La constatazione della violazione dell'articolo 2 della Convenzione non implica necessariamente che lo Stato richiesto abbia l'obbligo di consegnare il soggetto alle autorità richiedenti. Ciò non esclude infatti l'obbligo delle autorità dello Stato “richiesto” di garantire che, in caso di consegna alle autorità richiedenti, il soggetto non correrà il rischio di essere trattato in violazione dell'art. 3 CED.
Il giudizio di accertata violazione dell’art. 2 della Convenzione EDU non può essere interpretato nel senso di limitare l'obbligo degli Stati di non estradare una persona in un paese che richiede l'estradizione laddove vi siano motivi sostanziali per ritenere che la persona interessata, se estradata in quel paese, correrà il rischio concreto e reale di essere sottoposta a trattamenti contrari all'articolo 3 e quindi per garantire che un tale rischio non esiste
Il giudizio della Corte EDU non può essere interpretato come l'obbligo di limitare la discrezionalità degli Stati membri dall’astenersi dall'estradare una persona verso un paese richiedente dove vi siano motivi sostanziali ostativi, ritenendo che la persona interessata, se estradata in quel paese, potrebbe correre un rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento contrario all'articolo 3 CEDU e, quindi, a verificare che non esista tale rischio.
Rischio di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti a causa delle condizioni di detenzione per la persona, di cui era richiesta la consegna, può costituire un motivo legittimo per rifiutarsi di eseguire il mandato di arresto europeo e, quindi, di rifiutare la cooperazione, a condizione che tale rischio abbia una sufficiente base fattuale, anche in considerazione della presenza di diritti di terzi.
La constatazione di una violazione convenzionale non implica necessariamente che lo stato richiesto o di consegna sia tenuto ad eseguire l'estradizione o la consegna.
Corte Europe per i diritti dell'Uomo
Romeo Castaño v. Belgium - 8351/17
Judgment 9.7.2019 [Section II]