Quando un fotomontaggio viene effetutato in un contesto tale da implicare una valutazione negativa sulle persone effigiate si tratta di diffamazione.
L'offesa della reputazione ricorre infatti anche in casi in cui le immagini abbiano un significato intrinsecamente offensivo della reputazione del soggetto passivo, in quanto indebitamente inserite in un concetto di oscenità e volgarità.
Non integra violazione del divieto di bis in idem l'irrogazione, per un fatto corrispondente a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non può essere equiparata a quella penale.
Cassazione penale
Sez. V, sentenza 29/03/2018 - 27/07/2018, n. 36076
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente -
Dott. MORELLI Francesca - Consigliere -
Dott. CALASELICE Barbara - rel. Consigliere -
Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -
Dott. MOROSINI Maria E. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenze impugnata, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 29 maggio 2013 con la quale A.F. è stato condannato, per il reato di cui all'art. 595 c.p., alla pena di mesi sei di reclusione, concedendo all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e confermando le restanti statuizioni.
2. Avverso la sentenza descritta propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi, di seguito riassunti.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento all'art. 595 c.p..
I giudici di merito, a parere del ricorrente, hanno valutato esclusivamente gli elementi di attribuzione della responsabilità trascurando in motivazione, seppure sollecitati, di verificare la corretta qualificazione del reato. Per il ricorrente, invece, il fatto andava qualificato diversamente in quanto:
- le fotografie risultano modificate grossolanamente;
- solo in alcune si legge l'indicazione di un titolo ("professoressa di (OMISSIS)") o il nome, le stesse denuncianti non indicano quale sia la foto che le ritrae nel fotomontaggio, nè vi è stato riconoscimento;
- il sito sul quale sono avvenute le pubblicazioni non ha generato commenti da parte dei visitatori.
Tali elementi, secondo il ricorrente andavano valutati, ai fini della qualificazione del fatto, in quanto nulla si è attribuito alle parti lese e la scarsa perizia nell'operare il fotomontaggio non ha, di fatto, ingenerato la convinzione che si trattasse effettivamente delle persone offese, riprese in atteggiamenti pornografici. Dunque si tratterebbe, secondo il ricorrente, esclusivamente di una violazione della privacy, non idonea a configurare il delitto contestato.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 530 c.p.p., comma 2. A parere del ricorrente la Corte di appello, avendo dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni dell'imputato rese in assenza del difensore, quando rivestiva già lo status di indagato, avrebbe dovuto assolvere l' A.. Al contrario la Corte territoriale, fa discendere la responsabilità dalle dichiarazioni testimoniali del R. che confermano il fatto che le immagini incriminate siano state inserite nel sito dalla postazione in uso all'imputato, non accessibile ad altri. Per il ricorrente le dichiarazioni di R. sarebbero smentite dallo stesso imputato, il quale ha dichiarato che il suo personal computer era da un anno privo di password. Per il ricorrente, in assenza di riscontro sull'effettiva accessibilità ad altri del personal computer di A., la sentenza è carente sotto il profilo della motivazione.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 46 CEDU, artt. 649 e 530 c.p.p., in quanto viene violato il divieto di bis in idem. Per il ricorrente l'imputato ha subito una sospensione di sei mesi dal lavoro, dallo stipendio ed una sospensione, dello stesso periodo, a fini pensionistici. Data la rigidità di tale sanzione amministrativa quest'ultima integra di per sè una condanna che, in quanto correlata ai fatti di cui al processo, non consentirebbe altra condanna, per il medesimo comportamento, in sede penale.
2.4. Si deduce, con il quarto motivo, vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 62-bis c.p.. A parere del ricorrente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, operata dal primo giudice, sulla base di un giudizio di particolare gravità del fatto, confermata dalla Corte territoriale, non è stata debitamente motivata, avendo la Corte di appello confermato soltanto il giudizio di gravità espresso dal primo giudice, omettendo ogni apprezzamento su sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti, specificamente indicati nei motivi di appello, in particolare del risarcimento dei danni operato nei confronti delle parti lese.
Motivi della decisione
1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo, seppure formalmente denuncia violazione di legge con riferimento alla qualificazione della condotta e vizio di motivazione, in sostanza richiede una diversa rilettura di elementi di fatto, già vagliati dai giudici di merito, inibita in sede di legittimità a fronte, peraltro, di pronunce di merito con le quali, invece, esaustivamente e senza incorrere in illogicità manifesta, è stata correttamente qualificata la condotta lesiva dell'imputato.
