In un procedimento di estradizione verso l'Ucraina, vi sono seri e comprovati motivi per ritenere che chi viene consegnato all'Ucraina sarebbe esposto a un rischio reale di palese diniego di giustizia in base alle disposizioni relative alla detenzione preventiva derivanti dalla legge marziale in vigore e dalla situazione di conflitto armato prevalente in Ucraina, tale da disorganizzare profondamente il sistema giudiziario e impedire il progresso del procedimento.
(traduzione automatica non ufficiale, originale qui https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048389608?init=true&page=1&query=23-82.220&searchField=ALL&tab_selection=all%202/3 )
Corte di Cassazione Divisione Penale
7 novembre 2023
Ricorso n.: 23-82.220
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01273
Decisione impugnata: Corte d'appello di Chambéry, sezione istruttoria, 30 marzo 2023
Presidente
M. Bonnal (Presidente)
Avvocato
CORTE DI CASSAZIONE, CAMERA PENALE
ha pronunciato la seguente sentenza:
N° V 23-82.220 F-D N° 01273
7 NOVEMBRE 2023
M. BONNAL presidente,
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PENALE,
7 NOVEMBRE 2023
Il procuratore generale presso la corte d'appello di Chambéry ha presentato ricorso contro la decisione della camera istruttoria della suddetta corte d'appello, datata 30 marzo 2023, che, nell'ambito del procedimento di estradizione contro il signor [O] [E] su richiesta del governo ucraino, ha emesso un parere sfavorevole.
Sono state presentate memorie a sostegno del ricorso e della difesa.
Sulla relazione della sig.ra Thomas, consigliere, sulle osservazioni della SCP Sevaux et Mathonnet, avvocato del sig. [O] [E], e sulle conclusioni del sig. Croizier, avvocato generale, dopo i dibattiti all'udienza pubblica del 3 ottobre 2023, alla quale erano presenti il sig. Bonnal, presidente, la sig.ra Thomas, consigliere relatore, la sig.ra Labrousse, consigliere di sezione, e la sig.ra Sommier, cancelliere di sezione,
la Divisione Penale della Corte di Cassazione, composta ai sensi dell'articolo 567-1-1 del Codice di Procedura Penale, dal Presidente e dai Consiglieri sopra citati, dopo aver deliberato in conformità alla legge, ha emesso la presente sentenza.
Fatti e procedura
1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti del procedimento risulta che.
2. Con richiesta del 30 dicembre 2022, le autorità ucraine hanno chiesto l'estradizione del sig. [O] [E], cittadino ucraino, ai fini di un procedimento penale con l'accusa di appropriazione indebita di beni e riciclaggio aggravato, commessi nel corso del 2007 e il 20 giugno 2013 in Ucraina.
3. L'interessato non ha acconsentito alla sua consegna.
4. Con sentenza del 19 gennaio 2023, la Camera istruttoria ha disposto ulteriori informazioni.
Esame dei motivi
Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso
Motivi di ricorso
5. Il primo motivo di ricorso critica la sentenza impugnata nella parte in cui si è pronunciata contro l'estradizione, in violazione della Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957 e dei suoi 2°, 3° e 4° Protocollo Aggiuntivo, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e degli articoli 696-4, 696-15, 591 e 593 del Codice di Procedura Penale, mentre, nonostante le garanzie fornite dalle autorità giudiziarie ucraine sul rispetto del diritto del Sig. [E] non è stato estradato, nonostante le garanzie fornite dalle autorità giudiziarie ucraine in merito al rispetto del diritto di [E] a un processo equo e dei suoi diritti di difesa, e i dettagli procedurali forniti nella sentenza impugnata. [E] e i dettagli procedurali forniti, la Camera istruttoria ha preso la sua decisione in abstracto, senza indagare concretamente se, di fatto, l'interessato avrebbe beneficiato di tali garanzie, in modo da privare la sua decisione delle condizioni essenziali per la sua esistenza giuridica.
6. Il secondo motivo di ricorso critica la sentenza impugnata nella parte in cui si è pronunciata contro l'estradizione, in violazione della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 23 maggio 1969, della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati tra Stati e Organizzazioni Internazionali o tra Organizzazioni Internazionali del 21 marzo 1986, dello Statuto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, 1986, lo Statuto del Consiglio d'Europa del 5 maggio 1949, la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e i suoi protocolli aggiuntivi n. 2, 3 e 4, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e gli articoli 696-4, 696-15, 591 e 593 del Codice di procedura penale, considerando che, dalle dichiarazioni rilasciate dall'Ucraina al Consiglio d'Europa in deroga ai suoi obblighi derivanti dai trattati internazionali, la Camera istruttoria ha dedotto per distorsione che tali restrizioni al diritto a un processo equo e al rispetto dei diritti della difesa erano applicabili in tutto il territorio ucraino e non solo nella parte occupata dalle forze militari russe, e che non ha risposto al motivo per cui lo Stato richiedente è irrevocabilmente vincolato nei confronti dello Stato richiesto e della persona reclamata dalla garanzia di un giusto processo fornita a sostegno della richiesta di estradizione, così da privare la sua decisione delle condizioni essenziali per la sua esistenza giuridica.
