Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Finta accusa di bullismo, genitori condannati (Tr. Savona, 22/01/2018)

21 gennaio 2018, Cassazione civile

La responsabilità dei genitori per i fatti commessi dal figlio si basa su una duplice presunzione di colpa di natura specifica (cd culpa in vigilando e culpa in educando), la quale non consiste tanto nel non aver impedito il verificarsi del fatto ma in una condotta anteriore alla commissione dell'illecito, consistente nella violazione dei doveri inderogabili posti a loro carico dalla legge (obbligo di istruire, mantenere ed educare la prole) a mezzo di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito.

I genitori, per superare la presunzione di colpa, debbono fornire non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore.

L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori.

Elementi tratti dal profilo Facebook non sono sempre prova attendibile, dato che conta apparire piuttosto che essere e non può certo essere considerato un diario sempre attendibile della vita quotidiana. 

Ai fini della quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve: (-) liquidare il danno alla salute applicando un criterio standard ed uguale per tutti, che consenta di garantire la parità di trattamento a parità di danno; (-) variare adeguatamente, in più od in meno, il valore risultante dall'applicazione del criterio standard, al fine di adeguare il risarcimento alle specificità del caso concreto (c.d. "personalizzazione del risarcimento"). L'una e l'altra di tali operazioni vanno compiute senza automatismi risarcitori, secondo quanto allegato e provato, e soprattutto sulla base di adeguata motivazione che spieghi: - quali pregiudizi sono stati accertati; - con quali criteri sono stati monetizzati; - con quali criteri il risarcimento è stato personalizzato.

 

 

TRIBUNALE DI SAVONA

In persona del Giudice Dott. Fabrizio Pelosi

Sent., 22/01/2018

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa tra:

F.G. e A.B. entrambi in rappresentanza del minore G.G. ed A.B. anche in proprio, difesi dall'Avv. GB, per procura in calce alla citazione.

ATTORE

CONTRO

D.C. e R.B., quali genitori di S.C., difesi dall'avv. VA e SG, per delega a margine della comparsa.

CONVENUTI

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Risulta pacifico che:

il 12 dicembre 2013, S.C., all'epoca undicenne, per il tramite della madre, R.B., denunciò di essere stato vittima di atti di bullismo, consistenti in lesioni, richieste di denaro, da lui soddisfatte, minacce anche con armi, compiuti ai suoi danni da 3 ragazzi nei bagni della scuola da questi frequentata. Il ragazzo confermò le accuse anche il giorno successivo, ascoltato da Carabinieri di Vado Ligure.

Nacque, quindi, un procedimento penale istruito dalla Procura dei Minori di Genova, per i reati di cui agli artt. 110, 81, 629 co. 1 e 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1, 582, 61 n. 2 c.p., 4 L. n. 110 del 1975. A seguito delle dichiarazioni rese da S.C., che aveva descritto fisicamente i 3 "bulli", fu individuato, tra gli altri, quale autore dei fatti denunciati, G.G. il quale, all'epoca quattordicenne, fu prima convocato in caserma dai carabinieri per l'identificazione, elezione di domicilio e nomina di un difensore, e, poi, interrogato.

Il 23 maggio del 2014, il PM chiese l'archiviazione del procedimento in quanto S.C., ascoltato dai Carabinieri, aveva dichiarato di essersi inventato ogni cosa.

Il Gip archiviò il procedimento nel novembre del 2014.

G.G. e la madre A.B. hanno sostenuto che la loro vita era stata rovinata da tale episodio ed hanno, quindi, chiesto il risarcimento dei danni subiti, citando in giudizio i genitori del minore S.C..

Questi si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte.

La causa è stata istruita a mezzo di ctu ed all'esito le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe.

Si deve, quindi, valutare se sussiste una responsabilità dei genitori di S.C..

Questi si è reso autore del reato di calunnia, avendo accusato ingiustamente di un reato un ragazzo di poco più grande.

Nessun dubbio, quindi, sull'illiceità del fatto compito da S..

Si deve, invece, valutare se di questo ne debbano rispondere anche i genitori.

La norma di riferimento è l'art. 2048, co. 1, c.c.

Non risulta, infatti, che parte attrice abbia invocato una responsabilità dei convenuti in quanto autori della denuncia, quanto, piuttosto, in veste di genitori del minore.

