La causa ostativa alla consegna estradizionale del rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta può trovare applicazione non soltanto nel caso in cui nello Stato richiedente l'estradizione non sia possibile assicurare cure adeguate alla persona, ma anche quando la procedura di estradizione sia in sè suscettibile di comportare un pregiudizio per le condizioni di salute dell'estradando.
Al fine di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali della persona di cui sia richiesta la consegna, con particolare riguardo al diritto alla salute presidiato dall'art. 32, della nostra Carta Fondamentale e dagli artt. 3 e 8 della CEDU, deve privilegiarsi l'ermeneusi della disposizione che assicuri maggiore protezione al bene tutelato.
Le eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente possono rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della Giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell'art. 708 c.p.p.).
Con specifico riguardo all'estradizione richiesta dagli Stati Uniti d'America secondo il regime disciplinato dal trattato bilaterale di estradizionedel 13 ottobre 1983, questa Corte ha escluso la sussistenza di un'ipotesi di rifiuto dell'estradizione in relazione alla possibilità che l'estradando sia addirittura condannato ad una pena "a vita", in considerazione della previsione della liberazione anticipata, sia pure sulla base di valutazioni discrezionali di varie autorità pubbliche; ciò salvo che l'estradando non alleghi l'esistenza di un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, contrari all'art. 3 CEDU.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
(ud. 27/11/2018) 11-01-2019, n. 1354
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -
Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere -
Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/06/2018 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha deliberato in senso favorevole all'estradizione verso gli Stati Uniti d'America di F.G., per essere ivi perseguito in ordine ai reati di partecipazione ad un'associazione per delinquere diretta alla commissione di una pluralità di reati mediante strumenti informatici, violando codice di sicurezza di conti correnti, carte di debito e carte di credito, contestati dal 2010 fino ad almeno ottobre 2017; fatti in relazione ai quali è stato emesso dal Tribunale di prima istanza degli Stati Uniti per il distretto del Nevada in data 31 ottobre 2017 il mandato di arresto, in base al titolo 18 del codice degli Stati Uniti di America, sezione 1962.
1.1. A sostegno della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che: a) tra Italia e Stati Uniti d'America esiste un accordo di mutua assistenza giudiziaria, firmato il 25 giugno 2003; b) che ricorre il requisito della doppia incriminazione (previsto dall'art. 2 del trattato di estradizione del 13 ottobre 1983 e dall'art. 13 c.p., comma 2), essendo F. accusato di far parte - prima come "membro", poi come "membro vip" - di un'impresa informatica transnazionale denominata "(OMISSIS)" finalizzata alla commissione di cybercrimes (frode elettronica, bancaria e informatica), sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 416 c.p.; c) che nessun elemento è stato addotto per poter ritenere che F. sarà sottoposto ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti fondamentali o che egli sia esposto al rischio di pena capitale; d) che, dalla documentazione allegata dallo Stato richiedente, emerge con chiarezza un quadro di gravità indiziaria in ordine ai reati per i quali è richiesta l'estradizione; e) che non sussiste la specifica causa di rifiuto di cui all'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c bis), nè occorre procedere ad alcun accertamento peritale delle condizioni di salute del prevenuto.
1.2. Con particolare riguardo alla nuova causa di rifiuto prevista dall'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c bis), (introdotta con D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 149), preso atto di tutta la documentazione sanitaria prodotta dalla difesa, la Corte ha evidenziato che, secondo quanto attestato dalla certificazione del 17 giugno 2018, F. non risulta affetto da una patologia dante luogo a rifiuto della consegna, che opera soltanto in quelle situazioni in cui il Paese richiedente non sia in grado di assicurare la necessaria assistenza sanitaria all'estradato, non ricorrente nella specie considerato l'alto grado di civiltà del paese richiedente.
1.3. Quanto all'aspetto sanzionatorio, il Collegio partenopeo ha poi rilevato che - secondo i principi affermati da questa Corte - non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio del reato previsto dall'ordinamento dello Stato richiedente, atteso che la relativa disciplina rientra nella discrezionalità nell'esercizio del potere legislativo del medesimo, a meno che il trattamento sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena.
