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Difesa anche d'ufficio immutabile (Cass. 29317/09)

16 luglio 2009, Cassazione penale

La legge impone che la scelta del difensore di ufficio debba avvenire tra i professionisti del circondario, ma ciò non signfiica anche che la nomina debba considerarsi caducata per effetto del trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria.

Non configura alcuna ipotesi di nullità la nomina di un difensore d'ufficio iscritto in un circondario o in un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente, poichè in tema di difesa di ufficio, data l'equiparazione affermata dal codice di rito tra la difesa di ufficio a quella di fiducia, anche la prima si caratterizza per l'immutabilità del difensore, a nulla rilevando che, successivamente alla nomina del difensore di ufficio, il processo sia stato trasferito ad altra autorità giudiziaria per competenza territoriale.

 (cfr. approfondimento sulla difesa di ufficio; in termini, sentenza della Cassazione penale 45051/14)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

(ud. 28/05/2009) 16-07-2009, n. 29317

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) T.D.I., N. IL (OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 04/03/2009 GIP TRIBUNALE di FIRENZE;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORDOVA AGOSTINO;

sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Nei confronti di T.D.I. il Gi.p. di Verona disponeva la misura cautelare carceraria in ordine ai reati di cui agli art. 81 c.p., art. 600 bis c.p., comma 1, art. 600 sexies c.p., comma 3, e artt. 582 e 585 c.p. in reazione all'art. 61 c.p., n. 2 e art. 576 c.p., n. 1, per avere favorito e sfruttato la prostituzione di V.A.G., costringendola a ciò con violenze e minacce e producendole lesioni personali percuotendola anche con una sbarra di ferro.

Contestualmente riconosceva la propria incompetenza territoriale, trasmettendo gli atti al G.i.p. di Firenze, che confermava il provvedimento con la seguente motivazione:

1) le dichiarazioni della p.o. erano univoche, dettagliate ed attendibili;

2) ella era fuggita con altra minore da un campo nomadi per sottrarsi all'esercizio dell'elemosina impostole dal padre: e la fuga risultava dalla banca-dati;

3) aveva poi conosciuto tale "(OMISSIS)", cioè il T., che l'aveva costretta ad adescare a (OMISSIS) clienti per la prostituzione della compagna, e poi, dopo che questa era fuggita per le continue vessazione del (OMISSIS), per consentire a costui di derubare clienti adescati da detta V.: e da riscontri informatici risultava la presenza a (OMISSIS) del T.;

4) successivamente questi la conduceva a (OMISSIS) e poi a (OMISSIS), sfruttandone la prostituzione, incassandone tutti i proventi e picchiandola con una sbarra di ferro, che veniva rinvenuta nella sua abitazione;

5) l'inquisito era cittadino straniero senza fissa dimora e senza stabile attività lavorativa, ed era gravato in (OMISSIS) da precedenti specifici, donde il pericolo di fuga e di reiterazione, per cui sussistevano i presupposti di cui all'art. 274 c.p.p..

Proponeva personalmente ricorso il T., deducendo che:

a) quando il procedimento pendeva a (OMISSIS) era stato da ultimo nominato d'ufficio l'avv. Vallenari Benedetti Veronica di quel foro;

b) erano stati violati l'art. 24 Cost., art. 97 c.p.p. e art. 29 disp. att. c.p.p., in quanto, dopo la trasmissione degli atti a Firenze era rimasta immutata la nomina del predetto difensore, che non aveva a disposizione gli atti;

c) detto inquisito non era stato sottoposto ad interrogatorio da parte del G.i.p. di Firenze. Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

Aveva eccepito il ricorrente che allorquando il procedimento pendeva a Verona gli era stato nominato come difensore d'ufficio l'avv. FM, che aveva partecipato all'udienza di convalida dinanzi al G.i.p.; era poi avvenuta la nomina di un difensore di fiducia, che successivamente aveva rinunziato al mandato, donde altra nomina d'ufficio in persona dell'avv. BVV.