Inoltre, nessuna delle parti ha sostenuto che S.C. fosse incapace di intendere e di volere (cosa che comporterebbe l'applicazione alla presente fattispecie dell'art. 2047 e non dell'art. 2048 c.c.; il solo fatto che questi non sia penalmente imputabile non lo trasforma automaticamente in un soggetto incapace di intendere e di volere a fini civilistici ex art. 2047 c.c.; sul punto, Cass. 8740/01).

La giurisprudenza prevalente ritiene che la fattispecie di cui all'art. 2048 c.c. abbia natura di responsabilità diretta per fatto proprio colpevole, consistente nella specie nel non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso (Cass. 20322/05, Cass. 4481/01 e Cass. 9815/97).

Essa è fondata su di una duplice presunzione di colpa di natura specifica (cd culpa in vigilando e culpa in educando), la quale non consiste tanto nel non aver impedito il verificarsi del fatto ma in una condotta anteriore alla commissione dell'illecito, consistente nella violazione dei doveri inderogabili posti a loro carico dall'art. 147 c.c. (obbligo di istruire, mantenere ed educare la prole) a mezzo di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito

La prova liberatoria ex art. 2048 c.c. consiste nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto.

"I genitori, per superare la presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c., debbono fornire non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 cod. civ.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di alcuna motivazione in ordine alla sussistenza della prova liberatoria, da apprezzarsi nei termini di cui all'enunciato principio di diritto, aveva escluso la responsabilità dei genitori per le lesioni cagionate dal proprio figlio ad altro minore, colpito alla bocca con una violenta testata nel corso di una partita di calcio, mentre il gioco era fermo e senza aver subito alcuna precedente aggressione da parte del danneggiato) (Cass. 26200/11).

In sostanza, la gravità della condotta del minore è, di per sé, sintomo del mancato raggiungimento della prova liberatoria di cui all'ultimo comma della disposizione citata (sul punto, si vedano, inoltre, Cass. 7270/01; Cass. 10357/00; Cass. 5751/98, che ha escluso la prova testimoniale, richiesta dal genitore e tesa a dimostrare la buona e corretta educazione del figlio, sul presupposto che la presunzione di colpa configura una presunzione assoluta).

Si devono, quindi, identificare i danni risarcibili.

Parte attrice ha chiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non.

Tuttavia, come evidenziato dalla giurisprudenza più recente, si dovranno prendere in considerazione unicamente quei danni per i quali sussistano specifiche allegazioni e prove (Cass. 13328/15).

E' stata, quindi, disposta una ctu che ha evidenziato l'insussistenza di una invalidità permanente, mentre ha riconosciuto ad entrambi gli attori un'ITP al 50% di 80 gg. ed al 25% di 100 giorni.

Si deve, quindi, liquidare il danno patito.

Il risarcimento del danno non patrimoniale è stato oggetto delle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione rese in data 11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975).

Affrontando un annoso nodo interpretativo, la Suprema Corte ha chiarito che "il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate".

In altre parole, non è possibile duplicare le voci risarcitorie ripartendo la nozione di danno non patrimoniale in sottocategorie quali il danno biologico, il danno morale soggettivo, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione ecc. Infatti, "al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva".

Tali denominazioni, ancora in uso presso la giurisprudenza, hanno la valenza di mere sintesi descrittive di specifiche situazioni dannose tutte ricomprese nella generale categoria del danno non patrimoniale.

E', pertanto, compito del giudice, nel singolo caso concreto, liquidare un'unica voce di danno non patrimoniale, individuata e ponderata in modo tale da ricomprendervi unitariamente tutti i pregiudizi risarcibili, purché oggetto di specifica allegazione e di idonei riscontri probatori forniti dall'interessato, tenendo altresì conto del limite imposto dall'art. 2059 c.c. costituzionalmente interpretato, il quale impone di considerare a fini risarcitori solo quei pregiudizi si traducano nella lesione di un interesse della persona costituzionalmente rilevante (con esclusione dei danni c.d. bagatellari), ovvero espressamente considerati da specifiche norme di legge primaria.

Quanto alle sofferenze patite in conseguenza dell'illecito, "cd danno morale", questo continua ad essere risarcito e non è affatto scomparso, come è stato frettolosamente sostenuto dopo le sentenze di San Martino.

Questo, infatti, consiste in un pregiudizio ad un valore costituzionale che va dunque risarcito.

In sostanza, lo stesso illecito produce la lesione sia del bene salute di cui all'art. 32 Cost. che dell'integrità morale di una persona ex art. 2 Cost.

