atto e che appaiono rilevare, come riconosciuto dalla decisione impugnata, anche le espressioni semplicemente sconvenienti. 

Tali considerazioni si ritrovano in quanto rilevato dal CDD del Molise in sede di applicazione della sanzione dell’avvertimento all’incolpato, che ha ritenuto essere rilevanti ai fini degli artt. 52 e 53 del vigente CDF non solo le espressioni considerabili ‘offensive’, bensì anche quelle che, comunque, inducano il lettore a percepirle quali ‘sconvenienti’. Il rispetto della deontologia non soltanto deve essere concretamente accertato, ma a tal fine rileva altresì l’apparenza del comportamento criticato, ossia la  percezione che dall’esterno di esso si abbia.

Giova ancora ricordare come l’autorevolezza di un avvocato, consapevole del suo ruolo, risieda non solo e non tanto nella sua preparazione, nel suo personale talento ma nell’onestà e correttezza del suo comportamento.

La corrispondenza di quest’ultimo ai canoni deontologicamente stabiliti è a tutela non del singolo avvocato, ma dell’intera avvocatura, ed è per tale motivo che il comportamento del professionista non soltanto debba essere rispettoso di tali canoni, ma debba altresì sempre apparire tale e non pare che il ricorrere a giochi di parole nel corso di un atto giudiziario con riferimento al nome dell’autore del provvedimento impugnato possa essere letto da soggetti terzi come rispettoso della figura professionale dell’avvocato ed apparire necessario e corretto.

Sebbene il confine tra un vigoroso esercizio del diritto di critica e la scorrettezza delle espressioni adottate non sia sempre di facile tracciabilità, le critiche del ricorrente non paiono scalfire la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Molise, ben motivata e resa all’esito di una approfondita istruttoria: l’amministrazione della giustizia è attività troppo importante e seria per autorizzare espressioni anche soltanto sconvenienti o
inopportune quali certamente sono stati i giochi di parole contenenti il nome del Pubblico Ministero.

È opportuno infine sottolineare, ai fini dell’irrogazione della sanzione, che il CDD del Molise ha compiutamente considerato il comportamento tenuto dal ricorrente, il quale più volte si è dimostrato essere mortificato e rammaricato; e proprio in considerazione di tale comportamento sia stata irrogata una sanzione particolarmente lieve. Infatti, rispetto alla sanzione edittale (quale la censura) prevista dagli artt. 52 e 53 del vigente CDF, l’Organo
Distrettuale ha irrogato la sanzione attenuata dell’avvertimento, e ciò in ragione del
comportamento processuale manifestato dall’avv. [RICORRENTE], ed espressamente
richiamato.
Giova infine ricordare la sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 22 novembre 2018
n.141, la quale ha precisato che: “Una volta affermata la responsabilità disciplinare
dell’incolpato per infrazioni non lievi né scusabili, la sanzione dell’avvertimento non può
essere ulteriormente mitigata al richiamo verbale, che peraltro non ha carattere di sanzione
disciplinare”.
Per le ragioni tutte sopra esposte il motivo del ricorso in esame non merita accoglimento.


P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità
di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Daniela Giraudo f.to Avv. Isabella Maria Stoppani
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 28 aprile 2021.
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria
Copia conforme all’originale
LA CONSIGLIERA SEG