2. Con atto a firma del difensore di fiducia, F.G. ricorre avverso il provvedimento e ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione di legge processuale, la mancata acquisizione di prova decisiva ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), e art. 125 c.p.p., comma 3, per avere la Corte d'appello disposto l'estradizione nonostante il grave quadro sanitario dell'estradando, affetto da serie patologie psicologiche, con tendenze autolesionistiche, che avrebbe dovuto essere approfondito mediante perizia. Dall'altro lato, la difesa evidenzia come si tratti di un soggetto di oltre sessant'anni, con un grado di istruzione praticamente nullo, che parla con difficoltà finanche la lingua italiana e non ha mai varcato i confini nazionali.
2.2. Con il secondo motivo, l'impugnata denuncia la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 698 c.p.p., e art. 125 c.p.p., comma 3, per avere la Corte disposto l'estradizione nonostante l'applicazione da parte del giudice statunitense di una pena "esagerata", pari a venti anni di reclusione, a fronte della più lieve sanzione prevista per l'omologo reato in Italia (da tre a sette anni di reclusione), per di più applicando il cumulo materiale delle pene in una situazione nella quale in Italia sarebbe stata invece applicata la continuazione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è destituito di fondamento in relazione a tutte le deduzioni mosse e deve, pertanto, essere disatteso.
2. E' inammissibile il primo rilievo mosso con il primo motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata assunzione di prova decisiva con riguardo alla sollecitata perizia sulle condizioni di salute.
2.1. Al riguardo, basti ribadire l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte - sia pure affermato in relazione al giudizio di merito sulla penale responsabilità -, secondo cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936).
2.2. Ad ogni buon conto, la Corte territoriale ha dato esaustiva illustrazione delle ragioni della ritenuta superfluità dell'invocata perizia sulle condizioni di salute alla luce della documentazione acquisita e del quadro clinico che da essa emerge, con considerazioni che il Collegio non può non condividere e fare proprie.
3. Non coglie nel segno neanche il secondo profilo di doglianza fatto oggetto del primo motivo, con il quale il ricorrente invoca la causa di rifiuto dell'estradizione di recente introdotta nell'art. 705 del codice di rito, comma 2, lett. c bis), con D.Lgs. 3 ottobre 2018, n. 149, recante "Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere".
3.1. Secondo quanto dispone l'indicata norma, la Corte d'appello deve pronunciare sentenza contraria all'estradizione "se ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta".
3.2. Orbene, ritiene la Corte che detta causa di rifiuto possa trovare applicazione non soltanto nel caso in cui nello Stato richiedente l'estradizione non sia possibile assicurare cure adeguate alla persona - come argomentato dal Collegio distrettuale -, ma anche quando la procedura di estradizione sia in sè suscettibile di comportare un pregiudizio per le condizioni di salute dell'estradando.
Ciò si inferisce, per un verso, dalla piana lettura del - pur non lineare - dato testuale della disposizione, là dove il legislatore non ha correlato il "rischio" che possano prodursi siffatte "conseguenze" al "trattamento" che verrà riservato al consegnando nel Paese richiedente - come, ad esempio, nella precedente lett. c) -, ma ha fatto riferimento ai riverberi negativi sulle condizioni personali che possano - genericamente - discendere dall'esecuzione del provvedimento in considerazione dello stato di salute o dall'anzianità del soggetto.
Per altro verso, dalla ratio della previsione, che, all'evidenza, tende a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali della persona di cui sia richiesta la consegna, con particolare riguardo al diritto alla salute presidiato dall'art. 32, della nostra Carta Fondamentale e dagli artt. 3 e 8 della CEDU, di tal che deve privilegiarsi l'ermeneusi della disposizione che assicuri maggiore protezione al bene tutelato, scongiurando l'introduzione per via interpretativa di delimitazioni applicative che la norma non contempla.