Tali lesioni, quindi, rappresentano entrambe sottocategorie di un unico danno, convenzionalmente chiamato danno non patrimoniale, che costituisce la somma del vecchio danno morale e biologico.

L'unica distinzione tra danni dotata di autonomo rilievo è quella tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere necessariamente equitativa, stante dell'impossibilità o estrema difficoltà di prova nel suo preciso ammontare (Cass. 12613/2010).

Nel risarcire il danno subito, il Giudice deve determinare "la compensazione economica socialmente adeguata" del pregiudizio, quella che "l'ambiente sociale accetta come compensazione equa".

La giurisprudenza ha precisato che, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, come nel caso di specie, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.

L'uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, secondo quanto indicato dalla stessa Corte di Cassazione (Cass. 12470/17; Cass. 9367/16; Cass. 20895/2015; Cass. 16992/2015; Cass. 5243/14; Cass. 7272/2012; Cass. 12408/2011).

Le tabelle del Tribunale di Milano, alla luce dei principi sopra espressi, determinano la somma da liquidare avendo riguardo non solo al cd danno biologico in senso stretto (inteso quale mera lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale - cfr. artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209 del 2005, indicata dal bareme medico legale), ma, altresì, alle sofferenze patite ed a tutti i pregiudizi di natura dinamico-relazionale subiti dal danneggiato ed ordinariamente connessi, secondo una prognosi di normalità, al grado delle lesioni riportate.

Il bareme usato dalla medicina legale indica il complesso delle privazioni che la vittima dovrà subire nella vita quotidiana, lavorativa e sociale per effetto della menomazione e che, per convenzione, viene misurato in misura percentuale, ipotizzando per fictio iuris che sia pari a "100" la validità d'una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età della vittima.

A tale diminuzione della capacità della persona le tabelle di Milano ricollegano un certo importo risarcitorio standard, inteso a ristorare la perdita delle attività che normalmente quella menomazione comporta per la vittima.

A questo punto, il Giudice deve personalizzare la liquidazione del danno non patrimoniale. In particolare, "il giudice di merito deve: (-) liquidare il danno alla salute applicando un criterio standard ed uguale per tutti, che consenta di garantire la parità di trattamento a parità di danno; (-) variare adeguatamente, in più od in meno, il valore risultante dall'applicazione del criterio standard, al fine di adeguare il risarcimento alle specificità del caso concreto (c.d. "personalizzazione del risarcimento"). L'una e l'altra di tali operazioni vanno compiute senza automatismi risarcitori, juxta alligata et probata, e soprattutto sulla base di adeguata motivazione che spieghi: - quali pregiudizi sono stati accertati; - con quali criteri sono stati monetizzati; - con quali criteri il risarcimento è stato personalizzato" (Cass. 23778/14).

In sostanza, l'aumento delle voci di danno e del quantum che può essere concesso al danneggiato sarà possibile solo con l'allegazione e la prova di quelle specifiche conseguenze indicate nell'atto di citazione, rispetto alle quali il sistema tabellare - per come è costruito - non potrebbe essere in grado di offrire una adeguata riparazione, in quanto superiori a quelle ordinariamente riconducibili a quel tipo di lesione. Si deve trattare, cioè, di circostanze anomali ed eccezionali rispetto alla normalità dei casi, già considerata dalle tabelle milanesi (Cass. 24471/14).

Si deve, però, valutare se, in tale vicenda, parte attrice ha subito una sofferenza superiore rispetto a quella indefettibilmente collegata a quel tipo di lesione o se queste siano già comprese tra i pregiudizi patiti dalla vittima espressi dal bareme medico legale o meno.

Parte attrice ha sostenuto che, in conseguenza della vicenda per cui è causa, G.G. ha manifestato "disagio e vergogna" all'interno della scuola, mentre A.B. ha provato "paura, sgomento e rabbia". Per entrambi, i relativi stati d'animo sono degenerati in una patologia, accertabile in sede medico legale.

Da questo punto di vista, il dolore fisico a base organica rientra nel dominio della medicina legale, e va, perciò, necessariamente ricompreso nella determinazione del grado di invalidità, e risarcito attraverso la monetizzazione di quest'ultima. Ciò comporta che l'allegazione di tale pregiudizio non giustifica, normalmente, alcuna esigenza di personalizzazione della liquidazione del danno.