Dopo la convalida del fermo e l'emissione dell'ordinanza di custodia carceraria il G.i.p. aveva trasmesso gli atti per competenza territoriale al Tribunale di Firenze, il cui corrispondente organo aveva emesso identica misura cautelare.

Secondo il ricorrente erano stati violati l'art. 24 Cost., art. 97 c.p.p., art. 29 disp. att. c.p.p. essendo stato violato il diritto di difesa in quanto il nuovo difensore non aveva più a disposizione gli atti, con preclusione anche della verifica circa il rispetto del termini di cui all'art. 27 c.p.p.: ed egli poteva prestare la propria attività solo nel distretto in cui esercitava la professione, e dove aveva sede l'autorità procedente. E, comunque, doveva essere rinominato l'avv. F per la precedente attività svolta.

Rileva al riguardo questa Corte che essa si è già pronunziata nel senso che non configura alcuna ipotesi di nullità la nomina di un difensore d'ufficio iscritto in un circondario o in un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente, poichè in tema di difesa di ufficio, data l'equiparazione affermata dal codice di rito tra la difesa di ufficio a quella di fiducia, anche la prima si caratterizza per l'immutabilità del difensore, a nulla rilevando che, successivamente alla nomina del difensore di ufficio, il processo sia stato trasferito ad altra autorità giudiziaria per competenza territoriale, e non ostando a ciò la previsione dell'art. 29 disp. att. c.p.p., che, pur imponendo che la scelta del difensore di ufficio debba avvenire tra i professionisti del circondario, non implica anche che la nomina debba considerarsi caducata per effetto del trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria: Sez. 6, 26.5.1997.

Lo stesso principio è stato confermato in successive decisioni: Sez. 1, 5.7.2001, n. 33724; Sez. 6, 15.12.2003, n. 6089; Sez. 1, 7.10.2008, n. 40339.

Vero è che la Sez. 1, sent. n. 42442 del 14.12.2006, ha ravvisato invece che il principio della immutabilità del difensore d'ufficio non si applica in caso di trasferimento del procedimento per competenza territoriale, in quanto scopo di tale difesa è la sua effettività, che non è invece garantibile in caso di spostamento del procedimento in altro circondario o, addirittura, in altro distretto.

Ritiene tuttavia questa Corte che, a parte la possibilità del difensore d'ufficio extradistrettuale di chiedere la sua sostituzione con altro del circondario in cui si svolge il procedimento ove sia impedito a parteciparvi, sia del tutto superfluo approfondire il contrasto dell'anzidetta ultima decisione con i condivisibili precedenti orientamenti, stante l'assorbente elemento costituito dal fatto che il ricorrente era stato interrogato dal G.i.p. di Verona: e la rinnovazione della misura da parte del G.i.p, di Firenze non comportava l'obbligo di rinnovare anche l'interrogatorio, in quanto l'art. 27 c.p.p., che prevede la possibilità di emettere una nuova misura cautelare, richiama il solo art. 292 c.p.p., ma non anche l'art. 294 c.p.p., nè l'art. 303 c.p.p., che prevede la caducazione di detta misura in caso di omesso interrogatorio. Ed anche su tale argomento si è già condivisibilmente pronunziata questa Corte (da ultimo, Sez. 2, sent. n. 16048 del 6.4.2005).

Peraltro, allorquando venne nominato il secondo difensore d'ufficio, nessuna norma imponeva l'obbligo di rinominare il primo, atteso che tale nomina doveva avvenire in base all'elenco fornito dal Consiglio dell'Ordine ex art. 97 c.p.p.: e non è previsto l'obbligo della rinomina di cui alla tesi del ricorrente, nè è stato dimostrato che, all'atto della seconda nomina, il primo difensore fosse ancora incluso in detto elenco.

Quindi, non sussiste alcuna violazione di diritto di difesa, donde l'infondatezza del ricorso ed il suo rigetto, come da dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perchè provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2009