L'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, in mancanza di indicazione specifica, ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
(data ud. 07/12/1999), n. 2135
Composta dagli ill.mi sigg.
dr. Guido IETTI - presidente
1. dr. Bruno FOSCARINI - consigliere
2 dr. Franco MARRONE - consigliere
3 dr. Pierfrancesco MARINI - consigliere
4 dr. Mario ROTELLA - consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da <P. A.>, n. Viadana 23.11.43
avverso sentenza C.A. Bologna 12.2.99;
- udita la relazione del consigliere M. ROTELLA;
- udita la richiesta del p.m., in persona del s.P.G. dr. V. VERDEROSA di rigetto del ricorso;
- udito il difensore P.C., Avv De Salvo, che ha chiesto il rigetto ed Avv. Anconelli, in sostituzione avv. Fontana, per il ricorrente;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 - Andrea Pivato, v. presidente della Holiday Sport, il cui complesso doveva sorgere in un terreno del comune di Cesena, che era in area di Cesenatico, competente ai provvedimenti urbanistici, è stato condannato a L. 1.200.000 di multa dal Tribunale di Bologna il 6 dicembre 1996 (ed al risarcimento dei danni in favore della costituita p.c.), per sue dichiarazioni riportate su Il resto del Carlino del 28 giugno 1992 del seguente tenore: "non resta che attrezzarsi e tentare di corrompere i nostri amministratori ai quali ancora non abbiamo dato una lire, forse per questo abbiamo tanti bastoni tra le ruote... ", ritenute offensive della reputazione di Mauro Pasolini e Alessandro Zennaro, assessori del Comune di Cesenatico
La C.A. di Bologna ha confermato la condanna, rigettando tra l'altro il motivo relativo all'indeterminatezza dell'offeso.
Con il ricorso si denuncia:
1 - violazione di legge, per mancanza dell'elemento oggettivo, a stregua della genericità della locuzione 'nostri amministratori' (nella pratica dovevano intervenire organi di due Comuni e, quanto a Cesenatico innanzitutto il Consiglio, prima che la Giunta, e della Regione), escluso che nel caso possa indursi con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale, sia come fatto processuale, cioè come piena e immediata consapevolezza che chiunque abbia avuto, leggendo l'articolo, dell'indennità del destinatario (Cass., Sez. V, 19 gennaio 1999 n. 710, Guidotti, in Guida al diritto);
2 - vizio di motivazione, circa l'elemento soggettivo, per mancata considerazione del clima, di esasperazione e preoccupazione tra i soci della Holiday, emerso anche attraverso dichiarazioni di altri.
La difesa di P.C. (avv. Zauli) ha fatto pervenire memoria.
2 - Il primo motivo è infondato. L'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, in mancanza di indicazione specifica, ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita (si veda, in particolare, Sez. V, 31 maggio 1990 n. 7839, Lumia G, CED 184516: i riferimenti giurisprudenziali del ricorso appaiono corollari o puntualizzazioni).
Nel caso, la Corte di merito ha ritenuto che il lettore del giornale potesse immediatamente percepire P e Z , competenti per gli adempimenti del comune di Cesenatico, quali destinatari dell'offesa, in relazione allo stato della pratica urbanistica (il contesto storico, cui si fa riferimento, è rilevante). E questa motivazione risulta corretta, ed oltre incensurabile in questa sede.
È manifestamente infondato il motivi relativo al dolo che, in materia di diffamazione è generico (si veda, da ultimo, Cass., Sez. V, 23 settembre 1997, CED 209262), onde a fronte della condotta, non è richiesta alcuna particolare indagine, mentre sono irrilevanti gli stati emotivi, pure determinati come nel caso del timore di pregiudizi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla P. C., che liquida complessivamente in L 2.060.000, di cui L 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 FEBBRAIO 2000.