7. Il terzo motivo di ricorso critica la sentenza impugnata nella misura in cui si è pronunciata contro l'estradizione, in violazione della Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, e dei suoi 2°, 3° e 4° Protocollo Aggiuntivo, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e del Codice di Procedura Penale ucraino, in particolare degli articoli 193, 197, 201, 211 e 615, e degli articoli 696-4, 696-15, 591 e 593 del Codice di Procedura Penale, laddove la Camera Investigativa ha interpretato erroneamente l'articolo 615 del Codice di Procedura Penale ucraino nel ritenere che la durata del processo preliminare del Sig. [E] non dipenderebbe dalla durata della sua detenzione. [E] non dipenderà dalla decisione di un giudice per la durata della legge marziale, che il Sig. [E] dipenderà dalle autorità giudiziarie di Kiev dove i tribunali funzionano normalmente, e che è chiaro dalle prove fornite che solo un giudice può decidere sulla custodia cautelare a seguito dell'estradizione e sulla sua estensione, così da privare la sua decisione delle condizioni essenziali della sua esistenza giuridica.
La risposta della Corte
8. I motivi sono soddisfatti.
9. Nel pronunciarsi contro l'estradizione, la sentenza impugnata afferma che, sebbene sia specificato dalla Procura di Stato ucraina che la legge marziale istituita a causa dell'ingresso delle forze armate russe nel territorio nazionale non può derogare a vari diritti e libertà costituzionalmente protetti, nessuno di questi principi costituzionali protegge il diritto a un giusto processo.
10. I giudici rilevano che, d'altra parte, l'Ucraina ha esercitato il suo diritto di derogare agli obblighi derivanti dai trattati da essa ratificati, in particolare agli obblighi previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che il Procuratore generale dello Stato ucraino ha stilato un elenco di deroghe ai diritti fondamentali derivanti dalla legge marziale.
11. In particolare, le restrizioni al diritto a un processo equo e ai diritti della difesa hanno portato a una modifica dell'articolo 615 del Codice di procedura penale, che ora consente casi di detenzione senza una decisione del giudice istruttore o del tribunale, ma da un "funzionario autorizzato", così come i casi di sospensione, fino alla fine della legge marziale, delle indagini, sulla base di una decisione motivata del pubblico ministero, che è poi tenuto a pronunciarsi sulla proroga della custodia cautelare, e che ne consegue che la custodia cautelare del Sig. [E] dipenderà da un "funzionario autorizzato" e la sua estensione dall'autorità inquirente a seconda della durata della legge marziale e della guerra, essendo queste restrizioni applicabili a tutto il territorio ucraino e non solo alla parte occupata dalle forze militari russe.
12. Ritengono inoltre che, alla luce delle raccomandazioni emesse dal Consiglio dei Giudici dell'Ucraina sull'attività dei tribunali durante la legge marziale, che sostengono il rinvio dell'esame di casi non urgenti, la distruzione degli edifici giudiziari e il fatto che i partecipanti ai procedimenti giudiziari sono vittime delle ostilità, lo svolgimento di un processo in tempi ragionevoli non è garantito.
13. Concludono che lo Stato richiedente non è in grado di garantire che il Sig. [E] sia giudicato da un tribunale che offra le garanzie procedurali fondamentali e la protezione dei diritti della difesa.
14. Decidendo solo su questi motivi, la camera d'istruzione non ha disatteso nessuno dei testi citati nei motivi di ricorso.
15. Infatti, dall'esame concreto della situazione prevedibile della persona reclamata in caso di consegna, effettuato dalla Camera d'esame a seguito di informazioni supplementari, sulla base di un'analisi equa delle informazioni fornite, nonché di una motivazione priva di insufficienze o contraddizioni e rispondente alle articolazioni essenziali dell'atto d'accusa del Pubblico Ministero, risulta che, nonostante le garanzie fornite a sostegno della richiesta, vi sono seri e comprovati motivi per ritenere che questa persona sarebbe esposta a un rischio reale di palese diniego di giustizia ai sensi delle disposizioni relative alla custodia cautelare derivanti dalla legge marziale in vigore e dalla situazione di conflitto armato prevalente in Ucraina, tale da disorganizzare profondamente il sistema giudiziario e impedire lo svolgimento del procedimento.
16. I motivi di ricorso devono pertanto essere respinti.
17. Ne consegue che la forma della sentenza soddisfa le condizioni essenziali per la sua esistenza giuridica.
18. Inoltre, è stata pronunciata da una camera istruttoria competente, composta in conformità alla legge, e la procedura è regolare.
PER QUESTI MOTIVI, la Corte :
rigetta il ricorso;
Così deciso dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, e pronunciato dal Presidente all'udienza pubblica del 7 novembre duemilaventitre.ECLI:FR:CCASS:2023:CR01273