Deficit strutturale riscontrato nel sistema carcerario macedone comporta il pericolo per l'estradando di essere sottoposto nello Stato richiedente a trattamenti inumani e degradanti, dovendo l'AG italiana richiedere informazioni individualizzanti precise.
Corte di Cassazione
sez. II penale
Num. 14714 Anno 2022 Presidente: DI PAOLA SERGIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI
Data Udienza: 01/04/2022 - d'apposito 14/04/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• AA nato in Macedonia il **/1980
avverso la sentenza emessa il 09/04/2021 dalla Corte di Appello di Perugia
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, definito con trattazione scritta;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 09/04/2021 la Corte di Appello di Perugia, pronunciando in sede di rinvio da annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione di AA, richiesta dallo stato della Macedonia, per l'esecuzione della pena di tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di fabbricazione, detenzione e commercio di armi.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ulteriore ricorso per cassazione il difensore dell'estradando, eccependo la nullità della pronuncia per il vizio di motivazione, ritenuta illogica e apparente, nonché la violazione di legge per contrasto con gli articoli 705, comma a let. C) cod. proc. pen, 27, comma 3 della Costituzione, 3 CEDU.
Ha dedotto a riguardo che il giudice del rinvio si era basato in via esclusiva su una nota dell'Autorità della Repubblica della Macedonia del Nord, del tutto insufficiente
ai fini della valutazione ex art. 705, comma 2 lett. c) cod. proc. pen., con particolare riferimento alle dimensioni della camera di detenzione ed allo spazio minimo vitale, senza tener conto altresì dell'ultimo rapporto sulla Macedonia del Nord pubblicato in data 11/05/2021 dal Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, attestante che, nonostante piccoli miglioramenti, persistevano preoccupazioni circa le condizioni di vita nelle carceri dello Stato.
3. Il ricorso è fondato, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
4. Con la precedente pronuncia rescindente la Suprema Corte aveva evidenziato che il Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa aveva pubblicato nel 2017 un rapporto critico sulle condizioni delle carceri macedoni, a seguito di una visita risalente al dicembre 2016; che nel sito ufficiale del Comitato europeo si dava atto delle riforme avviate dal Governo macedone per fronteggiare le carenze strutturali, dei colloqui intrapresi dal Governo con lo stesso Comitato per la messa a punto di tali riforme; che una nuova visita effettuata da quest'ultimo nel 2019 per verificarne la effettività non aveva ancora avuto esito noto.
Allo stato, pertanto, non risultava ancora superato il deficit strutturale riscontrato nel sistema carcerario macedone e quindi il pericolo per l'estradando di essere sottoposto nello Stato richiedente a trattamenti inumani e degradanti.
La situazione descritta dalle fonti ufficiali imponeva quindi alla Corte di appello di acquisire, secondo un modello procedimentale già delineato dal giudice di legittimità in precedenti arresti, informazioni "individualizzanti" in ordine al trattamento carcerario che detto Stato intendesse riservare all'estradando per la esecuzione della pena (tra tante, Sez. 6, n. 10965 del 11/02/2015, Pizzolato, Rv. 262934).
5. Il giudice di rinvio non ha adempiuto in termini corretti a tale verifica, basandosi su parziali informazioni pervenute, tramite Ministero, dalla Repubblica della Macedonia del Nord; indicazioni in sé scarsamente precise rispetto ai parametri richiamati nella pronuncia rescindente, con specifico riferimento, in particolare, allo spazio detentivo individuale, indicato in nove metri ?, senza tener conto degli ingombri fissi e dello spazio minimo vitale per il soggetto ristretto in carcere. Indagine che necessita di un ben diverso approfondimento individualizzante, a fronte della preoccupante situazione emersa nel rapporto del 2017, richiamato nella sentenza di questa Corte, ribadita nei suoi contenuti essenziali nell'aggiornamento del 2021 del Comitato del Consiglio d'Europa, allegato al ricorso.
6. Per tale motivo si impone quindi nuovo annullamento della decisione di estradizione affinché sia rinnovato dalla Corte di Appello di Firenze, competente ex art. 623 cod. proc. pen., l'esame della domanda estradizionale in ordine a tale punto.
La Cancelleria provvederà allee'comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5 legge n.69/2005.
Così deciso in Roma il giorno 1 aprile 2022