Discorso diverso vale per la sofferenza emotiva (come, ad es., lo spavento, l'ansia e la preoccupazione causate dalle proprie condizioni di salute, la perduta stima, considerazione o compiacimento di sé) che non è medico-legalmente obiettivabile.

Di queste potrà tenersi conto, quando presentino profili di particolare intensità eccedenti l'id quod plerumque accidit.

A ciò deve aggiungersi che la giurisprudenza afferma che la gravità del fatto non è irrilevante ai fini della quantificazione del danno alla persona, ma assume rilievo non in un'ottica punitiva, bensì nella misura in cui essa abbia determinato una maggiore sofferenza nel danneggiato (sul punto, si veda Cass. 12717/15 e Trib. Torino 3 giugno 2015, n. 4007, in Danno e responsabilità, 2015, 723).

In sostanza, per la giurisprudenza maggioritaria, la gravità della condotta può assumere rilevanza indiretta nella misura in cui abbia aggravato le conseguenze dell'illecito.

Tale è la situazione riscontrabile nel caso di specie.

Infatti, la vicenda presenta profili di particolarità, in quanto è presumibile che gli attori abbiano vissuto i giorni successivi alla denuncia tra ansia e paura, subendo uno sconvolgimento delle proprie abitudini di vita ed una perdita di stima (si veda la prod. 4 di parte attrice).

G.G. si è visto additato a scuola come un potenziale "bullo", mentre la madre ha vissuto, in quanto genitrice di un piccolo delinquente, il fallimento del proprio ruolo genitoriale. E', quindi, credibile che gli attori abbiano vissuto, quanto meno per il tempo necessario per l'archiviazione del fascicolo, in ansia e nella paura, subendo un peggioramento delle proprie condizioni abituali di vita.

E ciò, a prescindere da quanto risulta da facebook, laddove conta apparire piuttosto che essere e non può certo essere considerato un diario sempre attendibile della vita quotidiana, tant'è che il ctu ha, appunto, accertato un'invalidità temporanea in capo ad entrambi gli attori.

Nel liquidare il danno, quindi, si applicherà non la somma standard riconosciuta per ogni giorno di invalidità temporanea, ma la somma di Euro 120,00.

Per queste ragioni, il danno viene liquidato in Euro 7.800,00 per ciascun attore.

Tale importo deve essere rivalutato dal 1 gennaio 2014 sino al pagamento.

La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).

Per quanto riguarda gli interessi, questi sono dovuti in misura legale e vanno liquidati d'ufficio (Cass. 4028/17).

Oltre al danno non patrimoniale deve essere risarcito il danno patrimoniale, per le cure mediche sostenute.

Per quanto riguarda le spese di lite, su cui le parti si sono spese in sede di discussione, parte attrice è risultata solo parzialmente vincitrice.

Sul punto, la giurisprudenza ha sostenuto che configura la violazione dell'art. 91 c.p.c. (che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione totale o parziale delle stesse, consentita dal successivo art. 92 c.p.c.) l'aver posto, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. 19613/17; Cass. 21069/16; Cass. 2736/12; Cass. 12963/07).

Ciò esclude, quindi, che gli attori possano essere condannati al pagamento delle spese di lite.

L'alternativa è, quindi, tra la condanna dei convenuti e la compensazione delle spese di lite.

L'art. 92, co. 2 c.p.c. consente la compensazione delle spese di lite unicamente in 2 casi: a) soccombenza reciproca b) assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti.

Nel caso di specie, ricorre l'ipotesi sub a).

Infatti, la giurisprudenza ha sostenuto che "la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento" (Cass. 3438/16; Cass. 2492/16; 281/15; Cass. 26565/16; Cass. 21684/13).

Il notevole ridimensionamento delle pretese attoree (che secondo le ctp depositate in atti pretendevano un risarcimento superiore ad oltre 300.000,00) concreta un'ipotesi di soccombenza reciproca, con conseguente compensazione delle spese di lite e delle spese di ctu.

P.Q.M.
Condanna D.C. e R.B. in solido fra loro a pagare a G.G. in persona dei genitori ed a A.B. Euro 7.800,00 ciascuno, oltre accessori come indicato in parte motiva a titolo di danno non patrimoniale ed Euro 1.012,51 per danni patrimoniali;

compensa le spese di lite tra le parti;

pone le spese di ctu a carico delle parti in solido.

Così deciso in Savona, il 19 gennaio 2018.

Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2018.