Risulta ampiamente spiegato, nella motivazione della Corte territoriale, che le fotografie dei volti delle insegnanti, parte del fotomontaggio contestato, erano senz'altro relative alle parti lese. Emerge, inoltre, dalle pronunce di merito che, al di là della presenza o meno sul sito, ove le immagini erano state pubblicate, di commenti da parte di terzi, le descritte immagini erano visibili da chiunque. Tanto che era stato possibile recuperarle ed allegarle al fascicolo del pubblico ministero, navigando sul sito indicato in denuncia, senza che l'imputato fornisse alcuna password. Indubbio, infine, è il contenuto lesivo delle immagini in questione, composte dal volto delle parti lese, apposto su immagini che ritraggono donne nude mentre compiono atti sessuali, con l'aggiunta di didascalie che appellano "professoressa di (OMISSIS)" talune delle persone effigiate. Si tratta senz'altro di immagini, riprodotte nel fotomontaggio confezionato dall' A., in un contesto tale da implicare una valutazione peculiare, anche negativa, sulle persone effigiate, comunque idonee ad integrare la condotta tipica della diffamazione. Questa, infatti, come è noto consiste nell'offesa della reputazione che ricorre anche in casi, come quello di specie, in cui, attraverso la comunicazione di immagini, tenuto conto del mezzo attraverso cui queste vengono veicolate, del concetto che hanno trasmesso, presentino un significato intrinsecamente offensivo della reputazione del soggetto passivo, in quanto indebitamente inserite in un concetto di oscenità e volgarità e, dunque, di significato deteriore (Sez. 5, n. 42130 del 15/07/2011, Fantauzzi, Rv. 251706 in cui si è escluso che la pubblicazione di foto di un'attrice ritratta nuda, in contesto non osceno e immune da connotazione negativa, possa assumere significato deteriore ed integrare il delitto ex art. 595 c.p.; Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008, Buraschi, Rv. 242085 che ha ritenuto configurabile il reato di diffamazione consistente nell'immissione nella rete Internet di immagini denigratorie).
3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Risulta ampia ed articolata motivazione del giudice di appello, relativa alla mancanza di elementi di prova, forniti dallo stesso A., dai quali trarre la convinzione che il personal computer fornitogli in dotazione dall'Istituto scolastico, presso il quale lavorava, fosse privo di password ed accessibile da parte di chiunque. Inoltre si osserva che la deposizione del teste R. viene reputata convergente con altro elemento di prova, rappresentato dalle dichiarazioni della Dirigente scolastica dell'Istituto scolastico I.T.I.S. (OMISSIS), con le quale il ricorso non si confronta, risultando sotto tale profilo, non specifico.
4. Quanto alla dedotta violazione di legge con riferimento all'art. 46 CEDU, artt. 649 e 530 c.p.p., per violazione del divieto di bis in idem, si osserva che nella specie non vi è prova che la sanzione in sede amministrativa, adottata nei confronti dell' A., sia stata irrogata per il medesimo fatto contestato, nè che la stessa sia divenuta definitiva.
Sul punto è stato, di recente, affermato da questa Corte, con un ragionamento che va condiviso (Sez. 3, n. 48591 del 26/04/2016, Pellicani, Rv. 268493) che è preclusa la deducibilità della violazione del divieto di ne bis in idem in conseguenza dell'irrogazione, per un fatto corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione formalmente amministrativa, della quale venga riconosciuta la natura sostanzialmente penale secondo l'interpretazione di cui alle decisioni della CEDU nelle cause Grande Stevens contro Italia" del 4 marzo 2014 e Nykanen contro Finlandia del 20 maggio 2014, quando manchi qualsiasi prova della definitività dell'irrogazione della sanzione amministrativa.
Si è anche sostenuto che non integra violazione del divieto di bis in idem l'irrogazione, per un fatto corrispondente a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non può essere equiparata a quella penale, secondo l'interpretazione di cui alla citata sentenza emessa dalla CEDU nella causa Grande Stevens contro Italia (Sez. 6, n. 31873 del 09/05/2017, Basco, Rv. 270852).
5. Il quarto motivo è manifestamente infondato tenuto conto che nella motivazione di appello si è stata debitamente giustificata la ragione per la quale le circostanze attenuanti generiche non vengono riconosciute ed è stata anche valutata la disponibilità dell'imputato a risarcire le parti lese, oltre alla circostanza dell'avventa eliminazione delle immagini lesive dal sito ove erano state pubblicate.
Il motivo dedotto, quindi, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione anche dell'assenza di elementi favorevoli oltre alla mera incensuratezza (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali, perchè in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).
6. Il ricorrente, per quanto sin qui esposto, va condannato al pagamento delle spese del procedimento nonchè, non ricorrendo ipotesi di esonero, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2018