Ne discende che, ai fini della valutazione sul punto, la Corte d'appello non può limitarsi a verificare se, nel paese richiedente, i presidi sanitari siano adeguati a fare fronte alle esigenze terapeutiche della persona, ma deve tenere conto anche della concreta incidenza - e dunque dei possibili riverberi negativi della procedura esecutiva di consegna sulle condizioni di salutedell'estradando, connesse - ad esempio - alle difficoltà ed alle possibili complicazioni derivanti dal trasferimento del soggetto all'estero ovvero all'esigenza di non interrompere le terapie in atto.
3.3. Sotto diverso aspetto, occorre nondimeno notare come la norma de qua non assegni rilievo a qualunque ripercussione negativa per la salute del consegnando, ma come - ai fini dell'operatività della causa di rifiuto - sia richiesto che dall'estradizione possano derivare conseguenze di "eccezionale gravità", cioè effetti patologici importanti ed oggettivamente riscontrabili.
4. Tanto premesso in linea generale, ritiene il Collegio che - sia pure errando nel tracciare il raggio d'applicazione della disposizione dell'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c bis), - la Corte territoriale abbia nondimeno dato esaustivamente conto dell'assenza, in concreto, dei presupposti per l'invocata causa di rifiuto.
4.1. Ed invero, secondo quanto rilevato dal Giudice a quo ed trova evidenza nell'incartamento processuale, F. risulta affetto da diabete mellito nonchè da patologie di tipo psicologico connesse alla vicenda giudiziaria.
Da nessun atto presente nel fascicolo ovvero prodotto dalla difesa si evince che, dall'esecuzione dell'estradizione e, dunque, dal suo trasferimento negli U.S.A., possa derivare un concreto rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la salute del F.. Come condivisibilmente osservato anche dal Collegio di merito, nella certificazione del 17 giugno 2018 è attestato lo "stato di agitazione secondaria ad eventi giuridici in corso", che, nel delineare una condizione di sofferenza generalmente connessa alla possibilità di essere sottoposto a pena in conseguenza della commissione del fatto-reato contestato, certamente non delinea un pericolo per la salute di eccezionale intensità.
4.2. D'altra parte, non si può che concordare con il Collegio partenopeo là dove ha notato come il Paese richiedente l'estradizione - gli U.S.A. - sia avanzatissimo sul fronte medico-scientifico, di tal che sarà ivi possibile assicurare all'estradando tutte le terapie che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle patologie lo affliggono.
5. All'evidenza destituito di fondamento è il secondo motivo di doglianza.
5.1. Costituisce principio di diritto acquisito quello secondo cui, ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative all'estradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena (In motivazione la Corte ha aggiunto che, in ogni caso, le eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente possono rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della Giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell'art. 708 c.p.p.). (v. da ultimo, Sez. 6, n. 16507 del 20/03/2018, Napolitano, Rv. 272911). Con specifico riguardo all'estradizione richiesta dagli Stati Uniti d'America secondo il regime disciplinato dal trattato bilaterale di estradizionedel 13 ottobre 1983, questa Corte ha escluso la sussistenza di un'ipotesi di rifiuto dell'estradizione in relazione alla possibilità che l'estradando sia addirittura condannato ad una pena "a vita", in considerazione della previsione della liberazione anticipata, sia pure sulla base di valutazioni discrezionali di varie autorità pubbliche; ciò salvo che l'estradando non alleghi l'esistenza di un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, contrari all'art. 3 CEDU (v. da ultimo Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018 - dep. 04/04/2018, Yarrington, Rv. 272767).
5.2. Nel caso in oggetto non può non ribadirsi quanto già notato dal Collegio campano allorchè ha convincentemente evidenziato che, pur a fronte della diversa pena edittale prevista per la fattispecie di associazione per delinquere secondo l'ordinamento italiano (con un massimo di pena di sette anni di reclusione) e quello statunitense (con un massimo di pena di venti anni di reclusione), ciò nondimeno non può ravvisarsi una lesione del principio di proporzionalità della pena, atteso che, in caso di condanna, da un lato, non può darsi per scontata l'applicazione al F. della pena massima; dall'altro lato, la sanzione terrà comunque conto di tutte le circostanze del caso concreto, così come previsto dal titolo 18 del codice degli Stati Uniti sezione 1961.
6. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2019